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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/03/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1649/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PERULLI ADALBERTO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 14.09.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
contestando il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020006527/DDL notificato in data 15.10.2021 e chiedendo l'accertamento negativo del credito previdenziale ivi riportato a proprio carico, per un importo complessivo pari ad Euro
789.782,93, di cui Euro 523.500,97 a titolo di contributi evasi per gli anni 2017-2020 ed
Euro 266.281,96 a titolo di sanzioni.
Ha premesso che le pretese di controparte si fondavano sul mancato versamento dei contributi previdenziali in relazione all'erogazione di fringe benefit ai propri dipendenti, considerati reddito imponibile dagli agenti accertatori. Ha esposto che tali emolumenti in natura consistevano nella somministrazione di vitto e alloggio ai propri lavoratori, assunti quali operai agricoli a tempo determinato ex d.lgs.
375/93 in occasione delle vendemmie annuali, i quali – per ragioni organizzative – venivano alloggiati nelle strutture ricettive adiacenti ai luoghi di lavoro, in regime di c.d.
“mezza pensione” (ossia con l'erogazione di colazione, cena e pernottamento).
Ha eccepito preliminarmente l'illegittimità del verbale di accertamento per tardività della notifica ai sensi dell'art. 14, l. 689/81, in forza del fatto che – a fronte di un primo accesso ispettivo effettuato in azienda in data 21.10.2020 e di un'ulteriore verifica presso i consulenti aziendali in data 30.12.2020 – il verbale impugnato fosse stato spedito solamente in data 13.10.2021.
Ha poi dedotto la nullità del verbale per omessa motivazione in relazione agli elementi di fatto e di diritto a giustificazione delle conclusioni raggiunte dall'ente, nonché la genericità del conteggio effettuato dagli ispettori per determinare l'ammontare dei contributi asseritamente evasi.
Ha lamentato la violazione del diritto di difesa e del principio del contradittorio da parte degli agenti accertatori, anche per non aver tenuto in considerazione le argomentazioni esposte a propria difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Ha sostenuto inoltre l'illegittimità del verbale per violazione dell'art. 3, co. 20, l. 335/95, rilevando come l'accertamento si sia concentrato sulle medesime circostanze già oggetto di due precedenti accessi ispettivi, all'esito dei quali non era stata mossa alcuna contestazione in ordine ai fringe benefit erogati ai lavoratori.
In relazione a tale circostanza, ha altresì sottolineato la violazione da parte dell' CP_2
del principio del legittimo affidamento.
Nel merito, ha innanzitutto precisato che l'onus probandi in relazione alle circostanze CP_ indicate nel verbale di accertamento e notificazione incombe su trattandosi di onere avente ad oggetto gli elementi costitutivi del diritto soggettivo in contesa.
Ha contestato l'interpretazione data dall'Ispettorato alla disciplina del T.U.I.R., in virtù della quale sono stati considerati “retribuzione imponibile” il vitto e l'alloggio somministrati ai lavoratori tramite le convenzioni con le già menzionate strutture alberghiere.
In particolare, quanto al vitto, ha invocato l'applicabilità dell'art. 51, co. 2, lett. c) del
T.U.I.R., che esclude l'imponibilità delle somministrazioni erogate nell'ambito di “mense
2 organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”. Sul punto, ha richiamato la circolare n. 326/E del 1997, che ricomprende tra le suddette anche le “convenzioni con i ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti”.
In relazione all'alloggio, ha ribadito che la sistemazione dei lavoratori negli alberghi situati vicino alle zone di vendemmia (perlopiù in Franciacorta) rispondesse ad esigenze organizzative dell'attività e fosse infatti, per questo, obbligatoria. Ha sostenuto, quindi, che anche le relative spese fossero da considerarsi esenti da imposizione contributiva, in virtù del disposto dell'art. 51, co. 5, T.U.I.R. in materia di trasferta. Ha precisato, infatti, che il luogo di lavoro per tutti gli o.t.d. in questione era indicato presso la sede operativa della società, sita in Capriolo.
Ha censurato, in ogni caso, i conteggi contenuti nei verbali ispettivi, sulla base di tre distinti profili.
In primo luogo, ha sottolineato l'erroneità del computo del numero di pernottamenti presso le strutture alberghiere per ciascun lavoratore, asseritamente avvenuto sulla base di un elenco di dipendenti trasmesso il 23.11.2020. Ha sottolineato come non tutti i soggetti indicati fossero effettivamente pervenuti in Italia per prestare l'attività e ha evidenziato, infatti, alcune discrepanze tra i dati considerati dagli ispettori e quelli risultanti dal LUL, coerenti con le comunicazioni rese da alcune strutture alberghiere alla Questura.
In secondo luogo, ha evidenziato come gli ispettori non avessero calcolato correttamente gli importi contributivi eventualmente dovuti con riferimento a vitto e alloggio erogati specificamente a ciascun lavoratore, avendo fatto ricorso ad una forfetizzazione presuntiva degli stessi. Ha aggiunto, sul punto: che alcune strutture non fornivano alcun servizio di ristorazione, fungendo solamente da semplici bed and breakfast e che comunque il pranzo doveva essere necessariamente scomputato;
che alcuni lavoratori non avevano alloggiato in albergo, per esigenze personali;
che spesso una singola stanza veniva condivisa da più lavoratori.
Infine, ha richiamato le previsioni di cui all'art. 51, comma 4, lett. c) T.U.I.R. in ordine alla quantificazione della base imponibile con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, uso o comodato.
In punto di sanzioni, ha negato l'esistenza di una “intenzione specifica di non versare i contributi o i premi”, necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 116, co. 8, lett. b) della l. 388/2000. Di contro, ha richiesto – nell'ipotesi di accertamento di un credito
3 CP_ contributivo in capo ad – l'applicazione dei soli interessi legali sugli importi dovuti, ai sensi del co. 15, lett. a) del predetto articolo.
Ha pertanto concluso chiedendo:
CP_
- l'accertamento dell'infondatezza delle pretese contributive di in relazione al verbale impugnato e per l'effetto la declaratoria di nullità e/o inefficacia o l'annullamento del suddetto;
- in via subordinata, l'esclusione delle sanzioni per evasione contributiva e l'applicazione dei soli interessi legali o, in estremo subordine, l'irrogazione delle sanzioni per mera omissione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. a), l. 388/2000. CP_ Si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alle risultanze dell'accertamento ispettivo di cui al verbale contestato, sostenendone la correttezza.
Quanto all'eccezione preliminare di decadenza, ha precisato l'inapplicabilità dell'art. 14,
l. 689/81 alla controversia di specie, non trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. In ogni caso, ha sostenuto che la mole di documentazione acquisita e la difficoltà degli accertamenti impedissero di ritenere eccessiva la durata del procedimento amministrativo.
Ha sottolineato l'irrilevanza, e comunque l'infondatezza nel merito, delle eccezioni relative ai vizi dell'attività ispettiva, non costituendo gli stessi oggetto del presente giudizio, relativo solamente al rapporto previdenziale tra le parti.
Ha negato l'esistenza di un legittimo affidamento in capo ad evidenziando che Pt_1
già nel 2012 nei confronti della medesima società (allora in veste sociale di cooperativa) era stato emesso un verbale di accertamento per le medesime violazioni e la relativa posizione debitoria previdenziale era stata spontaneamente regolarizzata.
Nel merito ha evidenziato che i benefici – in forma non monetaria – a favore dei lavoratori rappresentano una forma di retribuzione in natura ex art. 2099 c.c., con conseguente obbligo contributivo laddove superiori a Euro 258,23.
Ha altresì negato la stretta funzionalità alla prestazione lavorativa dell'erogazione dei fringe benefit, sottolineando che né il disciplinare della né i contratti Parte_2
di appalto stipulati dalla ricorrente con i soggetti proprietari delle vigne, né le necessità organizzative ex adverso prospettate imponessero di fornire gratuitamente vitto e alloggio agli operai addetti alla vendemmia.
4 Ha sottolineato, a conferma, che alcuni lavoratori non erano stati collocati presso strutture alberghiere.
Ha affermato che proprio la menzione dei fringe benefit nei contratti di lavoro individuali rendesse evidente la natura retributiva di tali emolumenti.
Ha dedotto l'inapplicabilità del regime della trasferta alle prestazioni in contesa, come confermato dall'assenza di alcun riferimento in tal senso nel LUL aziendale;
peraltro, ha aggiunto che l'imposizione ai lavoratori dell'obbligo di dimora nella zona limitrofa al luogo di svolgimento effettivo della mansione escludesse in ogni caso l'applicabilità di tale disciplina.
In ordine alla correttezza della quantificazione operata nel verbale, ha richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. e ha sottolineato come l'imponibile contributivo fosse stato determinato sulla base della documentazione trasmessa dalla stessa società, con criteri anzi favorevoli a quest'ultima (considerando come valore normale dei fringe benefit in contesa i prezzi più bassi applicati dalle strutture, pari ad
Euro 24 per il vitto ed Euro 9 per l'alloggio di ciascun lavoratore).
Ha sostenuto, infine, la correttezza del regime sanzionatorio applicato, richiamando l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in caso di omissioni o infedeltà nelle denunce contributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni preliminari di parte ricorrente,
CP_ attesa la fondatezza dei rilievi svolti sul punto da
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art.
116 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 05/03/2024, n.5851).
Pertanto, come correttamente sostenuto dall'istituto, gli eventuali vizi del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato non rientrano nel thema decidendum del giudizio introdotto da finalizzato all'accertamento negativo del rapporto obbligatorio Pt_1
previdenziale.
5 In applicazione del principio della ragione più liquida, pertanto, si rende superflua l'analisi del merito delle censure mosse da parte ricorrente nei confronti del verbale ispettivo.
2 – Nel merito, deve innanzitutto essere condivisa la deduzione di parte ricorrente con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio. Infatti, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9706).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale è emerso quanto segue.
Quanto all'identificazione dei lavoratori concretamente interessati dall'erogazione dei fringe benefit in contesa, dalla mera lettura del verbale unico impugnato si evince come gli ispettori abbiano considerato esclusivamente i dipendenti indicati dalla stessa società con mail del 23.11.2020, allegata sub doc. 2 al ricorso. Si precisa, sul punto, che con riferimento all'attività svolta direttamente dagli ispettori, il verbale fa piena prova sino a querela di falso;
dunque, non vi sono dubbi circa i soggetti considerati.
Né sussistono dubbi circa il fatto che i lavoratori di cui all'elenco fossero solo i vendemmiatori destinati all'alloggio presso le strutture alberghiere, considerando che nella comunicazione trasmessa dal legale rappresentante di in data 16.11.2020 Pt_1
viene espressamente preannunciato l'invio di un elenco di “dipendenti assunti per la vendemmia che hanno soggiornato in hotel a spese dell'azienda (divisi per anno)”.
Inoltre, con la citata mail del 23.11.2020 è stato ribadito il concetto, con la precisazione che “non sempre…tutti i lavoratori, che avevano dato la loro disponibilità alla vendemmia, arrivano poi effettivamente in Italia: ecco perché troverete nel LUL cedolini
a zero ore”.
Anche l'ispettore sentito come informatore all'udienza del 26.03.2024, ha Tes_1 confermato la circostanza che l'individuazione dei lavoratori destinatari delle prestazioni in natura fosse stata effettuata sulla base dell'elenco inviato via mail dalla stessa Pt_1 comparato con il libro unico (“ci ha mandato il libro unico completo e noi abbiamo intercettato i codici fiscali da una parte con il libro unico e abbiamo effettuato la
6 contestazione esclusivamente con riferimento ai lavoratori che stavano nelle strutture alberghiere”).
In ordine alla collocazione temporale dell'erogazione dei fringe benefit, invece, le discrepanze tra giorni considerati dagli ispettori e le effettive presenze in albergo – rilevate già in sede di ricorso – sono state ribadite nel corso della medesima udienza dal legale rappresentante della società (“in un'annata normale facciamo al massimo Pt_1
15 giorni, quindi non capisco in queste annualità come siano possibili tutte queste giornate”). Sul punto, già nel verbale unico di accertamento e notificazione si è dato atto dell'impossibilità di “risalire con certezza ai lavoratori effettivamente alloggiati presso” ciascuna struttura. In effetti, l'ispettore Duca ha confermato le difficoltà riscontrate nell'accertamento analitico delle singole presenze presso i vari alberghi (“noi abbiamo chiesto agli alberghi i documenti e loro in pochissimi casi hanno fornito gli elementi richiesti;
abbiamo chiesto gli stessi documenti alla Questura e non ci ha risposto”).
Infatti, a specifica domanda circa le discrepanze oggettive – tra i dati dell'Ispettorato e quelli delle dichiarazioni degli alberghi alla Questura – specificamente risultanti dalla documentazione in atti (doc. 23) ha dichiarato: “su queste discrepanze che mi segnala, non saprei dire”.
Solo all'udienza del 16.07.2024 parte resistente ha chiarito che il calcolo delle giornate è CP_ avvenuto sulla base della durata del contratto di lavoro: ha dedotto che i lavoratori dimoravano in albergo per tutta la durata del contratto di lavoro, salvo prova contraria incombente sulla controparte”.
Anche ammettendo che il riferimento alle strutture alberghiere, nei contratti di assunzione, introducesse una presunzione nel senso indicato, in ogni caso tale presunzione sarebbe stata vinta dalla ricorrente.
Invero, in primo luogo si richiamano le discrepanze di cui al doc. 23 già citato, dalle quali emerge che, perlomeno per 5 lavoratori ( , , e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
può dirsi documentale la prova della differenza tra i periodi indicati nei contratti di lavoro e quelli di effettivo alloggio in albergo.
In seconda battuta, l'impiegata amministrativa di escussa Pt_1 Testimone_2 all'udienza del 11.06.2024, ha affermato:
- che durante il periodo di vendemmia, effettivamente i dipendenti trascorrevano anche i giorni senza attività (perché festivi o per maltempo) all'interno degli alberghi, per
7 espressa indicazione datoriale (“durante le fasi delle singole vendemmie ci possono essere giorni non lavorati, per esempio per pioggia, e in quel caso hanno tra virgolette l'obbligo di stare in albergo perché se dovesse esserci la necessità, tipo finita la pioggia, si torna a lavorare”);
- ma che, una volta terminata la vendemmia, i lavoratori rientravano nel proprio paese d'origine, eventualmente tornando poi in Italia nel caso di seconda vendemmia (“ci sono due tempi di vendemmia, una in franciacorta e una sul Garda. Molte volte abbiamo uno stacco di tempo, due settimane o una dove non c'è lavoro, quindi finita la vendemmia del franciacorta tornano a casa e poi ritornano per fare quella del lugana. Il pullman che li porta dalla Romania…si occupa anche di riportarli a casa, alla fine della prima vendemmia e poi ritorna per la seconda vendemmia…non restano qua per tutto il periodo continuativo, se c'è uno stacco no, assolutamente…perché se non abbiamo necessità, non ci servono;
una volta finita la vendemmia, quella fase è finita e quindi non abbiamo più necessità di avere tutti quegli operai”).
Quanto dichiarato dalla testimone – con riferimento alla quale non sono emerse ragioni di inattendibilità – non solo è coerente con il dato documentale, ma è anche intrinsecamente ragionevole. Sarebbe stato, infatti, del tutto antieconomico per la società mantenere i costi di alloggio di lavoratori dei quali non aveva più bisogno (o perlomeno dei quali non aveva più bisogno, per diverse settimane).
Deve, dunque, ritenersi provato che i lavoratori di cui al doc. 2 di parte ricorrente siano rimasti in albergo, a spese della datrice di lavoro, nei giorni di effettiva attività lavorativa
(risultante dal LUL) nonché nelle giornate di pausa per ragioni metereologiche;
dovendosi escludere, invece – a prescindere dalla formale durata del contratto – quelli:
- senza prestazione di attività lavorativa, corrispondenti con gli ultimi giorni di rapporto;
- collocatisi nei periodi di “stacco” tra una vendemmia e l'altra, individuabili, secondo quanto dichiarato dalla testimone, ove vi sia una pausa di almeno 7 giorni tra le giornate di lavoro.
Si precisa, con riferimento a quanto esposto, che non colgono nel segno le eccezioni di parte resistente, relative all'assenza di elementi a conferma del rientro dei lavoratori, nell'ipotesi di “stacco” tra le due vendemmie. Invero, a fronte della dichiarazione specifica della testimone, l'istituto ha genericamente osservato – peraltro solo nelle note conclusive – l'incompatibilità di tale circostanza con le risultanze dei “bilanci” e dello
8 “stato patrimoniale”. Non ha aggiunto nulla di più specifico, neppure sollecitato, in sede di discussione, a prendere posizione in ordine a tale aspetto, limitandosi a citare costi per
Euro 7.000 senza alcuna contestualizzazione.
Così individuati i lavoratori e i periodi di riferimento, deve osservarsi come l'istruttoria orale abbia confermato quanto dedotto in ricorso circa la strumentalità dei fringe benefit.
Invero, il in interrogatorio, ha ben chiarito tale aspetto: “la massa della raccolta la Pt_1 facciamo con i lavoratori che stanno in albergo…il vantaggio di tenerli in albergo è per
l'azienda: quando i numeri cominciano a diventare importanti, gestire queste persone è difficile. Noi siamo soggetti al discorso meteo, oltre che a quello maturazione uva. Se queste persone non fossero in albergo, sarebbe impossibile. Solo negli spostamenti tra un terreno e l'altro, da 100 ne perdevo 30 di lavoratori, una volta. Avere le persone che la mattina si svegliano tutte insieme, fanno colazione, sanno dove andare a lavorare, garantisce il servizio alle aziende e che il nostro lavoro venga fatto in maniera corretta…Inoltre è più comodo dal punto di vista della formazione e della medicina del lavoro. Prenotiamo le visite e sappiamo che in quell'albergo, quel giorno, devono fare la visita. Uguale dal punto di vista della formazione: noi la facevamo in albergo, con il medico del lavoro e l'ingegnere che gli spiegavano quello che dovevano spiegargli, i rischi e varie”. Con riferimento ai lavoratori che non usufruivano del servizio, invece, ha precisato che si trattava di casi eccezionali, di soggetti ospitati presso parenti o amici.
Le dichiarazioni del hanno trovato piena conferma nella testimonianza della Pt_1
che ha confermato: Tes_2
- da un lato, la strumentalità alla prestazione della sistemazione dei vendemmiatori nelle strutture ricettive (“per la nostra organizzazione e in particolare la vendemmia è necessario ed essenziale che tutti siano nello stesso punto, nella stessa ora, per far fronte alle esigenze del committente. Se ho 50 persone in hotel, ho una certezza che 50 persone svolgeranno il compito richiesto, in un determinato campo, dal committente. Anche per le visite mediche, so che tutti sono arrivati e faranno la visita medica”);
- dall'altro l'eccezionalità delle sistemazioni alternative dei singoli lavoratori (“può succedere che qualcuno che viene dalla Romania non venga messo in albergo;
per esempio se il preposto che ha organizzato la squadra porta il fratello, ci chiede di farlo dormire a casa sua…lo chiede a noi…perché è una cosa straordinaria che possa
9 portarselo a casa con lui…il preposto si prende la responsabilità di portarlo e riportarlo”).
3 – Alla luce degli accertamenti di cui al precedente paragrafo, deve essere verificata l'imponibilità ai fini contributivi del vitto e dell'alloggio forniti agli o.t.d. da parte della ricorrente.
Quanto al vitto, meritano accoglimento le deduzioni della società in ordine alla totale esenzione dall'imponibile contributivo dei pasti somministrati da parte delle strutture ricettive.
In tutte le formulazioni ratione temporis applicabili al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, l'art. 52, co. 2, lett. c, T.U.I.R. prevede espressamente la non concorrenza ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente delle “somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”.
Tale esenzione, applicabile anche ai fini contributivi ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 314/97, può essere ragionevolmente estesa per analogia legis ai casi – previsti nella circolare n.
326/97 dell'Agenzia delle Entrate (doc. 18 fasc. ric.) – di “convenzioni con i ristoranti e
… fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti”. CP_ Non può dirsi rilevante la circostanza, sottolineata da in sede di discussione, che il pasto fornito ai dipendenti fosse consumato dagli stessi fuori dall'orario di lavoro, non essendo la fruizione dei pasti in tale lasso di tempo – nel silenzio della disciplina già richiamata – un requisito essenziale ai fini dell'esenzione suddetta.
In ogni caso, sarebbe dirimente quanto allegato in ricorso ed emerso in istruttoria circa il fatto che tale erogazione risponda ad una precisa logica organizzativa datoriale, con conseguente stretta connessione alla prestazione lavorativa dei fringe benefit somministrati.
4 – In relazione all'alloggio fornito da ai propri operai, devono essere condivise Pt_1 le argomentazioni dell'istituto resistente, con alcune necessarie precisazioni.
La concessione a titolo gratuito di camere d'albergo ai fini del pernottamento dei lavoratori costituisce una forma di retribuzione in natura ex art. 2099, co. 3, c.c. e dunque, anche ai sensi dell'art. 51 T.U.I.R., forma reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Contrariamente a quanto allegato da parte ricorrente, non è applicabile al caso di specie la disciplina di cui al co. 5 del predetto art. 51, relativa alle indennità percepite dai lavoratori
10 in trasferta. L'istituto in parola, infatti, si caratterizza per la modifica, tramite atto unilaterale datoriale, della sede di lavoro cui è adibito il dipendente, nonché per la temporaneità della stessa (risolvendosi, altrimenti, in un trasferimento ex art. 2103, co. 8,
c.c.).
Tuttavia, in relazione alla prestazione lavorativa degli operai agricoli assunti dalla ricorrente è documentale (cfr. doc. 8 fasc. ric.), oltreché ammesso dalla stessa società, che i lavoratori fossero assunti per il tempo strettamente necessario a completare le due vendemmie. Infatti, nei contratti di lavoro individuale era previsto un obbligo di dimora presso gli alberghi indicati, nelle vicinanze delle vigne alle quali erano destinate le relative attività.
Dunque, non può dirsi che vi sia stata alcuna trasferta, considerando che per tutta la durata dei rapporti, la sede effettiva di lavoro sia sempre rimasta quella di prima assegnazione.
Non si condivide pertanto quanto affermato in ricorso, sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non risulta che il luogo di lavoro indicato nei contratti allegati sub doc. 8 sia quello della sede dell'ufficio del personale della società; anche se così fosse, ciò – alla luce del concreto svolgimento del rapporto – sarebbe del tutto irrilevante.
Non trattandosi, per i motivi esposti, di trasferte, trova applicazione per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi il combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 lett. c) dell'art. 51 T.U.I.R.
A fronte della quantificazione del valore normale dell'alloggio, pari ad Euro 9,00 nel verbale ispettivo, risulta superfluo utilizzare i criteri speciali indicati nel primo periodo del comma 4 lett.c), citato.
Tale importo, contrariamente a quanto affermato – peraltro del tutto genericamente – da parte ricorrente, è da intendersi come costo sostenuto da per il pernottamento di Pt_1
ciascun lavoratore, in accordo con le risultanze istruttorie.
In particolare:
- nel doc. 20 allegato al ricorso, è lo stesso legale rappresentante Valori a quantificare in
Euro 9 il “Costo alloggio (in stanza doppia)”;
- la teste ha chiarito “quando si dice costo alloggio in stanza doppia, nel doc. 20, Tes_2 immagino si intenda a persona”.
11 Alla somma in questione deve peraltro essere applicata la riduzione del 70% di cui al comma 4 lett. c) secondo periodo, che – come puntualmente rilevato da parte ricorrente – prevede che per i fabbricati concessi “in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso” l'importo da prendere in considerazione è il 30% del valore del servizio.
È documentale (cfr. doc. 8 fasc. ric.), d'altro canto, la circostanza che ogni stanza d'albergo sia stata concessa in uso in connessione all'obbligo di dimorare nella stessa.
5 – Alla luce di tutto quanto considerato nei paragrafi precedenti, dunque, la
CP_ contribuzione dovuta dalla ricorrente ad deve essere riparametrata secondo i seguenti criteri:
a) in primo luogo, il calcolo deve prendere in considerazione unicamente i lavoratori indicati negli elenchi di cui al doc. 2 di parte ricorrente, ossia “tutti i vendemmiatori assunti che dovevano alloggiare in albergo a spese della ditta”;
b) in relazione ai suddetti, nessuna contribuzione deve essere calcolata con riguardo al vitto erogato, per le ragioni esposte sub par. 3 mentre in relazione all'alloggio, la base di calcolo ai fini dell'imponibile previdenziale deve determinarsi in Euro 2,70 (pari al 30% del valore normale del fringe benefit) per ciascuna delle giornate di cui alle lettere successive;
c) le giornate di godimento del beneficio di cui sopra devono individuarsi in tutte quelle in cui i lavoratori interessati dal calcolo abbiano prestato attività lavorativa effettiva (ossia almeno un'ora di lavoro);
d) a tali giornate, poi, devono aggiungersi tutte quelle ricomprese nei periodi cd. interclusi, per essi intendendosi quelli consistenti in periodi non lavorati inferiori a 7 giorni, collocati tra giornate nelle quali si è svolta attività lavorativa, per le ragioni esposte sub par. 2.
Il calcolo della contribuzione complessivamente dovuta sarà dunque il seguente:
- moltiplicazione del numero dei lavoratori di cui alla lett. a) per la base di calcolo di cui alla lett. b);
- moltiplicazione del prodotto di tale operazione per la somma delle giornate di cui alle lett. c) e d).
12 6 – Deve essere altresì dichiarata la debenza delle sanzioni per evasione contributiva ex art. 116, co. 8 lett. b), l. 388/2000, riparametrate all'importo dei contributi effettivamente dovuti, calcolati secondo i criteri di cui al paragrafo precedente.
Sul punto, è documentale la circostanza che parte ricorrente sia già stata destinataria di contestazioni analoghe a quelle di cui al presente giudizio;
e non è contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto che al precedente verbale di accertamento sia stata data spontanea esecuzione da parte della società, all'epoca in forma di cooperativa.
Non solo, dunque, parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova dell'assenza del fine fraudolento, su di essa spettante (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n.4730), ma le predette circostanze devono anzi considerarsi sufficienti a fondare la presunzione, ex art. 2729 c.c., della effettiva sussistenza della “intenzione specifica di non versare i contributi … mediante l'occultamento di … retribuzioni erogate o redditi prodotti”.
Non può dirsi rilevante la circostanza, evidenziata in ricorso e nelle note conclusive di parte ricorrente, che abbia messo a disposizione dell' , durante il Pt_1 CP_2
procedimento amministrativo, i documenti comprovanti l'erogazione di vitto e alloggio ai lavoratori, considerando che l'occultamento di cui alla disposizione è ex se integrato dall'omessa annotazione nel LUL del valore dei fringe benefit erogati ai dipendenti.
Sono altresì dovuti, per legge, gli interessi sulla somma risultante (per mero errore materiale non indicati in dispositivo).
7 – Le spese di lite, in ragione della novità della questione giuridica, nonché dell'oggettiva complessità degli argomenti sottesi alla decisione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede, in parziale accoglimento del ricorso:
CP_
1 - accerta che nulla è dovuto da ad per i titoli Parte_1
di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020006527/DDL del
8.10.2021, ad eccezione:
a) dei contributi come di seguito calcolati:
a.1) individuazione dei lavoratori interessati sulla base degli elenchi di cui al doc.
2 di parte ricorrente;
a.2) utilizzo di una base di calcolo, ai fini dell'imponibile previdenziale
13 giornaliero, pari ad Euro 2,70;
a.3) moltiplicazione della base di calcolo per le sole giornate, risultanti dal LUL, nelle quali i lavoratori di cui alla lett. a.1) abbiano prestato attività lavorativa effettiva (da intendersi come svolgimento di almeno un'ora di lavoro) nonché per le giornate nei periodi interclusi, per tali intendendosi quelli, inferiori a 7 giorni, collocati tra giornate nelle quali si è svolta attività;
b) delle sanzioni ex art. 116, co. 8 lett. b), l. 388/2000, riparametrate all'importo dei contributi di cui al punto a);
2 - compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 19/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. PERULLI ADALBERTO
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: Obbligo contributivo del datore di lavoro
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesse
Con ricorso del 14.09.2023, ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
contestando il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020006527/DDL notificato in data 15.10.2021 e chiedendo l'accertamento negativo del credito previdenziale ivi riportato a proprio carico, per un importo complessivo pari ad Euro
789.782,93, di cui Euro 523.500,97 a titolo di contributi evasi per gli anni 2017-2020 ed
Euro 266.281,96 a titolo di sanzioni.
Ha premesso che le pretese di controparte si fondavano sul mancato versamento dei contributi previdenziali in relazione all'erogazione di fringe benefit ai propri dipendenti, considerati reddito imponibile dagli agenti accertatori. Ha esposto che tali emolumenti in natura consistevano nella somministrazione di vitto e alloggio ai propri lavoratori, assunti quali operai agricoli a tempo determinato ex d.lgs.
375/93 in occasione delle vendemmie annuali, i quali – per ragioni organizzative – venivano alloggiati nelle strutture ricettive adiacenti ai luoghi di lavoro, in regime di c.d.
“mezza pensione” (ossia con l'erogazione di colazione, cena e pernottamento).
Ha eccepito preliminarmente l'illegittimità del verbale di accertamento per tardività della notifica ai sensi dell'art. 14, l. 689/81, in forza del fatto che – a fronte di un primo accesso ispettivo effettuato in azienda in data 21.10.2020 e di un'ulteriore verifica presso i consulenti aziendali in data 30.12.2020 – il verbale impugnato fosse stato spedito solamente in data 13.10.2021.
Ha poi dedotto la nullità del verbale per omessa motivazione in relazione agli elementi di fatto e di diritto a giustificazione delle conclusioni raggiunte dall'ente, nonché la genericità del conteggio effettuato dagli ispettori per determinare l'ammontare dei contributi asseritamente evasi.
Ha lamentato la violazione del diritto di difesa e del principio del contradittorio da parte degli agenti accertatori, anche per non aver tenuto in considerazione le argomentazioni esposte a propria difesa nel corso del procedimento amministrativo.
Ha sostenuto inoltre l'illegittimità del verbale per violazione dell'art. 3, co. 20, l. 335/95, rilevando come l'accertamento si sia concentrato sulle medesime circostanze già oggetto di due precedenti accessi ispettivi, all'esito dei quali non era stata mossa alcuna contestazione in ordine ai fringe benefit erogati ai lavoratori.
In relazione a tale circostanza, ha altresì sottolineato la violazione da parte dell' CP_2
del principio del legittimo affidamento.
Nel merito, ha innanzitutto precisato che l'onus probandi in relazione alle circostanze CP_ indicate nel verbale di accertamento e notificazione incombe su trattandosi di onere avente ad oggetto gli elementi costitutivi del diritto soggettivo in contesa.
Ha contestato l'interpretazione data dall'Ispettorato alla disciplina del T.U.I.R., in virtù della quale sono stati considerati “retribuzione imponibile” il vitto e l'alloggio somministrati ai lavoratori tramite le convenzioni con le già menzionate strutture alberghiere.
In particolare, quanto al vitto, ha invocato l'applicabilità dell'art. 51, co. 2, lett. c) del
T.U.I.R., che esclude l'imponibilità delle somministrazioni erogate nell'ambito di “mense
2 organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”. Sul punto, ha richiamato la circolare n. 326/E del 1997, che ricomprende tra le suddette anche le “convenzioni con i ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti”.
In relazione all'alloggio, ha ribadito che la sistemazione dei lavoratori negli alberghi situati vicino alle zone di vendemmia (perlopiù in Franciacorta) rispondesse ad esigenze organizzative dell'attività e fosse infatti, per questo, obbligatoria. Ha sostenuto, quindi, che anche le relative spese fossero da considerarsi esenti da imposizione contributiva, in virtù del disposto dell'art. 51, co. 5, T.U.I.R. in materia di trasferta. Ha precisato, infatti, che il luogo di lavoro per tutti gli o.t.d. in questione era indicato presso la sede operativa della società, sita in Capriolo.
Ha censurato, in ogni caso, i conteggi contenuti nei verbali ispettivi, sulla base di tre distinti profili.
In primo luogo, ha sottolineato l'erroneità del computo del numero di pernottamenti presso le strutture alberghiere per ciascun lavoratore, asseritamente avvenuto sulla base di un elenco di dipendenti trasmesso il 23.11.2020. Ha sottolineato come non tutti i soggetti indicati fossero effettivamente pervenuti in Italia per prestare l'attività e ha evidenziato, infatti, alcune discrepanze tra i dati considerati dagli ispettori e quelli risultanti dal LUL, coerenti con le comunicazioni rese da alcune strutture alberghiere alla Questura.
In secondo luogo, ha evidenziato come gli ispettori non avessero calcolato correttamente gli importi contributivi eventualmente dovuti con riferimento a vitto e alloggio erogati specificamente a ciascun lavoratore, avendo fatto ricorso ad una forfetizzazione presuntiva degli stessi. Ha aggiunto, sul punto: che alcune strutture non fornivano alcun servizio di ristorazione, fungendo solamente da semplici bed and breakfast e che comunque il pranzo doveva essere necessariamente scomputato;
che alcuni lavoratori non avevano alloggiato in albergo, per esigenze personali;
che spesso una singola stanza veniva condivisa da più lavoratori.
Infine, ha richiamato le previsioni di cui all'art. 51, comma 4, lett. c) T.U.I.R. in ordine alla quantificazione della base imponibile con riferimento ai fabbricati concessi in locazione, uso o comodato.
In punto di sanzioni, ha negato l'esistenza di una “intenzione specifica di non versare i contributi o i premi”, necessaria ai fini dell'applicazione dell'art. 116, co. 8, lett. b) della l. 388/2000. Di contro, ha richiesto – nell'ipotesi di accertamento di un credito
3 CP_ contributivo in capo ad – l'applicazione dei soli interessi legali sugli importi dovuti, ai sensi del co. 15, lett. a) del predetto articolo.
Ha pertanto concluso chiedendo:
CP_
- l'accertamento dell'infondatezza delle pretese contributive di in relazione al verbale impugnato e per l'effetto la declaratoria di nullità e/o inefficacia o l'annullamento del suddetto;
- in via subordinata, l'esclusione delle sanzioni per evasione contributiva e l'applicazione dei soli interessi legali o, in estremo subordine, l'irrogazione delle sanzioni per mera omissione contributiva ex art. 116, co. 8, lett. a), l. 388/2000. CP_ Si è ritualmente costituito chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alle risultanze dell'accertamento ispettivo di cui al verbale contestato, sostenendone la correttezza.
Quanto all'eccezione preliminare di decadenza, ha precisato l'inapplicabilità dell'art. 14,
l. 689/81 alla controversia di specie, non trattandosi di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione. In ogni caso, ha sostenuto che la mole di documentazione acquisita e la difficoltà degli accertamenti impedissero di ritenere eccessiva la durata del procedimento amministrativo.
Ha sottolineato l'irrilevanza, e comunque l'infondatezza nel merito, delle eccezioni relative ai vizi dell'attività ispettiva, non costituendo gli stessi oggetto del presente giudizio, relativo solamente al rapporto previdenziale tra le parti.
Ha negato l'esistenza di un legittimo affidamento in capo ad evidenziando che Pt_1
già nel 2012 nei confronti della medesima società (allora in veste sociale di cooperativa) era stato emesso un verbale di accertamento per le medesime violazioni e la relativa posizione debitoria previdenziale era stata spontaneamente regolarizzata.
Nel merito ha evidenziato che i benefici – in forma non monetaria – a favore dei lavoratori rappresentano una forma di retribuzione in natura ex art. 2099 c.c., con conseguente obbligo contributivo laddove superiori a Euro 258,23.
Ha altresì negato la stretta funzionalità alla prestazione lavorativa dell'erogazione dei fringe benefit, sottolineando che né il disciplinare della né i contratti Parte_2
di appalto stipulati dalla ricorrente con i soggetti proprietari delle vigne, né le necessità organizzative ex adverso prospettate imponessero di fornire gratuitamente vitto e alloggio agli operai addetti alla vendemmia.
4 Ha sottolineato, a conferma, che alcuni lavoratori non erano stati collocati presso strutture alberghiere.
Ha affermato che proprio la menzione dei fringe benefit nei contratti di lavoro individuali rendesse evidente la natura retributiva di tali emolumenti.
Ha dedotto l'inapplicabilità del regime della trasferta alle prestazioni in contesa, come confermato dall'assenza di alcun riferimento in tal senso nel LUL aziendale;
peraltro, ha aggiunto che l'imposizione ai lavoratori dell'obbligo di dimora nella zona limitrofa al luogo di svolgimento effettivo della mansione escludesse in ogni caso l'applicabilità di tale disciplina.
In ordine alla correttezza della quantificazione operata nel verbale, ha richiamato il disposto di cui all'art. 9, comma 3, T.U.I.R. e ha sottolineato come l'imponibile contributivo fosse stato determinato sulla base della documentazione trasmessa dalla stessa società, con criteri anzi favorevoli a quest'ultima (considerando come valore normale dei fringe benefit in contesa i prezzi più bassi applicati dalle strutture, pari ad
Euro 24 per il vitto ed Euro 9 per l'alloggio di ciascun lavoratore).
Ha sostenuto, infine, la correttezza del regime sanzionatorio applicato, richiamando l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell'onere della prova in caso di omissioni o infedeltà nelle denunce contributive.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 – In primo luogo, devono essere disattese le eccezioni preliminari di parte ricorrente,
CP_ attesa la fondatezza dei rilievi svolti sul punto da
Come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., “nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi dell'art.
116 c.p.c.” (Cassazione civile sez. lav., 05/03/2024, n.5851).
Pertanto, come correttamente sostenuto dall'istituto, gli eventuali vizi del verbale unico di accertamento e notificazione impugnato non rientrano nel thema decidendum del giudizio introdotto da finalizzato all'accertamento negativo del rapporto obbligatorio Pt_1
previdenziale.
5 In applicazione del principio della ragione più liquida, pertanto, si rende superflua l'analisi del merito delle censure mosse da parte ricorrente nei confronti del verbale ispettivo.
2 – Nel merito, deve innanzitutto essere condivisa la deduzione di parte ricorrente con riguardo alla ripartizione dell'onere probatorio. Infatti, come affermato da costante giurisprudenza di legittimità, “la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. è applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, sono a carico di chi si afferma creditore le conseguenze della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto” (Cassazione civile sez. III, 10/04/2024, n.9706).
Nel caso di specie, dall'esame della documentazione versata in atti e dalle risultanze dell'istruttoria orale è emerso quanto segue.
Quanto all'identificazione dei lavoratori concretamente interessati dall'erogazione dei fringe benefit in contesa, dalla mera lettura del verbale unico impugnato si evince come gli ispettori abbiano considerato esclusivamente i dipendenti indicati dalla stessa società con mail del 23.11.2020, allegata sub doc. 2 al ricorso. Si precisa, sul punto, che con riferimento all'attività svolta direttamente dagli ispettori, il verbale fa piena prova sino a querela di falso;
dunque, non vi sono dubbi circa i soggetti considerati.
Né sussistono dubbi circa il fatto che i lavoratori di cui all'elenco fossero solo i vendemmiatori destinati all'alloggio presso le strutture alberghiere, considerando che nella comunicazione trasmessa dal legale rappresentante di in data 16.11.2020 Pt_1
viene espressamente preannunciato l'invio di un elenco di “dipendenti assunti per la vendemmia che hanno soggiornato in hotel a spese dell'azienda (divisi per anno)”.
Inoltre, con la citata mail del 23.11.2020 è stato ribadito il concetto, con la precisazione che “non sempre…tutti i lavoratori, che avevano dato la loro disponibilità alla vendemmia, arrivano poi effettivamente in Italia: ecco perché troverete nel LUL cedolini
a zero ore”.
Anche l'ispettore sentito come informatore all'udienza del 26.03.2024, ha Tes_1 confermato la circostanza che l'individuazione dei lavoratori destinatari delle prestazioni in natura fosse stata effettuata sulla base dell'elenco inviato via mail dalla stessa Pt_1 comparato con il libro unico (“ci ha mandato il libro unico completo e noi abbiamo intercettato i codici fiscali da una parte con il libro unico e abbiamo effettuato la
6 contestazione esclusivamente con riferimento ai lavoratori che stavano nelle strutture alberghiere”).
In ordine alla collocazione temporale dell'erogazione dei fringe benefit, invece, le discrepanze tra giorni considerati dagli ispettori e le effettive presenze in albergo – rilevate già in sede di ricorso – sono state ribadite nel corso della medesima udienza dal legale rappresentante della società (“in un'annata normale facciamo al massimo Pt_1
15 giorni, quindi non capisco in queste annualità come siano possibili tutte queste giornate”). Sul punto, già nel verbale unico di accertamento e notificazione si è dato atto dell'impossibilità di “risalire con certezza ai lavoratori effettivamente alloggiati presso” ciascuna struttura. In effetti, l'ispettore Duca ha confermato le difficoltà riscontrate nell'accertamento analitico delle singole presenze presso i vari alberghi (“noi abbiamo chiesto agli alberghi i documenti e loro in pochissimi casi hanno fornito gli elementi richiesti;
abbiamo chiesto gli stessi documenti alla Questura e non ci ha risposto”).
Infatti, a specifica domanda circa le discrepanze oggettive – tra i dati dell'Ispettorato e quelli delle dichiarazioni degli alberghi alla Questura – specificamente risultanti dalla documentazione in atti (doc. 23) ha dichiarato: “su queste discrepanze che mi segnala, non saprei dire”.
Solo all'udienza del 16.07.2024 parte resistente ha chiarito che il calcolo delle giornate è CP_ avvenuto sulla base della durata del contratto di lavoro: ha dedotto che i lavoratori dimoravano in albergo per tutta la durata del contratto di lavoro, salvo prova contraria incombente sulla controparte”.
Anche ammettendo che il riferimento alle strutture alberghiere, nei contratti di assunzione, introducesse una presunzione nel senso indicato, in ogni caso tale presunzione sarebbe stata vinta dalla ricorrente.
Invero, in primo luogo si richiamano le discrepanze di cui al doc. 23 già citato, dalle quali emerge che, perlomeno per 5 lavoratori ( , , e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5
può dirsi documentale la prova della differenza tra i periodi indicati nei contratti di lavoro e quelli di effettivo alloggio in albergo.
In seconda battuta, l'impiegata amministrativa di escussa Pt_1 Testimone_2 all'udienza del 11.06.2024, ha affermato:
- che durante il periodo di vendemmia, effettivamente i dipendenti trascorrevano anche i giorni senza attività (perché festivi o per maltempo) all'interno degli alberghi, per
7 espressa indicazione datoriale (“durante le fasi delle singole vendemmie ci possono essere giorni non lavorati, per esempio per pioggia, e in quel caso hanno tra virgolette l'obbligo di stare in albergo perché se dovesse esserci la necessità, tipo finita la pioggia, si torna a lavorare”);
- ma che, una volta terminata la vendemmia, i lavoratori rientravano nel proprio paese d'origine, eventualmente tornando poi in Italia nel caso di seconda vendemmia (“ci sono due tempi di vendemmia, una in franciacorta e una sul Garda. Molte volte abbiamo uno stacco di tempo, due settimane o una dove non c'è lavoro, quindi finita la vendemmia del franciacorta tornano a casa e poi ritornano per fare quella del lugana. Il pullman che li porta dalla Romania…si occupa anche di riportarli a casa, alla fine della prima vendemmia e poi ritorna per la seconda vendemmia…non restano qua per tutto il periodo continuativo, se c'è uno stacco no, assolutamente…perché se non abbiamo necessità, non ci servono;
una volta finita la vendemmia, quella fase è finita e quindi non abbiamo più necessità di avere tutti quegli operai”).
Quanto dichiarato dalla testimone – con riferimento alla quale non sono emerse ragioni di inattendibilità – non solo è coerente con il dato documentale, ma è anche intrinsecamente ragionevole. Sarebbe stato, infatti, del tutto antieconomico per la società mantenere i costi di alloggio di lavoratori dei quali non aveva più bisogno (o perlomeno dei quali non aveva più bisogno, per diverse settimane).
Deve, dunque, ritenersi provato che i lavoratori di cui al doc. 2 di parte ricorrente siano rimasti in albergo, a spese della datrice di lavoro, nei giorni di effettiva attività lavorativa
(risultante dal LUL) nonché nelle giornate di pausa per ragioni metereologiche;
dovendosi escludere, invece – a prescindere dalla formale durata del contratto – quelli:
- senza prestazione di attività lavorativa, corrispondenti con gli ultimi giorni di rapporto;
- collocatisi nei periodi di “stacco” tra una vendemmia e l'altra, individuabili, secondo quanto dichiarato dalla testimone, ove vi sia una pausa di almeno 7 giorni tra le giornate di lavoro.
Si precisa, con riferimento a quanto esposto, che non colgono nel segno le eccezioni di parte resistente, relative all'assenza di elementi a conferma del rientro dei lavoratori, nell'ipotesi di “stacco” tra le due vendemmie. Invero, a fronte della dichiarazione specifica della testimone, l'istituto ha genericamente osservato – peraltro solo nelle note conclusive – l'incompatibilità di tale circostanza con le risultanze dei “bilanci” e dello
8 “stato patrimoniale”. Non ha aggiunto nulla di più specifico, neppure sollecitato, in sede di discussione, a prendere posizione in ordine a tale aspetto, limitandosi a citare costi per
Euro 7.000 senza alcuna contestualizzazione.
Così individuati i lavoratori e i periodi di riferimento, deve osservarsi come l'istruttoria orale abbia confermato quanto dedotto in ricorso circa la strumentalità dei fringe benefit.
Invero, il in interrogatorio, ha ben chiarito tale aspetto: “la massa della raccolta la Pt_1 facciamo con i lavoratori che stanno in albergo…il vantaggio di tenerli in albergo è per
l'azienda: quando i numeri cominciano a diventare importanti, gestire queste persone è difficile. Noi siamo soggetti al discorso meteo, oltre che a quello maturazione uva. Se queste persone non fossero in albergo, sarebbe impossibile. Solo negli spostamenti tra un terreno e l'altro, da 100 ne perdevo 30 di lavoratori, una volta. Avere le persone che la mattina si svegliano tutte insieme, fanno colazione, sanno dove andare a lavorare, garantisce il servizio alle aziende e che il nostro lavoro venga fatto in maniera corretta…Inoltre è più comodo dal punto di vista della formazione e della medicina del lavoro. Prenotiamo le visite e sappiamo che in quell'albergo, quel giorno, devono fare la visita. Uguale dal punto di vista della formazione: noi la facevamo in albergo, con il medico del lavoro e l'ingegnere che gli spiegavano quello che dovevano spiegargli, i rischi e varie”. Con riferimento ai lavoratori che non usufruivano del servizio, invece, ha precisato che si trattava di casi eccezionali, di soggetti ospitati presso parenti o amici.
Le dichiarazioni del hanno trovato piena conferma nella testimonianza della Pt_1
che ha confermato: Tes_2
- da un lato, la strumentalità alla prestazione della sistemazione dei vendemmiatori nelle strutture ricettive (“per la nostra organizzazione e in particolare la vendemmia è necessario ed essenziale che tutti siano nello stesso punto, nella stessa ora, per far fronte alle esigenze del committente. Se ho 50 persone in hotel, ho una certezza che 50 persone svolgeranno il compito richiesto, in un determinato campo, dal committente. Anche per le visite mediche, so che tutti sono arrivati e faranno la visita medica”);
- dall'altro l'eccezionalità delle sistemazioni alternative dei singoli lavoratori (“può succedere che qualcuno che viene dalla Romania non venga messo in albergo;
per esempio se il preposto che ha organizzato la squadra porta il fratello, ci chiede di farlo dormire a casa sua…lo chiede a noi…perché è una cosa straordinaria che possa
9 portarselo a casa con lui…il preposto si prende la responsabilità di portarlo e riportarlo”).
3 – Alla luce degli accertamenti di cui al precedente paragrafo, deve essere verificata l'imponibilità ai fini contributivi del vitto e dell'alloggio forniti agli o.t.d. da parte della ricorrente.
Quanto al vitto, meritano accoglimento le deduzioni della società in ordine alla totale esenzione dall'imponibile contributivo dei pasti somministrati da parte delle strutture ricettive.
In tutte le formulazioni ratione temporis applicabili al periodo oggetto dell'accertamento ispettivo, l'art. 52, co. 2, lett. c, T.U.I.R. prevede espressamente la non concorrenza ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente delle “somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi”.
Tale esenzione, applicabile anche ai fini contributivi ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 314/97, può essere ragionevolmente estesa per analogia legis ai casi – previsti nella circolare n.
326/97 dell'Agenzia delle Entrate (doc. 18 fasc. ric.) – di “convenzioni con i ristoranti e
… fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipendenti”. CP_ Non può dirsi rilevante la circostanza, sottolineata da in sede di discussione, che il pasto fornito ai dipendenti fosse consumato dagli stessi fuori dall'orario di lavoro, non essendo la fruizione dei pasti in tale lasso di tempo – nel silenzio della disciplina già richiamata – un requisito essenziale ai fini dell'esenzione suddetta.
In ogni caso, sarebbe dirimente quanto allegato in ricorso ed emerso in istruttoria circa il fatto che tale erogazione risponda ad una precisa logica organizzativa datoriale, con conseguente stretta connessione alla prestazione lavorativa dei fringe benefit somministrati.
4 – In relazione all'alloggio fornito da ai propri operai, devono essere condivise Pt_1 le argomentazioni dell'istituto resistente, con alcune necessarie precisazioni.
La concessione a titolo gratuito di camere d'albergo ai fini del pernottamento dei lavoratori costituisce una forma di retribuzione in natura ex art. 2099, co. 3, c.c. e dunque, anche ai sensi dell'art. 51 T.U.I.R., forma reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.
Contrariamente a quanto allegato da parte ricorrente, non è applicabile al caso di specie la disciplina di cui al co. 5 del predetto art. 51, relativa alle indennità percepite dai lavoratori
10 in trasferta. L'istituto in parola, infatti, si caratterizza per la modifica, tramite atto unilaterale datoriale, della sede di lavoro cui è adibito il dipendente, nonché per la temporaneità della stessa (risolvendosi, altrimenti, in un trasferimento ex art. 2103, co. 8,
c.c.).
Tuttavia, in relazione alla prestazione lavorativa degli operai agricoli assunti dalla ricorrente è documentale (cfr. doc. 8 fasc. ric.), oltreché ammesso dalla stessa società, che i lavoratori fossero assunti per il tempo strettamente necessario a completare le due vendemmie. Infatti, nei contratti di lavoro individuale era previsto un obbligo di dimora presso gli alberghi indicati, nelle vicinanze delle vigne alle quali erano destinate le relative attività.
Dunque, non può dirsi che vi sia stata alcuna trasferta, considerando che per tutta la durata dei rapporti, la sede effettiva di lavoro sia sempre rimasta quella di prima assegnazione.
Non si condivide pertanto quanto affermato in ricorso, sul punto. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, non risulta che il luogo di lavoro indicato nei contratti allegati sub doc. 8 sia quello della sede dell'ufficio del personale della società; anche se così fosse, ciò – alla luce del concreto svolgimento del rapporto – sarebbe del tutto irrilevante.
Non trattandosi, per i motivi esposti, di trasferte, trova applicazione per la determinazione della base imponibile ai fini contributivi il combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 lett. c) dell'art. 51 T.U.I.R.
A fronte della quantificazione del valore normale dell'alloggio, pari ad Euro 9,00 nel verbale ispettivo, risulta superfluo utilizzare i criteri speciali indicati nel primo periodo del comma 4 lett.c), citato.
Tale importo, contrariamente a quanto affermato – peraltro del tutto genericamente – da parte ricorrente, è da intendersi come costo sostenuto da per il pernottamento di Pt_1
ciascun lavoratore, in accordo con le risultanze istruttorie.
In particolare:
- nel doc. 20 allegato al ricorso, è lo stesso legale rappresentante Valori a quantificare in
Euro 9 il “Costo alloggio (in stanza doppia)”;
- la teste ha chiarito “quando si dice costo alloggio in stanza doppia, nel doc. 20, Tes_2 immagino si intenda a persona”.
11 Alla somma in questione deve peraltro essere applicata la riduzione del 70% di cui al comma 4 lett. c) secondo periodo, che – come puntualmente rilevato da parte ricorrente – prevede che per i fabbricati concessi “in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso” l'importo da prendere in considerazione è il 30% del valore del servizio.
È documentale (cfr. doc. 8 fasc. ric.), d'altro canto, la circostanza che ogni stanza d'albergo sia stata concessa in uso in connessione all'obbligo di dimorare nella stessa.
5 – Alla luce di tutto quanto considerato nei paragrafi precedenti, dunque, la
CP_ contribuzione dovuta dalla ricorrente ad deve essere riparametrata secondo i seguenti criteri:
a) in primo luogo, il calcolo deve prendere in considerazione unicamente i lavoratori indicati negli elenchi di cui al doc. 2 di parte ricorrente, ossia “tutti i vendemmiatori assunti che dovevano alloggiare in albergo a spese della ditta”;
b) in relazione ai suddetti, nessuna contribuzione deve essere calcolata con riguardo al vitto erogato, per le ragioni esposte sub par. 3 mentre in relazione all'alloggio, la base di calcolo ai fini dell'imponibile previdenziale deve determinarsi in Euro 2,70 (pari al 30% del valore normale del fringe benefit) per ciascuna delle giornate di cui alle lettere successive;
c) le giornate di godimento del beneficio di cui sopra devono individuarsi in tutte quelle in cui i lavoratori interessati dal calcolo abbiano prestato attività lavorativa effettiva (ossia almeno un'ora di lavoro);
d) a tali giornate, poi, devono aggiungersi tutte quelle ricomprese nei periodi cd. interclusi, per essi intendendosi quelli consistenti in periodi non lavorati inferiori a 7 giorni, collocati tra giornate nelle quali si è svolta attività lavorativa, per le ragioni esposte sub par. 2.
Il calcolo della contribuzione complessivamente dovuta sarà dunque il seguente:
- moltiplicazione del numero dei lavoratori di cui alla lett. a) per la base di calcolo di cui alla lett. b);
- moltiplicazione del prodotto di tale operazione per la somma delle giornate di cui alle lett. c) e d).
12 6 – Deve essere altresì dichiarata la debenza delle sanzioni per evasione contributiva ex art. 116, co. 8 lett. b), l. 388/2000, riparametrate all'importo dei contributi effettivamente dovuti, calcolati secondo i criteri di cui al paragrafo precedente.
Sul punto, è documentale la circostanza che parte ricorrente sia già stata destinataria di contestazioni analoghe a quelle di cui al presente giudizio;
e non è contestato, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il fatto che al precedente verbale di accertamento sia stata data spontanea esecuzione da parte della società, all'epoca in forma di cooperativa.
Non solo, dunque, parte ricorrente non ha assolto all'onere della prova dell'assenza del fine fraudolento, su di essa spettante (cfr. Cassazione civile sez. lav., 23/02/2025, n.4730), ma le predette circostanze devono anzi considerarsi sufficienti a fondare la presunzione, ex art. 2729 c.c., della effettiva sussistenza della “intenzione specifica di non versare i contributi … mediante l'occultamento di … retribuzioni erogate o redditi prodotti”.
Non può dirsi rilevante la circostanza, evidenziata in ricorso e nelle note conclusive di parte ricorrente, che abbia messo a disposizione dell' , durante il Pt_1 CP_2
procedimento amministrativo, i documenti comprovanti l'erogazione di vitto e alloggio ai lavoratori, considerando che l'occultamento di cui alla disposizione è ex se integrato dall'omessa annotazione nel LUL del valore dei fringe benefit erogati ai dipendenti.
Sono altresì dovuti, per legge, gli interessi sulla somma risultante (per mero errore materiale non indicati in dispositivo).
7 – Le spese di lite, in ragione della novità della questione giuridica, nonché dell'oggettiva complessità degli argomenti sottesi alla decisione, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede, in parziale accoglimento del ricorso:
CP_
1 - accerta che nulla è dovuto da ad per i titoli Parte_1
di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020006527/DDL del
8.10.2021, ad eccezione:
a) dei contributi come di seguito calcolati:
a.1) individuazione dei lavoratori interessati sulla base degli elenchi di cui al doc.
2 di parte ricorrente;
a.2) utilizzo di una base di calcolo, ai fini dell'imponibile previdenziale
13 giornaliero, pari ad Euro 2,70;
a.3) moltiplicazione della base di calcolo per le sole giornate, risultanti dal LUL, nelle quali i lavoratori di cui alla lett. a.1) abbiano prestato attività lavorativa effettiva (da intendersi come svolgimento di almeno un'ora di lavoro) nonché per le giornate nei periodi interclusi, per tali intendendosi quelli, inferiori a 7 giorni, collocati tra giornate nelle quali si è svolta attività;
b) delle sanzioni ex art. 116, co. 8 lett. b), l. 388/2000, riparametrate all'importo dei contributi di cui al punto a);
2 - compensa le spese di lite.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 19/03/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
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