Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8799/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice. -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 26.3.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Caivano alla Parte_1 C.F._1
via Don Minzoni, 8 (Palazzo Giulia) presso lo studio dell'Avv. Antonella Sirico che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Torre Controparte_1 C.F._2
Annunziata alla via Roma, 171 presso lo studio dell'Avv. Maria Florinda Di Leva che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la ricorrente (nata ad [...] il [...]), premesso di aver contratto matrimonio in Pompei in data 25 settembre 2005 con il resistente (nato a [...] il
18.2.1974), dal quale è nata una figlia (nata ad [...] il [...])- adiva il Tribunale di Per_1
Napoli Nord perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi con la pronuncia dei provvedimenti accessori.
In particolare chiedeva l' addebito della separazione al resistente;
l' assegnazione della casa familiare, sita in Orta di Atella;
disporre a carico del resistente, a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non indipendente, una somma mensile di 350,00 euro da Per_1
corrispondersi direttamente dal datore di lavoro , in p.l.r.p.t., con Controparte_2
sede legale in Villastellone, Torino, in Via Santena, 1); le spese straordinarie riguardanti la figlia, come da Protocollo d'Intesa del Tribunale di Napoli Nord in parti uguali tra i genitori al 50%.
Nel costituirsi in giudizio il resistente chiedeva, a sua volta, pronunciarsi la separazione personale, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione.
All'udienza del 26 marzo 2025, tenutasi in modalità cartolare, all'esito del deposito dei chiarimenti richiesti (in ordine al regime delle spese straordinarie), preso atto dell'accordo, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473bis-21, ultimo comma, c. p. c..
Il Pubblico Ministero in data 1.4.2025 ha apposto il visto.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., avendo la parte rinunciato alla domanda di addebito.
Ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. si dichiara lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
1. I coniugi vivranno separatamente con obbligo del reciproco rispetto e, per l'effetto, fisseranno in piena autonomia il loro domicilio e residenza;
2. La casa coniugale sita in Orta di Atella alla Via Pasquale Migliaccio di proprietà della IG.ra
resterà alla stessa assegnata, comprensiva di mobili e suppellettili, che vi abiterà con la Pt_1
2 R.G. n. 8799/2024
figlia maggiorenne, ma non ancora economicamente autosufficiente, poiché frequenta il quinto anno di liceo scientifico;
3. Il IG. si obbliga a versare alla IG.ra ed in favore della figlia maggiorenne e CP_1 Pt_1
non economicamente autosufficiente la somma di € 250.00 mensili attraverso la rimessione diretta da parte del proprio datore di lavoro ( sin da ora autorizzato a tale Controparte_2
pagamento, che si obbliga a versare direttamente a favore della IGnora , Parte_1
nata ad [...], il [...], c.f. , mediante bonifico bancario su IBAN C.F._1
[...] BANCA INTESA SANPAOLO, le parti precisano che detta somma dovrà essere versata a decorrere dal mese di febbraio 2025.
4. I IG.ri dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese Parte_2
straordinarie della figlia, sia mediche, sia di studio, sia di altra natura così come stabilito dal protocollo d'intesa del Tribunale di Napoli Nord;
5. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla sig.ra ed il sig. Parte_1 CP_1 acconsente sin d'ora ad autorizzarlo e si rende disponibile a consegnare alla sig.ra tutta la Pt_1 documentazione utile per la compilazione dell'ISEE per l'anno successivo;
6. La IG.ra rinuncia ad un assegno di mantenimento a proprio favore;
Pt_1
7. Il sig. conferimento al finanziamento sottoscritto per l'acquisto dell'auto che ad oggi CP_1
è in suo esclusivo possesso ed utilizzo onde manlevare la IG.ra , garante del detto Pt_1 finanziamento, dichiara sin da ora e s'impegna e si obbliga a manlevare la sig.ra da Pt_1
qualsivoglia responsabilità̀ afferente al pagamento di tale finanziamento;
8. Che la responsabilità̀ di qualsivoglia mancato pagamento ricadrà̀ sul sig. , il quale CP_1 deve individuarsi nell'unico ed esclusivo debitore;
9. Le parti dichiarano di aver definito i loro rapporti patrimoniali ed economici;
10. Non viene disciplinato un calendario per l'esercizio del diritto di visita risultando la figlia maggiorenne e libera di determinarsi nel gestire il rapporto con i propri genitori ed in particolare con il padre.”
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la separazione personale di Parte_1
3 R.G. n. 8799/2024
(nata ad [...] il [...]) e (nato a [...] il [...]) alle Controparte_1
condizioni indicate in parte motiva, da intendersi integralmente trascritte;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di POMPEI per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 233, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
- Manda all'Ufficiale di Stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c.;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 9 aprile 2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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