TRIB
Sentenza 24 luglio 2024
Sentenza 24 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/07/2024, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2024 |
Testo completo
N. 959/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado indicato in epigrafe promosso da:
, cf rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Bottaro Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Milano Via Ruggero Boscovich n.
49,
-attore-
Contro
, p. iva rappresentata e difesa dagli avv.ti Felicita TR P.IVA_1
Rossana Campanaro e Davide Schiaffino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Schiaffino a Genova Via Assarotti n. 11/3,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
1 “Accertato che il TAEG indicato nei contratti di cui in premessa non corrisponde a quello
effettivo, come calcolato in base ai principi di cui al D.M. 08.07.1992 e successivo D.Lgs n°.
141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/47/CE:
- Dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso d'interesse e la loro
sostituzione ex lege con quanto previsto nell'art. 125-bis, comma 7, T.U.B., con conseguente
diritto di Parte attrice ad ottenere la restituzione delle somme pagate oltre il dovuto, e
conseguentemente:
- Condannare al pagamento della complessiva somma di €. TR
22.217,16 in linea capitale, oltre accessori e spese ovvero l'eventuale diverso importo fosse
ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
*Per il convenuto come in foglio di precisazione delle TR
conclusioni:
“Nel merito:
respingere tutte le domande proposte dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, per
tutti i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15% sul compenso), c.p.a. (4%) ed i.v.a. (22%)”.
***
Premesso
IO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Pt_1 CP_1
.
[...]
L'attore esponeva quanto segue: ha concluso con Parte_1 TR
plurimi contratti di finanziamento, ed in particolare il contratto n. 20029914595316 in
[...]
data 02.07.2010 di Euro 50.000,00 saldato interamente tramite il pagamento dell'ultima rata
2 al 05.07.2020, il contratto n. 20029914595318 in data 05.01.2018 di Euro 40.000,00 estinto anticipatamente il 05.06.2019, il contratto n. 20220070223428 in data 21.05.2019 di Euro
46.200,00 estinto anticipatamente il 05.10.2020; tutti i contratti di finanziamento presentano uno scostamento tra il Tasso Annuo Effettivo Globale c.d. Taeg dichiarato espressamente in contratto ed il Taeg invece risultante dal calcolo eseguito computando tutti i costi a carico di emergenti da tutte le clausole contrattuali (nel senso che il Taeg dichiarato Parte_1
in contratto è inferiore rispetto a quello emergente computando tutti i costi contrattualmente previsti a carico di ), conseguendone l'applicazione del tasso sostitutivo di Parte_1
cui all'art. 125bis co. 6 D.Lgs. 385/1992 e quindi un credito di Euro 22.217,76 di
[...]
nei confronti di per somme versate in eccesso in Pt_1 TR
corso di esecuzione dei rapporti contrattuali chiedeva la condanna di al pagamento di Parte_1 TR
Euro 22.217,16 oltre interessi.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree e TR
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 03.10.2022, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale perito il dott. e formulando il seguente quesito: Persona_1
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, limitata la disamina dei rapporti tra le parti sino alla data del 30.04.2021 (data
di notifica dell'atto di citazione), proceda nei termini che seguono:
1) Descriva i seguenti rapporti intercorsi tra e : prestito Parte_1 TR
personale n. 20029914595316 del 02.07.2010; prestito personale n. 20029914595318 del
05.01.2018; prestito personale n. 20220070223428 del 21.05.2019;
3
2. Indichi se Il Taeg indicato in contratto è conforme a quello applicato effettivamente in corso
di esecuzione del rapporto, ed in caso negativo indichi in modo specifico le relative
divergenze ed applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 125bis co. 7 D.Lgs. 385/1993.
3. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2, ridetermini alla data del 30.04.2021 il
saldo complessivo dei rapporti di cui al punto 1)”.
La perizia veniva depositata in data 08.06.2023.
Il Giudice, con provvedimento del 12.01.2024, liquidava a favore del perito dott.
[...]
Euro 5.516,96 oltre accessori per onorari, ponendoli provvisoriamente a carico Per_1
solidale delle parti e nei rapporti tra le parti ed il Parte_1 TR
consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni TR
tra le parti.
*All'udienza del 15.02.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Le domande svolte da sono fondate nei seguenti termini. Parte_1
**Il consulente tecnico d'ufficio, nella perizia depositata l'08.06.2023, ha analizzato in modo distinto i contratti di finanziamento oggetto di causa.
***In relazione al contratto di prestito personale n. 20029914595316 emerge quanto segue.
Il contratto risulta stipulato in data 09.06.2010, l'importo finanziato ammonta ad Euro
50.000,00, il finanziamento risulta estinto anticipatamente da in data Parte_1
05.01.2018 (pagine 8 e 9 della perizia).
Qualora si considerino i costi assicurativi (pari a complessivi Euro 4.244,00) come non rilevanti ai fini del Taeg, il contratto presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali coincidente con quello espressamente dichiarato nel contratto (e cioè un Taeg pari al 5,58% annuo), ferma restando
4 la presenza di oneri di Euro 124,21 (“spese incasso rata” e “spese e/c trasparenza”) applicati pure in assenza di previsione contrattuale da ciò derivando un credito di Parte_1
nei confronti di pari ad Euro 124,21. TR
Qualora si considerino i costi assicurativi come rilevanti ai fini del Taeg, il contratto presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali pari al 7,06% annuo e cioè superiore a quello espressamente dichiarato nel contratto pari al 5,58% annuo.
Il ricalcolo del Taeg in base alle previsioni dell'art. 125bis co. 6 e 7 D.Lgs. 385/1993
determina un credito di pari ad Euro 11.990,45 e quindi, considerata Parte_1
anche la presenza di oneri di Euro 124,21 non pattuiti contrattualmente, un credito finale di pari ad Euro 12.144,66 (pagine 8, 17-21, 24-26 della perizia) Parte_1
***In relazione al contratto di prestito personale n. 20029914595318 emerge quanto segue.
Il contratto risulta stipulato in data 02.01.2018, l'importo finanziato ammonta ad Euro
40.000,00, il finanziamento risulta estinto anticipatamente da in data Parte_1
21.05.2019 (pagina 12 della perizia).
Il contratto di prestito personale n. 20029914595318 presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali coincidente con quello espressamente dichiarato nel contratto, e cioè un Taeg pari al 5,59% annuo (pagina 20
della perizia).
***In relazione al contratto di prestito personale n. 20220070223428 emerge quanto segue.
Il contratto risulta stipulato in data 20.05.2019, l'importo finanziato ammonta ad Euro
46.200,00, il finanziamento risulta estinto anticipatamente da in data Parte_1
12.01.2020 (pagine 13 e 14 della perizia).
Il contratto di prestito personale n. 20220070223428 presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali coincidente con
5 quello espressamente dichiarato nel contratto, e cioè un Taeg pari al 5,59% annuo (pagina 21
della perizia).
**Questo Giudice deve evidenziare quanto segue.
***L'art. 125bis co. 6 e 7 D.Lgs. 385/1993 prevede:
“
6.Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati
inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta
la nullità del contratto.
7.Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore
a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese […]”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i costi assicurativi devono essere conteggiati nel Taeg qualora collegati all'erogazione del finanziamento (ex plurimis Corte di Cassazione
sezione seconda civile sentenza n. 17466/2020).
Il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Giudice.
Si consideri, sul piano normativo, che l'art. 121 co. 1 lettera m) e co. 2 D.Lgs. 385/1993
prevede quanto segue:
“Nel presente capo, l'espressione:
[…]
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il
consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
6
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi
con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto
avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle
condizioni offerte”.
L'interpretazione letterale del dato normativo, riferendosi l'art. 121 co. 1 lettera m) e co. 2
D.Lgs. 385/1993 ai premi assicurativi rilevanti per il Taeg nel senso di “requisito per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” e cioè quali meri elementi rilevanti ai fini della valutazione circa la concessione del credito e non quali condizioni necessarie per l'erogazione del finanziamento, consente di ritenere ricompresi nel Taeg i premi assicurativi pattuiti nell'ambito dell'operazione negoziale di finanziamento indipendentemente dalla circostanza che la loro pattuizione sia necessaria per la concessione del finanziamento oppure meramente facoltativa in connessione alla concessione del finanziamento.
L'interpretazione teleologica del dato normativo, alla luce della ratio dell'art. 121 co. 1 lettera m) e co. 2 D.Lgs. 385/1993 volta a rendere rilevanti per il c.d. costo totale del credito espresso in termini percentuali (rectius volto a rendere rilevanti per il calcolo del Taeg) tutti gli oneri a carico del debitore correlati ad un vantaggio per il mutuante, consente di ritenere ricompresi nel Taeg i premi assicurativi pattuiti nell'ambito dell'operazione negoziale di finanziamento in quanto essi, da un lato, costituiscono un costo a carico del mutuatario,
dall'altro lato, sono correlati ad un vantaggio per il mutuante che ottiene la garanzia del pagamento del debito da parte della compagine assicurativa qualora il mutuatario sia impossibilitato al pagamento in ragione degli eventi a cui si riferisce la copertura assicurativa.
***In riferimento al contratto di prestito personale n. 20029914595316 stipulato in data
09.06.2010, occorre premettere che lo stesso risulta estinto in data 05.01.2018 e pertanto l'accertamento di importi versati in eccesso da in corso di esecuzione del Parte_1
7 contratto comporta l'esistenza di un credito restitutorio in capo al medesimo
[...]
Pt_1
In base alla considerazione per cui i costi assicurativi sono rilevanti ai fini del Taeg, il contratto presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali pari al 7,06% annuo e cioè superiore a quello espressamente dichiarato nel contratto pari al 5,58% annuo.
L'applicazione del Taeg di cui all'art. 125bis co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993 (rectius
l'applicazione del Taeg previsto dall'art. 125bis co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993 in sostituzione di quello pari al 7,06% annuo previsto espressamente dal contratto di finanziamento) comporta che risultano versati da Euro 11.990,45 in Parte_1
eccesso.
Il perito ha altresì rilevato la presenza di oneri di Euro 124,21 (“spese incasso rata” e “spese e/c trasparenza”) applicati pure in assenza di previsione contrattuale.
è pertanto creditore nei confronti di di Euro Parte_1 TR
12.144,66 oltre interessi legali dalla data del 05.01.2018 (data di estinzione anticipata del finanziamento da parte di ). Parte_1
In relazione al contratto di prestito personale n. 20029914595318 (estinto anticipatamente in data 21.05.2019) ed al contratto di prestito personale n. 20220070223428 (estinto anticipatamente in data 12.01.2020) non sono emersi addebiti illegittimi applicati a carico di in corso di esecuzione del contratto. Parte_1
***Questo Giudice deve condannare al pagamento a favore di TR
di Euro 12.144,66 oltre interessi legali dal 05.01.2018 al saldo. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli esborsi della difesa di (a carico di ) Parte_1 TR
vengono liquidati in Euro 264,00 come indicati da nella nota spese in Parte_1
8 allegato alla memoria di replica del 05.05.2024, trattandosi della somma versata per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo a titolo di spese forfettarie di giustizia (vedasi la ricevuta telematica del pagamento in data 04.05.2021, presente in allegato all'atto di citazione).
Gli onorari della difesa di (a carico di ) Parte_1 TR
vengono liquidati in Euro 5.077,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi di cui al
DM 55/2014, rapportati al valore della causa (Euro 12.144,66), al tipo di procedimento
(cognizione ordinaria), all'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), alle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal Giudice con il provvedimento pronunciato nel corso del processo in data 12.01.2024, in ragione dell'esito della causa, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti e Parte_1
nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a TR
carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. TR
***
P.Q.M.
A) Condanna al pagamento a favore di di TR Parte_1
Euro 12.144,66 oltre interessi legali dal 05.01.2018 al saldo.
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di TR
, liquidandole in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 oltre accessori Parte_1
per onorari.
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal
Giudice con il provvedimento pronunciato nel corso del processo in data 12.01.2024, a carico solidale delle parti e nei rapporti tra le parti ed il Parte_1 TR
9 consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni TR
tra le parti.
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 24.07.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ordinario di primo grado indicato in epigrafe promosso da:
, cf rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Bottaro Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Milano Via Ruggero Boscovich n.
49,
-attore-
Contro
, p. iva rappresentata e difesa dagli avv.ti Felicita TR P.IVA_1
Rossana Campanaro e Davide Schiaffino ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Davide Schiaffino a Genova Via Assarotti n. 11/3,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
*Per l'attore come in foglio di precisazione delle conclusioni: Parte_1
1 “Accertato che il TAEG indicato nei contratti di cui in premessa non corrisponde a quello
effettivo, come calcolato in base ai principi di cui al D.M. 08.07.1992 e successivo D.Lgs n°.
141/2010 di recepimento della Direttiva 2008/47/CE:
- Dichiarare la nullità delle clausole di determinazione del tasso d'interesse e la loro
sostituzione ex lege con quanto previsto nell'art. 125-bis, comma 7, T.U.B., con conseguente
diritto di Parte attrice ad ottenere la restituzione delle somme pagate oltre il dovuto, e
conseguentemente:
- Condannare al pagamento della complessiva somma di €. TR
22.217,16 in linea capitale, oltre accessori e spese ovvero l'eventuale diverso importo fosse
ritenuto di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
*Per il convenuto come in foglio di precisazione delle TR
conclusioni:
“Nel merito:
respingere tutte le domande proposte dall'attore, perché infondate in fatto ed in diritto, per
tutti i motivi esposti nel presente atto.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie
(15% sul compenso), c.p.a. (4%) ed i.v.a. (22%)”.
***
Premesso
IO conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di La Spezia Pt_1 CP_1
.
[...]
L'attore esponeva quanto segue: ha concluso con Parte_1 TR
plurimi contratti di finanziamento, ed in particolare il contratto n. 20029914595316 in
[...]
data 02.07.2010 di Euro 50.000,00 saldato interamente tramite il pagamento dell'ultima rata
2 al 05.07.2020, il contratto n. 20029914595318 in data 05.01.2018 di Euro 40.000,00 estinto anticipatamente il 05.06.2019, il contratto n. 20220070223428 in data 21.05.2019 di Euro
46.200,00 estinto anticipatamente il 05.10.2020; tutti i contratti di finanziamento presentano uno scostamento tra il Tasso Annuo Effettivo Globale c.d. Taeg dichiarato espressamente in contratto ed il Taeg invece risultante dal calcolo eseguito computando tutti i costi a carico di emergenti da tutte le clausole contrattuali (nel senso che il Taeg dichiarato Parte_1
in contratto è inferiore rispetto a quello emergente computando tutti i costi contrattualmente previsti a carico di ), conseguendone l'applicazione del tasso sostitutivo di Parte_1
cui all'art. 125bis co. 6 D.Lgs. 385/1992 e quindi un credito di Euro 22.217,76 di
[...]
nei confronti di per somme versate in eccesso in Pt_1 TR
corso di esecuzione dei rapporti contrattuali chiedeva la condanna di al pagamento di Parte_1 TR
Euro 22.217,16 oltre interessi.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree e TR
chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice.
*Il Giudice, con provvedimento del 03.10.2022, disponeva svolgersi consulenza tecnica d'ufficio, nominando quale perito il dott. e formulando il seguente quesito: Persona_1
“Il consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, limitata la disamina dei rapporti tra le parti sino alla data del 30.04.2021 (data
di notifica dell'atto di citazione), proceda nei termini che seguono:
1) Descriva i seguenti rapporti intercorsi tra e : prestito Parte_1 TR
personale n. 20029914595316 del 02.07.2010; prestito personale n. 20029914595318 del
05.01.2018; prestito personale n. 20220070223428 del 21.05.2019;
3
2. Indichi se Il Taeg indicato in contratto è conforme a quello applicato effettivamente in corso
di esecuzione del rapporto, ed in caso negativo indichi in modo specifico le relative
divergenze ed applichi il tasso sostitutivo di cui all'art. 125bis co. 7 D.Lgs. 385/1993.
3. In ragione degli esiti delle verifiche di cui ai punti 1, 2, ridetermini alla data del 30.04.2021 il
saldo complessivo dei rapporti di cui al punto 1)”.
La perizia veniva depositata in data 08.06.2023.
Il Giudice, con provvedimento del 12.01.2024, liquidava a favore del perito dott.
[...]
Euro 5.516,96 oltre accessori per onorari, ponendoli provvisoriamente a carico Per_1
solidale delle parti e nei rapporti tra le parti ed il Parte_1 TR
consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni TR
tra le parti.
*All'udienza del 15.02.2024 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Osservato
*Le domande svolte da sono fondate nei seguenti termini. Parte_1
**Il consulente tecnico d'ufficio, nella perizia depositata l'08.06.2023, ha analizzato in modo distinto i contratti di finanziamento oggetto di causa.
***In relazione al contratto di prestito personale n. 20029914595316 emerge quanto segue.
Il contratto risulta stipulato in data 09.06.2010, l'importo finanziato ammonta ad Euro
50.000,00, il finanziamento risulta estinto anticipatamente da in data Parte_1
05.01.2018 (pagine 8 e 9 della perizia).
Qualora si considerino i costi assicurativi (pari a complessivi Euro 4.244,00) come non rilevanti ai fini del Taeg, il contratto presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali coincidente con quello espressamente dichiarato nel contratto (e cioè un Taeg pari al 5,58% annuo), ferma restando
4 la presenza di oneri di Euro 124,21 (“spese incasso rata” e “spese e/c trasparenza”) applicati pure in assenza di previsione contrattuale da ciò derivando un credito di Parte_1
nei confronti di pari ad Euro 124,21. TR
Qualora si considerino i costi assicurativi come rilevanti ai fini del Taeg, il contratto presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali pari al 7,06% annuo e cioè superiore a quello espressamente dichiarato nel contratto pari al 5,58% annuo.
Il ricalcolo del Taeg in base alle previsioni dell'art. 125bis co. 6 e 7 D.Lgs. 385/1993
determina un credito di pari ad Euro 11.990,45 e quindi, considerata Parte_1
anche la presenza di oneri di Euro 124,21 non pattuiti contrattualmente, un credito finale di pari ad Euro 12.144,66 (pagine 8, 17-21, 24-26 della perizia) Parte_1
***In relazione al contratto di prestito personale n. 20029914595318 emerge quanto segue.
Il contratto risulta stipulato in data 02.01.2018, l'importo finanziato ammonta ad Euro
40.000,00, il finanziamento risulta estinto anticipatamente da in data Parte_1
21.05.2019 (pagina 12 della perizia).
Il contratto di prestito personale n. 20029914595318 presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali coincidente con quello espressamente dichiarato nel contratto, e cioè un Taeg pari al 5,59% annuo (pagina 20
della perizia).
***In relazione al contratto di prestito personale n. 20220070223428 emerge quanto segue.
Il contratto risulta stipulato in data 20.05.2019, l'importo finanziato ammonta ad Euro
46.200,00, il finanziamento risulta estinto anticipatamente da in data Parte_1
12.01.2020 (pagine 13 e 14 della perizia).
Il contratto di prestito personale n. 20220070223428 presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali coincidente con
5 quello espressamente dichiarato nel contratto, e cioè un Taeg pari al 5,59% annuo (pagina 21
della perizia).
**Questo Giudice deve evidenziare quanto segue.
***L'art. 125bis co. 6 e 7 D.Lgs. 385/1993 prevede:
“
6.Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati
inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione
predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta
la nullità del contratto.
7.Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali:
a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli
similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici
mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore
a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese […]”.
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che i costi assicurativi devono essere conteggiati nel Taeg qualora collegati all'erogazione del finanziamento (ex plurimis Corte di Cassazione
sezione seconda civile sentenza n. 17466/2020).
Il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e condiviso da questo Giudice.
Si consideri, sul piano normativo, che l'art. 121 co. 1 lettera m) e co. 2 D.Lgs. 385/1993
prevede quanto segue:
“Nel presente capo, l'espressione:
[…]
m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il
consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito.
6
2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi
con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto
avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle
condizioni offerte”.
L'interpretazione letterale del dato normativo, riferendosi l'art. 121 co. 1 lettera m) e co. 2
D.Lgs. 385/1993 ai premi assicurativi rilevanti per il Taeg nel senso di “requisito per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni offerte” e cioè quali meri elementi rilevanti ai fini della valutazione circa la concessione del credito e non quali condizioni necessarie per l'erogazione del finanziamento, consente di ritenere ricompresi nel Taeg i premi assicurativi pattuiti nell'ambito dell'operazione negoziale di finanziamento indipendentemente dalla circostanza che la loro pattuizione sia necessaria per la concessione del finanziamento oppure meramente facoltativa in connessione alla concessione del finanziamento.
L'interpretazione teleologica del dato normativo, alla luce della ratio dell'art. 121 co. 1 lettera m) e co. 2 D.Lgs. 385/1993 volta a rendere rilevanti per il c.d. costo totale del credito espresso in termini percentuali (rectius volto a rendere rilevanti per il calcolo del Taeg) tutti gli oneri a carico del debitore correlati ad un vantaggio per il mutuante, consente di ritenere ricompresi nel Taeg i premi assicurativi pattuiti nell'ambito dell'operazione negoziale di finanziamento in quanto essi, da un lato, costituiscono un costo a carico del mutuatario,
dall'altro lato, sono correlati ad un vantaggio per il mutuante che ottiene la garanzia del pagamento del debito da parte della compagine assicurativa qualora il mutuatario sia impossibilitato al pagamento in ragione degli eventi a cui si riferisce la copertura assicurativa.
***In riferimento al contratto di prestito personale n. 20029914595316 stipulato in data
09.06.2010, occorre premettere che lo stesso risulta estinto in data 05.01.2018 e pertanto l'accertamento di importi versati in eccesso da in corso di esecuzione del Parte_1
7 contratto comporta l'esistenza di un credito restitutorio in capo al medesimo
[...]
Pt_1
In base alla considerazione per cui i costi assicurativi sono rilevanti ai fini del Taeg, il contratto presenta un Taeg calcolato computando tutti i costi a carico del mutuatario in base alle varie pattuizioni contrattuali pari al 7,06% annuo e cioè superiore a quello espressamente dichiarato nel contratto pari al 5,58% annuo.
L'applicazione del Taeg di cui all'art. 125bis co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993 (rectius
l'applicazione del Taeg previsto dall'art. 125bis co. 7 lettera a) D.Lgs. 385/1993 in sostituzione di quello pari al 7,06% annuo previsto espressamente dal contratto di finanziamento) comporta che risultano versati da Euro 11.990,45 in Parte_1
eccesso.
Il perito ha altresì rilevato la presenza di oneri di Euro 124,21 (“spese incasso rata” e “spese e/c trasparenza”) applicati pure in assenza di previsione contrattuale.
è pertanto creditore nei confronti di di Euro Parte_1 TR
12.144,66 oltre interessi legali dalla data del 05.01.2018 (data di estinzione anticipata del finanziamento da parte di ). Parte_1
In relazione al contratto di prestito personale n. 20029914595318 (estinto anticipatamente in data 21.05.2019) ed al contratto di prestito personale n. 20220070223428 (estinto anticipatamente in data 12.01.2020) non sono emersi addebiti illegittimi applicati a carico di in corso di esecuzione del contratto. Parte_1
***Questo Giudice deve condannare al pagamento a favore di TR
di Euro 12.144,66 oltre interessi legali dal 05.01.2018 al saldo. Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
Gli esborsi della difesa di (a carico di ) Parte_1 TR
vengono liquidati in Euro 264,00 come indicati da nella nota spese in Parte_1
8 allegato alla memoria di replica del 05.05.2024, trattandosi della somma versata per il pagamento del contributo unificato e della marca da bollo a titolo di spese forfettarie di giustizia (vedasi la ricevuta telematica del pagamento in data 04.05.2021, presente in allegato all'atto di citazione).
Gli onorari della difesa di (a carico di ) Parte_1 TR
vengono liquidati in Euro 5.077,00 oltre accessori, in applicazione dei parametri medi di cui al
DM 55/2014, rapportati al valore della causa (Euro 12.144,66), al tipo di procedimento
(cognizione ordinaria), all'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), alle attività processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal Giudice con il provvedimento pronunciato nel corso del processo in data 12.01.2024, in ragione dell'esito della causa, vengono definitivamente poste a carico solidale delle parti e Parte_1
nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio ed a TR
carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti. TR
***
P.Q.M.
A) Condanna al pagamento a favore di di TR Parte_1
Euro 12.144,66 oltre interessi legali dal 05.01.2018 al saldo.
B) Condanna alla rifusione delle spese processuali a favore di TR
, liquidandole in Euro 264,00 per esborsi ed Euro 5.077,00 oltre accessori Parte_1
per onorari.
C) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate dal
Giudice con il provvedimento pronunciato nel corso del processo in data 12.01.2024, a carico solidale delle parti e nei rapporti tra le parti ed il Parte_1 TR
9 consulente tecnico d'ufficio ed a carico esclusivo di nei rapporti interni TR
tra le parti.
D) Rigetta tutte le altre domande.
La Spezia, 24.07.2024
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
10