Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 14/03/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti SIg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 10/02/2025 al n. 710/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
GUERZONI NADIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CAVALLOTTI 1
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. GUERZONI NADIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
GUERZONI NADIA, elettivamente domiciliata in PIAZZA CAVALLOTTI 1
46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. GUERZONI NADIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Il SI. , Parte_1 Controparte_1 Parte_1
a far tempo dal mese di febbraio 2025, verserà alla moglie, a tiolo di contributo al suo mantenimento, entro il giorno venti di ogni mese, l'importo di € 250,00
(Euro duecentocinquanta//00), sino al mese di agosto 2025.
2) Il SI. a far tempo dal mese di febbraio 2025, corrisponderà Parte_1
alla SI.ra , entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne, non Per_1
economicamente autosufficiente, convivente con la madre, l'importo di € 250,00
(Euro duecentocinquanta//00), rivalutabile annualmente in base all'indice Istat.
3) Al genitore anticipatario dovranno essere rimborsate, dall'altro genitore, la metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , di Per_1
seguito precisate.
SPESE STRAORDINARIE CHE NON RICHIEDONO IL PREVENTIVO
ACCORDO
Spese mediche:
-visite, esami, cure (anche odontoiatriche ed oculistiche) prescritte dal medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket;
occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico, prescritte da un medico specialista;
- visite, esami, cure (anche odontoiatriche ed oculistiche) prescritte da un medico ed erogate solo in ambito privato;
- visite, esami, cure (anche odontoiatriche ed oculistiche) sempre su prescrizione medica, in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i termini indicati in ricetta.
SPESE STRAORDINARIE CHE RICHIEDONO IL PREVENTIVO ACCORDO
pagina 2 di 5 A titolo meramente esemplificativo: cure (anche odontoiatriche e oculistiche)
erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
cure termali e fisioterapiche;
cure e farmaci non convenzionali;
corsi di specializzazione;
acquisto di strumenti informatici, telefono cellulare, motorino, autovettura,
viaggi e vacanze.
Per le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatario dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa,
con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro venti giorni.
Per le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche tramite sms o email), dovrà
manifestare un motivato dissenso per iscritto (anche tramite sms o email), entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
4) Entro il corrente anno, il marito provvederà al pagamento dei bolli dell'auto
Ford Fiesta targata EM210CW di proprietà della moglie, relativi agli anni dal
2020 al 2023.
5) Dare atto che i coniugi dichiarano di aver integralmente definito ogni rapporto
economico e patrimoniale tra gli stessi intercorrente;
pertanto, per effetto dell'adempimento delle condizioni sopra esposte, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro.
6) Spese legali del presente procedimento a carico del marito”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
pagina 3 di 5 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti,
premesso di aver contratto matrimonio in PEGOGNAGA in data 27/09/1992
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 28
parte II, serie A, anno 1992) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PEGOGNAGA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 28, parte
II, serie A, anno 1992);
pagina 4 di 5 5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 13/03/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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