Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 29 aprile 1994 |
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| Data dell'ultima modifica : | 29 aprile 1994 |
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- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 19/06/2013, n. 2850Provvedimento: N. 00876/2011 AFFARE Numero 02850/2013 e data 19/06/2013 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 17 aprile 2013 NUMERO AFFARE 00876/2011 OGGETTO: Ministero dello sviluppo economico. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Filo Sud 90 Srl (Liquidatore Gianni Leonio), avverso recupero contributo conto capitale concessione agevolazioni finanziarie alle attività produttive ai sensi della legge 1/3/86 n.64 (sviluppo mezzogiorno); LA SEZIONE Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 5584 in data 14/02/2011 con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha chiesto il parere del Consiglio di …Leggi di più...
Versioni del testo
- Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il 20 maggio 1980, nonche' la convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L'Aja il 25 ottobre 1980.
- Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 22 della convenzione di Lussemburgo e dall'articolo 43 della convenzione de L'Aja.
- Art. 3. 1. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della convenzione de L'Aja del 28 maggio 1970 sul rimpatrio dei minori, dell'articolo 2 della convenzione europea di Lussemburgo del 20 maggio 1980 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonche' dell'articolo 6 della convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.
2. Per lo svolgimento dei suoi compiti l'autorita' centrale si avvale, ove necessario, della rappresentanza ed assistenza dell'Avvocatura dello Stato, nonche' dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia. Puo' chiedere l'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e della Polizia di Stato, e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che le derivano dalle convenzioni di cui al comma 1.
3. Gli atti giudiziari per l'attuazione della presente legge nelle procedure promosse su richiesta dell'autorita' centrale sono esenti dalle imposte di bollo e di registro e da ogni altra spesa e diritto.
4. Il Ministero di grazia e giustizia, Ufficio per la giustizia minorile, e' altresi' designato come autorita' centrale competente per gli adempimenti di cui agli articoli 6 e 11 della convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori.