Articolo 21 della Legge 12 agosto 1982, n. 532
Articolo 20Articolo 22
Versione
29 agosto 1982
Art. 21.
Dopo l' articolo 224 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 224-bis - Convalida del sequestro. - Nel caso in cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.
Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le quarantotto ore all'autorita' giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle quarantotto ore successive, convalida con decreto motivato il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate.
Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate".
Entrata in vigore il 29 agosto 1982
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