TRIB
Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/06/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi AN, ha pronunciato, all'esito di discussione ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1724 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. , rappresentata e difesa in forza di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto introduttivo, dall'avv. Achille Morcavallo, presso il cui studio, in Cosenza, c.so L. Fera n. 23, è elettivamente domiciliata
- ATTRICE-
E
(p.i. ), in persona del suo legale _1 P.VA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Maria Iaquinta, presso il cui studio, in San
Giovanni in Fiore (CS) alla Via Dante Alighieri 27, è elettivamente domiciliata
- CONVENUTA –
(c.f. ), sito in Controparte_2 P.VA_2
Cosenza alla via Trento nn. 6/24 e 32, in persona dell'amministratore pro-tempore
(c.f. ), autorizzato alla costituzione in CP_3 C.F._2 giudizio giusta delibera dell'assemblea condominiale del 16/9/2024, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Ruggeri giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Cosenza
Via Riccardo Misasi n. 10
- CONVENUTA –
1 (c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_4 C.F._3
Cosenza alla Via Giovanni Gronchi n.21, presso lo studio dell'avv. Attilio Santiago, da cui è rappresentata e difesa, unitamente all'avv. Giovanni Consoli, in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 9.6.2025 le parti chiedevano che la causa fosse decisa sulle seguenti conclusioni:
Per parte attrice (conclusioni rassegnate nella memoria ex art. 281 duodecies cpc n.
1 e richiamate nelle note conclusive): “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - accertare e dichiarare la responsabilità della IG.ra nella causazione del danno;
- accertare e dichiarare Controparte_4
l'operatività della polizza assicurativa “Condominio & Servizi” n.
1/52534/48/181609523 e per l'effetto, condannare la e la IG.ra Controparte_5
al risarcimento, in favore della ricorrente, dei danni riportati Controparte_4 dall'appartamento di proprietà di quest'ultima, determinati in complessivi €
37.193,71 oltre VA, per un totale di € 45.376,32, o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata dal giorno dell'evento fino all'effettivo soddisfo, cui bisogna aggiungere, per come quantificate, le spese legali pari a complessivi € 4.459,08; le spese tecniche, pari a complessivi € 7.320,00; le spese liquidate al CTU per complessivi € 3.919,02; il contributo unificato di € 286,00 versato per l'iscrizione della precedente causa a ruolo;
per un totale complessivo di € 61.360,42, oltre interessi nella misura di legge fino all'effettivo soddisfo.; - accertare e dichiarare
l'obbligo della a corrispondere la somma offerta pari _1 ad €. 22.500,00, già accettata a titolo di acconto ma non corrisposta, oltre iva, onorari e spese tecniche per come poc'anzi indicate, per l'effetto condannarla al pagamento della stessa;
- nella denegata ipotesi in cui si dovesse accertare
l'operatività della regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c., condannare il
, in solido con la ex art. 2055 Controparte_2 Controparte_5
c.c., per la restante parte;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre VA
e CPA come per legge.”;
2 Per (conclusioni rassegnate in comparsa di _1
costituzione e richiamate negli scritti difensivi successivi): “voglia il Sig. Giudice adìto, accolte tutte le istanze e le difese di , rigettata ogni _1
avversa e contraria istanza di parte ricorrente e delle altre parti eventualmente costituite, statuire e dichiarare: in via preliminare e pregiudiziale, che non è ammissibile l'azione diretta della nei confronti di , Pt_1 _1 dichiararne l'improcedibilità e/o la improponibilità e condannare la ricorrente Pt_1
a pagare le spese e le competenze tutte di lite in favore di _1
. in via subordinata e nel merito, senza rinuncia alla preliminare, che la domanda
[...]
di parte ricorrente è assolutamente infondata e non è proponibile nei termini proposti
e va perciò disattesa e respinta;
che la stessa non è affatto provata sotto alcun profilo
e merita totale rigetto;
accogliere in ogni caso tutte le richieste e tutte le istanze di
. Vinte le spese e le competenze tutte di lite per _1 [...]
. In via extrema e gradata, acquisita la prova rigorosa di quanto _1 portato in atti, che il danno eventualmente riportato dall'immobile di proprietà della
, è solo quello accertato in immediato dal tecnico di Pt_1 CP_1 _1
sia in termini di quantum che di an e di quomodo. Ritenere responsabile dell'allagamento la sola IG.ra che ha del tutto avventatamente Controparte_6
lasciato il rubinetto aperto prima di partire per un mese di ferie. Porre a carico del
il risarcimento ridotto nei termini di cui al reale accertamento eseguito CP_2
e porre il medesimo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., a carico della e del CP_4
, ponendo a carico del la sola quota eIGibile ai sensi del CP_2 CP_2
contratto di polizza sottoscritto tra le parti e considerata la acclarata insufficienza assicurativa e con l'applicazione della regola proporzionale. Condannare parte ricorrente comunque a pagare tutte le spese e le competenze di lite in favore di
per l'incauta citazione in giudizio e per il rifiuto della _1
proposta economica formulata dalla Compagnia prima del procedimento di ATP e nel corso dello stesso. Riservata ogni altra istanza e difesa anche all'esito di altre eventuali costituzioni in giudizio”;
Per il (conclusioni rassegnate nelle note Controparte_2 CP_2 conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione): “Chiede Che siano rigettate le domande proposte e le eccezioni sollevate da Controparte_7
nei confronti del con la memoria di
[...] Controparte_2
costituzione del 16/9/2024. Che accertata la sussistenza dei presupposti per la
3 responsabilità aggravata di cui all'art. 96 C.P.C. 1° e 2 ° co. nei confronti della
Sig.ra condanni la stessa al risarcimento del danno ex art. 96 1 °e 2° Parte_1
da liquidarsi in via equitativa dal giudice ex art. 96 2° co. ed alla sanzione ex art. 96
3° co. determinata nel doppio del contributo unificato. Il tutto con condanna della parte ricorrente e di per quanto di Parte_1 _1
rispettiva competenza e per come determinato dal Giudice al pagamento delle spese
e degli onorari di lite”;
Per (conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e Controparte_4 richiamate nelle note conclusive depositate in vista dell'udienza di discussione):
”Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: 1) IN VIA
PRELIMINARE, autorizzare la IG.ra ai sensi dell'art. 269 c.p.c. a Controparte_4
chiamare in causa (e quindi ad integrare il contraddittorio) la
[...]
TI VA , in persona del suo legale _1 P.VA_1
rappresentante pro-tempore con sede in Bologna Via Stalingrado 45 ed in proprio
l'Amministratore pro tempore del Condominio convenuto in giudizio sito in Cosenza alla Via Trento n.6/24/32 che all'epoca dei fatti rivestiva la carica nella persona del IG. (C.F. ) o della diversa persona che in fatto CP_3 C.F._2
e/o in diritto ne ha ricoperto il ruolo e di conseguenza si chiede che il G.I. voglia differire, sempre ai sensi dell'art. 269 c.p.c, la prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163- bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
2) NEL MERITO, respinta ogni contraria istanza: - In via principale, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto;
- In via subordinata e per l'ipotesi che la domanda attorea sia accolta, accertata l'operatività della polizza di assicurazione stipulata tra il
[...]
e la tenere Controparte_8 _1
indenne la Sig.ra da ogni effetto pregiudizievole verificatosi in Controparte_4 conseguenza del sinistro occorso il 05.08.2022 all'appartamento della Sig.ra
[...]
ed in ogni caso procedendo a quantificare i danni nella misura Parte_1 effettivamente sofferti considerando altresì all'occorrenza il concorso dell'attrice nella loro causazione, condannando la al risarcimento del Controparte_9
danno; - Sempre in via subordinata e sempre per l'ipotesi che la domanda attorea sia accolta e che la polizza assicurativa non copra l'intero ammontare dei danni, tenere indenne la Sig.ra da ogni effetto pregiudizievole verificatosi Controparte_4 in conseguenza del sinistro occorso il 05.08.2022 all'appartamento della Sig.ra
[...]
[...] , in ogni caso procedendo a quantificare i danni nella misura effettivamente Parte_2 sofferti considerando altresì all'occorrenza il concorso dell'attrice nella loro causazione, condannando la al risarcimento del danno e per Controparte_9
l'eventuale differenza del risarcimento dei danni sofferti dalla IG.ra , Parte_1 in proprio l'Amministratore chiamato in causa del _10
in carica al momento del sinistro tenendo indenne da ogni
[...]
conseguenza negativa la IG.ra . In ogni caso con vittoria di spese Controparte_4
e compensi di lite”
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato ai sensi degli artt. 281 decies e ss. cpc, , Parte_1 premesso di essere proprietaria di un appartamento posto all'interno del Condominio denominato e premesso, altresì, che tale appartamento in Controparte_2
data 5.8.2022 era interessato da copiose infiltrazioni di acqua proveniente dall'appartamento sito al piano immediatamente superiore, in uso a , Controparte_4
chiedeva alla medesima al Condominio in persona del suo Amministratore CP_4
e alla , quale compagnia assicuratrice del Condominio, _1
il risarcimento dei danni sofferti a causa dei predetti fenomeni infiltrativi, come individuati nell'ambito di procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam, oltre spese legali e spese tecniche sostenute.
Si costituiva eccependo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità _11 delle domande rivolte nei suoi confronti dall'attrice, priva di azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice del preteso soggetto danneggiante. Nel merito, rilevava, altresì, l'infondatezza della domanda rivolta _11 dall'attrice nei confronti del proprio assicurato (il Controparte_2
), essendo il fatto generatore del danno ascrivibile a colpa esclusiva di
[...]
la quale, prima di partire per le vacanze nell'agosto 2022, lasciava Controparte_4
aperto il rubinetto del lavatoio per irrigare una pianta, così provocando la tracimazione dell'acqua anche verso il piano inferiore.
Resisteva, altresì, alla domanda il , eccependo Controparte_2
la mancanza di qualsiasi propria responsabilità in ordine ai fenomeni infiltrativi denunciati dall'attrice, essendosi gli stessi verificati a causa di un comportamento incauto e del tutto contingente di uno dei condomini, che lasciava aperto un rubinetto allagando l'immobile di sua proprietà e quello sottostante. Il convenuto CP_2
chiedeva, quindi, dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva e, in
5 subordine, rigettarsi la domanda proposta dall'attrice nei suoi confronti, in ogni caso con condanna dell'attrice medesima al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Resisteva, infine, dopo l'iniziale dichiarazione di contumacia e previa rimessione in termini legata ad un comprovato vizio della notifica dell'atto introduttivo, CP_4
, chiedendo, in caso di condanna, di essere manlevata da ,
[...] _11 stante l'esistenza di polizza assicurativa sottoscritta dal Condominio a copertura della responsabilità civile dell'Assicurato e/o del conduttore dell'Unità immobiliare ad uso civile del Fabbricato per danni causati a terzi a seguito di spargimento di acqua in conseguenza della conduzione delle unità del Fabbricato. La convenuta chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'amministratore del
Condominio che sottoscriveva la predetta polizza in questione sottostimando il valore del bene assicurato (richiesta, tuttavia, disattesa dal Tribunale con ordinanza del
28.1.2025).
Istruita la causa a mezzo prova per testi e acquisizione del procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam, la causa era differita per la discussione e decisa in data odierna.
RITENUTO IN DIRITTO
1. La domanda dell'attrice è limitatamente fondata e merita accoglimento nei termini
(soggettivi e oggettivi) che seguono.
1.1 Può dirsi pacifico, sulla base delle risultanze istruttorie del presente processo (in particolare, l'interrogatorio formale di la prova con i testi Controparte_4 sopraggiunti presso la proprietà dell'attrice al verificarsi dell'accaduto; le risultanze del procedimento ex art. 696 bis cpc svoltosi ante causam, oltre che talune risultanze documentali, quali il verbale dei Vigili del Fuoco del 12.6.2023 e la raccomandata
Pt_ inviata dalla alla e da quest'ultima ricevuta il 19.8.2022) sia il fatto CP_4 storico del fenomeno infiltrativo che interessava l'appartamento di proprietà di
[...]
in data 5.8.2022, sia la derivazione causale di esso da una condotta colposa Parte_1
di la quale, per motivi contingenti, alterava il regolare deflusso Controparte_4 dell'acqua sanitaria all'interno del lavabo posto nella sua abitazione così provocando l'allagamento dell'appartamento da lei occupato e anche l'allagamento dell'appartamento sottostante di proprietà dell'odierna attrice.
Ciò posto, non appare dubbia la responsabilità della in ordine ai danni CP_4 sofferti dall'attrice per effetto del descritto allagamento, essendo la stessa CP_4 custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., dell'immobile a lei in uso,
6 con conseguente responsabilità per i danni cagionati dalla cosa ai terzi, salva la sussistenza del caso fortuito (inconfigurabile nella vicenda di specie, dipendendo, Pt_ come detto, l'allagamento dell'appartamento della da una condotta colposa diretta della ascrivibile unicamente a sé medesima). CP_4
Non può, di contro, affermarsi una responsabilità del per i danni sofferti CP_2 dall'attrice. Benché, infatti, anche il in astratto, sia custode delle parti CP_2 comuni dell'edificio, con conseguente applicabilità anche nei suoi confronti dell'art. 2051 c.c., nel caso di specie appare evidente come il danno non dipenda da un vizio di costruzione o manutenzione (anche sub specie di vigilanza sulle singole proprietà), derivando da una condotta colposa contingente ed estemporanea, ascrivibile a singolo condomino. La mancanza di colpa del nella causazione del danno CP_2 esclude anche l'ulteriore profilo di legittimazione passiva indicato dall'attrice, legato al fatto che avendo la compagnia di assicurazione eccepito l'esistenza di una
“sottoassicurazione” – quale profilo su cui si tornerà infra - vi era interesse ad evocare in giudizio il co-obbligato ex art. 2055 c.c. al fine di ottenere la parte di risarcimento non coperta da garanzia assicurativa.
A prescindere, di contro, da ogni affermazione di responsabilità del CP_2
l'attrice non aveva azione diretta nei confronti della , avendo _11 quest'ultima quale controparte contrattuale unicamente il (e non avendo CP_2
il danneggiato azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione del danneggiante fuori dai casi espressamente previsti dalla legge: cfr. Cass.
13216/2019). Non rileva, in particolare, sotto il profilo evidenziato, la circostanza che il sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, potendo spettare CP_2
solo all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini (Cass. 4245/2009). Non appare corretta, infine, la Pt_ deduzione secondo cui la , in quanto condòmina, poteva avanzare pretesa diretta nei confronti della compagnia di assicurazione in forza del punto 5.3.5 della polizza
(su cui si torenerà anche infra), non coprendo tale clausola l'ipotesi in cui la condòmina sia terza danneggiata (piuttosto che danneggiante).
2. Ciò posto, può affermarsi sulla base della CTU svoltasi ex art. 696 bis cpc, che l'attrice subiva per effetto degli eventi del 5.8.2022, danni complessivamente stimabili nella misura di euro 37.193,71, di cui euro 27.220,18 per il ripristino edilizio dei luoghi;
euro 6.973,53 quale danno agli arredi e alle suppellettili;
euro 3.000,00 quali costi per i titoli edilizi relativi ai lavori da effettuare.
7 La convenuta ha contestato la predetta quantificazione, ritenendo i danni CP_4 sovrastimati dal CTU. Il consulente nominato nel procedimento di cui all'art. 696 bis cpc ha, tuttavia, adeguatamente motivato la stima dei danni constatati e, sebbene la valutazione sia stata fatta sulla base delle fotografie in atti, essendo stati i danni eliminati alla data del sopralluogo da parte del CTU, la conformità delle fotografie allo stato dei luoghi successivo ai fatti non può essere messa in dubbio sulla base dell'istruttoria svolta e, in particolare, della descrizione dell'allagamento fatta dai testi escussi, ma anche delle considerazioni svolte dal CTU, il quale poteva verificare la presenza di tracce residue degli allagamenti anche a seguito del ripristino dei luoghi da parte della proprietaria. Il consulente, inoltre, operava la quantificazione dei danni sulla base di criteri del tutto obiettivi, fondati su preventivi acquisiti e su costi noti per la sua attività professionale. Alla stima del danno va aggiunta l'VA (quantificata dal medesimo CTU nella misura di euro 8.182,61, pari al 22% di euro 37.193,71) posto che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di danno patrimoniale il risarcimento si estende, in linea di principio, anche agli oneri accessori e conseguenziali, conseguente necessità di ricomprendere anche l'imposta sul valore aggiunto, salva esenzione in capo al danneggiato di cui non vi è riscontro nel caso di specie (Cass. 22580/2022; Cass. 1688/2010). va, pertanto, condannata al risarcimento del danno materiale in Controparte_4 favore dell'attrice nella misura complessiva di euro 45.376,33.
Quanto alle spese della procedura ex art. 696 bis cpc, esse possono essere poste a carico della convenuta per quanto riguarda le seguenti voci:
- Euro 286,00 quali costi di iscrizione a ruolo;
- Euro 3.919,02 quale compenso corrisposto all'ing. CTU nominato in Per_1
quella sede;
- Euro 3.056,00 quale onorario spettante al difensore sulla base dei parametri medi dei procedimenti di istruzione preventiva, relativamente allo scaglione tra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00, oltre rimborso forf. spese generali, VA e CP come per legge, per un totale di euro 4.459,08.
Quanto al compenso del CTP, deve osservarsi che avendo essa natura di allegazione difensiva, le relative spese vanno comprese fra quelle al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, indipendentemente dalla prova del pagamento, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ. (cfr. tra le più recenti Cass. 26729/2024).
8 Nel caso di specie, l'attrice ha allegato una pre-notula del consulente pari a complessivi euro 6.000,00 oltre iva. Poiché, tuttavia, non appare accollabile alla la spesa relativa alla trattativa con , il compenso del CP_4 _11
CTP può essere posto a carico della convenuta soccombente nella misura di euro
2.400,00 oltre VA, per un totale di euro 2.928,00.
va, conclusivamente, condannata al risarcimento del danno nella Controparte_4
misura di euro 55.565,35, di cui euro 45.376,33 per danni materiali cagionati ed euro
10.189,02 a titolo di rifusione di spese, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo.
2.1 Venendo ad esaminare la domanda riconvenzionale trasversale di manleva proposta dalla nei confronti di sussistono i CP_4 _12 presupposti per l'accoglimento limitatamente alle somme dovute a titolo di risarcimento del danno materiale (riconosciuto nella misura di euro 55.565,35). Non appare dubbia, anzitutto, sulla base del contratto e delle relative condizioni generali, la legittimazione della ad invocare la garanzia assicurativa a proprio favore CP_4
(cfr. art.
5.3.5 delle condizioni generali di polizza, secondo cui “la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all'Assicurato e/o ai conduttori delle Unità immobiliari ad uso civile del Fabbricato, per danni involontariamente causati a terzi
a seguito di spargimento di acqua in conseguenza della conduzione delle unità del
Fabbricato”), né l'inclusione dell'evento verificatosi nel rischio assicurato dal contratto in essere tra e il (le _11 Controparte_2
condizioni generali di polizza, infatti, sono chiare nel precisare che se l'assicurazione
– nel caso di specie destinata a coprire anche i danni da spargimento da acqua provocati a terzi - è stipulata da un Condominio per l'intera proprietà sono considerati
“terzi” anche i singoli condòmini ed i loro Familiari e dipendenti ed è compresa nell'Assicurazione la responsabilità di ciascun condòmino come tale verso gli altri condòmini e verso la proprietà comune). invero, invoca _12
l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1907 c.c., sul presupposto che il valore del fabbricato al momento della stipula del contratto era volontariamente sottostimato rispetto a quello effettivo, con conseguente necessità di riduzione proporzionale anche della copertura assicurativa. La deduzione non appare fondata. Appare, infatti, evidente come il contratto sottoscritto dal anche per quanto riguarda i CP_2
“danni da acqua”, avesse ad oggetto sia i danni ai beni assicurati sia i danni cagionati a terzi in conseguenza di responsabilità civile degli assicurati. Solo alla prima
9 categoria di assicurazione potrebbe, quindi, riferirsi la disciplina di cui all'art. 1907
c.c., giacché, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “In tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide né sul rischio in senso tecnico (cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), né sulla stessa entità della prestazione dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo. Ne consegue che in siffatto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1907 c.c. e l'unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia prestata dall'assicuratore è costituita dal massimale previsto in contratto” (Cass. 8958/1995). La convenuta compagnia di assicurazione sarà, quindi, tenuta a manlevare la per l'intero danno nei limiti CP_4 della franchigia di euro 250,00 (destinata a rimanere a carico dell'assicurata) e del massimale di euro 1.000.000,00, certamente non superato nel caso di specie.
Non rientra, di contro, nel campo di copertura della polizza assicurativa l'ulteriore somma di euro 10.189,02 (per spese afferenti la difesa legale e tecnica), causalmente riconducibile alla condotta colposa della ma non considerabile “danno a CP_4
cose” ai fini dell'applicazione delle condizioni assicurative.
3. In punto di regolamentazione delle spese di lite, occorre distinguere tra i singoli rapporti processuali. Quanto al rapporto tra l'attrice e il Condominio e al rapporto tra l'attrice e sussistono i presupposti per una compensazione integrale _11
delle spese. Quanto, infatti, al rapporto con il appare evidente dalla CP_2 lettura dell'atto introduttivo come la stessa attrice (certamente danneggiata in forza di quanto esposto nella presente sentenza) abbia individuato la quale CP_4
responsabile dei fatti descritti, evocando in giudizio anche il Condominio per la
“denegata ipotesi”(cfr. pag. 11 del ricorso introduttivo) in cui fosse accertata una diversa dinamica degli eventi, quale “custode” delle parti comuni dell'edificio e in ragione della sicura posizione di “assicurato” del medesimo rispetto alla polizza in essere con . Nel rapporto tra l'attrice e la _11 _11
compensazione appare giustificata dalla peculiarità della fattispecie (alla luce del disposto effettivamente non chiaro del punto 5.3.5 della polizza) e dal fatto che era, comunque, destinata a partecipare al processo in forza _11
10 dell'iniziativa della Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate CP_4 sulla base del “decisum” (scaglione tra euro 52.000,01 e ed euro 260.000,00) nel rapporto tra l'attrice e . Giustificati appaiono i minimi tabellari, in Controparte_4
ragione dello svolgimento del processo con rito semplificato e della semplicità dell'istruttoria svolta, a fronte di un accertamento tecnico svoltosi ante causam. Viene pronunciata distrazione in favore del difensore costituito della parte vittoriosa, dichiaratosi antistatario nelle note conclusive. Le spese seguono la soccombenza, altresì, nel rapporto tra la e rapporto quest'ultimo in CP_4 _11 cui, afferendo la controversia alla sola applicabilità dell'art. 1907 c.c., congrua appare la compensazione in misura di metà (sul “decisum”, inquadrabile, rispetto al rapporto di garanzia, nello scaglione tra euro 26,001,00 ed euro 52.000,00). Non sussistono, infine, i presupposti per l'applicazione dell'art. 96 cpc nei confronti dell'attrice, per come richiesto dal convenuto. Quanto, infatti, alla disciplina di cui al CP_2 primo comma dell'art. 96 c.p.c. difetta completamene la prova di malafede o colpa grave dell'attrice nella proposizione dell'azione (anche) nei confronti del
Quanto alla disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 96 cpc non può CP_2 dirsi che la condotta dell'attrice abbia configurato “abuso” dello strumento processuale, essendosi rimessa al vaglio del Tribunale la tesi di una responsabilità concorrente del ai sensi degli artt. 2051 e 2055 c.c.. CP_2
PQM
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi AN, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. In accoglimento, per quanto di ragione, della domanda dell'attrice, accerta la responsabilità di in ordine ai fenomeni infiltrativi oggetto Controparte_4 dell'atto introduttivo;
2. Rigetta le domande proposte dall'attrice nei confronti del Controparte_2
;
[...]
3. Dichiara inammissibili le domande proposte dall'attrice nei confronti di
; _11
4. Condanna al risarcimento del danno in favore dell'attrice, Controparte_4
che liquida in complessivi euro 55.565,35, oltre interessi dalla data della domanda fino al soddisfo;
11 5. Condanna in accoglimento della domanda _11
riconvenzionale trasversale di a tenere indenne la Controparte_4
convenuta da quanto versato a a titolo di risarcimento del Parte_1
danno materiale (quantificato in euro 45.376,33), nei limiti della franchigia e del massimale di polizza;
6. Dichiara le spese compensate nel rapporto tra l'attrice, il Controparte_2
e ;
[...] _11
7. Condanna alla rifusione delle spese e competenze di lite in Controparte_4
favore di , che si liquidano in euro 794,80 per spese ed euro Parte_1
7.052,00 per onorari, oltre rimborso forf. spese generali, VA e CP come per legge, da distrarsi in favore del difensore costituito dichiaratosi antistatario;
8. Condanna alla rifusione della metà delle spese e _11
competenze di lite in favore di , che si liquidano in euro Controparte_4
1.904,50 per onorari (su euro 3.809,00), oltre rimborso forf. spese generali,
VA e CP come per legge;
9. Dichiara le spese compensate nel rapporto tra e Controparte_4 CP_11
in misura di metà;
[...]
10. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Cosenza, 14/06/2025
Il giudice dott.ssa Giusi AN
12