Sentenza breve 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 27/11/2025, n. 21452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21452 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21452/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13332 del 2025, proposto da
TT BU, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mangazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lucia Bellocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Dipartimento Amministrativo Risorse Umane, Comitato Consultivo Zonale Asl Roma 2, non costituiti in giudizio;
nei confronti
AN TI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota prot. n. 0112977 del 4 settembre 2025, con la quale la ASL Roma 1 ha disposto l'assegnazione di n. 14 ore settimanali nella branca di Geriatria alla Dott.ssa AN TI, nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;
dell'avviso di disponibilità del 12.05.2025 (prot. 0080116), nella parte in cui è stato applicato in violazione dell'art. 20 dell'A.C.N. del 4.04.2024,
di ogni altro atto prodromico e/o consequenziale,
e, conseguentemente, per l'accertamento e la condanna della P.A. all'assegnazione delle ore in favore della ricorrente, nonché per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, derivante dall'illegittimo mancato conferimento dell'incarico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LA AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha impugnato la nota prot. n. 0112977 del 4 settembre 2025, con la quale la ASL Roma 1 ha disposto l’assegnazione di n. 14 ore settimanali nella branca di Geriatria alla Dott.ssa AN TI.
L’ASL ha eccepito il difetto di giurisdizione.
Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a. il ricorso è stato trattenuto in giurisdizione.
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Il rapporto intercorrente tra le Asl e il medico c.d. a rapporto convenzionale, anche in seguito all'entrata in vigore della legge istitutiva del S.S.N., ha natura libero professionale, per cui ai sensi dell'art. 109, n. 3, c.p.c., la cognizione sulle relative controversie rientra nella giurisdizione dell’a.g.o. I rapporti tra medici convenzionati esterni e l'Asl, disciplinati dall'art. 48, l. 23 dicembre 1978 n. 833 (e successivamente dall'art. 8, d.lg. 30 dicembre 1992 n. 502) e dagli accordi collettivi nazionali, stipulati in attuazione di tale norma, pur se costituiti in vista dello scopo di soddisfare le finalità istituzionali del S.s.n. di tutela della salute pubblica, sono rapporti di lavoro “parasubordinati”, che si svolgono su un piano di parità, non esercitando gli enti pubblici nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, e non potendo tali enti incidere unilateralmente sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, limitandole e degradandole ad interessi legittimi.
La devoluzione delle controversie relative al pubblico impiego al giudice ordinario, in fase di attuazione del rapporto, è giustificata dal fatto che la disciplina del rapporto di lavoro è stata affidata alla contrattazione collettiva e alle norme di diritto privato, e non più alle norme di diritto pubblico. Ne consegue che l'Amministrazione pubblica ha assunto, nei confronti del dipendente pubblico, un ruolo equiparabile a quello del datore di lavoro privato, come testimoniato dal fatto che il rapporto di lavoro si perfeziona con un contratto, e non con un atto d’autorità.
Le controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, pertanto, sono solo quelle che hanno ad oggetto gli atti con cui la Pubblica Amministrazione gestisce il singolo rapporto di lavoro, sempre che questo sia disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle norme di diritto privato, e non si tratti, invece, di rapporto di lavoro che ancora oggi sia disciplinato da norme di diritto pubblico (C.d.S., Sez. VI, 19 giugno 2024, n. 5487).
Posti questi principi, ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie in materia di pubblico impiego, giurisprudenza unanime distingue tra gli atti di c.d. macro-organizzazione (concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento degli incarichi dirigenziali, nonché le modalità di copertura del fabbisogno di personale) assoggettati a principi e regole pubblicistiche, e gli atti c.d. di micro-organizzazione, che si collocano al di sotto della soglia di configurazione degli uffici pubblici, con cui si dispone l’organizzazione dei singoli uffici, regolati dalla disciplina privatistica.
Al giurisprudenza ha precisato che “ appartengono alla giurisdizione del Giudice amministrativo le controversie concernenti i primi (atti di macro-organizzazione), nei cui confronti, quali atti presupposti rispetto a quelli di organizzazione e gestione dei singoli rapporti di lavoro, sono astrattamente configurabili posizioni di interesse legittimo (potendo essi produrre effetti immediatamente pregiudizievoli per il dipendente ed essendo peraltro irrilevante - ai fini della giurisdizione - la loro incidenza riflessa sullo stesso rapporto di lavoro); mentre gli atti di micro-organizzazione, direttamente ed unicamente incidenti sulla concreta gestione del rapporto di lavoro, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario ” (TAR Torino, sez. III, 3 aprile 2025, n. 587).
L’assegnazione della sede di lavoro di un dipendente (in regime di pubblico impiego privatizzato) costituisce atto di micro-organizzazione, incidente in via esclusiva e diretta sulla concreta gestione del rapporto di lavoro.
“ Le controversie che investano tale determinazione sono dunque devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, in ossequio alla regola generale sul riparto giurisdizionale («In tema di assegnazione della sede di lavoro presso una amministrazione pubblica (all'esito della procedura concorsuale per l'assunzione in servizio), intervenuta con contratto stipulato successivamente al 30 giugno 1998, deve riconoscersi [...] stante il carattere generale della giurisdizione del giudice ordinario in relazione ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 1), a fronte del quale la perpetuazione della giurisdizione del giudice amministrativo (prevista dal comma 4 dello stesso art. 63) riveste una portata limitata ed eccezionale [...] la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in cui, sul presupposto della definitività della graduatoria e senza in alcun modo censurare lo svolgimento del concorso ed il relativo atto finale, si faccia valere, in base alla l. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, il diritto [...] alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio» (Cass. civ., Sez. un., 9 giugno 2021, n. 16086; 27 marzo 2008, n. 7945; in senso conforme C.d.S., Sez. III, 16 aprile 2024, n. 3428; T.A.R. Lazio, Sez. IV-ter, 5 marzo 2025, n. 4720; Sez. I, 10 febbraio 2025, n. 2946; 16 dicembre 2024, n. 22605; Sez. V, 5 febbraio 2024, n. 2199; Sez. IV, 12 settembre 2024, n. 16355) ” (TAR Torino sent. 587/2025).
In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.
Stante la decisione in rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e individua, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nel Giudice ordinario l’Autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della domanda proposta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TI LI, Presidente
LA AN, Consigliere, Estensore
Silvia Piemonte, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA AN | RI TI LI |
IL SEGRETARIO