Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 23 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 9 ottobre 2021 |
Commentari • 22
- 1. Legge stabilità 2013 - Pag. 2Studio Cataldi · https://www.studiocataldi.it/ · 1 gennaio 2025
116. Per il triennio 2013-2015 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (10a) 117. All'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e le parole: «1.050 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.050 milioni di euro»; b) al quarto periodo, le parole: «per ciascuna regione, in misura corrispondente» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo complessivo …
Leggi di più… - 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 4. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1.- La Corte d'appello di Roma, sezione specializzata degli usi civici, con ordinanza del 15 febbraio 2019, iscritta al n. 107 del registro ordinanze 2019, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002», per violazione degli artt. 3, 9, 42 e 117, secondo comma, lettera s), (recte: lettera l), della Costituzione. Il giudice rimettente premette di essere investito del reclamo, ai sensi dell'art. 32 della …
Leggi di più… - 5. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Il Comune di Alfedena (AQ), al momento dell'eversione della feudalità nel Regno di Napoli, era infeudato alla famiglia Caracciolo (ramo dei Principi di Santa Maria). I terreni - sui quali verte la controversia di cui si tratterà in seguito - insistevano interamente nel demanio civico dell'ex feudo di Biscurri, acquistato, unitamente all'ex feudo di Roccasecca del Popolo di Alfedena, con atto del 14 novembre 1594 dall'ultimo feudatario, Francesco Antonio Marchesano (pag. 5 e seguenti della relazione storico-giuridica datata 5 settembre 1936, integrata in data 6 gennaio 1937, approvata dal Ministero dell'agricoltura in data 1° febbraio 1937). Con la sentenza …
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Giurisprudenza • 128
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: Civile Sent. Sez. U Num. 12570 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 10/05/2023 2 di 46 ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di NE s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; - ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio …Leggi di più...
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/05/2023, n. 12570Provvedimento: iere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18257-2017 proposto da: ENEL PRODUZIONE S.P.A., E-DISTRIBUZIONE S.P.A. (già ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di EN s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo studio dell'avvocato UGO PETRONIO, che le rappresenta e difende; -ricorrente e ricorrente successivo - contro COMUNE DI ALFEDENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 35/B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO COLAGRANDE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO …Leggi di più...
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- 4. TAR Trieste, sez. I, sentenza 02/01/2025, n. 1Provvedimento: Pubblicato il 02/01/2025 N. 00001/2025 REG.PROV.COLL. N. 00342/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il IU IA IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 342 del 2023, proposto da Comunanza Agrarna Skupnost Comunelle Provincia di Trieste, Jus Comunella Opčine La Comune di Optschina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Peter Mocnik, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Trieste, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
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Versioni del testo
- Art. 1. (Riconoscimento della minoranza slovena) 1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2 , 3 e 6 della Costituzione e dell' articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 , recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano. 2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482 , salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo degli articoli 2 , 3 e 6 della Costituzione della Repubblica italiana, e' il seguente:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.".
"Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
"Art. 6. - La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche".
- Il testo dell' art. 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il seguente:
"Nella regione e' riconosciuta parita' di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali".
- La legge 15 dicembre 1999, n. 482 , reca: "Norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche". - Art. 2. (Adesione ai principi della Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie) 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302 , ai seguenti principi affermati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:
a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale;
b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
c) la necessita' di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;
d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.
Nota all' art. 2:
- La legge 28 agosto 1997, n. 302 , reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995". - Art. 3. (Comitato istituzionale paritetico
per i problemi della minoranza slovena) 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena. 2. Fanno parte del Comitato:
a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni piu' rappresentative della minoranza;
c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato. 3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste. 4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato e' riconosciuto ai componenti solo il rimborso delle spese di viaggio. 5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.