Ordinanza 10 maggio 2023
Ordinanza cautelare 15 marzo 2024
Ordinanza collegiale 10 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 6492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6492 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06492/2025REG.PROV.COLL.
N. 01433/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1433 del 2024, proposto da UR La RB, rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Alvise Vergerio Di Cesana e SI Fell, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio n.3;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissione Interministeriale Ripam, Formez PA, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
DA URto, PE OC EC, SI IN, IE NA, AO NN, RBra Pecci, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione IV- ter) n. 19747 del 27 dicembre 2023,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez PA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025 il consigliere Ofelia Fratamico;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L'oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito web della Commissione Ripam, con cui sono state rese note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del "Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato" (G.U. - 4° Serie speciale Concorsi ed esami n. 104 del 31 dicembre 2021);
- dal provvedimento del 19 aprile 2023, pubblicato sul sito web della medesima Amministrazione, con cui la suddetta graduatoria finale è stata rettificata;
- da ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per il Lazio dalla sig.ra La RB UR sulla base dei seguenti motivi:
a) erroneità della formulazione del quesito n. 23 del questionario della prova scritta di parte ricorrente e della conseguente attribuzione del punteggio, violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7 comma 3 della lex specialis , violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione, eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa, violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, violazione del principio del legittimo affidamento, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta;
c) sull’interesse di parte ricorrente e sulla prova di resistenza.
3. Con la sentenza n. 19747 del 27 dicembre 2023 il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato "effettivo" nel termine di decadenza.
4. L'originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a quattro motivi così rubricati:
I - erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il T.a.r. Lazio ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado;
II - erroneità della formulazione del quesito n. 23 del questionario della prova scritta di parte appellante e della conseguente attribuzione del punteggio; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta;
III - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 3 della lex specialis ; violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della Costituzione; eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell’azione amministrativa; violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione; violazione del principio del legittimo affidamento; difetto dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
IV - sull'interesse di parte appellante e sulla prova di resistenza.
5. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione interministeriale Ripam e Formez PA, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito dell'appello.
6. Con ordinanza n. 987 del 14 marzo 2024 è stata respinta l’istanza di sospensione in via cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata e, con successiva ordinanza n. 158 del 10 ottobre 2025, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio ed autorizzata la notifica per pubblici proclami.
7. All'udienza pubblica del 15 aprile 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con il primo motivo l’odierna appellante - che ha conseguito 24 punti nelle prove scritte del concorso e 1,75 punti per i titoli, per un punteggio totale di 25,75 punti e che ha impugnato la graduatoria finale e quella rettificata, lamentando l’ingiusta dequotazione del suo diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, nonché l’erroneità del quesito n. 23 della sua prova scritta, che sarebbe stato privo di qualsiasi risposta corretta tra le opzioni a disposizione del candidato - ha dedotto l’ingiustizia della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso, emessa dal T.a.r. per il Lazio con la sentenza impugnata, evidenziando di aver usato l’ordinaria diligenza nella sua proposizione, avendo inoltrato ben due istanze di accesso agli atti al fine di ottenere le generalità dei controinteressati , la prima in data 28 marzo 2023 e la seconda il 20 aprile 2023 ed “avendo effettuato…ogni attività necessaria e possibile” per acquisire tempestivamente i relativi indirizzi ed effettuare, così, nei termini di legge le conseguenti notifiche.
9. Sempre attraverso il primo motivo, l’appellante ha censurato la sentenza impugnata anche per erronea interpretazione degli artt. 37 e 41 c.p.a., sostenendo che, alla luce della ratio di tali disposizioni, a causa della mancata indicazione dei nominativi dei candidati idonei nel contesto della prima graduatoria, non potesse neppure ritenersi che gli stessi fossero stati realmente “individuati nell’atto impugnato” , con conseguente inapplicabilità del comma 2 dell’art. 41 c.p.a. nella parte in cui prevede, appunto, la notifica ad almeno un controinteressato “individuato nell’atto impugnato”.
10. Sotto un distinto profilo, l’originaria ricorrente ha, altresì, lamentato la contraddittorietà della decisione del T.a.r. che, dopo averla comunque autorizzata all’integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami con l’ordinanza n. 5588 del 26 luglio 2023, nella sentenza appellata aveva, poi, considerato la predetta notifica (insieme a quella da lei spontaneamente eseguita nei confronti di altri soggetti in epoca successiva all’instaurazione del giudizio, una volta resi noti dall’Amministrazione i nominativi degli idonei) “inidonea a sanare l’omessa notifica ad almeno un controinteressato al momento della proposizione del ricorso”, finendo così per “vanificare” le funzioni proprie dello strumento della notifica per pubblici proclami e le finalità che il legislatore ha inteso attribuire allo stesso, consistenti nell’assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale di chi agisce in giudizio anche in tutte quelle ipotesi in cui è estremamente difficoltoso evocare nel processo nelle forme ordinarie un elevato numero di soggetti, garantendo al contempo il contraddittorio tra le parti.
11. Nel merito l’appellante ha, quindi, riproposto ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a. il motivo del ricorso di primo grado concernente l’erroneità di uno dei quesiti della prova scritta somministratale (il quesito n. 23) e quello relativo all’errata valutazione del titolo di cui era in possesso, sottolineando di aver conseguito un diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza, ingiustamente valutato con il medesimo punteggio attribuito per il possesso della sola laurea triennale.
12. Tali censure sono fondate e meritevoli di accoglimento nei termini e per le ragioni di seguito illustrati.
13. Con riferimento alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per omessa notifica ad almeno un controinteressato “effettivo”, ritiene il Collegio che, alla luce delle peculiarità del caso di specie, l’interpretazione accolta dal T.a.r. Lazio sia eccessivamente restrittiva e finisca, in sostanza, per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, determinando una non consentita compressione del diritto costituzionale alla tutela giurisdizionale. Risulta, infatti, che, nella fattispecie in questione, l’identificazione dei “diretti” controinteressati sia stata resa oggettivamente difficile a causa della pubblicazione di una graduatoria priva dei nomi dei candidati idonei, con conseguente necessità di esercitare il diritto di accesso per la loro concreta individuazione. Per tale ragione, la ricorrente e odierna appellante aveva formulato già con il ricorso introduttivo la richiesta di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami che – come si è già rilevato – è stata accolta dal T.a.r. e, prima della scadenza del termine di decadenza per la notifica del ricorso, aveva inviato all’Amministrazione anche due istanze di accesso agli atti, rimaste senza risposta.
14. In tale contesto, la tesi prospettata dal T.a.r. secondo cui le suddette istanze di accesso (del 28 marzo 2023 e del 20 aprile 2023) sarebbero risultate tardive finisce per introdurre un’ipotesi di inammissibilità non prevista dalla legge, riducendo arbitrariamente il termine per proporre il ricorso e comprimendo, pertanto, in modo eccessivo la tutela giurisdizionale della parte ricorrente. In altri termini, in considerazione della circostanza che, nel caso di specie, la graduatoria non indicava i nomi dei candidati idonei e che la ricorrente ha presentato e reiterato l’istanza di accesso agli atti ed è, poi, stata espressamente autorizzata alla notifica per pubblici proclami, ritiene il Collegio che, in accoglimento dell’appello, il capo della sentenza che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso debba essere riformato, poiché la ricorrente avrebbe dovuto essere quantomeno rimessa in termini per la notifica, non potendosi nella fattispecie in questione muovere alcun addebito alla sua diligenza, e dovendosi, peraltro, riconoscere la sussistenza di un errore scusabile.
15. In considerazione della circostanza per cui, nell’ambito del giudizio di primo grado, è stato correttamente adempiuto l’incombente concernente la notifica per pubblici proclami, deve ritenersi, inoltre, che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato, con la conseguenza che, pur riconoscendo la rimessione in termini per errore scusabile, non vi è alcuna necessità di disporre il rinvio della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a..
16. Dalla fondatezza del primo motivo di appello e dalla conseguente riforma del capo della sentenza impugnata che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, deriva la necessità di esaminare i motivi di merito del ricorso di primo grado, concernenti da un lato, l’erroneità del quesito n. 23, privo di qualsiasi risposta esatta tra quelle proposte dall’Amministrazione nella sua formulazione, e, dall’altro, l’ingiustizia del punteggio attribuito per il diploma di laurea magistrale, che sono stati assorbiti dal T.a.r. in ragione della definizione in rito e che risultano essere stati ritualmente riproposti, come detto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
17. Quanto al primo profilo, le doglianze svolte dalla ricorrente avverso il punteggio a lei attribuito, oltre che procedibili, devono essere riconosciute fondate anche nel merito, come già affermato dalla Sezione negli analoghi precedenti sul medesimo quesito della prova scritta del concorso (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024 n. 2649 e 13 gennaio 2025 n. 178).
17. Nelle suddette decisioni questo Consiglio di Stato - in relazione al quesito della prova scritta così formulato “What’s a synonym of the adjective “honest”? a) truthfull; b) memorable; c) proper”- ha già avuto occasione di sottolineare che “il termine “truthfull” non esiste, mentre esistono i termini <<truthfully>>, che può essere tradotto in italiano nell’avverbio <<onestamente>>, e <<truthful>>, che in italiano può essere tradotto nella parola <<veritiero>>. Ne discende che la risposta indicata come corretta dall’Amministrazione (la risposta a) è sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che <<truthful>> si scrive con una sola <<l>>. Il medesimo termine con due <<l>>, invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756)”.
18. Né può rilevare in senso contrario il fatto, del tutto eventuale, che un candidato preparato avrebbe potuto riconoscere il “refuso” e indicare comunque la risposta a) - invece della risposta c), concretamente scelta dalla ricorrente nella sua prova - perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta asseritamene corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco e fuorviante. La commissione, invero, “non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la <<meno errata>> o l’<<approssimativamente più accettabile>>, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo” (così Cons. Stato, n. 6756/2022, cit.).
19. Da quanto precede discendono l’accoglimento del relativo motivo di doglianza e il potere dovere dell’Amministrazione di provvedere ad attribuire all’originaria ricorrente il punteggio a lei spettante “neutralizzando” gli effetti del quesito errato.
20. Anche le censure formulate dall’appellante al terzo motivo, in rapporto all’“ingiusta” valutazione della sua laurea magistrale in Giurisprudenza, sono fondate e meritevoli di condivisione. La Sezione, con la sentenza 19 marzo 2024, n. 2649, ha già chiarito – dopo un’ampia ricostruzione della normativa relativa alle nozioni di “laurea”, “diploma di laurea”, “laurea specialistica” e “laurea magistrale” – come debba ritenersi che il diploma di laurea magistrale, quale quello posseduto dalla ricorrente, abbia maggior valenza rispetto alla sola laurea triennale.
21. Al riguardo, deve evidenziarsi che i titoli di studio indicati nell’art. 7, comma 3, della lex specialis , che menziona la “laurea”, il “ diploma di laurea”, la “ laurea specialistica” e la “laurea magistrale”, rinvengono una specifica corrispondenza, sotto il profilo letterale, nella normativa primaria e secondaria richiamata dal bando. In particolare, dopo aver puntualmente individuato l’anzidetta normativa, la Sezione ha tratto le conseguenze che di seguito si riportano: “Con la riforma dell’ordinamento didattico universitario, dunque, il percorso di studi propedeutico al conseguimento del diploma di laurea del c.d. vecchio ordinamento è stato “sostituito” da un percorso di studi a struttura bifasica (c.d. 3 + 2) o articolato in 5 anni (c.d. laura magistrale a ciclo unico). Tale corrispondenza di valore è del resto confermata dall’art. 1 del decreto interministeriale 9 luglio 2009, n 233, che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, equipara i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del D.M..509/99 alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009” (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024 n. 2649; 28 gennaio 2025 n. 639).
22. Dall’esame della riportata disciplina emerge, dunque, la maggiore valenza del diploma di laurea magistrale a ciclo unico, quale quello posseduto dal ricorrente, rispetto alla sola laurea triennale. Tale principio trova riscontro, ormai, anche nella giurisprudenza di primo grado, la quale ha anch’essa avuto modo di affermare che: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 9 febbraio 2023, n. 2227).
23. Come riconosciuto, inoltre, dalla Sezione nel citato precedente “L’irragionevolezza della clausola emerge altresì in ragione del differente trattamento riservato dalla medesima previsione della lex specialis ai candidati in possesso della laurea magistrale a ciclo unico (lo stesso ragionamento vale per il diploma di laurea vecchio ordinamento) rispetto a quelli in possesso di una laurea biennale (specialistica o magistrale), ai quali, per il possesso anche della propedeutica laurea triennale, viene riconosciuto un punteggio complessivo pari a due punti (un punto per ogni titolo). In base all’interpretazione letterale della disposizione, invero, non appaiono prospettabili diverse soluzioni ermeneutiche che, ad esempio, riconoscano ai possessori di un titolo superiore, quale la laurea specialistica o magistrale, un unico punto in ragione dell’assorbimento della laurea triennale, che necessariamente lo precede”.
24. In conformità con l’orientamento appena menzionato, al quale il Collegio intende dare continuità, deve essere accolto il relativo motivo del ricorso di primo grado, con conseguente annullamento, limitatamente alla posizione della ricorrente dei provvedimenti impugnati meglio indicati in atti e, in particolare, delle graduatorie finali di merito pubblicate in data 19 aprile 2023. Non sono di ostacolo a tale soluzione né la mancata preventiva impugnazione da parte della originaria ricorrente della relativa clausola del bando, non immediatamente escludente e comunque destinata a produrre concreti effetti lesivi solo al momento della pubblicazione della graduatoria, né la apparente “chiarezza” della clausola stessa, come visto suscettibile di essere ricondotta ad una applicazione ragionevole e congrua all’interno della procedura di concorso.
25. Dall’accoglimento dei predetti motivi, deriva, come anticipato, sotto il profilo dell’effetto conformativo della presente sentenza, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a., il dovere per la Commissione di rivalutare la posizione dell’appellante sia sotto il profilo del punteggio spettante in ragione del possesso del diploma di laurea magistrale conseguito sia dell’erroneità della formulazione del quesito di cui al n. 23 della prova scritta.
26. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Condanna le Amministrazioni appellate alla rifusione in favore dell’appellante delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO