Art. 2.
L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.
L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904 , equivale a dichiarazione di pubblica utilita' nonche' di urgenza ed indifferibilita' a tutti gli effetti di legge.