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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/04/2025, n. 2028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2028 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel./istr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 4605 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Rosa Parte_1 C.F._1
Di Caprio (c.f.: ), Irene Napolitano (c.f.: ) e C.F._2 C.F._3
Cristiano Perrone (c.f.: ), elett.te dom.to presso lo studio della prima, in C.F._4
Casoria (NA), alla via Principe di Piemonte n. 55; appellante
E
(c.f.: ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del l.r.p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Faustino Manfredonia
(c.f.: ), domiciliatario in Napoli, alla via M. Cervantes n. 64 C.F._5
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.7965/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e depositata in data1.10.2021, nel proc. di primo grado n.1558/2017 r.g.
1 Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.1.2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
con atto di citazione ritualmente notificato in data 13.1.2017, convenne Parte_1
in giudizio la;
espose che: Controparte_2
-aveva intrattenuto rapporti di conto corrente presso l'indicato istituto di credito nella qualità di socio accomandatario della società TGS di Soreca Antonio, all'attualità cancellata dal registro delle imprese;
- presso la filiale di Napoli erano stati negoziati i titoli non trasferibili meglio indicati in atti (assegni bancari) per il complessivo importo di € 432.408,60, emessi dalla TGS in favore di HE IN of Fashion s.a.s. a fronte di svariate forniture di capi di abbigliamento e pelletteria;
-fallita la società beneficiaria dei titoli (per brevità, HE IN), la curatela del fallimento, adducendo di non aver mai riscosso tali titoli e, comunque, di non aver ricevuto alcun pagamento della fornitura dalla TGS, chiese ed ottenne la sua condanna - nella qualità di socio illimitatamente responsabile della indicata TGS - al pagamento dell'importo portato dai titoli (sentenza n. 15800/2014 resa dal Tribunale di Torre Annunziata, in atti prodotta, che ritenne “provato” un “pagamento…a soggetto diverso” dal prenditore e, conseguentemente indimostrato il pagamento al beneficiario HE IN);
-dalla documentazione ottenuta dalla sulla negoziazione degli assegni era emerso CP_1
che tali titoli, provvisti di clausola di non trasferibilità, erano stati dalla pagati in CP_1 violazione dell'art. 34 r.d. 21.12.1033 n. 1736 (a mente del quale l'assegno bancario “non trasferibile” non poteva essere pagato se non al prenditore);
-dalla documentazione esibita non emergeva la legittimazione del soggetto che aveva riscosso gli assegni in luogo della beneficiaria;
la era, dunque, responsabile per aver CP_1
pagato a soggetto non legittimato e tale condotta era fonte di responsabilità risarcitoria.
Chiese, dunque, l'attore, previa declaratoria di responsabilità della nella CP_1 negoziazione degli assegni indicati in citazione, di condannare l'istituto di credito alla ricostituzione dei conti correnti per l'importo pari ad € 432.408,60, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dalla data di negoziazione degli assegni;
in subordine, chiese il rimborso delle somme illegittimamente corrisposte a soggetto non legittimato, vinte le spese di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.
2 La per azioni, ritualmente costituitasi, eccepì, per Controparte_1
quanto di interesse in questa fase di appello, - a) il difetto di legittimazione attiva del Pt_1
che, oltre a non aver neppure chiaramente prospettato di agire in qualità di socio illimitatamente responsabile della società cancellata, in ogni caso, non poteva essere considerato successore in una posizione attiva della società cancellata illiquida e per la quale valeva la presunzione di rinuncia delle posizioni non azionate;
- b) la inopponibilità della sentenza richiamata, emessa inter alios; - c) la prescrizione del diritto, essendo stati negoziati i titoli nel 2004 e, dunque, ben oltre il decennio dalla notifica della citazione, avvenuta solo nel 2017.
Aggiunse la che i titoli erano stati regolarmente negoziati, in assenza di segni CP_1 evidenti di contraffazione e dopo i necessari controlli sull'identità del prenditore, oltre che sulla scorta di una firma apposta sui titoli dal – correntista quale legale rappresentante Pt_1
della società poi cancellata – per conoscenza e garanzia, che costituiva evidente espressione di una “autorizzazione” della parte emittente a negoziare in favore di soggetti diversi e che, comunque, in tali sensi doveva essere interpretata, per come presente sui titoli medesimi.
Chiese, dunque, la convenuta, il rigetto di ogni domanda.
La causa, solo documentalmente istruita, sulle conclusioni precisate all'udienza del
28.5.2021, è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 7965/2021, pubblicata in data 1.10.2021, il Tribunale di Napoli ha dichiarato il difetto di legittimazione ad agire di e lo ha condannato a Parte_1 rifondere alla le spese di lite, liquidate in complessivi € 5.885,00 oltre spese generali, CP_1
iva e cpa;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
A sostegno dell'accoglimento della questione preliminare, il Tribunale ha argomentato che, sia pur in assenza di chiara qualificazione, doveva intendersi che agisse Parte_1
quale successore della società cancellata in un credito risarcitorio maturato in capo dalla società verso la Banca, ma che erano emersi elementi sufficienti a ritenere il difetto di legittimazione del singolo socio succeduto ad esercitare azioni giudiziarie che sarebbero spettate alla società prima della cancellazione, ma che la società stessa aveva scelto di non esperire. In particolare: - lo scioglimento e la cancellazione erano condotte inequivocabilmente intese a rinunciare a quelle azioni, facendo venir meno la trasmissione successoria ai soci: - a fronte della negoziazione dei titoli, avvenuta nell'anno 2004, erano presenti in atti due missive dei mesi di febbraio e settembre 2009, antecedenti alla data di cancellazione della società (24.12.2009), con le quali la curatela aveva chiesto il pagamento di una serie di fatture alla TGS e quest'ultima, a riscontro, aveva risposto che il pagamento era
3 avvenuto proprio con la consegna dei titoli in lite, a riprova della conoscenza della questione;
- sui titoli in parola, apposta tra due girate di ciascun titolo, era presente la firma “per conoscenza e per garanzia” proprio del che, in qualità di l.r., era stato pienamente Pt_1
consapevole della negoziazione del titolo a soggetto diverso dal beneficiario e della possibilità che la società fosse esposta a richieste di pagamento della reale creditrice e, poi, della curatela;
tali elementi rendevano evidente la prevedibilità del danno derivante dalla esposizione verso HE IN e la necessità di agire eventualmente in danno della da CP_1
parte della originaria società.
Ha poi aggiunto il Tribunale che, pur volendo ritenere che il avesse agito in Pt_1
proprio per i danni riflessi subiti a causa della condotta della la prova del danno CP_1
difettava del tutto (non vi era prova di alcun esborso in favore della curatela) e che, in ogni caso, la firma “a garanzia” apposta sui titoli dal escludeva una condotta colposa della Pt_1
nella negoziazione a terzi, sostanzialmente favorita proprio dal legale rappresentante CP_1
della società emittente;
di qui il rigetto della domanda risarcitoria, assorbite le altre questioni.
Avverso questa sentenza, con atto di citazione notificato in data 5.11.2021 (per l'udienza in citazione del 18.2.2022), ha proposto rituale impugnazione Parte_1
affidato ad un unico ed articolato motivo di censura della sentenza nella parte in cui il
Tribunale aveva negato la sua legittimazione. In sintesi, ha dedotto l'appellante di aver inteso agire quale unico socio all'esito dello scioglimento della società per mancata ricostituzione;
che il contenzioso proposto dalla curatela non era prevedibile;
che la mera cancellazione della società non integrava rinuncia alle azioni ad essa spettanti;
che la sottoscrizione a garanzia apposta sugli assegni non poteva essere interpretata quale liberazione del comportamento colpevole della banca, che aveva negoziato in favore di terzi illegittimamente.
L'appellante ha chiesto la riforma della gravata sentenza e, per l'effetto, previa declaratoria di responsabilità della banca nella negoziazione dei titoli, ha concluso come da originaria citazione.
Ha resistito la con comparsa depositata in data 26.01.2022, chiedendo di CP_1
dichiarare inammissibile il gravame ex art. 348 c.p.c.; nel merito ne ha chiesto il rigetto evidenziando che solo in questa sede di appello il aveva precisato di agire quale socio Pt_1
succeduto (elemento nuovo avvinto da inammissibilità); evidenziava che di fatto il in Pt_1 primo grado aveva agito in proprio e l'appellante non aveva mosso alcuna censura sulla ulteriore motivazione finale, contenuta nella sentenza, e riferibile alla sorte della domanda risarcitoria in proprio, parimenti ritenuta infondata dal tribunale, in difetto di prova del danno ed alla mancanza di un comportamento colpevole della banca;
sul punto deduceva l'appellata
4 che, non avendo il formulato alcuna censura su tali punti, tale omissione aveva Pt_1
determinato la formazione del giudicato sugli stessi, che intendeva opporre e che impediva ogni modifica alla gravata sentenza;
riproponeva, inoltre, l'eccezione di prescrizione, sulla quale il giudice non si era pronunciato espressamente (assorbite le altre questioni), in difetto di atti interruttivi (titoli pagati nell'anno 2004, giudizio risarcitorio del 2017).
All'udienza del 29.1.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare si osserva che il Tribunale ha ritenuto che il avesse agito in Pt_1
qualità di socio successore della società estinta;
ne consegue che non è avvinta da novità la precisazione in tal senso contenuta in appello.
3.Non è fondata l'eccezione di giudicato sollevata dall'appellata sul rilievo che, avendo il Tribunale, nella parte finale della motivazione, vagliato anche la fondatezza della domanda del in proprio (ritenendola parimenti infondata), l'appellante avrebbe dovuto Pt_1
impugnare anche i due punti motivazionali sul danno e sulla colpa contenuti nella sentenza gravata, che si è conclusa con l'accoglimento della questione preliminare di difetto di legittimazione attiva del nella qualità di socio successore. Pt_1
3.1- Come sostenuto sin dal pronunciamento delle sezioni unite, 20 febbraio 2007, n.
3840, in caso di motivazione ad abundantiam non si consolida alcun giudicato. Secondo le
Sezioni Unite deve, infatti, distinguersi tra un primo genere di ipotesi in cui l'eccedenza di motivazione sia vòlta a sorreggere con più argomenti la decisione di un medesimo aspetto della domanda – in relazione al quale l'impugnazione, secondo l'espressione adottata dalla
Corte, deve «vincere» tutte quelle ragioni, ciascuna delle quali «si pone come autonoma ed autosufficiente ratio decidendi» – dai diversi casi in cui la sussistenza dell'argomentazione ultronea, attenendo a domande o ad eccezioni diverse da quelle fondanti la decisione e «il cui esame è per di più precluso al giudice proprio in ragione della natura della questione (di rito) decisa principaliter», non attribuisce né l'onere, né l'interesse all'impugnazione (vedi anche
Cass. 2017 n. 30393; da ultimo Cass. 18429/2022: È inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse).
3.2- Il caso in lite rientra all'evidenza nella seconda delle ipotesi illustrate. Invero, il
Tribunale ha ritenuto di qualificare la domanda risarcitoria del come proposta in Pt_1
5 qualità di socio successore e solo ad abundantiam ha valutato anche la sorte di una possibile domanda di danno proposta in proprio.
4. Con l'unico e articolato motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'attore non legittimato attivamente a proporre la domanda di danno per illegittima rinegoziazione dei titoli da parte della Banca.
Ebbene, va da subito evidenziato che la censura di autonomi punti motivazionali che sostengono la complessiva decisione, proposta dall'appellante, contrasta con la logica necessità di esaminare la decisione presa non valutando gli elementi a suo sostegno in maniera atomistica, ma globalmente, come correttamente ha effettuato il Tribunale nel suo percorso argomentativo.
La decisione presa è del tutto incensurabile poiché è frutto di esame congiunto e critico di plurime risultanze processuali che, proprio perché globalmente considerate, hanno portato condivisibilmente ad escludere la legittimazione attiva del Pt_1
4.1- Si rileva che il in sostanza in primo grado ha fatto valere un credito Pt_1
risarcitorio astrattamente spettante alla società cancellata.
Ribadito che correttamente il Tribunale ha ritenuto che il socio avesse agito nella qualità di successore della società cancellata – della quale era stato legale rappresentante - , poiché ciò emergeva implicitamente dal richiamo puntuale alle vicende societarie descritte, secondo giurisprudenza concorde, il soggetto che agisce a tutela della pretesa creditoria di una società cancellata dal registro delle imprese, ha l'onere di allegare espressamente e, poi, di dimostrare la propria qualità di avente causa della società, come assegnatario del credito in base al bilancio finale di liquidazione oppure come successore nella titolarità di un credito non inserito nel bilancio e non oggetto di tacita rinuncia, senza che assuma alcun rilievo la dichiarata qualità di ex-socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione nella posizione giuridica (Cass. 2021 n. 8521).
4.2- Il Tribunale, facendo corretta applicazione di tale principio, ha esposto che l'attore non solo non aveva allegato espressamente tale qualità, che però ha ritenuto implicitamente prospettata, ma soprattutto non aveva dato prova di essere succeduto nella titolarità di un credito astrattamente spettante alla società non oggetto di tacita rinuncia.
4.3.-La Corte di Cass. sin dalla sentenza n. 6070/2013 resa a sezioni unite, ha chiarito che “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, tuttavia, dal lato attivo, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di
6 liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, “con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”.
4.4- Noto al Collegio il contrasto di giurisprudenza (rimesso alle sezioni unite, ordinanza interlocutoria n. 16477 del 2024) sulla sufficienza o meno della sola cancellazione al fine di configurare la tacita rinuncia, non è vero, come assume l'appellante, che il tribunale ha tratto la tacita rinuncia dal solo elemento della cancellazione (il contrasto non rileva in questo giudizio, poiché alle sezioni unite si chiede si accertare se la tacita rinuncia ai crediti della società non compresi nel bilancio finale di liquidazione sia o meno un effetto
“automatico” della cancellazione della stessa dal registro delle imprese).
Invero, l'iter motivazione della gravata sentenza prende in considerazione una pluralità di elementi a sostegno della tacita rinuncia della società ad intraprendere qualsiasi attività volta a far accertare il credito risarcitorio, in epoca antecedente alla cancellazione.
4.5.-Il Tribunale, infatti, ha richiamato le seguenti circostanze:
- in caso di cancellazione della società dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati ad esercitare azioni giudiziarie che sarebbero spettate alla società prima della cancellazione e che la società ha scelto di non esperire: lo scioglimento e la cancellazione della TGS sono condotte inequivocabilmente intese a rinunciare a quelle azioni, facendo venir meno la trasmissione successoria ai soci;
- i titoli sono stati negoziati nell'anno 2004 ed in atti risultano due missive -del febbraio e del settembre 2009 -, antecedenti alla data di cancellazione della società (24.12.2009), con le quali la curatela della beneficiaria HE IN ha chiesto il pagamento di una serie di fatture alla TGS e quest'ultima, a riscontro, ha risposto che il pagamento era avvenuto proprio con la consegna dei titoli in lite;
tale elemento faceva emergere la conoscenza da parte della società, già prima della cancellazione, di questioni sul regolare pagamento della fornitura alla HE
IN;
- sui titoli in parola, tra due girate, era presente la firma “per conoscenza e per garanzia” proprio del che, in qualità di l.r., era, dunque, pienamente consapevole della Pt_1
negoziazione dei titoli in favore di terzi - a soggetto diverso dal beneficiario, come accertato in separata sentenza - e della possibilità che la società fosse esposta a richieste di pagamento da parte della reale creditrice;
7 - il era privo della legittimazione ad agire in via risarcitoria quale successore Pt_1
della TGS di cancellata dal registro delle imprese poiché, già Controparte_3
molto prima della cancellazione della società, era consapevole che i titoli potessero essere negoziati in favore di terzi, con la conseguenza che la scelta di liquidare la società e di cancellarla era da ritenersi ponderata espressione di rinuncia a far valere successive azioni in danno di terzi.
Si tratta di motivazione del tutto logica, fondata su plurimi elementi e niente affatto frutto dell'automatismo della rinuncia collegata alla mera cancellazione.
4.6- L'appellante assume che il contenzioso azionato dalla curatela non era prevedibile poiché non si aveva notizia della carenza di poteri del prenditore effettivo;
aggiunge che la firma di girata “per conoscenza e garanzia” apposta sugli assegni non poteva essere interpretata quale liberazione del comportamento colpevole della banca, che aveva negoziato in favore di terzi.
Va a questo punto evidenziato che la separata sentenza nella quale è stato accertato che i titoli erano stati negoziati in favore di soggetto diverso dal beneficiario, già sostiene ed accerta essa stessa la prevedibilità e la consapevolezza del che i titoli erano stati Pt_1
negoziati in favore di terzi.
Nella sentenza n. 15800 del 2014 resa dal tribunale di Torre Annunziata - in atti prodotta - si legge che i titoli non erano stati incassati dal prenditore/beneficiario HE IN, ma da soggetti diversi;
ed è anche e soprattutto in questa sentenza che è stato già accertato che a tergo dei titoli vi era la girata “per conoscenza e garanzia” apposta dallo stesso Pt_1
chiaramente a conoscenza del pagamento a soggetto diverso e del rischio – prevedibile - che la società fosse esposta a richieste di pagamento da parte della reale creditrice.
Correttamente, pertanto, il Tribunale, nella sentenza oggi impugnata ha tratto da tali elementi la rinuncia all'azione da parte della società che impedisce all'ex socio succeduto di agire.
L'appello va, dunque, rigettato.
5.Le spese di lite del presente grado di appello seguono la soccombenza e sono liquidate nei valori medi, in ragione dell'impegno difensivo prestato, e in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenendo conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 260.000,001 a € 520.000,00), nell'importo di €
4.389,00 per la fase di studio, di € 2552,00 per la fase introduttiva, di € 2.940,00 per la trattazione (€ 5.880,00 per la fase della trattazione e istruttoria, importo abbattuto per la metà, non essendo stata espletata istruttoria) e di € 7.298,00 per la fase decisoria.
8 Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello;
2.condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati delle spese di lite, liquidate in € 17.179,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame,
a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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