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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 340/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NO ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3829/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004438910000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative, ed insiste altresì sulla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 03/04/2024 ed inviato il 30/04/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Acireale e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania avverso la cartella di pagamento n. 29320230004438910000 portante il ruolo n. 2023/550100 (doc. 1), relativa a controllo modello unico 2018 – afferente ad irpef, add.reg. e add.com. all'irpef, oltre sanzioni ed interessi - anno d'imposta 2017, notificata in data 24/02/2024 per un importo complessivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 5.758,29.
Si eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste nella cartella di pagamento.
Ed invero, la notifica della cartella di pagamento, come stabilito ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, andava effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, tenuto conto che l'iscrizione a ruolo oggetto di questo giudizio, si riferisce all'annualità d'imposta
2017, e che la relativa cartella di pagamento, andava notificata entro il 31.12.2023 (tenuto conto della proroga
COVID), risulta ormai inibito, il relativo potere di riscossione.
Nel caso di specie, come già detto, la cartella di pagamento impugnata, è stata notificata solo in data
24.02.2024, ancorché l'annualità d'imposta in contestazione sia il 2017.
Chiede di annullare la cartella di pagamento impugnata e la sottostante iscrizione a ruolo, dichiarando non dovuta alcuna somma a qualsivoglia titolo;
di condannare le parti resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 16/05/2024.
Contesta l'eccezione di decadenza avanzata dalla ricorrente, richiamando le norme disciplinanti la sospensione delle attività di riscossione e le ulteriori proroghe, a causa della emergenza epidemiologica
COVID.
Chiede di rigettare il proposto ricorso e per gli effetti confermare la legittimità delle iscrizioni a ruolo eseguite dall'Ufficio; condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Parte ricorrente in data 19/12/2025 deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la fondatezza del motivo di ricorso riguardante la eccepita decadenza.
Richiama ed allega giurisprudenza di merito, con particolare riferimento alla questione della decadenza dal potere di riscossione.
Insiste sulle richieste.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 03/04/2024, come in atti. Alla pubblica udienza del giorno 7 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative, ed insiste altresì sulla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento, relativa ad IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF, Addizionale Comunale all'IRPEF, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2017.
La parte resistente costituita contesta le doglianze della ricorrente ed insiste sulla piena legittimità dell'atto impugnato, chiedendo di rigettare il ricorso.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame della censura avanzata dalla ricorrente (la sostenuta decadenza dal potere di riscossione) e delle deduzioni di parte resistente.
In sostanza la ricorrente sostiene che, sulla base delle norme di legge riguardanti la notifica delle cartelle di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e tenuto conto delle proroghe COVID, nel caso di specie la cartella di pagamento in oggetto, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017, operato ai sensi del citato art. 36-bis, doveva essere effettuata entro il 31/12/2023, sicché l'Ufficio è incorso nella decadenza avendo effettuato la notifica in data 24/02/2024.
Richiama giurisprudenza di merito secondo cui il termine di notifica delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2017 è quello del 31/12/2023, considerate le sospensioni dei termini in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni emergenziali COVID 19.
Relativamente alla eccepita decadenza dal diritto dell'Amministrazione Finanziaria di esigere la suddetta somma per tardività della notifica dell'impugnata cartella di pagamento, questa Corte monocratica osserva che in fattispecie si tratta di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi modello Unico/Redditi
2017 presentata nell'anno 2018.
Risulta, inoltre, che detta cartella contiene il Ruolo n. 2023/550100 reso esecutivo in data 08-03-2023, consegnato il 25-03-2023; e che la cartella è stata notificata in data 24/02/2024.
L'Ente impositore avrebbe dovuto notificare il primo atto entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2021, termine ordinariamente previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602/1973.
Tuttavia, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono intervenuti diversi provvedimenti di sospensione ai fini della notifica degli atti disposti dagli Enti impositori.
L'art. 68, comma 1, del D.L. 17/3/2020 n. 18 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
Il richiamato art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015 prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Ed ancora, il comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Nella specie, quindi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emergenziali COVID 19, essendo il termine di decadenza e/o prescrizione oggetto delle richiamate sospensioni, la scadenza deve ritenersi prorogata al 31 dicembre 2023, sicché, essendo la notifica della cartella di pagamento in questione avvenuta in data 24/02/2024, deve ritenersi maturata la eccepita decadenza.
Conseguentemente questa Corte, nella composizione monocratica, ritiene che, essendosi avverata la decadenza, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Con la compensazione delle spese del giudizio con la parte resistente costituita, stante la particolare complessità della materia nonché l'evoluzione normativa ed i mutamenti interpretativi delle questioni giuridiche trattate;
nessuna statuizione sulle spese con riferimento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese del giudizio con l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania. Nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2026. Il Giudice
Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NO ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3829/2024 depositato il 30/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230004438910000 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 79/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative, ed insiste altresì sulla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 03/04/2024 ed inviato il 30/04/2024 con il servizio telematico Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania – Ufficio Territoriale di Acireale e dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania avverso la cartella di pagamento n. 29320230004438910000 portante il ruolo n. 2023/550100 (doc. 1), relativa a controllo modello unico 2018 – afferente ad irpef, add.reg. e add.com. all'irpef, oltre sanzioni ed interessi - anno d'imposta 2017, notificata in data 24/02/2024 per un importo complessivo (comprensivo di sanzioni ed interessi) pari ad € 5.758,29.
Si eccepisce l'intervenuta decadenza dal potere di riscuotere le somme richieste nella cartella di pagamento.
Ed invero, la notifica della cartella di pagamento, come stabilito ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973, andava effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Pertanto, tenuto conto che l'iscrizione a ruolo oggetto di questo giudizio, si riferisce all'annualità d'imposta
2017, e che la relativa cartella di pagamento, andava notificata entro il 31.12.2023 (tenuto conto della proroga
COVID), risulta ormai inibito, il relativo potere di riscossione.
Nel caso di specie, come già detto, la cartella di pagamento impugnata, è stata notificata solo in data
24.02.2024, ancorché l'annualità d'imposta in contestazione sia il 2017.
Chiede di annullare la cartella di pagamento impugnata e la sottostante iscrizione a ruolo, dichiarando non dovuta alcuna somma a qualsivoglia titolo;
di condannare le parti resistenti al pagamento delle spese del presente giudizio con distrazione di esse in favore del difensore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio, con deposito delle proprie controdeduzioni in data 16/05/2024.
Contesta l'eccezione di decadenza avanzata dalla ricorrente, richiamando le norme disciplinanti la sospensione delle attività di riscossione e le ulteriori proroghe, a causa della emergenza epidemiologica
COVID.
Chiede di rigettare il proposto ricorso e per gli effetti confermare la legittimità delle iscrizioni a ruolo eseguite dall'Ufficio; condannare la controparte al pagamento delle spese processuali.
Parte ricorrente in data 19/12/2025 deposita memorie illustrative con le quali ribadisce la fondatezza del motivo di ricorso riguardante la eccepita decadenza.
Richiama ed allega giurisprudenza di merito, con particolare riferimento alla questione della decadenza dal potere di riscossione.
Insiste sulle richieste.
Non risulta costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sebbene il ricorso introduttivo sia stato regolarmente notificato a detto Ente mediante PEC del 03/04/2024, come in atti. Alla pubblica udienza del giorno 7 gennaio 2026 il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente si riporta ai propri atti, in particolare alle memorie illustrative, ed insiste altresì sulla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai propri atti.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui la contribuente sostiene la illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento, relativa ad IRPEF, Addizionale Regionale all'IRPEF, Addizionale Comunale all'IRPEF, interessi e sanzioni per l'anno d'imposta 2017.
La parte resistente costituita contesta le doglianze della ricorrente ed insiste sulla piena legittimità dell'atto impugnato, chiedendo di rigettare il ricorso.
La Corte, nella detta composizione, procede all'esame della censura avanzata dalla ricorrente (la sostenuta decadenza dal potere di riscossione) e delle deduzioni di parte resistente.
In sostanza la ricorrente sostiene che, sulla base delle norme di legge riguardanti la notifica delle cartelle di pagamento ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e tenuto conto delle proroghe COVID, nel caso di specie la cartella di pagamento in oggetto, derivante dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017, operato ai sensi del citato art. 36-bis, doveva essere effettuata entro il 31/12/2023, sicché l'Ufficio è incorso nella decadenza avendo effettuato la notifica in data 24/02/2024.
Richiama giurisprudenza di merito secondo cui il termine di notifica delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis del DPR n. 600/1973 per il periodo d'imposta 2017 è quello del 31/12/2023, considerate le sospensioni dei termini in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni emergenziali COVID 19.
Relativamente alla eccepita decadenza dal diritto dell'Amministrazione Finanziaria di esigere la suddetta somma per tardività della notifica dell'impugnata cartella di pagamento, questa Corte monocratica osserva che in fattispecie si tratta di cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 della dichiarazione dei redditi modello Unico/Redditi
2017 presentata nell'anno 2018.
Risulta, inoltre, che detta cartella contiene il Ruolo n. 2023/550100 reso esecutivo in data 08-03-2023, consegnato il 25-03-2023; e che la cartella è stata notificata in data 24/02/2024.
L'Ente impositore avrebbe dovuto notificare il primo atto entro il termine di decadenza del 31 dicembre 2021, termine ordinariamente previsto dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n. 602/1973.
Tuttavia, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID 19, sono intervenuti diversi provvedimenti di sospensione ai fini della notifica degli atti disposti dagli Enti impositori.
L'art. 68, comma 1, del D.L. 17/3/2020 n. 18 prevede che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.”.
Il richiamato art. 12, comma 2, del D.Lgs. 159/2015 prevede che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”.
Ed ancora, il comma 4-bis dell'art. 68 del D.L. n. 18/2020 stabilisce che “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonche', anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Nella specie, quindi, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni emergenziali COVID 19, essendo il termine di decadenza e/o prescrizione oggetto delle richiamate sospensioni, la scadenza deve ritenersi prorogata al 31 dicembre 2023, sicché, essendo la notifica della cartella di pagamento in questione avvenuta in data 24/02/2024, deve ritenersi maturata la eccepita decadenza.
Conseguentemente questa Corte, nella composizione monocratica, ritiene che, essendosi avverata la decadenza, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
Con la compensazione delle spese del giudizio con la parte resistente costituita, stante la particolare complessità della materia nonché l'evoluzione normativa ed i mutamenti interpretativi delle questioni giuridiche trattate;
nessuna statuizione sulle spese con riferimento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, non costituita.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III –, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Compensa le spese del giudizio con l'Agenzia delle Entrate – D.P. di Catania. Nulla sulle spese nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 7 gennaio 2026. Il Giudice
Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo