TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1528/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Caterina Mastrogiovanni e Antonietta Cammarota giusta mandato in atti ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/11/2023 , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 363/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante accertasse: “che lo stato patologico del Signor è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dello stato invalidante di cui alle leggi 18/80, 508/88, D.L.
1 509/88 nonché lo stato di soggetto portatore di handicap grave ai sensi e per gli effetti della legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il diritto all'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla leggge 104/92, come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa Persona_2
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22/08/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Grave deficit visivo (OD conta dita a 10 cm e OS 1/30 n.m.c.l.) in esiti di plurimi interventi chirurgici per distacchi di retina e catarrata ed in glaucoma. Artrosi vertebrale con discopatie multiple ed esiti di erniotomia discale L4-L5 sinistra. . Ipoacusia neuro- Controparte_2 sensoriale medio-grave protesizzata. Encefalopatia vascolare cronica. Stato ansioso- depressivo reattivo cronico e ricorrente con ipomania farmacoresistente. Cardiopatia ipertensiva e lieve prolasso del lembo posteriore della mitrale con insufficienza valvolare minima. Ipertrofia prostatica. Epatopatia steatosica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il sussistere del requisito sanitario per il riconoscimento del “diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 14.03.2025” e che “Sussiste riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessari interventi assistenziali permanenti, continuativi e globali, con diritto ai benefici previsti dall' articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104, a decorrere dal 14/03/2025”.
Si rileva che il CTU a pag 26 della consulenza afferma che il ricorrente “Per effetto delle predette infermità è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (cento per cento) e con diritto a pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29/09/2022)”.
Non può non rilevarsi, tuttavia, come siffatto ultimo accertamento non era in alcun modo oggetto del petitum di cui al ricorso originario per ATP, di tal che nulla deve provvedersi sul punto.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi 2 sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento e del riconoscimento del beneficio previsto dall' articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104 ).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
2.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come nella fase di ATP, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa parzialmente le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato a [...] il [...]], a Parte_1 decorrere dal 14/03/2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nella condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da civile iscritta al n. 1528/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli Avv.ti Caterina Mastrogiovanni e Antonietta Cammarota giusta mandato in atti ricorrente
E
), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Valentina Bevilacqua, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Notaio in Fiumicino, Repertorio Persona_1
n.37875 Raccolta n.7313 resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 03/11/2023 , dopo Parte_1 aver contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 363/2023 R.G.), chiedeva che il giudicante accertasse: “che lo stato patologico del Signor è tale da integrare i presupposti per il Parte_1 riconoscimento dello stato invalidante di cui alle leggi 18/80, 508/88, D.L.
1 509/88 nonché lo stato di soggetto portatore di handicap grave ai sensi e per gli effetti della legge 104/92 e successive modifiche e integrazioni e per l'effetto riconoscere mediante sentenza il diritto all'indennità di accompagnamento e i benefici previsti dalla leggge 104/92, come richiesto nell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto il rinnovo della CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa Persona_2
è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data 22/08/2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Grave deficit visivo (OD conta dita a 10 cm e OS 1/30 n.m.c.l.) in esiti di plurimi interventi chirurgici per distacchi di retina e catarrata ed in glaucoma. Artrosi vertebrale con discopatie multiple ed esiti di erniotomia discale L4-L5 sinistra. . Ipoacusia neuro- Controparte_2 sensoriale medio-grave protesizzata. Encefalopatia vascolare cronica. Stato ansioso- depressivo reattivo cronico e ricorrente con ipomania farmacoresistente. Cardiopatia ipertensiva e lieve prolasso del lembo posteriore della mitrale con insufficienza valvolare minima. Ipertrofia prostatica. Epatopatia steatosica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in parte ricorrente il sussistere del requisito sanitario per il riconoscimento del “diritto all'indennità di accompagnamento a far data dal 14.03.2025” e che “Sussiste riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessari interventi assistenziali permanenti, continuativi e globali, con diritto ai benefici previsti dall' articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104, a decorrere dal 14/03/2025”.
Si rileva che il CTU a pag 26 della consulenza afferma che il ricorrente “Per effetto delle predette infermità è invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (cento per cento) e con diritto a pensione di inabilità a decorrere dalla data della domanda amministrativa (29/09/2022)”.
Non può non rilevarsi, tuttavia, come siffatto ultimo accertamento non era in alcun modo oggetto del petitum di cui al ricorso originario per ATP, di tal che nulla deve provvedersi sul punto.
Orbene, la domanda merita accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni resi dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto Per_2 traggono origine da una ponderata e articolata valutazione degli elementi 2 sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico-conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio dell'indennità d'accompagnamento e del riconoscimento del beneficio previsto dall' articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104 ).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal CTU) del requisito sanitario.
2.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti le provvidenze richieste.
Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase, così come nella fase di ATP, vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte sostanzialmente soccombente) CP_1
e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, omologa parzialmente le risultanze della consulenza tecnica della fase di merito, dichiarando che
[nato a [...] il [...]], a Parte_1 decorrere dal 14/03/2025, si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento nonché nella condizione di soggetto portatore di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;
2) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1 spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore della dott.ssa ; Persona_3
4) pone le spese relative alla CTU espletata nella presente fase sempre a carico dell' , spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di CP_1 legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
3