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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
-Sezione Specializzata Agraria-
Il Tribunale di Avellino- Sezione Specializzata Agraria- in persona dei seguenti
Magistrati:
Cons. dott. Sossio Pellecchia Presidente
Cons. dott.ssa Teresa Cianciulli Giudice Relatore
Cons. dott.ssa Valeria Villani Giudice
Sig. Antonio Stornaiuolo Esperto dott. Antonio Dello Iacono Esperto letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza del
28.01.2025 mediante trattazione scritta e verificata con esito positivo la partecipazione delle parti, all'esito dell'udienza e della successiva camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 1988/2024 R.G., avente ad oggetto “azione di risoluzione contrattuale ex art. 5 L. 203/82 e condanna al rilascio di fondo rustico”
TRA
[...]
Parte_1
(c.f. ), in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in forza di P.IVA_1
mandato agli atti, dagli avv.ti Giuseppe Grasso (c.f. ) e Raffaella C.F._1
Corona (c.f. ), presso il cui studio, in Caposele (AV), alla via C.F._2
San Gerardo n.33 ed al seguente indirizzo pec: è Email_1
elett.te domiciliato.
RICORRENTE
E (c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di CP_1 C.F._3 mandato agli atti, dall'avv. Maddalena Codella (c.f. ) - C.F._4
indirizzo pec: presso il cui studio, in Calitri (AV), Email_2
alla via Concezione n. 116, è elett.te domiciliato.
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti e da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10.07.2024, l' in epigrafe Parte_1
indicato adiva la Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Avellino, deducendo: che, con contratto stipulato in data 1.04.2017 (contratto di affitto di fondo rustico particellare), aveva concesso in affitto, per anni dieci, a , il fondo CP_1
rustico classificato montano ex lege 1102/71, pascolo di terza classe, distinto in catasto al foglio n. 76 particella n. 608, esteso ha 03.50.80, sito nel comune di Bisaccia (AV); - che il contratto prevedeva il versamento di un canone annuo di Euro 220,00, da corrispondersi entro il 31 dicembre di ciascuna annualità; - che il conduttore si era reso moroso nel pagamento del canone, per n. 5 annualità, a decorrere dal 2019, per una somma complessiva di Euro 1.100,00; - che aveva contestato la morosità ai sensi dell' art. 5 L.203/82 e, poi, esperito il tentativo di conciliazione ex art. 11 D.lgs. 150/2011
(prima art. 46 L.203/82).
Tanto dedotto, l' chiedeva la condanna del resistente al rilascio del fondo Pt_1
rustico descritto in ricorso e al pagamento della complessiva somma di Euro 1.100,00, oltre interessi e canoni a scadere fino all'esecuzione del rilascio.
Instauratosi il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio tardivamente con memoria difensiva depositata in data 27.01.2025, con la quale chiedeva dichiararsi l'improponibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 11. D.lgs. 150/2011. Assumeva, in particolare, che la notificazione dell'invito all'esperimento del tentativo di conciliazione innanzi all'Ispettorato fosse nulla, in quanto avvenuta, a mani di Controparte_2
una persona di sesso femminile, genericamente indicata come “familiare”, in luogo diverso da quello di residenza. Circa il luogo effettivo di residenza e la composizione pag. 2/6 del nucleo familiare, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale (di se stesso) e prova testimoniale.
Nelle note di trattazione scritta, il ricorrente chiedeva anche il pagamento dei canoni relativi all'annata agraria in corso, per un ammontare complessivo di Euro
1.320,00.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dal ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, accertata la rituale notificazione, ex art. 415 c.p.c., da parte del ricorrente, del ricorso e del decreto di fissazione dell'odierna udienza di discussione, va rilevata la tardiva costituzione (avvenuta il giorno antecedente all'udienza) in giudizio del resistente, con la consequenziale decadenza, per decorso del termine perentorio di cui all'art. 416 c.p.c., dalla facoltà di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio e di avanzare richieste istruttorie.
Per tale motivo, le richieste di prova costituende del resistente non sono state accolte.
Il Collegio ritiene, comunque, di esaminare la questione della proponibilità della domanda del ricorrente, poiché è rilevabile d'ufficio.
Orbene, tale domanda, avente ad oggetto “risoluzione contrattuale per grave inadempimento”, è proponibile.
Il ricorrente, infatti, ha rispettato il disposto normativo di cui agli artt. 5 L.203/82 e 11.
D.lgs. 150/2011.
In punto di diritto, è noto che, affinché la domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto sia proponibile, occorre che sussistano due presupposti processuali: 1) il previo esperimento del tentativo di conciliazione;
2) la previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti mossi all'affittuario a norma dell'art. 5, comma 3, della citata legge. Tale adempimento mira a dare al conduttore la possibilità di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, sì da evitare l'instaurazione del giudizio. Quest'ultimo adempimento è autonomo rispetto al primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all'IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente pag. 3/6 trascorso il termine previsto dalla legge per adeguare la sua condotta in esecuzione del contratto alle richieste del concedente.
Tanto premesso in punto di diritto, va rilevato, in punto di fatto, che risulta documentalmente provato che l'odierno ricorrente ha previamente contestato la morosità al conduttore, mediante racc. a/r del 1.02.2024 (ricevuta in data 6.02.2024).
Successivamente, decorso inutilmente il termine di tre mesi concesso per l'eventuale sanatoria della morosità, v'è stata la convocazione dinanzi all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) per il tentativo di conciliazione, tenutosi in data 24.05.2024.
L'invito del resistente all'esperimento del tentativo di conciliazione è stato ritualmente effettuato con lettera racc. a/r del 21.05.2024.
La notificazione del suindicato “invito” risulta pienamente valida ed efficace, contrariamente a quanto argomentato dal resistente.
Come si evince dall'esame della documentazione in atti, la notificazione è stata effettuata nel luogo di residenza del resistente, in Bisaccia (AV), alla contrada Terzi
Ducali s.n.c.. In tale luogo, risultano indirizzati e ricevuti sia la lettera di messa in mora, sia il ricorso introduttivo del giudizio.
Il resistente non ha contestato di aver ricevuto tali atti, tant'è che si è, seppur tardivamente, costituito in giudizio.
Per completezza espositiva, poi, va rilevato, che l'atto contestato risulta consegnato ai sensi dell'art. 139 c.p.c. a mani di persona qualificatasi come “familiare”, avente il medesimo cognome del resistente (“ ”), che ha sottoscritto l'atto per accettazione. CP_1
Orbene, la giurisprudenza dii legittimità con orientamento consolidato e pacifico, afferma che qualora il plico da notificare sia consegnato a persona di famiglia nel luogo di residenza del destinatario, si presume che l'atto venga consegnato al destinatario ed incombe su quest'ultimo l'onere della prova delle circostanze, contrarie alle risultanze della relazione di notificazione, idonee a dimostrare l'invalidità della notifica (Cass.
20275/2021; Cass. 11815/20).
Va, ancora, evidenziato, che vi è perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che sono stati convocati per il tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto nel presente giudizio la qualità di parte;
poi, la pretesa fatta valere in sede di conciliazione è
pag. 4/6 identica, sotto il profilo del “petitum ” e della “causa petendi “, a quella avanzata in giudizio.
Passando alla disamina del merito, va rilevato che risulta documentalmente provata la sussistenza, fra le parti in causa, di un contratto di affitto particellare (avente una durata minima di sei anni) stipulato in data 1.04.2017, contenente l'espressa previsione della corresponsione, da parte del conduttore, di un canone annuo di Euro
220,00.
Ciò posto, può ritenersi accertata la morosità del conduttore e dichiararsi la risoluzione contrattuale per grave inadempimento ai sensi dell'art. 5 L. 203/82. Il ricorrente, invero, ha allegato il titolo posto a fondamento della domanda, fornendo elementi comprovanti sia l'“an” che il “quantum” della pretesa, ed ha, altresì, dedotto l'inadempimento della controparte.
A fronte di tali allegazioni e produzioni documentali, parte resistente si è costituita in giudizio tardivamente. Poi, il resistente non ha neppure contestato la sussistenza del contratto di affitto ed il mancato pagamento dei canoni.
Giova rilevare, sul punto, che presupposto dell'azione risolutoria è la sola dimostrazione della sussistenza della fonte negoziale o legale del diritto, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova del proprio adempimento (Cassazione civile, Sez. Unite n. 13533/2001).
Alla declaratoria di risoluzione contrattuale ex art. 5 L.203/82, deve far seguito la condanna del resistente al rilascio del fondo rustico oggetto del contratto, alla scadenza dell'annata agraria in corso (10.11.2025), come previsto all'art. 47 L.203/82.
Nel contempo, va disposta la condanna del resistente al pagamento dei canoni, scaduti e non pagati, in riferimento alle annate agrarie 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 per una somma complessiva di Euro 1.540,00, comprensiva dei canoni scaduti e a scadere fino alla fine dell'annata agraria 2015, oltre canoni a scadere fino alla riconsegna del bene e degli interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo.
In definitiva, il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia pag. 5/6 indeterminabile basso (da Euro 5.200,01 ad € 26.000,00) ed applicando valori minimi, attesa la bassa complessità della causa e il rito prescelto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino-Sezione Specializzata Agraria- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_1
, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1. dichiara risolto il contratto oggetto di lite per grave inadempimento del resistente, ex art. 5 L. 203/82;
2. condanna al rilascio, in favore del ricorrente, del fondo rustico CP_1
oggetto di affitto, descritto in ricorso, libero e vuoto di persone e cose, alla scadenza dell'annata agraria in corso (10.11.25), ex art. 47 L.203/82;
3. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, della CP_1
complessiva somma di Euro 1.540,00, a titolo di canoni scaduti e non pagati fino alla data del 10.11.2025, oltre canoni a scadere fino alla riconsegna del bene ove successiva ed interessi legali dalla scadenza delle singole annualità all'effettivo soddisfo;
4. condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di CP_1
lite, che liquida nella somma di Euro 2.538,50, oltre Euro 140,00, per esborsi, rimborso spese generali, IVA e C.P.A, come per legge.
Così deciso in Avellino, all'esito della camera di consiglio, in data 28.01.2024
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Teresa Cianciulli Il Presidente
dott. Sossio Pellecchia
pag. 6/6