Articolo 3 della Legge 3 marzo 1971, n. 153
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 maggio 1971
Art. 3.

Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce:
a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base;
b) corsi di preparazione tecnico-professionale;
c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.
Entrata in vigore il 4 maggio 1971