Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n.901/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, nella persona del dott. Antonio Barbetta, in funzione di
Giudice d'Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 901/2024 R.G., proposta
DA
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Calcagnile;
Parte_1 C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa AR P.IVA_1 dall'avv. Carmen Zeppa;
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
; Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Fatto e Diritto
1. Con ricorso depositato in data 17.03.2023, conveniva in giudizio innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Lecce l' e la , per sentire dichiarare la AR Controparte_2
nullità e/o illegittimità della cartella di pagamento n. 05920220031526884000, notificatale il
16.02.2023, di importo pari ad € 780,04, per omessa notifica del suo atto presupposto, costituito dalla sanzione amministrativa presuntivamente emessa dalla in data 21.07.2021. Controparte_2
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1.1. , ritualmente costituitasi in giudizio, resisteva alla domanda AR
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e formulando richiesta di manleva ex art. 39
d.lgs. 112/99.
1.2. Si costituiva in giudizio la , che provvedeva a depositare documentazione Controparte_2
relativa alla notifica degli atti presupposti di propria competenza, concludendo per il rigetto del ricorso ex adverso formulato.
2. Con sentenza n. 5319/2023 il Giudice di Pace di rigettava la domanda attorea, ritenendo CP_2
“l'ordinanza ingiunzione posta a base della cartella impugnata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 cpc.”
Con la medesima sentenza il Giudicante disponeva la compensazione delle spese di lite.
3. Avverso la suddetta sentenza, depositata in cancelleria il 24.08.2023 e mai notificata, Parte_1 interponeva appello, chiedendo testualmente di: “riformare l'impugnata sentenza del giudice di Pace di
Avv. Nicola Brunetti, n. 5319/23 (RG n. 3486/23) del 26.05.2023 e pubblicata in data CP_2
25.08.2023 e, per l'effetto, annullare la cartella opposta, per nullità e/o difetto di notifica dell'atto presupposto.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori.”.
3.1. , costituitasi nel presente giudizio di appello, ne ha chiesto il AR
rigetto, eccependo nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo espressamente di essere tenuta indenne da qualunque statuizione sulle spese di lite nell'ipotesi di accoglimento del gravame.
3.2. rimaneva, invece, contumace nella presente fase. Controparte_2
4. All'udienza del 21.2.2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.
***
5. L'appello è fondato e deve essere accolto.
5.1. In via preliminare, deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di AR
.
[...]
Com'è noto, infatti, nel caso di riscossione di somme a mezzo ruolo, legittimato passivo nel giudizio di opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall'ente di esazione, - allorquando siano dedotti vizi antecedenti alla consegna del ruolo, cui appartiene la doglianza nel merito dell'appellante, che contesta l'avvenuta notifica dell'atto presupposto alla cartella - quale titolare del relativo credito, è il soggetto che ha materialmente compiuto l'attività di iscrizione a ruolo, e non il soggetto incaricato della pagina 2 di 4 n.901/2024 R.G.
riscossione.
Tanto considerato, si ritiene altresì che , in quanto estranea al AR
rapporto tra contribuente ed ente impositore, debba essere tenuta indenne dalle statuizioni in merito alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, non potendo essere considerata soccombente o responsabile in solido per le spese di lite laddove - come nella fattispecie di cui è causa - non abbia resistito in giudizio per far valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, essendosi, invece, limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.
5.2. Nel merito, la sentenza del giudice di prime cure deve essere riformata nella parte in cui ha ritenuto legittima la notifica dell'ordinanza di ingiunzione posta a base della cartella impugnata.
Infatti, come documentato da parte appellante, la suddetta ordinanza risulta notificata a ex Parte_1
art. 140 c.p.c. in data 17.09.2021 presso la sua precedente residenza, sita in alla Via Calore n.11. CP_2
Tuttavia, dal certificato storico di residenza depositato in atti, emerge chiaramente come l'odierna appellante avesse modificato, sin dal 23.02.2021, il proprio indirizzo di residenza, trasferendolo in alla via Pistoia n. 2. CP_2
Peraltro, è il caso di rilevare come tra la data della variazione anagrafica (23.02.2021) e quella della notifica dell'ordinanza di ingiunzione al precedente indirizzo di residenza (17.09.2021) sia intercorso un termine ben maggiore rispetto ai 60 giorni richiesti dalla Suprema Corte (Cass., Sez. V, Sent.,
3.3.2020, n. 5798) ai fini dell'opponibilità all'erario.
Pertanto, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità a mente del quale
“L'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli.” (Cass.,
Sez. V, Ord., 18.05.2021, n. 13314), non può che rilevarsi la nullità ed illegittimità della cartella di pagamento n. 05920220031526884000.
6. In considerazione di quanto innanzi ed in accoglimento dell'appello, spese e compensi del giudizio di primo grado vanno posti a carico della . Vanno poste a carico di quest'ultima Controparte_2
anche le spese del presente grado del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza, al quale non è consentito derogare.
PQM
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza n. 5319/2023 del Giudice di Pace di così provvede: CP_2
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1) dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
AR
2) annulla la cartella di pagamento n.05920220031526884000 per nullità e/o difetto di notifica dell'atto presupposto;
3) condanna al pagamento, in favore di , di spese e compensi di Controparte_2 Parte_1 entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in €200,00 e, quanto al presente grado, in €250,00, oltre, per entrambi i gradi, spese generali, IVA e CAP, se dovuti.
Lecce, 10 aprile 2025
Il Giudice unico dott. Antonio Barbetta
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