Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1967, n. 25
Articolo 1Articolo 3
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25 febbraio 1967
Art. 2.
L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
Entrata in vigore il 25 febbraio 1967