Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/05/2025, n. 2807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2807 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G 6642/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 28/5/2025
Per la parte appellante è comparso l'avv. TINDARA MARCHESE per delega dell'avv.
WALTER GIACOMO CATURANO, la quale chiede la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla corretta interpretazione dell'art. 16 della Dir. UE
2008/48, per l'asserito contrasto tra la sentenza e la sentenza UCBA;
CP_1
Per la parte appellata è comparso l'avv. ENRICO BRANCATO per delega dell'avv.
GAETANO GIULIANO BERTONE;
Il Giudice ritenuto che non sussistono i presupposti per la sospensione del giudizio;
visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti e verbali di causa ed insistono nelle rispettive difese.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
IV SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Milena Aucelluzzo, ha pronunciato, mediante pubblica lettura del dispositivo e dei motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 6642 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. - P. I. Parte_1 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_2
WALTER GIACOMO CATURANO per procura in atti appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._1
GAETANO GIULIANO BERTONE per procura in atti appellato
Oggetto: contratti bancari.
Conclusioni: come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato il 5.5.2022, Parte_1
(di seguito conveniva in giudizio
[...] Controparte_3 CP_2 dinanzi a questo Tribunale per ottenere la riforma della sentenza n. 761/2022, emessa dal
Giudice di Pace di Catania il 1.4.2022, con la quale, in parziale accoglimento della domanda pagina 2 di 14 dell'attore, era stata condannata alla restituzione, in favore di Controparte_3 [...]
della somma di € 2.036,50 oltre interessi, in conseguenza dell'estinzione anticipata CP_2 del contratto di finanziamento n. 703016 del 6.7.2007, e al parziale pagamento delle spese del giudizio. articolava i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della decisione circa Controparte_3
l'inapplicabilità dell'art. 125 sexies TUB al caso di specie, in quanto il contratto era stato sottoscritto prima dell'entrata in vigore della disposizione;
inapplicabilità del caso CP_1 poiché l'interpretazione data della direttiva 2008/48/CE si poneva in contrasto con la novella dell'art. 125 sexies TUB di cui alla legge 23.7.2021 n. 106, di conversione del D.L. n. 73/2021;
2) travisamento e/o erronea interpretazione del contratto di finanziamento e della modulistica prodotta in giudizio, in merito alla erronea qualificazione dei costi accessori come “recurring”, omessa motivazione sotto tale profilo;
3) erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva rigettato la richiesta di rimborso delle provvigioni di intermediazione, incassate da soggetti terzi, stante la mancanza di legittimazione passiva di 4) erroneità della sentenza CP_3 nella parte in cui aveva ritenuto provato l'addebito delle “quote insolute” di settembre e ottobre 2011, oltre a quelle rimborsate, aventi ad oggetto i ratei di luglio e agosto 2011; 5) erronea applicazione del criterio “pro rata temporis” nella quantificazione della pretesa restitutoria.
Si costituiva in giudizio l'appellato, contestando l'appello.
All'udienza del 14.9.2022 la causa veniva rinviata all'udienza del 13.3.2023, in attesa della decisione sulla sollevata questione di incostituzionalità dell'art. 11- octies, comma 2, del D.L.
n. 73/2021, onerando la cancelleria dell'acquisizione del fascicolo d'ufficio del primo grado.
All'udienza del 13.3.2023 la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 27.11.2023.
Seguivano taluni rinvii, determinati dall'assenza del giudice titolare.
Infine, all'udienza del 3.7.2024, la prima dinanzi lo scrivente Giudice, divenuto titolare del ruolo, la causa veniva rinviata, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
28.5.2025, alla quale viene decisa.
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In via preliminare, si ribadisce l'inesistenza dei presupposti per la sospensione del giudizio, in difetto della produzione del provvedimento di rimessione della questione alla Corte di
Giustizia Europea, nonché alla luce di quanto osservato infra in merito all'asserito contrasto tra la sentenza e la sentenza Unicredit Bank Austria. CP_1
Ciò posto, ha estinto anticipatamente il 31.8.2011 il contratto di prestito CP_2 personale (“cessione del quinto”) n. 703016 del 06.07.2007 e in primo grado ha chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità della clausola contenuta nell'art.
1.1 del contratto n. 703016, perché vessatoria, per violazione dell'art. 33 del Codice del Consumo, in ragione dei motivi espressi al paragrafo
V, nonché l'accertamento della natura recurring degli oneri contenuti nelle clausole commissionali di cui alle lettere A), B), D) ed E) del contratto di finanziamento n. 703016, in ragione dei motivi espressi al paragrafo VI, con la conseguente condanna della convenuta al pagamento della complessiva somma di
€ 4.514,60, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'estinzione del contratto.
Il Giudice di prime cure, con la sentenza n. 761/2022 del 1.4.2022, ha accolto parzialmente le domande, condannando, per quel che interessa in questa sede, Controparte_4
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 2.036,50 oltre interessi legali dalla
[...] domanda giudiziale al soddisfo.
Occorre a questo punto ricostruire la disciplina in materia di estinzione anticipata del credito al consumo, oggi contenuta all'art. 125 sexies TUB (d.lgs. n. 385/1993), introdotto dal d.lgs. 141/2010, in recepimento dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE.
In particolare, il comma 1 della disposizione indicata stabilisce: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Prima dell'entrata in vigore di tale disposizione, la disciplina dell'estinzione anticipata del credito ai consumatori era contenuta all'art. 125, comma 2, TUB, il quale, in recepimento dell'allora vigente art. 8 della direttiva 87/102/CEE, stabiliva: “Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di
pagina 4 di 14 patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. Tuttavia, in mancanza della delibera del CICR, continuava ad essere applicato il D.M. 08.07.1992, il quale, all'art. 3, prevedeva che la facoltà di adempimento anticipato avvenisse mediante il versamento del capitale residuo, degli interessi e degli altri oneri maturati sino a quel momento. Tale obbligo restitutorio è stato confermato e precisato dal D.lgs. 141/2010, che ha introdotto il citato art. 125 sexies.
Assodato, dunque, che, in caso di rimborso anticipato del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione degli esborsi a suo carico, occorre individuare la nozione di “costo totale del credito”.
Sul punto l'art. 3, lett. g), della direttiva UE 2008/48, prevede che per “costo totale del credito”
s'intendono “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili (...) inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”; l'art. 121, lett. e) TUB, conformemente, stabilisce che il costo totale del credito “indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Banca d'Italia, con riferimento tanto alla disciplina pregressa (art. 125 TUB) quanto a quella contenuta nel vigente art. 125 sexies
TUB, ha per lungo tempo limitato la riduzione del costo totale ai soli interessi e costi non ancora maturati al momento dell'estinzione del finanziamento, c.d. costi “recurring”, escludendo il rimborso dei costi riconducibili ad attività o servizi già espletati al momento della conclusione del contratto, c.d. costi “up- front”. In particolare, con specifico riferimento al settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione, la Banca d'Italia ha più volte affermato che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non
pagina 5 di 14 maturata”, che “la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati
e di quelli non maturati (...) comporta la difficoltà, e talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di estinzione anticipata della cessione”, che è richiesto “uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza” e che “è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia 'non riscosso per riscosso' in favore dei soggetti 'plafonanti', ecc.)” (in questo senso la comunicazione n. 192691/09).
Anche l'Arbitro bancario e finanziario si era orientato in senso analogo e il Collegio di
Coordinamento aveva affermato: “nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano in tal caso la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.
Sulla base di tale orientamento: i) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring, rimborsabili pro quota); ii) a tal fine può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione, però, che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale, con modalità e termini tali da consentire al cliente di verificarne l'effettiva natura preliminare o continuativa;
iii) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri up-front e recurring, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare;
iv) l'importo da rimborsare deve essere determinato (...) secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle
pagina 6 di 14 suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue;
v) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (...). È principio anch'esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta
(art. 49 del Reg. Isvap n. 35/2010; art. 22, comma 15-quater, d.l. n. 179/2012)” (ABF Collegio di
Coordinamento, 22.09.2014, n. 6167; analogamente, , Controparte_5
11.11.2016, nn. 10003, 10017 e 10035, e 10.05.2017, n. 5031).
In tale contesto è intervenuta la pronuncia della CGUE, 11.09.2019, resa nella causa C-
383/2018 (sentenza Lexitor), che ha escluso la tradizionale distinzione tra costi up-front (prima non rimborsabili) e costi recurring (da sempre ripetibili), intendendo che l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE dovesse essere interpretato includendo, nella riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato, tutti i costi posti a carico del consumatore.
A questo punto la giurisprudenza di merito, di legittimità ed arbitrale si è adeguata al principio indicato, affermando il diritto al rimborso dei costi integrali sostenuti, secondo il criterio dell'imputazione per mese o anno e dell'esclusione del periodo residuo.
La decisione 17.12.2019 n. 26525 del Collegio di Coordinamento dell'ABF, ha, quindi, affermato i seguenti articolati principi di diritto: “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della
Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies
TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”; “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”; “Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla
pagina 7 di 14 retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.
Con la successiva sentenza del 09.02.2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria) la Corte di Giustizia dell'UE ha affermato: “L'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato del medesimo, includa soltanto gli interessi e i costi dipendenti dalla durata del credito”.
Una tale conclusione risulta solo apparentemente contrastare con la sentenza in CP_1 quanto essa è stata resa con riguardo al credito immobiliare ai consumatori. In particolare, se nella direttiva 2008/48 (oggetto del caso e relativa ai crediti al consumo) la riduzione di CP_1
“tutti i costi” (sia i costi recurring che i costi up-front), in caso di rimborso anticipato del credito, trova giustificazione nella difficoltà che incontrerebbero i consumatori o i giudici nella determinazione dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto, a fronte dell'ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli istituti creditizi nella fatturazione ed organizzazione interna (par. 33), nella direttiva 2014/17 (oggetto del caso Unicredit Bank
Austria e relativa ai crediti immobiliari) questo problema non si pone, poiché la finalità di tutela del consumatore sarebbe garantita dal c.d. modulo PIES, il quale permetterebbe al consumatore di distinguere i costi oggettivamente connessi alla durata del contratto (par. 34); quindi, secondo la Corte di Giustizia, la direttiva 2014/17 prevede, a favore del consumatore, una tutela più ampia di quella prevista dalla direttiva 2008/48, essendo l'istituto creditizio tenuto a fornire al cliente informazioni precontrattuali mediante il modulo suddetto.
A parere della Corte, dunque, l'elemento differenziale tra le due direttive sarebbe proprio il presidio di trasparenza “PIES”, previsto per il credito immobiliare, con la conseguente giustificazione di una disciplina diversa.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 22.12.2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11octies, comma 2, del d. l. n. 73/2021 (c.d. decreto sostegni bis),
pagina 8 di 14 convertito in l. n. 106/2021, nella parte in cui ha limitato il diritto alla riduzione spettante al consumatore in caso di estinzione anticipata ad alcune tipologie di costi sostenuti per il finanziamento. La norma faceva riferimento ai contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del d. l. 13.08.2010, n. 141 (di attuazione della direttiva 2008/48/CE), ma prima dell'entrata in vigore della legge n. 106/2021. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la limitazione fosse in contrasto con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia con la sentenza C-383/18, c.d. Lexitor.
Il legislatore ha, dapprima, emanato l'art. 1, comma 1 bis, del d.l. 13.06.2023, n. 69, convertito, con modificazioni, in l. 10.08.2023, n. 103, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”.
In tal modo è stato codificato il principio c.d. “del costo ammortizzato” escludendo, tuttavia (nonostante l'inciso iniziale: “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”), dalla riduzione, le imposte, i “costi sostenuti per la conclusione dei contratti”.
Applicando il criterio contenuto nell'art. 15 delle preleggi, la regolamentazione indicata è superata dal successivo art. 27 (rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”) del d. l. 10.08.2023 n. 104, convertito con modificazioni in l. 09.10.2023 n. 136, che ha previsto: “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
pagina 9 di 14 modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
In tale ultima disposizione non appare più il riferimento all'irripetibilità degli oneri up-front e al criterio del costo ammortizzato quale regola di calcolo della riduzione del costo totale del credito;
il rinvio alle “disposizioni” dell'art. 125 sexies TUB “vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” fa propendere per un'applicazione della disciplina quale interpretata dalla Corte di giustizia e dalla Corte costituzione e con inclusione nel rimborso, dunque, dei costi up-front.
In questo senso si è pronunciata, recentemente, anche la Corte di Cassazione, Sezione II, con l'ordinanza n. 25977 del 06.09.2023, che ha affermato il seguente principio di diritto:
“L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n. 141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La Suprema Corte ha chiarito che “dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art. 125 sexies del TUB” e che (pur nella vigenza dell'art. 125 TUB) “anche in assenza di una norma attuativa del CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive
(europee)”. Ha specificato che è nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, perché determina a carico del consumatore un
pagina 10 di 14 significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 206 del 2005.
Alla luce di quanto evidenziato, va, dunque, riconosciuto il diritto dell'appellato alla restituzione dei costi a seguito di estinzione anticipata del contratto, senza distinzione tra costi
“up front “o “recurring”, attesa la rimborsabilità di tutti i costi sopportati dal consumatore, inclusi i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta.
Si condivide sul punto quanto statuito dal Giudice di prime cure con riguardo alla rimborsabilità delle spese richieste dal , siano esse di natura up front e/o recurring, CP_2 contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante.
In ragione di ciò vanno rigettati i primi due motivi di appello.
Va parimenti disatteso il motivo appello riguardante la carenza di legittimazione passiva relativamente ai costi di intermediazione.
Il rapporto contrattuale, infatti, è interamente gestito dalla Banca finanziatrice, unico soggetto legittimato passivo rispetto alle pretese del . La riveste il ruolo CP_2 Controparte_3 di società mutuante e di società mandante e gli effetti giuridici ed economici dei contratti si concludono solo in capo ad essa, ai sensi dell'art. 1338 c.c..
L'appellante, in qualità di accipiens del rapporto, ha incassato ogni somma versata dal cliente, anche a titolo di commissioni di intermediazione;
pertanto, va confermata la sua legittimazione passiva per l'azione di ripetizione dell'indebito anche riguardo le commissioni di intermediazione.
Va, sul punto, ribadito l'orientamento maggioritario di questo Tribunale (si veda: ordinanza
702 bis cpc del 23.12.2019; sentenza del 28.09.2021; sentenza del 22.03.2022; sentenza del
27.05.2022).
Il nuovo art. 125 sexies TUB sancisce in maniera inequivocabile la legittimazione passiva dell'istituto finanziatore anche rispetto alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti ai soggetti intervenuti alla stipula del contratto (mediatore/agente/intermediario del credito e compagnia assicurativa). La norma introduce il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell'intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione
pagina 11 di 14 tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per
l'attività di intermediazione del credito”.
Il motivo di appello concernente la carenza di legittimazione passiva dell'appellante va, quindi, rigettata.
Non merita accoglimento neppure il motivo di appello concernente il criterio di calcolo del
“pro rata temporis”.
Si ritiene corretta l'applicazione del criterio, di matrice giurisprudenziale, in forza del quale l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, ottenuto suddividendo l'ammontare complessivo di ciascuna delle voci di costo per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue
(cfr. ABF, Collegio di ABF Decisione n. 2084 del 19 aprile 2013, cit.).
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza “Lexitor” non ha indicato espressamente il criterio di calcolo da adottare, si ritiene che in base alla ratio della disciplina, finalizzata a tutelare il consumatore (considerato soggetto debole), ed alla natura unitaria del costo totale, sia necessario adottare un unico criterio di calcolo senza distinguere tra le varie voci di costo.
In caso contrario si avallerebbe una situazione di incertezza, non potendo il consumatore, per definizione soggetto non esperto in materia, comprendere ex ante in modo chiaro la quantificazione dei costi rimborsabili nell'ipotesi di estinzione anticipata del finanziamento.
Appare, dunque, opportuno intendere la natura unitaria del costo non solo ai fini della sua corresponsione, ma anche dei criteri di calcolo.
Orbene, è lo stesso art. 125 sexies TUB a prevedere che l'ammontare dei costi retrocedibili sia calcolato su base proporzionale;
tale metodo deve essere utilizzato per il calcolo della generalità dei costi oggetto di riduzione, ed è considerato il più adeguato, poiché garantisce il rispetto della predetta proporzionalità, in quanto divide l'importo dei costi sostenuti dal consumatore per il numero delle rate contrattualmente previste, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di rate non maturate in conseguenza dell'estinzione anticipata.
pagina 12 di 14 Si evidenzia peraltro che il contratto in questione non prevede una pattuizione specifica sul criterio da utilizzare.
Risulta infondato il quarto motivo di appello, concernente le “quote insolute” di settembre e ottobre 2011, oltre a quelle rimborsate, aventi ad oggetto i ratei di luglio e agosto 2011.
La stessa appellante produce agli atti il documento n. 8 allegato all'atto di citazione nel giudizio di primo grado, da cui emerge la trattenuta operata dall' sul rateo pensionistico per le CP_6 mensilità di settembre e ottobre 2011, non oggetto di rimborso da parte di Controparte_3
Né risulta provato che le predette trattenute si riferiscano ad un altro finanziamento, come allegato dall'appellante, in quanto la scadenza (08/2017) risulta corrispondere a quella dei ratei di luglio e agosto e coincide con la scadenza contrattuale del finanziamento oggetto di causa.
Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, l'appellante va condannata al pagamento di dette spese, liquidate ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, in considerazione del valore della controversia (scaglione fino a € 5.200,00) nel seguente modo: € 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase di trattazione e € 500,00 per la fase decisionale, con un compenso di € 1.600,00.
Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6642/2022 R.G, vertente tra in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore (appellante) e (appellato), disattesa ogni CP_2 domanda, istanza, eccezione e difesa, così provvede:
pagina 13 di 14 1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 761/2022, emessa dal Giudice di
Pace di Catania il 1.4.2022;
2) Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese processuali, che liquida in € 1.600,00 a titolo di compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/02.
Così deciso in Catania il 28/05/2025.
Il Giudice
Milena Aucelluzzo
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