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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2024, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2737/2022 R.L. promossa da rappresentato e difeso per Parte_1
procura in atti dall'avv.to Marco Marrone ,
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
opposto
, rappresentato e difeso per mandato Controparte_2
in atti dall'avv.to Giuseppina De Pascale opposto
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.5.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 28.2.2020 con la quale gli veniva richiesto, il pagamento, tra gli altri, di contributi già oggetto di cartella di pagamento n. CP_1
1 Si costituivano i convenuti che deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto .
Il concessionario chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento ex art 96 cpc.
Preso atto dell'intervenuto sgravio della cartella di pagamento in contestazione (cfr. produzione , previa revoca della CP_1
sospensiva disposta in corso di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per fatti sopravvenuti (sgravio del ruolo opposto), l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, non avendo l CP_1
dato prova idonea della data dell'intervenuto sgravio e tenuto conto che la prescrizione non risulta maturata stante il riconoscimento del debito a mezzo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 16.3.2017 (cfr. tra le tante Cass.
n 9221/2024 e Comm. Trib. Prov.le Milano n. 2216 del 2019).
P.Q.M.
previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc.
Torre Annunziata, 3.7.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120030028511360000 e chiedeva dichiararsi la prescrizione dei crediti portati nella predetta cartella di pagamento.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza cartolare del 14.5.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2737/2022 R.L. promossa da rappresentato e difeso per Parte_1
procura in atti dall'avv.to Marco Marrone ,
opponente
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_1
difeso come in atti;
opposto
, rappresentato e difeso per mandato Controparte_2
in atti dall'avv.to Giuseppina De Pascale opposto
Conclusioni delle parti : come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.5.2022, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' ed il concessionario, proponendo opposizione CP_1
avverso l'intimazione di pagamento notificatagli il 28.2.2020 con la quale gli veniva richiesto, il pagamento, tra gli altri, di contributi già oggetto di cartella di pagamento n. CP_1
1 Si costituivano i convenuti che deducevano l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione di cui chiedevano il rigetto .
Il concessionario chiedeva la condanna dell'opponente al risarcimento ex art 96 cpc.
Preso atto dell'intervenuto sgravio della cartella di pagamento in contestazione (cfr. produzione , previa revoca della CP_1
sospensiva disposta in corso di causa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno per fatti sopravvenuti (sgravio del ruolo opposto), l'interesse delle parti a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti, non avendo l CP_1
dato prova idonea della data dell'intervenuto sgravio e tenuto conto che la prescrizione non risulta maturata stante il riconoscimento del debito a mezzo di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata in data 16.3.2017 (cfr. tra le tante Cass.
n 9221/2024 e Comm. Trib. Prov.le Milano n. 2216 del 2019).
P.Q.M.
previa revoca della sospensiva disposta in corso di causa, dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc.
Torre Annunziata, 3.7.2024 IL GIUDICE
Antonella Paparo
2 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
07120030028511360000 e chiedeva dichiararsi la prescrizione dei crediti portati nella predetta cartella di pagamento.