Legge 5 agosto 1991, n. 249

Commentario1

  • 1Previdenza sociale
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

Giurisprudenza118

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  • 1Trib. Bologna, sentenza 17/12/2024, n. 1730
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2803/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 DEFILIPPI CLAUDIO e dell'avv. SAMMICHELI GIANNA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. DEFILIPPI CLAUDIO RICORRENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANELLI ALDO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. FONTANELLI ALDO RESISTENTE CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva …
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    • prescrizione contributiva·
    • riconoscimento del debito·
    • decreto ingiuntivo·
    • art. 2944 c.c.·
    • art. 137 c.p.c.·
    • nullità notificazione·
    • ius postulandi·
    • opposizione agli atti esecutivi·
    • onere della prova·
    • art. 617 c.p.c.

  • 2Trib. Nola, sentenza 08/04/2025, n. 783
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.04.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, lette le note depositate da entrambe le parti, all'esito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al nr. 1493/2022 R.g. Previdenza TRA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Parte_1 C.F._1 Napoletano ed elettivamente domiciliato in atti Ricorrente E , in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa …
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    • art. 3 legge 335/1995·
    • prescrizione contributi previdenziali·
    • art. 22 legge 249/1991·
    • interruzione prescrizione·
    • diritto di opzione previdenziale·
    • iscrizione obbligatoria cassa forense·
    • art. 19 legge 576/1980·
    • art. 10 regolamento contributi cassa forense·
    • art. 21 legge 247/2012·
    • occultamento doloso reddito

  • 3Trib. Chieti, sentenza 23/12/2024, n. 482
    Provvedimento: Sentenza con motivazione contestuale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI SEZIONE LAVORO Il giudice del lavoro, dott.ssa Laura Ciarcia, pronunciando nella causa n. 32/2024 R.G.A.C. promossa da (Avv.Antonio Di Campli) contro Parte_1 Controparte_1 (Avv. Aldo Fontanelli) avente ad oggetto: opposizione a decreto [...] ingiuntivo, osserva quanto segue: - 1 - Con atto di ricorso, depositato il 13 gennaio 2024, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di aver ricevuto dall' di Pagamento di € 73.469,43 ( di cui sorte capitale € 46.425,04 ed Controparte_2 € 27.044,04quali sanzioni) per contributi soggettivi obbligatori non versati, invocava la …
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    • prescrizione contributi previdenziali·
    • art. 17 legge 249/1991·
    • interruzione prescrizione·
    • art. 19 legge 249/1991·
    • compensazione spese·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • art. 42 Regolamento Previdenza·
    • revoca decreto ingiuntivo

  • 4Trib. Avellino, sentenza 16/01/2025, n. 43
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3087/2022, introdotta DA (c.f.: ), rappresentato e difeso, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in atti, dall'avv. Raffaello Caldarazzo, presso cui è elettivamente domiciliato; RICORRENTE CONTRO Controparte_1 (c.f.: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 P.IVA_1 bis c.p.c., dagli avv.ti Fortunato Vitale, Lucia Vitale e Gaetano Cinque, presso cui è elettivamente …
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    • tardività opposizione·
    • art. 641 c.p.c.·
    • sospensione feriale termini·
    • prescrizione quinquennale·
    • art. 650 c.p.c.·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • compensazione spese di lite·
    • art. 156 c.p.c.·
    • inammissibilità opposizione

  • 5Trib. Como, sentenza 22/10/2024, n. 258
    Provvedimento: n. 1069/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II Il Tribunale, in persona del giudice del lavoro dr. Giovanni Luca Ortore, ha pronunciato la seguente contestuale SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1069/2022 r.g. promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. ASCANELLI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA RICORRENTE contro Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti VITALE FORTUNATO, VITALE [...] P.IVA_1 TERESA, VITALE LUCIA e CALABRO' DAVIDE RESISTENTE CONCLUSIONI come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 9/11/2022 proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo provvisoriamente …
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    • prescrizione contributiva·
    • interruzione prescrizione·
    • art. 19 l. 249/1991·
    • compensazione spese giudizio·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • contribuzione soggettiva·
    • comunicazione volume d'affari·
    • notifica atti giudiziari·
    • contribuzione integrativa
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Versioni del testo

  • Art. 1. (Prestazioni) 1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni:
    a) di vecchiaia;
    b) di anzianita';
    c) di inabilita' e di invalidita';
    d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
    2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
    3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma.
    4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. (Pensione di vecchiaia) 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente.
    2. La misura della pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, e' pari all'importo della pensione spettante ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato del dieci per cento. Tale misura e' aumentata di un trentesimo del suddetto importo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualita' di contribuzione minima di cui al comma 1. Parimenti, la maggior quota di pensione ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 , e' calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge.
    3. L'importo di cui al comma 2 e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati ai sensi dell'articolo 13. E' ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
    4. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione.
    5. Il supplemento per il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e quello per il contributo integrativo di cui all'articolo 13, comma 3, e' pari al dodici per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.
    Note all'art. 2.
    - Il testo dell' art. 2 della legge n. 45/1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) e' il seguente:
    "Art. 2 (Modalita' di ricongiunzione). - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
    2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle pensioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
    3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con rifacimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
    4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3".
    - Il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 1100/1971 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro) e' il seguente:
    "L'importo predetto e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformita' al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa".
  • Art. 3. (Pensione di anzianita') 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di contribuzione all'Ente.
    2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
    3. La pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2.
    4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita', di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita', ed e' ripristinata nel momento in cui tale incompatibilita' cessa.