Art. 1.
La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (linters di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), puo' essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purche' di questi risulti espresso il consenso.
La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (linters di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), puo' essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purche' di questi risulti espresso il consenso.