CA
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 21/05/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 623/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI
[...] C.F._1
VALTER POMPEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DELLA
PREVIDENZA SOCIALE 8, REGGIO EMILIA.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. P.IVA_1
SALVAGGIO DANILO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
DELLA FONTANA ALBERTO in VIA BORELLI 1, MODENA. pagina 1 di 7 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale titolare della ditta Controparte_1
individuale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Controparte_1
Emilia, l' per ottenere la condanna di Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 102.318,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza della violazione, da parte dell'Ente convenuto, della disciplina dettata dall'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006.
In particolare, la ditta attrice esponeva che la società cooperativa , aggiudicataria CP_3 dell'appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento dell'Ospedale Sant'Anna di
Castelnovo né Monti (RE) per un importo complessivo di € 7.896.705,59 oltre IVA, aveva subappaltato alla cooperativa Camar dette opere, la cui esecuzione era stata da quest'ultima commissionata, in parte, alla ditta attrice, quale consorziata.
Aggiungeva l'attrice che, al termine dei lavori ad essa affidati, la cooperativa Camar aveva emesso alcune fatture, per un importo complessivo di € 156.402,27, che l'aggiudicataria , posta medio tempore in concordato preventivo, aveva saldato per CP_3 la minor somma di € 54.083,57, restando, in tal modo, debitrice della residua somma di
€ 102.318,70.
L'attrice, quale cessionaria del credito come sopra maturato dalla cooperativa Camar in forza di contratto del 22.1.2016, deduceva, quindi, l'illegittimità della liquidazione dei
SAL così come operata direttamente in favore di , avendo l'appaltante CP_3 Pt_2
provveduto ai relativi pagamenti senza la preventiva quietanza delle suddette fatture da parte del subappaltatore Camar, in violazione dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs. 113/2007.
pagina 2 di 7 La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di titolarità in capo Pt_2 all'attrice del diritto azionato in causa, trattandosi di credito di Controparte_1
natura risarcitoria maturato, ex art. 2043 c.c., da Camar verso l ed estraneo Pt_2 all'allegata cessione il cui oggetto era limitato ai soli diritti derivanti dall'esecuzione dei lavori subappaltati alla cedente.
La convenuta, inoltre, eccepiva l'inapplicabilità, ratione temporis, dell'art. 118, co. 3
d.lgs. 163/2006, in quanto la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto era stata bandita in data anteriore all'entrata in vigore della norma evocata dall'attrice, con conseguente esonero della committente dall'obbligo di richiesta della preventiva Pt_2
quietanza delle fatture da parte dei subappaltatori prima di procedere alla loro liquidazione in favore dell'appaltatrice aggiudicataria.
Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata.
Con sentenza n. 220/2022, pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 17.2.2022, il
Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande proposte dall'attrice, condannando quest'ultima al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006, in quanto entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, con conseguente applicabilità dell'art. 18, co. 3 bis della l. 55/1990, che non prevedeva alcuna sanzione per il caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate dal subappaltatore e, soprattutto, non poneva a carico della stazione appaltante l'obbligo di sospendere i pagamenti in caso di mancata trasmissione di siffatte fatture.
Riteneva, quindi, il Tribunale che la suddetta statuizione assorbiva le ulteriori eccezioni sollevate da di difetto di titolarità in capo alla società attrice del credito Pt_2
risarcitorio oggetto di causa sia perché estraneo al contratto di cessione di credito, sia perché la consorziata indicata e autorizzata all'esecuzione dei lavori era la CP_4
e non la .
[...] Controparte_1
pagina 3 di 7 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, l'Impresa Individuale
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Controparte_1
Corte d'Appello, l' proponendo appello avverso la suddetta Parte_3
sentenza.
In particolare, l'appellante ha svolto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006; 2) difetto di titolarità in capo all'impresa Marazzi 3) travisamento del CP_1 CP_1 Controparte_1
fatto e delle risultanze documentali.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “Voglia l'On.le Corte
d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 220/2022, pronunciata ex art. 281sexies c.p.c. dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17.02.2022, a conclusione del procedimento contrassegnato con il n. 1711/2021 R.G. e notificata il 24.02.2022 così provvedere: In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la piena responsabilità dell in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i danni patrimoniali cagionati all'appellante in conseguenza della condotta omissiva di essa Parte_1
e della violazione, da parte di quest'ultima, della norma di cui all'art. 118, terzo
[...]
comma, D. Lgs. n. 163/2006 (così come modificato dal D. Lgs. n. 113/2007).
Conseguentemente condannare l , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento, ex art. 2043
c.c., di tutti i danni patrimoniali subiti dall'appellante, per il cui ristoro si richiede la somma complessiva di € 102.318,70, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, rivalutata e comprensiva di interessi legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo saldo”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l si è costituita Parte_3
in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo : “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettarsi in toto l'appello avversario con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese del grado”.
pagina 4 di 7 Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza resa dal primo giudice nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile, ratione temporis, l'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006.
Al riguardo, l'appellante evidenzia come, nella corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, la convenuta non avesse mai contestato l'applicabilità della Pt_2
disposizione sopra richiamata e, anzi, facendo riferimento al codice appalti, aveva citato proprio l'art. 118, ingenerando, così, nei subappaltatori l'incolpevole affidamento di vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito, poi negate in giudizio da controparte che, per la prima volta, aveva invocato la diversa previgente disciplina dettata dalla L. n.
55/1990.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'art. 253, co. 1 d.lgs. 163/2006, rubricato “Norme transitorie”, precisa che
“le disposizioni del presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi
o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore […]”.
Ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, il criterio esegetico letterale è quello da preferire nell'interpretazione delle norme, ove il significato testuale sia, come nel caso di specie, chiaro e inequivoco.
L'art. 253, co. 1 d.lgs. 163/2006 precisa – senza lasciare alcun margine di dubbio - che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel codice appalti di cui al d.lgs.
163/2006, rileva la data in cui è stata indetta la gara pubblica.
Nella fattispecie in esame, l'appalto è stato, per tabulas, bandito in data 16.2.2006 (sub doc. 1 comparsa di risposta in primo grado), dunque, in data antecedente all'entrata in vigore del codice prevista alla data dell'1.7.2006. pagina 5 di 7 Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità, ratione temporis, dell'invocato art. 118 del predetto codice, e, dall'altro, l'operatività della diversa disciplina in materia dettata dal previgente art. 18, co. 3 bis della l. 55/1990 che, appunto, non prevedeva la sospensione da parte dell'appellante dei pagamenti in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori.
Per tale motivo, alcuna responsabilità, tantomeno aquiliana, può essere, fondatamente, ravvisata in capo all'appellata né può assumere, ai fini che qui interessano, alcun Pt_2
rilievo l'allegato incolpevole affidamento asseritamente ingenerato nell'appellante dallo scambio di corrispondenza intercorso, ante iudicium, con l che, come detto, Pt_2
aveva richiamato una normativa, poi, rivelatasi inapplicabile.
Infatti, sotto quest'ultimo profilo, occorre osservare che, a prescindere dalla sua natura giuridicamente non vincolante e atecnica, il comportamento, eventualmente anche imperito, della controparte, non è, di per sé, idoneo a rendere efficace e vigente una normativa che, per espressa volontà del legislatore, regola, ex nunc, soltanto fattispecie future e non anche quelle “pendenti” al momento della sua entrata in vigore, né può costituire la causa petendi della pretesa risarcitoria fatta valere dalla ditta appellante basata sul diverso ed errato presupposto della violazione del citato art. 118.
La statuizione che precede, assorbe e rende, per ciò, superflua la delibazione degli ulteriori motivi di gravame (id est, titolarità in capo all'impresa individuale appellante della pretesa risarcitoria de qua sotto il duplice profilo della sua inclusione nella pattuita cessione di crediti stipulata con Camar e della sua pertinenza ai lavori in concreto eseguiti dalla ditta appellante;
travisamento del fatto e delle risultanze probatorie), i quali presuppongono il positivo accertamento della violazione da parte dell'appellata di una norma che, invece, per le ragioni sopra esposte, non era, all'epoca, ancora Pt_2
operativa.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
pagina 6 di 7 Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da , e, Controparte_1 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 220/2022, resa dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 17.2.2022.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore di , Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 623/2022 promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. AZZOLINI
[...] C.F._1
VALTER POMPEO, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA DELLA
PREVIDENZA SOCIALE 8, REGGIO EMILIA.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. DELLA FONTANA ALBERTO e dell'avv. P.IVA_1
SALVAGGIO DANILO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv.
DELLA FONTANA ALBERTO in VIA BORELLI 1, MODENA. pagina 1 di 7 APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, quale titolare della ditta Controparte_1
individuale conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Reggio Controparte_1
Emilia, l' per ottenere la condanna di Parte_1 quest'ultima al pagamento della somma di € 102.318,70 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza della violazione, da parte dell'Ente convenuto, della disciplina dettata dall'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006.
In particolare, la ditta attrice esponeva che la società cooperativa , aggiudicataria CP_3 dell'appalto avente ad oggetto i lavori di adeguamento dell'Ospedale Sant'Anna di
Castelnovo né Monti (RE) per un importo complessivo di € 7.896.705,59 oltre IVA, aveva subappaltato alla cooperativa Camar dette opere, la cui esecuzione era stata da quest'ultima commissionata, in parte, alla ditta attrice, quale consorziata.
Aggiungeva l'attrice che, al termine dei lavori ad essa affidati, la cooperativa Camar aveva emesso alcune fatture, per un importo complessivo di € 156.402,27, che l'aggiudicataria , posta medio tempore in concordato preventivo, aveva saldato per CP_3 la minor somma di € 54.083,57, restando, in tal modo, debitrice della residua somma di
€ 102.318,70.
L'attrice, quale cessionaria del credito come sopra maturato dalla cooperativa Camar in forza di contratto del 22.1.2016, deduceva, quindi, l'illegittimità della liquidazione dei
SAL così come operata direttamente in favore di , avendo l'appaltante CP_3 Pt_2
provveduto ai relativi pagamenti senza la preventiva quietanza delle suddette fatture da parte del subappaltatore Camar, in violazione dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006, come modificato dal d.lgs. 113/2007.
pagina 2 di 7 La convenuta si costituiva in giudizio, eccependo il difetto di titolarità in capo Pt_2 all'attrice del diritto azionato in causa, trattandosi di credito di Controparte_1
natura risarcitoria maturato, ex art. 2043 c.c., da Camar verso l ed estraneo Pt_2 all'allegata cessione il cui oggetto era limitato ai soli diritti derivanti dall'esecuzione dei lavori subappaltati alla cedente.
La convenuta, inoltre, eccepiva l'inapplicabilità, ratione temporis, dell'art. 118, co. 3
d.lgs. 163/2006, in quanto la procedura per l'aggiudicazione dell'appalto era stata bandita in data anteriore all'entrata in vigore della norma evocata dall'attrice, con conseguente esonero della committente dall'obbligo di richiesta della preventiva Pt_2
quietanza delle fatture da parte dei subappaltatori prima di procedere alla loro liquidazione in favore dell'appaltatrice aggiudicataria.
Concludeva, pertanto, la convenuta chiedendo il rigetto della domanda ex adverso formulata.
Con sentenza n. 220/2022, pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., in data 17.2.2022, il
Tribunale di Reggio Emilia rigettava le domande proposte dall'attrice, condannando quest'ultima al rimborso in favore della convenuta delle spese di lite.
In particolare, il Giudice di prime cure rilevava l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006, in quanto entrato in vigore successivamente alla pubblicazione del bando di gara, con conseguente applicabilità dell'art. 18, co. 3 bis della l. 55/1990, che non prevedeva alcuna sanzione per il caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate dal subappaltatore e, soprattutto, non poneva a carico della stazione appaltante l'obbligo di sospendere i pagamenti in caso di mancata trasmissione di siffatte fatture.
Riteneva, quindi, il Tribunale che la suddetta statuizione assorbiva le ulteriori eccezioni sollevate da di difetto di titolarità in capo alla società attrice del credito Pt_2
risarcitorio oggetto di causa sia perché estraneo al contratto di cessione di credito, sia perché la consorziata indicata e autorizzata all'esecuzione dei lavori era la CP_4
e non la .
[...] Controparte_1
pagina 3 di 7 Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, l'Impresa Individuale
ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Controparte_1
Corte d'Appello, l' proponendo appello avverso la suddetta Parte_3
sentenza.
In particolare, l'appellante ha svolto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006; 2) difetto di titolarità in capo all'impresa Marazzi 3) travisamento del CP_1 CP_1 Controparte_1
fatto e delle risultanze documentali.
L'appellante ha, quindi, testualmente concluso, chiedendo: “Voglia l'On.le Corte
d'Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 220/2022, pronunciata ex art. 281sexies c.p.c. dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17.02.2022, a conclusione del procedimento contrassegnato con il n. 1711/2021 R.G. e notificata il 24.02.2022 così provvedere: In via principale e nel merito: Accertare e dichiarare la piena responsabilità dell in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, per i danni patrimoniali cagionati all'appellante in conseguenza della condotta omissiva di essa Parte_1
e della violazione, da parte di quest'ultima, della norma di cui all'art. 118, terzo
[...]
comma, D. Lgs. n. 163/2006 (così come modificato dal D. Lgs. n. 113/2007).
Conseguentemente condannare l , in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, all'integrale risarcimento, ex art. 2043
c.c., di tutti i danni patrimoniali subiti dall'appellante, per il cui ristoro si richiede la somma complessiva di € 102.318,70, ovvero quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia all'esito del giudizio, rivalutata e comprensiva di interessi legali maturati e maturandi fino alla data dell'effettivo saldo”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l si è costituita Parte_3
in giudizio e, contestando la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, ha concluso chiedendo : “Ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettarsi in toto l'appello avversario con integrale conferma della sentenza di primo grado impugnata, con vittoria delle spese del grado”.
pagina 4 di 7 Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 10 settembre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006
Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza resa dal primo giudice nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile, ratione temporis, l'art. 118, co. 3 d.lgs. 163/2006.
Al riguardo, l'appellante evidenzia come, nella corrispondenza intercorsa tra le parti ante causam, la convenuta non avesse mai contestato l'applicabilità della Pt_2
disposizione sopra richiamata e, anzi, facendo riferimento al codice appalti, aveva citato proprio l'art. 118, ingenerando, così, nei subappaltatori l'incolpevole affidamento di vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito, poi negate in giudizio da controparte che, per la prima volta, aveva invocato la diversa previgente disciplina dettata dalla L. n.
55/1990.
Il motivo è infondato.
Ed invero, l'art. 253, co. 1 d.lgs. 163/2006, rubricato “Norme transitorie”, precisa che
“le disposizioni del presente codice si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi
o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore […]”.
Ai sensi dell'art. 12 delle preleggi, il criterio esegetico letterale è quello da preferire nell'interpretazione delle norme, ove il significato testuale sia, come nel caso di specie, chiaro e inequivoco.
L'art. 253, co. 1 d.lgs. 163/2006 precisa – senza lasciare alcun margine di dubbio - che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel codice appalti di cui al d.lgs.
163/2006, rileva la data in cui è stata indetta la gara pubblica.
Nella fattispecie in esame, l'appalto è stato, per tabulas, bandito in data 16.2.2006 (sub doc. 1 comparsa di risposta in primo grado), dunque, in data antecedente all'entrata in vigore del codice prevista alla data dell'1.7.2006. pagina 5 di 7 Ne discende, da un lato, l'inapplicabilità, ratione temporis, dell'invocato art. 118 del predetto codice, e, dall'altro, l'operatività della diversa disciplina in materia dettata dal previgente art. 18, co. 3 bis della l. 55/1990 che, appunto, non prevedeva la sospensione da parte dell'appellante dei pagamenti in caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate dai subappaltatori.
Per tale motivo, alcuna responsabilità, tantomeno aquiliana, può essere, fondatamente, ravvisata in capo all'appellata né può assumere, ai fini che qui interessano, alcun Pt_2
rilievo l'allegato incolpevole affidamento asseritamente ingenerato nell'appellante dallo scambio di corrispondenza intercorso, ante iudicium, con l che, come detto, Pt_2
aveva richiamato una normativa, poi, rivelatasi inapplicabile.
Infatti, sotto quest'ultimo profilo, occorre osservare che, a prescindere dalla sua natura giuridicamente non vincolante e atecnica, il comportamento, eventualmente anche imperito, della controparte, non è, di per sé, idoneo a rendere efficace e vigente una normativa che, per espressa volontà del legislatore, regola, ex nunc, soltanto fattispecie future e non anche quelle “pendenti” al momento della sua entrata in vigore, né può costituire la causa petendi della pretesa risarcitoria fatta valere dalla ditta appellante basata sul diverso ed errato presupposto della violazione del citato art. 118.
La statuizione che precede, assorbe e rende, per ciò, superflua la delibazione degli ulteriori motivi di gravame (id est, titolarità in capo all'impresa individuale appellante della pretesa risarcitoria de qua sotto il duplice profilo della sua inclusione nella pattuita cessione di crediti stipulata con Camar e della sua pertinenza ai lavori in concreto eseguiti dalla ditta appellante;
travisamento del fatto e delle risultanze probatorie), i quali presuppongono il positivo accertamento della violazione da parte dell'appellata di una norma che, invece, per le ragioni sopra esposte, non era, all'epoca, ancora Pt_2
operativa.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
pagina 6 di 7 Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da , e, Controparte_1 per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 220/2022, resa dal Tribunale di
Reggio Emilia in data 17.2.2022.
CONDANNA
l'appellante al rimborso, in favore di , Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 8.850,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. 228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 16 maggio 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 7 di 7