Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 14/03/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note scritte entro il termine del 11/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3230/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Avv.ti Anna Parte_1
Rita Landi e Felice Liguoro, presso lo studio dei quali elett.te domicilia in Vico Equense
(NA) alla Via San Francesco n.20
-opponente
E
in persona del Presidente legale rapp.te p.t.,, rapp.to e difeso dagli Avv.ti CP_1
Roberta Del Sordo e Vincenzo Di Maio, con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via
A. De Gasperi n.55, presso la sede CP_1
opposto
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da Parte_1 avverso l'ordinanza ingiunzione dettagliatamente indicata in ricorso, notificata il
21/4/2023, con cui è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro
10.006,60 a titolo di sanzione per non aver ottemperato a quanto ingiunto con l'atto di accertamento precedentemente notificato. CP_1
L si è costituito e ha insistito per il rigetto dell'opposizione, con varie CP_1 argomentazioni.
Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Infatti, come si evince dagli atti di causa, a seguito dell'intervenuta riforma dell'art. 2, comma 1 bis, del D.L. 463/1983 ad opera dell'art. 23 del D.L. 48 del 2023, l' ha CP_1 provveduto in autotutela alla rideterminazione dell'importo della sanzione amministrativa comminata al , nonché all'emissione, a cura del Direttore Pt_1
L'importo richiesto con il provvedimento sanzionatorio rettificato è stato prontamente pagato dall'opponente (cfr. documentazione in atti), per cui va senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Osserva il Giudicante che la Suprema Corte (cfr., tra le altre, Cass, civ., sez. 1^,
26/5/99, n. 5097) ha evidenziato che la cessazione della materia del contendere, che postula il sopravvenire di una situazione riconosciuta ed ammessa da tutti i contendenti che ne abbia eliminato la posizione di conflitto ed abbia, quindi, fatto venir meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della lite, va rilevata, anche d'ufficio , in qualsiasi grado e stato del giudizio, e comporta il superamento delle domande e delle deduzioni inizialmente formulate dalle parti.
Le peculiarità della fattispecie concreta oggetto del giudizio e, in particolare, la circostanza che la soddisfazione della pretesa dell' sia avvenuta sulla base di una CP_1 normativa sopravvenuta , giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione a ordinanza ingiunzione proposta da Pt_1
con ricorso del 21/5/2023 nei confronti dell così provvede: a)dichiara
[...] CP_1 cessata la materia del contendere;
b)compensa le spese.
Torre Annunziata, li 14/3/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco