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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 912/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4150/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Casa Comunale 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000442 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7815/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 2.6.2025 , Ricorrente_1 impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez.23 N.15328//2024 del 06/11/2024 depositata il 06/11/2024 , che aveva rigettato , per carenza di interesse, il ricorso da lui promosso avverso l'avviso di accertamento n. 42122400000442 relativo a TASI 2018 emesso dalla Publiservizi srl, concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune di Casoria e non aveva disposto nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del concessionario.
In sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, poiché effettivamente il ricorrente non era più il legale rappresentante della società al momento della notificazione dell'avviso impugnato difettasse in lui un apprezzabile interesse ad agire.
Nell'atto di gravame il Ricorrente_1 denunciava la contraddittorietà tra la parte motivazionale del provvedimento e quella dispositiva.
Riproponeva, poi, le eccezioni formulate nel ricorso di primo grado ovvero quelle relative alla nulità assoluta dell'atto per errata notifica e quelle relative all'intervenuta prescrizione del preteso diritto a pagamento, in quanto rispetto a tale annualità sono decorsi i termini per notificare un corretto avviso di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge 296/06 comma 161 e seguenti.
In data 27 giugno 2025 si costituiva in giudizio la concessionaria Publiservizi srl che, con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
In particolare, parte appellata evidenziava come non apparisse meritevole di censura l'impugnata pronuncia con la quale il Giudice di prime cure, sulla base sulla base di un ragionamento logico giuridico fondato sulla corretta applicazione dell'art. 100 cpc laddove stabilisce che : “ Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ", ha dichiarato la carenza di interesse dell'istante.
Come si è visto, infatti, l'avviso è diretto contro la Società_1 srl e, pertanto, soltanto quest'ultima potrebbe avere interesse e ad essere legittimata all'impugnazione e non certo l'attuale ricorrente, erroneamente indicato come legale rappresentante (infatti l'Avviso in questione non è diretto personalmene contro di lui) In definitiva il ricorso va rigettato per carenza di interesse dell'istante, dando comunque atto che esso non esplica alcun effetto nei confronti della società cui era diretta.
In relazione, poi, all'eccepita decadenza/prescrizione si richiama recentissima pronuncia della Suprema
Corte n. 960/2025 dep. il 15/01/2025 che h astabilito che : “ Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione “.
In data 19.12.2025, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei termini che seguono.
In primo luogo deve essere rilevata l'effettiva contraddittorietà della pronuncia impugnata che principia con il dire : “ La domanda è fondata e merita accoglimento solo nei sensi di cui appresso “ e poi, nel dispositivo, la rigetta.
In ordine, poi, al merito della vicenda ed alla carenza di interesse, questa Corte reputa che , invece, tale interesse sussiste nei limiti in cui il ricorso è finalizzato a contestare l'efficacia dell'avviso di accertamento nei suoi personali confronti.
Tale efficacia, invero, deve escludersi atteso che , al momento della notifica . egli non era più , come affermato anche dai giudici di prime cure, il legale rappresentante della società che, in quanto società a responsabilità limitata, ha autonoma personalità giuridica ed autonoma responsabilità tributaria.
Deve, invece, escludersi l'intervenuta prescrizione del tributo e/o decadenza della pretesa in considerazione della sospensione dei termini di decorrenza derivante dalla normativa COVID ritenuta applicabile, nella più recente giurisprudenza di legittimità, in via generalizzata a tutte le attività di riscossione nel senso di determinare uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In conclusione deve dichiararsi l'inefficacia dell'avviso nei confronti del Ricorrente_1.
La natura pecualiare dell'accoglimento del gravame, limitata all'inefficacia soggettiva dell'avviso , giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei sensi in cui in motivazione.Spese Compensate.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4150/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casoria - Casa Comunale 80026 Casoria NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15328/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 06/11/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42122400000442 TASI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7815/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello, depositato in data 2.6.2025 , Ricorrente_1 impugnava, dinanzi a questa Corte, la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Sez.23 N.15328//2024 del 06/11/2024 depositata il 06/11/2024 , che aveva rigettato , per carenza di interesse, il ricorso da lui promosso avverso l'avviso di accertamento n. 42122400000442 relativo a TASI 2018 emesso dalla Publiservizi srl, concessionaria del servizio riscossione tributi per il Comune di Casoria e non aveva disposto nulla per le spese attesa la mancata costituzione in giudizio del concessionario.
In sostanza, il giudice di prime cure ha ritenuto che, poiché effettivamente il ricorrente non era più il legale rappresentante della società al momento della notificazione dell'avviso impugnato difettasse in lui un apprezzabile interesse ad agire.
Nell'atto di gravame il Ricorrente_1 denunciava la contraddittorietà tra la parte motivazionale del provvedimento e quella dispositiva.
Riproponeva, poi, le eccezioni formulate nel ricorso di primo grado ovvero quelle relative alla nulità assoluta dell'atto per errata notifica e quelle relative all'intervenuta prescrizione del preteso diritto a pagamento, in quanto rispetto a tale annualità sono decorsi i termini per notificare un corretto avviso di accertamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 Legge 296/06 comma 161 e seguenti.
In data 27 giugno 2025 si costituiva in giudizio la concessionaria Publiservizi srl che, con le sue controdeduzioni, sollecitava il rigetto del gravame.
In particolare, parte appellata evidenziava come non apparisse meritevole di censura l'impugnata pronuncia con la quale il Giudice di prime cure, sulla base sulla base di un ragionamento logico giuridico fondato sulla corretta applicazione dell'art. 100 cpc laddove stabilisce che : “ Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse ", ha dichiarato la carenza di interesse dell'istante.
Come si è visto, infatti, l'avviso è diretto contro la Società_1 srl e, pertanto, soltanto quest'ultima potrebbe avere interesse e ad essere legittimata all'impugnazione e non certo l'attuale ricorrente, erroneamente indicato come legale rappresentante (infatti l'Avviso in questione non è diretto personalmene contro di lui) In definitiva il ricorso va rigettato per carenza di interesse dell'istante, dando comunque atto che esso non esplica alcun effetto nei confronti della società cui era diretta.
In relazione, poi, all'eccepita decadenza/prescrizione si richiama recentissima pronuncia della Suprema
Corte n. 960/2025 dep. il 15/01/2025 che h astabilito che : “ Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione “.
In data 19.12.2025, a seguito di pubblica udienza, questa Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve essere accolto nei termini che seguono.
In primo luogo deve essere rilevata l'effettiva contraddittorietà della pronuncia impugnata che principia con il dire : “ La domanda è fondata e merita accoglimento solo nei sensi di cui appresso “ e poi, nel dispositivo, la rigetta.
In ordine, poi, al merito della vicenda ed alla carenza di interesse, questa Corte reputa che , invece, tale interesse sussiste nei limiti in cui il ricorso è finalizzato a contestare l'efficacia dell'avviso di accertamento nei suoi personali confronti.
Tale efficacia, invero, deve escludersi atteso che , al momento della notifica . egli non era più , come affermato anche dai giudici di prime cure, il legale rappresentante della società che, in quanto società a responsabilità limitata, ha autonoma personalità giuridica ed autonoma responsabilità tributaria.
Deve, invece, escludersi l'intervenuta prescrizione del tributo e/o decadenza della pretesa in considerazione della sospensione dei termini di decorrenza derivante dalla normativa COVID ritenuta applicabile, nella più recente giurisprudenza di legittimità, in via generalizzata a tutte le attività di riscossione nel senso di determinare uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
In conclusione deve dichiararsi l'inefficacia dell'avviso nei confronti del Ricorrente_1.
La natura pecualiare dell'accoglimento del gravame, limitata all'inefficacia soggettiva dell'avviso , giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello nei sensi in cui in motivazione.Spese Compensate.