Art. 3. 1. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonche' dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorita' centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonche' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorita' centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
4. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' altresi' designato come autorita' centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorita' centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonche' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorita' centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
4. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' altresi' designato come autorita' centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.