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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 04/08/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1757/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa AR Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1757/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Via dei TE
Canziani n. 9, cod. fisc. , con l'avv. Paola Ginaldi C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 9, cod. fisc.: con l'avv. Roberta Bandelli C.F._2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, rimanendo la moglie nella casa già coniugale di Monfalcone
(GO), Via dei Canziani n. 9, rispondente alla P.T. Web 12960 del C.C. di Monfalcone unitamente alle due figlie;
2) La IG minore viene lasciata in affidamento condiviso ad ambedue i genitori, con sua residenza Per_1 presso quella della madre. Il padre terrà con sé nelle giornate del sabato o della domenica a seconda Per_1 dei turni di lavoro della madre. Inoltre, padre e IG si incontreranno due volte a settimana in occasione degli
1 allenamenti di pallavolo di , al quale il padre la accompagnerà prelevandola dalla madre alle 17:00 Per_1
e poi accompagnandola dalla madre alle 20:00 dopo cena. Resta ferma la possibilità che padre e IG si incontrino anche in altri momenti, ogniqualvolta lo vogliano. Quando il padre avrà trovato una comoda sistemazione abitativa, terrà altresì con sé la IG a fine settimana alterni dal sabato alla domenica mattina con pernotto e la settimana successiva dalla domenica al lunedì mattina accompagnandola a scuola.;
3) La IG trascorrerà le vacanze di Pasqua, Natale ed ogni altra vacanza scolastica a metà con Per_1 ciascun genitore, Pasqua o Pasquetta, Vigilia o Natale, 31 dicembre o 1 gennaio rispettivamente ad anni alterni con l' uno e l' altro genitore;
i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ciascun anno direttamente tra loro i periodi delle vacanze estive che trascorrerà con ciascun genitore;
Per_1
4) Il signor si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento delle due figlie AR e TE
, con l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 a ciascuna IG), da corrispondere entro il giorno 10 Per_1 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché al pagamento nella misura del 50% delle spese da sostenere a favore delle figlie secondo quanto indicato dal
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, del Tribunale di
Gorizia n. 720/2016 dd. 01/06/2016;
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico Famigliare sarà richiesto in modo esclusivo dalla signora CP_1
e da questa percepito in misura totale;
alla stessa saranno riconosciuti gli ulteriori benefici a favore
[...] della famiglia, che, se riguardanti spese straordinarie pagate anche dal sig. pro quota, la sig.ra Pt_1 CP_1 gli rimborserà in misura proporzionale;
le detrazioni fiscali andranno ripartite al 50% tra i due genitori;
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, anche in favore della IG minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2025, e TE CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Anastasia (NA) il 05/09/2005 in regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto sub parte 2, serie A, per l'anno 2005, numero 116, nei registri civili del Comune di Sant'Anastasia (NA), nel corso del quale sono nate le figlie AR in data 22.11.2006 e in data 28.2.2012, hanno chiesto Per_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 3.7.2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto come integrate e/o modificate in sede d'udienza.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Anastasia (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa AR Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa AR Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1757/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
nato a [...] il [...], residente a [...], Via dei TE
Canziani n. 9, cod. fisc. , con l'avv. Paola Ginaldi C.F._1
e nata a [...] il [...], residente a [...]
n. 9, cod. fisc.: con l'avv. Roberta Bandelli C.F._2
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati, rimanendo la moglie nella casa già coniugale di Monfalcone
(GO), Via dei Canziani n. 9, rispondente alla P.T. Web 12960 del C.C. di Monfalcone unitamente alle due figlie;
2) La IG minore viene lasciata in affidamento condiviso ad ambedue i genitori, con sua residenza Per_1 presso quella della madre. Il padre terrà con sé nelle giornate del sabato o della domenica a seconda Per_1 dei turni di lavoro della madre. Inoltre, padre e IG si incontreranno due volte a settimana in occasione degli
1 allenamenti di pallavolo di , al quale il padre la accompagnerà prelevandola dalla madre alle 17:00 Per_1
e poi accompagnandola dalla madre alle 20:00 dopo cena. Resta ferma la possibilità che padre e IG si incontrino anche in altri momenti, ogniqualvolta lo vogliano. Quando il padre avrà trovato una comoda sistemazione abitativa, terrà altresì con sé la IG a fine settimana alterni dal sabato alla domenica mattina con pernotto e la settimana successiva dalla domenica al lunedì mattina accompagnandola a scuola.;
3) La IG trascorrerà le vacanze di Pasqua, Natale ed ogni altra vacanza scolastica a metà con Per_1 ciascun genitore, Pasqua o Pasquetta, Vigilia o Natale, 31 dicembre o 1 gennaio rispettivamente ad anni alterni con l' uno e l' altro genitore;
i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ciascun anno direttamente tra loro i periodi delle vacanze estive che trascorrerà con ciascun genitore;
Per_1
4) Il signor si impegna e obbliga a contribuire al mantenimento delle due figlie AR e TE
, con l'assegno mensile di € 600,00 (€ 300,00 a ciascuna IG), da corrispondere entro il giorno 10 Per_1 di ciascun mese in via anticipata e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, nonché al pagamento nella misura del 50% delle spese da sostenere a favore delle figlie secondo quanto indicato dal
Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati sulle spese straordinarie relative alla prole, del Tribunale di
Gorizia n. 720/2016 dd. 01/06/2016;
5) Le parti concordano che l'Assegno Unico Famigliare sarà richiesto in modo esclusivo dalla signora CP_1
e da questa percepito in misura totale;
alla stessa saranno riconosciuti gli ulteriori benefici a favore
[...] della famiglia, che, se riguardanti spese straordinarie pagate anche dal sig. pro quota, la sig.ra Pt_1 CP_1 gli rimborserà in misura proporzionale;
le detrazioni fiscali andranno ripartite al 50% tra i due genitori;
6) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e al rinnovo dei documenti necessari per l'espatrio, anche in favore della IG minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/05/2025, e TE CP_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'Anastasia (NA) il 05/09/2005 in regime di comunione dei beni, matrimonio trascritto sub parte 2, serie A, per l'anno 2005, numero 116, nei registri civili del Comune di Sant'Anastasia (NA), nel corso del quale sono nate le figlie AR in data 22.11.2006 e in data 28.2.2012, hanno chiesto Per_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 3.7.2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto come integrate e/o modificate in sede d'udienza.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse dei figli.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant'Anastasia (NA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa AR Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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