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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9417/2016, avente ad oggetto titoli di credito, proposta da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Maurizio Giancarlo Sanasi,
-parte attrice in riassunzione/opponente- contro
, Controparte_1
-parti convenute in riassunzione contumaci/opposte-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1071/2016 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 122.500,00 Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente ha allegato: - che, tra l'agosto del 2003 e il dicembre 2004, per far fronte ad una crisi finanziaria, avrebbe ricevuto in prestito da somme di denaro per CP_1 un totale di € 116.390,00 maggiorati a € 130.000,00 per gli interessi R.G. 6417/2016.
richiesti; - che, per due dei cinque prestiti, avrebbe preteso di far CP_1 apparire come beneficiarie e , rispettivamente la Persona_1 Persona_2 propria moglie e la propria cognata;
- che, a fronte del mancato pagamento di alcuni titoli, l'avrebbe obbligato ad emettere CP_1 ulteriori titoli cambiari intestati alla società STQ per un importo di €
31.000,00, senza altre dazioni in denaro;
- che avrebbe pagato €
88.500,00 a mezzo titoli cambiari e a mezzo di due assegni;
- che in data
15/04/2005 , sottoposto ad una verifica della guardia di finanza, CP_1
l'avrebbe costretto a sottoscrivere una ricognizione di debito per €
122.660,00; - che in data 03/06/2009 , ancora in possesso delle CP_1 cambiali pagate e non restituite, l'avrebbe costretto a sottoscrivere una dichiarazione modificativa della precedente ricognizione di debito;
- che i titoli cambiari azionati sarebbero stati contraffatti;
- che le somme richieste dalla parte opposta sarebbero provento del reato di usura, con conseguente nullità dei contratti di finanziamento;
- che sussisterebbero i presupposti per rescindere i contratti di finanziamento per lesione;
- che i crediti sarebbero in ogni caso prescritti.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, l'accertamento della prescrizione dei crediti azionati;
b) l'accertamento negativo del credito e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 10/06/2016).
1.2.- si è costituito in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In primo luogo, ha negato che il credito sia prescritto, alla luce delle ricognizioni di debito rilasciate dalla controparte in data 14/04/2005 e
03/06/2009.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: - che avrebbe prestato a la somma di € 105.610,00, concordando un tasso di interesse PT dell'8% annuo nonché, sempre su richiesta di , € 15.750,00 alla PT moglie e alla cognata di questi;
- che, a fronte dei prestiti, avrebbe ricevuto titoli cambiari per complessivi € 109.000,00; - che nessuno dei
2 R.G. 6417/2016.
titoli cambiari emessi in data 11/08/2003, 30/09/2003 e 13/01/2004, per un importo di € 85.000,00 sarebbero stati pagati;
- che, rispetto ai titoli con scadenza in data 11/08/2003, le parti avrebbero concordato una dilazione di pagamento con la clausola «accetto correzione» mentre, rispetto ai titoli con scadenza il 30/09/2004, le parti avrebbero provveduto al rinnovo in data 12/08/2005 mediante emissione da parte del solo PT di nuovi titoli cambiari;
- che anche per i titoli rinnovati nel 2005 non vi sarebbe stato pagamento;
- che in data 30/05/2006, avrebbe PT pagato € 31.000,00 mediante girata di cambiali emesse da Confezioni
STQ; - che avrebbe ricevuto altri € 9.500,00 per altri titoli pagati;
- che, previ nuovi conteggi, le parti avrebbero concordato di dilazionare ancora nel tempo il pagamento, spostando la scadenza di anno in anno.
Ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna pattuizione di interessi usurari, essendo il tasso di interesse concordato inferiore alla soglia usuraria.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di costituzione del 27/10/2016)
1.3.- Il giudizio è stato istruito per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico, del giuramento decisorio della parte opposta, dell'interrogatorio formale di parte opponente e di prova testimoniale.
1.4.- All'udienza del 01/07/2022, il processo è stato interrotto per il decesso di (deceduto il 23/11/2021). Il giudizio è stato poi Controparte_1 riassunto ad opera della parte opponente, la quale ha notificato il ricorso in riassunzione impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte nell'ultimo domicilio del defunto.
1.5.- Gli eredi di non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1
1.6.- All'udienza del 21/06/2024 la parte opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate. Per la parte opposta nessuno è comparso.
3 R.G. 6417/2016.
All'esito, il giudice ha concesso lo scambio delle comparse conclusionali a norma dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. e rinviato per la discussione orale, avvenuta all'udienza del 25/10/2024. Ha quindi trattenuto la causa in decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Anzitutto occorre dichiarare la contumacia degli eredi di CP_1
, i quali, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in
[...] riassunzione, non hanno inteso costituirsi.
3.- L'opposizione è fondata e va accolta.
Occorre evidenziare che, in seguito all'interruzione del giudizio per il decesso di , la parte creditrice è rimasta del tutto inerte, non CP_1 comparendo alle udienze istruttorie, non precisando le conclusioni né partecipando alla discussione della causa. Gli eredi della parte opposta, infatti, non si sono costituiti in giudizio.
Tale complessivo comportamento processuale denota un sostanziale abbandono della pretesa creditoria, stante il palese disinteresse dei successori nel coltivare le domande formulate dal loro de cuius.
L'opposizione dev'essere dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
4.- Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Avuto riguardo all'esito della verificazione delle scritture private, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 9417/2016 R.G., introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1
e dal primo riassunto nei confronti dei suoi eredi, disattesa Controparte_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia degli eredi di;
Controparte_1
4 R.G. 6417/2016.
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1071/2016;
3) PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente;
4) DISPONE la compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, 19/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del giudice Michele Grande pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 9417/2016, avente ad oggetto titoli di credito, proposta da
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 da avv. Maurizio Giancarlo Sanasi,
-parte attrice in riassunzione/opponente- contro
, Controparte_1
-parti convenute in riassunzione contumaci/opposte-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto n. 1071/2016 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di € 122.500,00 Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura.
A sostegno dell'opposizione, la parte opponente ha allegato: - che, tra l'agosto del 2003 e il dicembre 2004, per far fronte ad una crisi finanziaria, avrebbe ricevuto in prestito da somme di denaro per CP_1 un totale di € 116.390,00 maggiorati a € 130.000,00 per gli interessi R.G. 6417/2016.
richiesti; - che, per due dei cinque prestiti, avrebbe preteso di far CP_1 apparire come beneficiarie e , rispettivamente la Persona_1 Persona_2 propria moglie e la propria cognata;
- che, a fronte del mancato pagamento di alcuni titoli, l'avrebbe obbligato ad emettere CP_1 ulteriori titoli cambiari intestati alla società STQ per un importo di €
31.000,00, senza altre dazioni in denaro;
- che avrebbe pagato €
88.500,00 a mezzo titoli cambiari e a mezzo di due assegni;
- che in data
15/04/2005 , sottoposto ad una verifica della guardia di finanza, CP_1
l'avrebbe costretto a sottoscrivere una ricognizione di debito per €
122.660,00; - che in data 03/06/2009 , ancora in possesso delle CP_1 cambiali pagate e non restituite, l'avrebbe costretto a sottoscrivere una dichiarazione modificativa della precedente ricognizione di debito;
- che i titoli cambiari azionati sarebbero stati contraffatti;
- che le somme richieste dalla parte opposta sarebbero provento del reato di usura, con conseguente nullità dei contratti di finanziamento;
- che sussisterebbero i presupposti per rescindere i contratti di finanziamento per lesione;
- che i crediti sarebbero in ogni caso prescritti.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, l'accertamento della prescrizione dei crediti azionati;
b) l'accertamento negativo del credito e la revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite (atto di citazione notificato il 10/06/2016).
1.2.- si è costituito in giudizio, contestando le avverse Controparte_1 prospettazioni.
In primo luogo, ha negato che il credito sia prescritto, alla luce delle ricognizioni di debito rilasciate dalla controparte in data 14/04/2005 e
03/06/2009.
A sostegno della propria domanda, ha allegato: - che avrebbe prestato a la somma di € 105.610,00, concordando un tasso di interesse PT dell'8% annuo nonché, sempre su richiesta di , € 15.750,00 alla PT moglie e alla cognata di questi;
- che, a fronte dei prestiti, avrebbe ricevuto titoli cambiari per complessivi € 109.000,00; - che nessuno dei
2 R.G. 6417/2016.
titoli cambiari emessi in data 11/08/2003, 30/09/2003 e 13/01/2004, per un importo di € 85.000,00 sarebbero stati pagati;
- che, rispetto ai titoli con scadenza in data 11/08/2003, le parti avrebbero concordato una dilazione di pagamento con la clausola «accetto correzione» mentre, rispetto ai titoli con scadenza il 30/09/2004, le parti avrebbero provveduto al rinnovo in data 12/08/2005 mediante emissione da parte del solo PT di nuovi titoli cambiari;
- che anche per i titoli rinnovati nel 2005 non vi sarebbe stato pagamento;
- che in data 30/05/2006, avrebbe PT pagato € 31.000,00 mediante girata di cambiali emesse da Confezioni
STQ; - che avrebbe ricevuto altri € 9.500,00 per altri titoli pagati;
- che, previ nuovi conteggi, le parti avrebbero concordato di dilazionare ancora nel tempo il pagamento, spostando la scadenza di anno in anno.
Ha sostenuto che non vi sarebbe alcuna pattuizione di interessi usurari, essendo il tasso di interesse concordato inferiore alla soglia usuraria.
Ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e compensi di lite (comparsa di costituzione del 27/10/2016)
1.3.- Il giudizio è stato istruito per mezzo di consulenza tecnica d'ufficio di tipo grafologico, del giuramento decisorio della parte opposta, dell'interrogatorio formale di parte opponente e di prova testimoniale.
1.4.- All'udienza del 01/07/2022, il processo è stato interrotto per il decesso di (deceduto il 23/11/2021). Il giudizio è stato poi Controparte_1 riassunto ad opera della parte opponente, la quale ha notificato il ricorso in riassunzione impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte nell'ultimo domicilio del defunto.
1.5.- Gli eredi di non si sono costituiti in giudizio. Controparte_1
1.6.- All'udienza del 21/06/2024 la parte opponente ha precisato le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate. Per la parte opposta nessuno è comparso.
3 R.G. 6417/2016.
All'esito, il giudice ha concesso lo scambio delle comparse conclusionali a norma dell'art. 281 quinquies co. 2 c.p.c. e rinviato per la discussione orale, avvenuta all'udienza del 25/10/2024. Ha quindi trattenuto la causa in decisione.
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio tra le parti devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
2.1.- Anzitutto occorre dichiarare la contumacia degli eredi di CP_1
, i quali, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in
[...] riassunzione, non hanno inteso costituirsi.
3.- L'opposizione è fondata e va accolta.
Occorre evidenziare che, in seguito all'interruzione del giudizio per il decesso di , la parte creditrice è rimasta del tutto inerte, non CP_1 comparendo alle udienze istruttorie, non precisando le conclusioni né partecipando alla discussione della causa. Gli eredi della parte opposta, infatti, non si sono costituiti in giudizio.
Tale complessivo comportamento processuale denota un sostanziale abbandono della pretesa creditoria, stante il palese disinteresse dei successori nel coltivare le domande formulate dal loro de cuius.
L'opposizione dev'essere dunque accolta e il decreto ingiuntivo revocato.
4.- Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Avuto riguardo all'esito della verificazione delle scritture private, le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio n. 9417/2016 R.G., introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1
e dal primo riassunto nei confronti dei suoi eredi, disattesa Controparte_1 ogni altra questione, così provvede:
1) DICHIARA la contumacia degli eredi di;
Controparte_1
4 R.G. 6417/2016.
2) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1071/2016;
3) PONE le spese di CTU definitivamente a carico della parte opponente;
4) DISPONE la compensazione delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, 19/03/2025.
Il giudice
Michele Grande
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