Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 26/05/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
RG 293/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
VALENTINA GRECO.
PARTE ATTRICE
Contro
) parte rappresentata e difesa dall'avv. BENEDETTA MUSCO Controparte_1 P.IVA_1
CARBONARO.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, cliente deduce di aver acquistato azioni e obbligazioni CP_1 convertibili della su consiglio del personale ed in particolare: n. 100 Controparte_2 azioni per il complessivo importo di 6.250,00 in data 17 ottobre 2012; n. 55 azioni per un totale di
6.875,00 in data 23 luglio 2013; n. 100 azioni per l'importo di 6.250,00 in data 20 febbraio 2014; per
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Conclude chiedendo, previa affermazione della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale di per le violazioni commesse da : la risoluzione dei Controparte_3 CP_1 contratti di investimento per grave inadempimento;
il risarcimento del danno pari al capitale investito perso, oltre rivalutazione monetaria, per euro 19.375,00, oltre interessi legali e lucro cessante a saldo di quanto parzialmente risarcito tramite il Fondo Indennizzo Risparmiatori.
, contesta eccependo il difetto di legittimazione passiva, in forza delle vigenti Controparte_3 disposizioni normative, giusta la responsabilità della capogruppo;
le Controparte_2 compiute informazioni rese alla cliente sulle operazioni, quindi gli acquisti effettuati su iniziativa della stessa senza servizio di consulenza;
l'intervenuto indennizzo del fondo per euro 5.810,96 pari al
30% del valore di acquisto dei titoli.
Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Si esamina, preliminarmente, l'eccepito difetto di legittimazione passiva spiegato dalla convenuta.
Deduce come non possa ritenersi responsabile delle passività derivanti Controparte_3 dalla commercializzazione delle azioni della atteso il disposto di cui Controparte_2 all'art. 3, lett b) del D.L. 99/2017 inteso ad escludere dalla cessione: i debiti verso azionisti e obbligazionisti subordinati;
le passività derivanti da violazioni nella prestazione dei servizi di investimento;
le controversie sorte dopo la cessione ma relative a fatti anteriori. Così permanento le passività in capo alla coatta amministrativa. Controparte_4
Rileva altresì come anche le banche controllate, quali abbiano retroceduto CP_1 tali passività a in l.c.s. in forza di addendum contrattuali. Controparte_2
Evidenzia inoltre i ruoli distinti tra , quale mera intermediaria per la ricezione e CP_1 trasmissione ordini, estranea al contratto di acquisto e , quale l'emittente Controparte_2 delle azioni e responsabile della documentazione di offerta, verso la quale risulta essere stato direttamente versato il corrispettivo delle azioni.
Parte attrice respinge l'assunto rilevando come il decreto n. 99/2017 abbia esclusivamente disciplinato i rapporti riconducibili a nonché , così Controparte_2 Parte_2 indicandosi in seno alla norma collettivamente quali “Banche”, ma non anche . Istituto CP_1 questo resosi responsabile della negoziazione delle azioni e delle obbligazioni della propria ex controllante , verso il quale dunque resterebbe oggi tenuto a rispondere Controparte_2
per averlo incorporato. Controparte_3
2 Al riguardo si osserva.
Per effetto delle prescrizioni di cui al decreto legge 99/2017 sopra richiamato, in data 25 giugno 2017 il Ministero dell'Economia Finanze ha sottoposto Banca Popolare di Venezia in liquidazione coatta amministrativa, con conseguente cessione delle attività e delle passività aziendali ad . Controparte_3
A tenore delle prescrizioni di cui all'art. 3, lett. b) risultano espressamente esclusi dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni
o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; la successiva lettera c) esclude altresì “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Il dato normativo discrimina ed esclude dal trasferimento a i rapporti Controparte_3 inerenti le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche. La norma, al successivo art. 4) comma 4, prevede altresì che: “entro il termine previsto dal contratto di cessione, un collegio di esperti indipendenti effettua una due diligence sul compendio ceduto, secondo quanto previsto nel contratto di cessione e applicando i criteri di valutazione ivi previsti”; la successiva lett. b) chiarisce che “ il cessionario di cui all'articolo 3 può restituire o retrocedere al soggetto in liquidazione attività, passività o rapporti dei soggetti in liquidazione o di società appartenenti ai gruppi bancari delle Banche”.
Al comma 5 il decreto annota quindi espressamente che “Il contratto di cessione può prevedere che il cessionario possa, secondo le modalità e i criteri indicati nel contratto medesimo, retrocedere al soggetto in liquidazione: a) partecipazioni detenute da società che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate da una delle Banche, nonché i crediti di dette società classificati come attività deteriorate; b) crediti ad alto rischio non classificati come attività deteriorate, entro tre anni dalla cessione”.
Il comma 7, infine chiarisce che “nel caso di restituzioni al soggetto in liquidazione in forza di condizioni risolutive della cessione pattuite nel contratto, il soggetto in liquidazione risponde dei debiti e delle passività restituiti o retrocessi, con piena liberazione del cessionario retrocedente anche nei confronti dei creditori e dei terzi”.
L'articolato normativo consente dunque alla cessionaria la retrocessione alla banca in liquidazione di attività, passività o rapporti anche di società controllate dalle banche, nonché
3 partecipazioni che, all'avvio della liquidazione coatta amministrativa, erano controllate dal medesimo istituto, liberandosi la cessionaria anche nei confronti dei creditori o terzi.
Esaminando la fattispecie in esame si riscontra il contratto di cessione intercorso in data 26 giugno 2017 in seno al quale ha acquistato attività, passività e rapporti giuridici di Controparte_3
, definiti come “Insieme Aggregato”; al paragrafo 3.1.4. lett. (a) del Controparte_2 medesimo articolo si prevede che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto
e, pertanto, non fanno parte né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né potranno essere Co acquisite da (né trasferite a) , le Attività Escluse e le Passività Escluse sia di sia di VB”, CP_6 così da intendersi “anche quelle delle partecipate che siano incluse nell'Insieme Aggregato”.
Risulta ancora che con successivo contratto del 19 gennaio 2018, ha Controparte_1
“ceduto a in l.c.a. talune attività, passività e rapporti esclusi dal Controparte_2 compendio trasferito a in esito all'attività di due diligence prevista dal D.L: n. Controparte_7
999 del 25.6.2017 e dal contratto del 26 giugno 2017 per la cessione di attività, passività e rapporti giuridici di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. in l.c.s.”.
Risulta, altresì, come in l.c.a. in data 22 gennaio 2018 abbia Controparte_2 sottoscritto con un successivo “accordo ricognitivo” del contratto di cessione, Controparte_7 in seno al cui allegato ivi richiamato resta escluso il contenzioso giudiziale in materia di azioni, obbligazioni subordinate delle ex banche venete, pendente o meno alla data di cessione, tra cui rientrerebbe il giudizio odierno.
Validamente dunque la cessionaria risulta aver retroceduto alla Controparte_3 [...]
le attività, passività o rapporti, nonché le partecipazioni controllate dalla Controparte_2 medesima banca, quali quelle di appunto partecipata al 100%. Controparte_1
Si annota come la sequenza di detti atti consenta di ritenere, come da richiamato contratto del 26 giugno 2017, l'esclusione dal c.d. “Insieme Aggregato” ceduto ad , di quei Controparte_3 rapporti inerenti le operazioni di commercializzazione delle azioni di e Controparte_2 partecipate, ed ancora, come da successivi accordi richiamati, la retrocessione da dei CP_1 rapporti esclusi dal compendio trasferito a Rapporti al cui novero devono Controparte_7 iscriversi i titoli azionari oggetto del presente giudizio e ragione giuridica della relativa domanda risarcitoria.
Dette determinazioni contrattuali risultano compiutamente adottate secondo le previsioni normative sopra richiamate. Quanto disposto da in ordine ai Controparte_8 rapporti della controllata escludendoli dalla cessione, rileva, dunque, in termini Controparte_1 conformi all'espressa previsione di cui ai richiamati commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto n. 99/2017
4 ed alla ratio sottesa alla norma, intesa a coinvolgere anche le partecipate nel piano di intervento predisposto a rimedio della crisi delle banche venete interessate.
Pertanto, detti rapporti, ancorché riferibili alla partecipata devono Controparte_1 ritenersi permanenti in capo a originaria controllante, ed estranei Controparte_8 ad . La quale dunque, non potrà rispondervi neppure in ragione della successiva Controparte_3 fusione per incorporazione, come attestata al 7 febbraio 2018, esulando, per le ragioni sopra esposte, ogni profilo di responsabilità in ordine ai rapporti pregressi, nonché verso i relativi creditori ed i terzi, derivanti dalla collocazione ad opera di , dei titoli azionari riferiti alla originaria CP_1
. Controparte_2
La deduzione di parte attrice intesa a ritenere in disparte la posizione di e la CP_1 conseguente responsabilità di , non potrà pertanto essere condivisa. Controparte_3
La domanda dovrà dunque essere respinta per difetto di legittimazione passiva di
[...]
. CP_3
Le spese del giudizio, giusta la peculiarità della questione in esame e delle soluzioni interpretative non univoche della corrente giurisprudenza in tema, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Rigetta la domanda.
Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Barcellona P.G., 26 maggio 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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