Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/01/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. Francesca Fucci, ha emesso la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n. 5510/2022 RG avente ad
OGGETTO: Ripetizione di indebito vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'Avv. GRANATA RAFFAELE, elett.te dom.to Parte_1
c/o il difensore, in Via G. Soriano n.56, Acerra;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp. e dif. dall' Avv. PEPE GIANFRANCO, elett.te CP_1 CP_ dom.to alla Via Variante 7bis presso la sede di Nola;
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02/11/2022 la ricorrente titolare di pensione per invalidità civile n.
07476808 con decorrenza dal giorno 1° settembre 2009, deduceva di aver ricevuto, in data 10/08/2021, nota di ricalcolo della pensione con cui veniva accertato un indebito pari ad €
4.442,50, derivante dalla rideterminazione per gli anni 2020 e 2021 della maggiorazione sociale prevista dall'art. 38 della L. n. 448/2001. Rilevava di aver ricevuto, in data 21/12/2021, comunicazione a mezzo racc.ta. a/r n. 68980481201-4 con cui l' resistente definiva il procedimento di accertamento delle CP_2 somme percepite indebitamente per il periodo 1/1/2020 – 31/8/2021, con la seguente motivazione: “è stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. A sostegno delle proprie difese e in ordine alla propria condizione reddituale, parte ricorrente precisava che nel periodo oggetto di contestazione (01/01/2020- 31/08/2021) aveva subito una variazione per aver percepito il rimborso spese per il servizio civile universale.
Eccepiva, pertanto, la violazione del D.Lgs n.40 del 06/03/2017 che all'art.16 comma 1 stabilisce che il rapporto di servizio civile universale non può essere assimilato ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e al comma 3 che gli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Va in limine affermata la natura assistenziale della prestazione rispetto alla quale è stato sollevato l'indebito alla luce delle condivisibili motivazioni espresse dalla Cassazione nella recente sentenza n. 13915/2021 in cui si afferma che la maggiorazione sociale è una “misura che agisce in via trasversale riguardando sia prestazioni fondate su presupposti contributivi (come la pensione di inabilità di cui all'art. 2 I. n. 222 del 1984) che prestazioni che ne sono prive e che è chiaramente mirata a garantire che ciascuna delle prestazioni indicate non risulti inferiore all'importo di un milione di lire, oggi euro 516,46. Con riferimento, dunque, a tale finalità la maggiorazione in esame può ritenersi istituto di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale”. Da tale premessa in ordine alla natura assistenziale della maggiorazione sociale discende che non possa farsi applicazione della disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 1. n.
88 del 1989 e dall'art. 13 della legge n. 412 del 1991, invocate da parte ricorrente, trattandosi di disposizioni che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo vd. Cass. n. 31373 del 2019), sono infatti volte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico, né potrebbe adottarsi un'interpretazione analogica della citata disposizione introdotta dal legislatore del 1989, ostandovi la consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso del carattere eccezionale delle disposizioni sull'indebito, non suscettibili di interpretazione analogica ed applicazione a qualunque prestazione previdenziale (v., fra le altre, Cass. n. 28517 del 2008; Cass. n. 3824 del 2011) o assistenziale indebita (v., fra le altre, Cass. nn. 15550 e 15719 del 2019, Cass. nn. 28771 e 5059 del 2018).
La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando
(con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n.
264/2004).
La Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del
1993)".
Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito.
Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza della Cassazione ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es.
l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020;
Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018). Nel caso di specie, l'indebito deriva dal venire meno dei requisiti economici, ipotesi rispetto alla quale la Cassazione ha già chiarito come non possa condividersi la tesi secondo cui vi sarebbe la piena ripetibilità ai sensi dell'art. 2033 c.c. rispetto ai periodi successivi all'entrata in vigore del decreto 269/2003 conv. in L 326/2003, atteso che “le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988” (cfr. Cass. 28771/2018). Ne deriva che essendo stato accertato nel caso di specie il superamento del limite reddituale con provvedimento ricevuto il 10.8.2021, solo a partire da tale momento le somme indebitamente corrisposte sarebbero ripetibili.
Ma vi è di più. CP_ Come dedotto da parte ricorrente e non contestato dall' nella presente fattispecie l'indebito si determinava in ragione dei maggiori redditi percepiti dalla stessa a titolo di rimborso spese per la prestazione del servizio civile universale, rimbor5so non inquadrato tra i compensi assimilati a lavoro dipendente, bensì tra i cosiddetti “redditi diversi”e dunque esente da ogni imposizione tributaria (cfr. CUD anni 2020 e 2021).
L'art. 26, primo comma, della legge n. 153 del 1969, nel regolare i presupposti per il riconoscimento della pensione sociale, così stabilisce: "Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a lire 336.050 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a lire.
1.320.000 annue è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di lire
336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di lire 25.850 annue ciascuna. La tredicesima rata è corrisposta con quella di dicembre ed è frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di separazione legale".
L'art. 26, secondo comma, della legge n. 153 del 1969 puntualizza che dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Quanto agli assegni attribuiti agli operatori in servizio civile universale, gli stessi a mente dell'art. 16 comma 3 D.Lgs 40/17 sono inquadrati nei redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere, sono esenti da imposizioni tributarie e non sono imponibili ai fini previdenziali.
La Cassazione ha affermato che ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile occorre considerare il reddito imponibile e, pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del
D.P.R. n. 917 del 1986, la base imponibile da assoggettare a tassazione IRPEF. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del medesimo Testo unico (tra gli altri, le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi). Invero, la funzione della prestazione assistenziale di sostegno, destinata a sovvenire a una situazione di bisogno, impone di fare riferimento al reddito nell'effettiva disponibilità di chi richieda la prestazione, in carenza di previsioni di segno diverso (Cass., sez. lav., 25 ottobre 2016,
n. 21529).
Il dato normativo è inequivocabile nel conferire rilievo al reddito assoggettato a tassazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 26 della legge n. 153 del 1969) e nell'enucleare tassative ipotesi di esclusione e di deroga, correlate a situazioni che il legislatore reputa meritevoli di speciale considerazione.
Quel che rileva è, dunque, l'indice formale dell'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche. In conclusione, avutosi riguardo a tale disciplina, che adempie alla precipua finalità di definire le condizioni economiche necessarie per accedere alla prestazione dedotta in causa, si osserva come non essendo gli assegni in questione per espressa previsione riconducibili al reddito rilevante ai fini dell'IRPEF, la domanda va senz'altro accolta. CP_ Il ricorso va in conclusione accolto con condanna dell' alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dall'Istituto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: CP_
- accoglie la domanda e per l'effetto, dichiara la illegittimità dell'azione recupero dell' e la conseguente illegittimità dell'indebito operato dall' ; CP_1
- condanna l' alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, Controparte_3 oltre interessi legali dalla maturazione al soddisfo effettivo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che quantifica in € 886,00 oltre iva e cpa con attribuzione.
Si comunichi
Così deciso in Nola, 21/01/2025
IL GIUDICE dott. ssa Francesca Fucci