Sentenza 30 settembre 2009
Sentenza 4 marzo 2010
Decreto cautelare 23 aprile 2010
Ordinanza cautelare 26 maggio 2010
Ordinanza cautelare 26 maggio 2010
Parere definitivo 26 gennaio 2011
Accoglimento
Sentenza 7 febbraio 2011
Parere definitivo 27 marzo 2012
Ordinanza collegiale 28 febbraio 2013
Ordinanza presidenziale 8 settembre 2021
Ordinanza presidenziale 15 novembre 2023
Improcedibile
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/10/2025, n. 7687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7687 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07687/2025REG.PROV.COLL.
N. 02216/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2216 del 2012, proposto dalla signora SI IN e dai signori ER AT, MI AT, NO AT, rappresentati e difesi dagli avvocati Nicolò Paoletti e Raffaella Rampazzo, con domicilio eletto presso lo studio Nicolò Paoletti in Roma, via Barnaba Tortolini n. 34;
contro
il Comune di Camponogara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Bianchini, Francesca Busetto e Gabriele Pafundi, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi in Roma, via Tagliamento, n. 14;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV n. 824 del 2001.
Visti il ricorso per l’ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Camponogara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Uditi gli avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in ottemperanza in esame la signora SI IN e i signori AT hanno agito per l’ottemperanza della sentenza n. 824 del 2001 con la quale la Sezione ha disposto l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità, dell’occupazione d’urgenza e degli atti conseguenti, relativi a un terreno di proprietà dei ricorrenti occupato dall’amministrazione.
Gli stessi hanno sostenuto che in esecuzione degli atti impugnati e poi annullati il Comune di Camponogara ha occupato il loro terreno e ha realizzato un campo da tennis e che l’occupazione è continuata anche dopo la sentenza di annullamento dei relativi atti e il passaggio in decisione della stessa. Pertanto il Comune non si sarebbe conformato al giudicato di cui è chiesta pertanto l’ottemperanza.
1.1. Il Comune di Camponogara si è costituito in giudizio e ha depositato memorie e documenti.
2. Con ordinanza n. 1234 del 2013 la Sezione ha sospeso il giudizio di ottemperanza ex art. 295 c.p.c. poiché gli istanti avevano instaurato un giudizio in sede civile al fine di ottenere la restituzione delle aree occupate dall’Amministrazione.
3. Nelle more del presente giudizio, il Comune di Camponogara ha disposto, con deliberazione consiliare n. 74 del 12 dicembre 2016, l’acquisizione sanante dell’area ai sensi dell’art. 42 bis del TUE.
3.1. Il T.a.r. per il Veneto - con la sentenza n. 1202 del 28 dicembre 2017 – ha annullato la delibera di acquisizione delle aree, dichiarando inammissibile per carenza d’interesse la domanda restitutoria in relazione al giudizio pendente dinanzi alla Corte d’Appello e infondata la domanda risarcitoria.
3.2. Avverso la sentenza n. 1202 del 28 dicembre 2017, il Comune di Camponogara ha proposto appello, che questa stessa Sezione ha accolto con la sentenza n. 5812 del 5 ottobre 2020 respingendo sia il ricorso di primo grado sia l’appello incidentale proposto dagli appellati in quel giudizio.
La sentenza n. 5812/2020 è passata in giudicato.
4. Con ordinanza presidenziale interlocutoria dell’8 settembre 2021 n.1578 è stato chiesto alle parti di chiarire se vi fosse ancora interesse alla decisione del giudizio.
4.1. Con nota depositata in data 18 ottobre 2021, in ottemperanza all’ordinanza n. 1578/2021, gli appellanti hanno comunicato che il Comune di Camponogara ha proposto ricorso, pendente davanti alla Corte di Cassazione (R.G. n. 9753/2021) avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Venezia n. 2700/2020.
5. Con ordinanza presidenziale n. 1405 del 15 novembre 2023 è stato chiesto alle parti di acquisire specifici elementi sull’esito del ricorso proposto davanti alla Corte di Cassazione e di chiarire se vi sia ancora interesse alla decisione del giudizio.
5.1. Con deposito del 15 dicembre 2023 gli appellanti hanno rappresentato che il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione è ancora pendente e hanno dichiarato di avere ancora interesse alla decisione del giudizio.
5.2. Il Comune, con deposito del 12 dicembre 2023 ha rilevato che la legittimità dell’acquisizione dell’area in considerazione è stata accertata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 5812/2020 e che il ricorso proposto dagli stessi soggetti per la revocazione della predetta sentenza n. 5812/2020 è stato rinunciato dai ricorrenti come anche è stato rinunciato il ricorso promosso innanzi alle Sezioni Unite della Cassazione per l’impugnazione sempre della sentenza n. 5812/2020.
6. Con deposito del 15 maggio 2025 il Comune si è costituito a mezzo di nuovo difensore (avv. Francesca Busetto).
Con memoria del 8 settembre 2025 il Comune ha altresì richiamato le precedenti difese e ha argomentato in relazione al fatto che il Comune ha provveduto, a suo tempo, a ristorare i ricorrenti sotto il profilo economico del controvalore del bene sicché l’accoglimento del ricorso in ottemperanza, con l’ordine di restituzione dei terreni, determinerebbe il loro indebito arricchimento.
Il Comune ha chiesto pertanto che sia dichiarata l’improcedibilità del ricorso in ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse ovvero, in via subordinata sia confermata la sospensione del giudizio, disposta con l’ordinanza n. 1243/2013.
7. Alla camera di consiglio del 25 settembre 2025 la causa, uditi i difensori delle parti., è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso per l’ottemperanza – previa revoca del provvedimento di sospensione del giudizio, visto l’art. 80, comma 3 bis, c.p.a. – è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dei soggetti ricorrenti.
Invero, con il provvedimento n. 74/2016 la proprietà dell’area è incontrovertibilmente passata in capo al Comune di Camponogara sicché il ricorso per l’ottemperanza della sentenza di questa sezione n. 824/2001 non potrebbe più essere satisfattivo di alcun interesse dei ricorrenti.
La sentenza n. 824/2001 di cui si è chiesta l’ottemperanza è infatti superata dallo sviluppo fattuale e giuridico della vicenda. e, in particolare, dalla sentenza del giudice amministrativo di appello n. 5812/2020, che ha definitivamente riconosciuto come legittimo il trasferimento della proprietà dell’area al Comune in forza del provvedimento di acquisizione sanante intervenuto nel 2016 e adottato proprio per superare la situazione di illegittimità della procedura espropriativa originariamente accertata nel 2001.
Ala luce di tali sopravvenienze e del provvedimento ex art. 42 bis TUE nessun rilievo ha, in relazione all’interesse dei ricorrenti alla decisione del presente giudizio, la pendenza del citato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, essendo anch’esso superato dal richiamato provvedimento e dalla sentenza – passata in giudicato - di questa stessa Sezione n. 5812/2020 che lo ha giudicato legittimo.
9. Alla luce delle suesposte motivazioni il ricorso per l’ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
10. In considerazione dell’esito, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
SI Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO