Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 agosto 1991 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 agosto 1991 |
Commentario • 1
- 1. Previdenza socialeMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021 · 0.9313442
Questa voce è stata curata da Aldo Garlatti La previdenza sociale e le principali prestazioni La previdenza sociale contempla le diverse forme di tutela ed assistenza dei lavoratori che si traducono nell'erogazione di prestazioni di somme di denaro o altre utilità, e predisposte in relazione a situazioni di bisogno in cui i lavoratori stessi o i loro famigliari possono venire a trovarsi in seguito al verificarsi di determinati eventi riconducibili o meno allo svolgimento dell'attività lavorativa e finalizzate sostanzialmente a garantire la continuità del reddito. Tali eventi comportano prevalentemente l'interruzione dell'attività lavorativa, interruzione che può avere carattere …
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Giurisprudenza • 120
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- prescrizione contributi previdenziali·
- art. 17 legge 249/1991·
- interruzione prescrizione·
- art. 19 legge 249/1991·
- compensazione spese·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 42 Regolamento Previdenza·
- revoca decreto ingiuntivo
Versioni del testo
- Art. 1. (Prestazioni) 1. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, di seguito denominato "Ente", corrisponde le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia;
b) di anzianita';
c) di inabilita' e di invalidita';
d) ai superstiti, di reversibilita' o indirette.
2. L'Ente corrisponde provvidenze straordinarie.
3.Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese succesivo a quello in cui e' avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere b) e c) del comma, 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto, per le pensioni indicate alle lettere a) e d) del medesimo comma.
4. Le pensioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non sono cumulabili tra loro. Le pensioni di vecchiaia, di anzianita' e di reversibilita' sono compatibili con altri trattamenti pensionistici.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi del'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Pensione di vecchiaia) 1. La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione all'Ente.
2. La misura della pensione di vecchiaia, salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, e' pari all'importo della pensione spettante ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato del dieci per cento. Tale misura e' aumentata di un trentesimo del suddetto importo per ogni contributo soggettivo eccedente le trenta annualita' di contribuzione minima di cui al comma 1. Parimenti, la maggior quota di pensione ai fini del calcolo della riserva matematica di cui all' articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 , e' calcolata in misura pari a un trentesimo dell'importo annuo della pensione base per ogni anno o frazione di anno che si ricongiunge.
3. L'importo di cui al comma 2 e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato per effetto dei versamenti dei contributi integrativi effettuati ai sensi dell'articolo 13. E' ulteriormente accresciuto della quota prevista dal secondo comma dell'articolo 20 della legge 23 novembre 1971, n. 1100 , per effetto dei versamenti effettuati fino al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
4. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni biennio di contribuzione.
5. Il supplemento per il contributo soggettivo di cui all'articolo 12 e quello per il contributo integrativo di cui all'articolo 13, comma 3, e' pari al dodici per cento dell'ammontare complessivo dei contributi versati negli anni successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione di vecchiaia.
Note all'art. 2.
- Il testo dell' art. 2 della legge n. 45/1990 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti) e' il seguente:
"Art. 2 (Modalita' di ricongiunzione). - 1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle pensioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.
3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 puo' essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla meta' delle mensilita' corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con rifacimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione puo' essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3".
- Il testo del secondo comma dell'art. 20 della legge n. 1100/1971 (Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro) e' il seguente:
"L'importo predetto e' accresciuto di una quota pari al dieci per cento dell'ammontare complessivamente accreditato, per effetto dei versamenti contributivi effettuati in conformita' al successivo articolo 31, a nome dell'iscritto alla data di liquidazione della pensione stessa". - Art. 3. (Pensione di anzianita') 1. La pensione di anzianita' e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di contribuzione all'Ente.
2. La corresponsione della pensione di anzianita' e' subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed e' incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attivita' di lavoro dipendente.
3. La pensione di anzianita' e' determinata con le modalita' di cui all'articolo 2.
4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilita', di cui al comma 2, la pensione di anzianita' e' sospesa con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilita', ed e' ripristinata nel momento in cui tale incompatibilita' cessa.