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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4310/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
dagli avv.ti Fioravante Orlando e Pio Orlando, elettivamente domiciliati in Via SGB della Salle 82100 Benevento
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Roma alla via Domiziano n. 9, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LA ROCCA FRANCESCO giusta delega in atti;
- resistente - all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.10.23 , parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato con la società Azienda di Mobilità e Trasporti per il CP_2
Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranvieri
CCNL TpL mobilità;
1 che dal 17/02/2017, alla società subentrava la società la quale CP_2 CP_1 riconosceva un'anzianità, ai fini economici e normativi, a far data dal 01/02/2010, ossia, dalla data di prima assunzione con la società ; CP_2
che dal mese di febbraio 2010 (anno di assunzione con la prima società CP_2
fino al mese di giugno 2022, non ha percepito nella base di calcolo della retribuzione, relativa alle giornate di ferie, le voci denominate “indennità agente unico” e “indennità giornaliera turnisti”; che solo dal mese di luglio dell'anno 2022, a seguito di quanto statuito dal nuovo accordo siglato in data 10 maggio 2022, parte resistente riconosceva in busta paga l'importo di €. 8,00. a titolo di” indennità retribuzione ferie” nelle giornate di ferie.
Ha concluso chiedendo di “previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente i seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie goduto,
l'importo di €. 8,00 a titolo di “indennità retribuzione ferie” a far data dal mese di giugno 2013 al mese di giugno 2022 (ultimi 10 anni), così come previsto dal nuovo accordo siglato in data 10 maggio 2022 e riconosciuto solo dal mese di luglio 2022 e per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo di €. 2.000,00, a ciascuno dei ricorrenti (25 giorni di ferie annuali per €. 8,00, quale indennità retribuzione ferie, moltiplicato per gli ultimi anni 10), o comunque in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuto in corso di causa e se del caso, anche, attraverso nomina di un
CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato: condannare la resistente alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via del tutto subordinata ed, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i
2 periodi di ferie la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive: a) indennità agente unico;
b) indennità turnisti;
e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti a far data dal mese di giugno 2013 fino al mese di giugno 2022, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corsa di causa e se del caso, anche, con la nomina di un CTU, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato;
condannare la società resistente alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne ha fatto espresso anticipo”.
La convenuta ha evidenziato l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, eccependo carenza di legittimazione passiva per il periodo precedente alla data del
14/02/2017 in quanto di competenza della società dichiarata fallita ed CP_2
evidenziando che il riconoscimento dell'indennità di retribuzione ferie per il periodo antecedente alla data del 01/07/2022 non era previsto dall'accordo di rinnovo contrattuale.
Alla prima udienza veniva depositato un verbale di accordo sindacale nel quale la società si impegnava a corrispondere a ciascun lavoratore l'importo di €. CP_1
700,00 netti per il periodo antecedente alla data 01/07/2022 e quindi per gli ultimi 5 anni .
Alla successiva udienza, parte ricorrente limitava la domanda al solo periodo di competenza della società Trotta Bus S.p.A, ossia dal 14/02/2017 al 14/02/2022, ossia per gli ultimi 5 anni.
2.
Preliminarmente si dà atto che parte ricorrente ha limitato la domanda soltanto al periodo in cui è subentrata la resistente, per cui va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva essendo cessata sul punto la materia del contendere.
3 Va altresì dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a Parte_6
avendo sottoscritto verbale di accordo sindacale così come dichiarato in udienza dai difensori delle parti.
3.
Ciò posto, l'odierna controversia attiene dunque agli elementi di calcolo della retribuzione feriale.
Ciò posto si osserva in via generale che la parte variabile della retribuzione va inclusa nel calcolo della retribuzione feriale qualora sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Il contratto collettivo aziendale che non includa tali indennità, c.d. intrinseche, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie è nullo per contrarietà alla norma imperativa costituita dall'art. 10, D.LGS. n. 66/2003 (v. Trib.
Milano 31 agosto 2018).
La Corte di giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, ha affermato nella sentenza (115/11/2011, in causa C-155/10, relativa a un pilota di linea), che, ai Per_1
sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Benchè, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoroIn presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo
4 trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza Williams cit.). Spetta al giudice nazionale valutare il
“nesso intrinseco” che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore. Tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (sent. ult. cit.). Nella sentenza Z.J.R.
Lock (22 maggio 2014, in causa C-539/12), relativa al calcolo della retribuzione delle ferie di un consulente interno per le vendite di energia, lCorte di giustizia, applicando i criteri stabiliti nella pronuncia Williams, ha ritenuto dovesse essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi durante le ferie anche la media delle provvigioni percepite dall'interessato durante un periodo rappresentativo di tempo. La
Corte ha, in particolare, rigettato l'argomento secondo cui il venditore in questione avrebbe comunque fruito, durante le ferie, di uno stipendio paragonabile a quello percepito nel corso del periodo di lavoro, avendo potuto disporre, nel corso di tale periodo, non soltanto dello stipendio di base, ma anche della provvigione derivante dalle vendite che egli aveva realizzato nel corso delle settimane precedenti il periodo di ferie annuali di cui trattasi. La Corte ha infatti ritenuto che “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti […] il lavoratore non produce provvigioni nel corso del suo periodo di ferie annuali. Di conseguenza, […] il periodo successivo a quello delle ferie annuali dà luogo soltanto ad una retribuzione ridotta allo stipendio di base del lavoratore. Tale ripercussione finanziaria negativa può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva
5 capacità di fruire delle ferie, il quale[…] è ancora più probabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la provvigione rappresenta mediamente più del 60% della retribuzione percepita dal lavoratore”. Dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Com'è noto, le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse (v. CGUE, 5/10/204, in cause riunite C-397/01-403/01, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. SU n. 8486/2011).
Del resto la Corte di Cassazione –nelle pronunce nn.13425/19, 13427/19, 13428/19 e
22401/20- ha riconosciuto la sussistenza di una “nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia”, affermando che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che la domanda attorea sia fondata, tenuto conto altresì che parte resistente ha riconosciuto nel verbale di accordo del 5.6.24 di dover corrispondere ai lavoratori l'indennità di ferie pregresse relative al quinquennio 2017-2022 così come richiesto dalle organizzazioni sindacali, stabilendone le modalità ovvero attraverso un benefit non accettato tuttavia dai
6 lavoratori (v. verbale accordo allegato alle note di trattazione scritta di parte resistente del 15.7.24).
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto, a titolo di “indennità retribuzione ferie” così come previsto dal nuovo accordo siglato in data 10 maggio 2022 e riconosciuto solo dal mese di luglio 2022 dalla resistente, alla somma di euro 1000,00 (pari ad euro CP_3
8,00 per ogni giorno di ferie) per il periodo febbraio 2017-febbraio 2022.
5.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi di parte ricorrente che appaiono corretti e scevri da vizi.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo e previa riduzione di un terzo, stante la natura della controversia, il comportamento della parte resistente e l'accoglimento parziale a seguito di rinuncia della domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
Parte_6
2. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al periodo 2013-2017;
3. dichiara il diritto di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , di percepire a Pt_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8 titolo di “indennità retribuzione ferie” per il periodo febbraio 2017-febbraio
2022;
4. condanna parte resistente al pagamento della somma di € 1000,00 in favore di ciascun ricorrente ( , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , ) oltre interessi Pt_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8
e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
7 5. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1796,66 oltre rimb. Forf. Iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 4310/2023R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , rappresentati e difesi
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8
dagli avv.ti Fioravante Orlando e Pio Orlando, elettivamente domiciliati in Via SGB della Salle 82100 Benevento
- ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato in Roma alla via Domiziano n. 9, Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. LA ROCCA FRANCESCO giusta delega in atti;
- resistente - all'udienza del 23/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 26.10.23 , parte ricorrente ha esposto: di aver lavorato con la società Azienda di Mobilità e Trasporti per il CP_2
Sannio S.p.A. con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, come autoferrotranvieri
CCNL TpL mobilità;
1 che dal 17/02/2017, alla società subentrava la società la quale CP_2 CP_1 riconosceva un'anzianità, ai fini economici e normativi, a far data dal 01/02/2010, ossia, dalla data di prima assunzione con la società ; CP_2
che dal mese di febbraio 2010 (anno di assunzione con la prima società CP_2
fino al mese di giugno 2022, non ha percepito nella base di calcolo della retribuzione, relativa alle giornate di ferie, le voci denominate “indennità agente unico” e “indennità giornaliera turnisti”; che solo dal mese di luglio dell'anno 2022, a seguito di quanto statuito dal nuovo accordo siglato in data 10 maggio 2022, parte resistente riconosceva in busta paga l'importo di €. 8,00. a titolo di” indennità retribuzione ferie” nelle giornate di ferie.
Ha concluso chiedendo di “previo accertamento delle pretese tutte vantate dal ricorrente così come descritte nella parte narranda del presente atto, in ragione della quantità e della qualità del lavoro prestato, dell'inquadramento previsto dal C.C.N.L. del settore, degli Accordi del 16.12.2011 e del 25.07.2012, e comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, integrati dalle deduzioni di fatto desumibili dai prospetti contabili, pronunciare nei confronti della resistente i seguenti provvedimenti: “accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi retribuire per ciascun giorno di ferie goduto,
l'importo di €. 8,00 a titolo di “indennità retribuzione ferie” a far data dal mese di giugno 2013 al mese di giugno 2022 (ultimi 10 anni), così come previsto dal nuovo accordo siglato in data 10 maggio 2022 e riconosciuto solo dal mese di luglio 2022 e per l'effetto condannare la società resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore dei ricorrenti l'importo di €. 2.000,00, a ciascuno dei ricorrenti (25 giorni di ferie annuali per €. 8,00, quale indennità retribuzione ferie, moltiplicato per gli ultimi anni 10), o comunque in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuto in corso di causa e se del caso, anche, attraverso nomina di un
CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi calcolati come per legge, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato: condannare la resistente alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via del tutto subordinata ed, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire durante i
2 periodi di ferie la retribuzione nella misura corrispondente a quella ordinariamente corrisposta durante i periodi di servizio, comprese le seguenti voci retributive: a) indennità agente unico;
b) indennità turnisti;
e per l'effetto condannare parte resistente al pagamento in favore delle parti ricorrenti delle retribuzioni differenziali per i periodi di ferie goduti a far data dal mese di giugno 2013 fino al mese di giugno 2022, oltre interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei diritti di credito all'effettivo soddisfo, o in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corsa di causa e se del caso, anche, con la nomina di un CTU, ovvero adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato;
condannare la società resistente alla refusione delle spese di lite con attribuzione al sottoscritto avvocato che ne ha fatto espresso anticipo”.
La convenuta ha evidenziato l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto, eccependo carenza di legittimazione passiva per il periodo precedente alla data del
14/02/2017 in quanto di competenza della società dichiarata fallita ed CP_2
evidenziando che il riconoscimento dell'indennità di retribuzione ferie per il periodo antecedente alla data del 01/07/2022 non era previsto dall'accordo di rinnovo contrattuale.
Alla prima udienza veniva depositato un verbale di accordo sindacale nel quale la società si impegnava a corrispondere a ciascun lavoratore l'importo di €. CP_1
700,00 netti per il periodo antecedente alla data 01/07/2022 e quindi per gli ultimi 5 anni .
Alla successiva udienza, parte ricorrente limitava la domanda al solo periodo di competenza della società Trotta Bus S.p.A, ossia dal 14/02/2017 al 14/02/2022, ossia per gli ultimi 5 anni.
2.
Preliminarmente si dà atto che parte ricorrente ha limitato la domanda soltanto al periodo in cui è subentrata la resistente, per cui va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva essendo cessata sul punto la materia del contendere.
3 Va altresì dichiara cessata la materia del contendere con riferimento a Parte_6
avendo sottoscritto verbale di accordo sindacale così come dichiarato in udienza dai difensori delle parti.
3.
Ciò posto, l'odierna controversia attiene dunque agli elementi di calcolo della retribuzione feriale.
Ciò posto si osserva in via generale che la parte variabile della retribuzione va inclusa nel calcolo della retribuzione feriale qualora sia intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, compensi uno specifico disagio derivante dall'espletamento di tali mansioni o sia correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Il contratto collettivo aziendale che non includa tali indennità, c.d. intrinseche, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie è nullo per contrarietà alla norma imperativa costituita dall'art. 10, D.LGS. n. 66/2003 (v. Trib.
Milano 31 agosto 2018).
La Corte di giustizia, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88, anche alla luce dell'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, ha affermato nella sentenza (115/11/2011, in causa C-155/10, relativa a un pilota di linea), che, ai Per_1
sensi di detta disposizione, la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. Benchè, infatti, la struttura della retribuzione ordinaria del lavoratore ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto dell'interessato, di godere, nel corso del periodo di riposo, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoroIn presenza di una retribuzione composta da parte fissa e parte variabile, anche le voci variabili debbono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione spettante durante le ferie, ove si tratti di indennità che compensino “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro” (ad esempio, le indennità per il tempo
4 trascorso in volo per i piloti di linea), oppure di indennità correlate “allo status personale o professionale” del lavoratore (ad esempio, le integrazioni collegate alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità e alle qualifiche professionali).
Diversamente, gli elementi della retribuzione diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni (es. spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base), non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali (sentenza Williams cit.). Spetta al giudice nazionale valutare il
“nesso intrinseco” che intercorre tra ciascun elemento della retribuzione e le mansioni espletate dal lavoratore. Tale valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo (sent. ult. cit.). Nella sentenza Z.J.R.
Lock (22 maggio 2014, in causa C-539/12), relativa al calcolo della retribuzione delle ferie di un consulente interno per le vendite di energia, lCorte di giustizia, applicando i criteri stabiliti nella pronuncia Williams, ha ritenuto dovesse essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione da corrispondersi durante le ferie anche la media delle provvigioni percepite dall'interessato durante un periodo rappresentativo di tempo. La
Corte ha, in particolare, rigettato l'argomento secondo cui il venditore in questione avrebbe comunque fruito, durante le ferie, di uno stipendio paragonabile a quello percepito nel corso del periodo di lavoro, avendo potuto disporre, nel corso di tale periodo, non soltanto dello stipendio di base, ma anche della provvigione derivante dalle vendite che egli aveva realizzato nel corso delle settimane precedenti il periodo di ferie annuali di cui trattasi. La Corte ha infatti ritenuto che “malgrado la retribuzione di cui il lavoratore dispone nel corso del periodo in cui effettivamente fruisce delle ferie annuali, tale lavoratore può essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario differito, ma subìto in modo assolutamente concreto, nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali.
Infatti […] il lavoratore non produce provvigioni nel corso del suo periodo di ferie annuali. Di conseguenza, […] il periodo successivo a quello delle ferie annuali dà luogo soltanto ad una retribuzione ridotta allo stipendio di base del lavoratore. Tale ripercussione finanziaria negativa può produrre un effetto dissuasivo sull'effettiva
5 capacità di fruire delle ferie, il quale[…] è ancora più probabile in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la provvigione rappresenta mediamente più del 60% della retribuzione percepita dal lavoratore”. Dalla ricordata giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che, per essere inclusa nella base di calcolo della retribuzione spettante durante il periodo di ferie, una determinata voce di retribuzione variabile deve rispondere ai seguenti requisiti: a) deve essere intrinsecamente connessa alla natura delle mansioni svolte dall'interessato; inoltre b) deve compensare uno specifico disagio derivante dall'espletamento di dette mansioni, oppure deve essere correlata al peculiare status professionale o personale dell'interessato. Al contrario, voci che rimborsino spese occasionali e accessorie sostenute dal lavoratore in occasione dello svolgimento le proprie mansioni non devono essere computate nella retribuzione spettante durante le ferie. Com'è noto, le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse (v. CGUE, 5/10/204, in cause riunite C-397/01-403/01, nonché, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. SU n. 8486/2011).
Del resto la Corte di Cassazione –nelle pronunce nn.13425/19, 13427/19, 13428/19 e
22401/20- ha riconosciuto la sussistenza di una “nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva
88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia”, affermando che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e che “una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
4.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene il giudicante che la domanda attorea sia fondata, tenuto conto altresì che parte resistente ha riconosciuto nel verbale di accordo del 5.6.24 di dover corrispondere ai lavoratori l'indennità di ferie pregresse relative al quinquennio 2017-2022 così come richiesto dalle organizzazioni sindacali, stabilendone le modalità ovvero attraverso un benefit non accettato tuttavia dai
6 lavoratori (v. verbale accordo allegato alle note di trattazione scritta di parte resistente del 15.7.24).
Ne consegue che parte ricorrente ha diritto, a titolo di “indennità retribuzione ferie” così come previsto dal nuovo accordo siglato in data 10 maggio 2022 e riconosciuto solo dal mese di luglio 2022 dalla resistente, alla somma di euro 1000,00 (pari ad euro CP_3
8,00 per ogni giorno di ferie) per il periodo febbraio 2017-febbraio 2022.
5.
Parte resistente va dunque condannata al pagamento della somma di euro 1000,00 in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, come da conteggi di parte ricorrente che appaiono corretti e scevri da vizi.
6.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano al minimo e previa riduzione di un terzo, stante la natura della controversia, il comportamento della parte resistente e l'accoglimento parziale a seguito di rinuncia della domanda di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di;
Parte_6
2. dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda relativa al periodo 2013-2017;
3. dichiara il diritto di , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , di percepire a Pt_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8 titolo di “indennità retribuzione ferie” per il periodo febbraio 2017-febbraio
2022;
4. condanna parte resistente al pagamento della somma di € 1000,00 in favore di ciascun ricorrente ( , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , ) oltre interessi Pt_4 Parte_5 Parte_7 Parte_8
e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo;
7 5. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
1796,66 oltre rimb. Forf. Iva e cpa come per legge con distrazione
Così deciso in Benevento, 23/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
8