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Sentenza 3 maggio 2024
Sentenza 3 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/05/2024, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5006 / 2023 R.G., avente ad oggetto: appello , riservata in decisione all'udienza dell'11.4.2024 e vertente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 P.IVA_1
in persona del Sig. , nella qualità di Procuratore Parte_2
dell' , in forza dei poteri conferiti Controparte_1
con Procura Speciale per atto Notaio - Roma Persona_1
repertorio nr 175418 raccolta nr 11376 del 22/07/2021, (All.1 – Procura
Speciale), rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di
appello, dall'avv. Danilo Grandoni, (C.F. ), con C.F._1
domicilio eletto presso il suo studio in Torre del Greco (Na) alla via De
Nicola n. 38
- APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...] Controparte_2 C.F._2
1 Maria la Carità alla in Via Madonna delle Grazie n. 42, rapp. to e
difeso in virtù di procura in calce all'atto di costituzione nel giudizio
d'appello, dall'Avv. Valerio Malafronte, (C.F. ), C.F._3
con cui elett.te domicilia presso il suo studio in Gragnano al la Via
Marinai d'Italia n.2
- APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.04.2024, le parti hanno rassegnato le conclusioni,
riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, dei quali hanno chiesto l'accoglimento. Hanno chiesto riservarsi la causa in decisione con rinuncia alla concessione dei termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L' ha impugnato la sentenza del Giudice Controparte_1
di Pace di Gragnano n. 2262/2023 pubblicata il 25 maggio 2023, non notificata, con la quale è stata accolta la domanda attorea promossa da di annullamento della cartella di pagamento n. Controparte_2
10020110144911026000 dell'importo di € 3.802,35 risultante dall'estratto di ruolo impugnato, per l'omesso pagamento di contravvenzioni per violazione al codice della strada accertate nel 2010.
In particolare, parte appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata per i seguenti motivi:
- Inammissibilità dell'opposizione avverso estratto ruolo attesa la rituale notifica della cartella di pagamento in data 26.06.2012,
consegnata personalmente al destinatario che firma e ritira l'atto
(giusta relata prodotta già in primo grado);
2 - inammissibilità e tardività delle eccezioni relative al ruolo, in caso di impugnativa avverso l'estratto di ruolo, atteso che i vizi formali della cartella (nullità della notifica della cartella esattoriale impugnata;
nullità della notifica della cartella esattoriale e della sua notifica nonché vizi di notifica degli atti prodromici alla ca rtella di pagamento) devono essere contestati mediante l'opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni dalla notifica stessa ex art. 617 c.p.c., con atto di citazione a comparire innanzi al Giudice dell'esecuzione competente in relazione al luogo di notifica della cartella;
- violazione dell'art. 100 c.p.c., atteso che l'art. 100 c.p.c. stabilisce che per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è
necessario avervi interesse, che non si rintraccia nel caso di specie in quanto l'azione è stata proposta in assenza di atti dell'esecuzione esattoriale e la notifica della cartella è avvenuta ritualmente (come da documentazione agli atti);
- erronea condanna alle spese per violazione dell'art. 91 c.p.c., in quanto la condanna al pagamento di spese e compe tenze di lite genera da un'errata applicazione del principio di soccombenza, causata, a sua volta, dall'erronea interpretazione della fattispecie . La soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità,
per il quale non può andare esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo;
Per i motivi sopra esposti, ha chiesto accogliersi l'appello e rigettare CP_3
la domanda proposta da perché inammissibile, Controparte_2
improcedibile e, comunque, infondata e, per l'effetto, riformare, revocare
3 e\o annullare la sentenza del Giudice di Pace di Gragnano n. 2262/2023
pubblicata il 25 maggio 2023, nonché condannare gli appellati alle spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito , depositando comparsa di costituzione ed Controparte_2
insistendo per il rigetto dell'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i seguenti motivi:
- inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.;
- infondatezza dell'appello per ammissibilità dell'impugnazione del ruolo, dovendosi considerare pienamente radicato l'interesse ad agire nel contribuente che sia costretto ad adire le Sedi giudiziarie per opporsi alla inerzia delle Amministrazioni (i.e. il Concessionario
della Riscossione) come nel caso di specie odierno appellante, il quale ha correttamente ha adito il Giudice di Pace di Gragnano dopo aver presentato formale istanza di sgravio della impugnata cartella di pagamento, senza ottenere riscontro alcuno;
- inammissibilità dell'eccezione di prescrizione della pretesa sanzionatoria in quanto formulata per la prima volta in grado di appello.
ha concluso chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto, Controparte_2
confermare la sentenza n. 2262/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Gragnano, nonché condannare parte appellante al pagamento delle spese di giudizio con attribuzione al Procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 11.04.2024.
Preliminarmente, si dà atto della contumacia della , Controparte_4
ritualmente citata e non costituitasi.
4 Deve, innanzitutto, sottolinearsi che i motivi di impugnazione proposti dall'appellante risultano essere adeguatamente esplicitati.
Nel giudizio di appello, che non è un novum iudicium, l'appellante ha l'onere di enucleare specifici motivi rispetto ai quali resta circoscritta la cognizione del giudice. La specificità dei motivi esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata si contrappongano quelle proposte dall'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico - giuridico delle prime.
Ne consegue che nell'atto di appello, alla parte volitiva deve accompagnarsi,
una parte argomentativa, che confuti e contesti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario che le ragioni su cui si fonda il gravame siano esposte con un sufficiente grado di specificità (cfr. Cass. 8871/2010 in motivazioni;
n. 9244/2007) .
Infatti, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamene impugnato non è sufficiente che nell'atto d' appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che sia contenuta una parte argomentativa che,
contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico.
Pertanto, il capo di sentenza di primo grado rispetto al quale l'app ellante si limiti a manifestare generiche perplessità, senza svolgimento di alcuna argomentazione volta a contestarne il fondamento, deve considerarsi passato in giudicato (Cass. SS.UU. n. 23299 del 9.11.2011).
Parte appellante ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo.
5 Giova premettere che l'azione esperita dall'odierna appellata andava e va più correttamente qualificata in termini di accertamento negativo del credito, stante l'assenza di qualsivoglia iniziativa pre – esecutiva ovvero esecutiva da parte del concessionario per la riscossione: in forza della detta (diversa)
qualificazione si imponeva e si impone, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali (il riferimento è a Cass. civ. S.U. n. 22798 del 19.07.22), la necessità di verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul punto) di un CP_3
idoneo interesse ex art. 100 c.p.c.
Si rileva, dunque, in primis, l'infondatezza dell'eccepita tardività delle eccezioni previste, non essendo fissato un termine entro il quale proporre azione di accertamento ex art. 100 c.p.c.
Sul punto, va osservato che la Suprema Corte di Cassazione ha escluso l'autonoma impugnabilità ex se dell'estratto ruolo (Cass. sent. 17/09/2019,
n. 23076; Cass. SSUU. Sent. n. 19704/2015; l'accesso alla tutela giurisdizionale anticipata, ossia mediante l'impugnazione del ruolo o dell a cartella esattoriale, che si pretenderebbe conosciuto/a tramite l'estratto di ruolo consegnato dall'Agente della Riscossione al debitore richiedente, senza attendere la notifica dell'atto riscossivo successivo, non sorretto da un interesse concreto ed attuale del contribuente a valersene (Cass. 22946/2016
e Cass. 20618/2018).
L'esclusione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo è sancita, inoltre, nella disposizione di cui all'art. 12, co. 4 bis, prima parte, D.P.R. 602/1973, così come novellato dal D.L. n. 146/2021, recante “Misure urgenti in materia
6 economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”,
convertito, con modificazioni, in legge n. 215 del 2021 [in vigore dal
21/12/2021], a tenore del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile”.
È proprio sulla portata di tale ultima disposizione che interviene Cass., Sez.
un., n. 22798 del 19.07.22.
Il legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73,
intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che «L'estratto di ruolo non è
impugnabile», ma anche che «Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4,
del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione».
La prima disposizione del comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/73 è
ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a diff erenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dall'art. 19 del
7 d.lgs. n. 546/92 tra quelli impugnabili.
Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionat o nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia riv olta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento.
Con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire.
Nel dettaglio, dopo aver ribadito la non impugnabilità dell'estratto di ruolo,
il Legislatore è intervenuto, nella seconda parte del comma 4 bis, dell'art.12
DPR 602/1973 a prevedere le casistiche in cui, invece, l'interesse del debitore ad impugnare direttamente “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata”, senza attendere la notifica dell'atto successivo, è ritenuto sussistere in ragione dell'emersione di un concreto pregiudizio (derivante dall'iscrizione a ruolo e da documentarsi a cura del debitore stesso), “per la partecipazione a una procedura di appalto, …
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pub blici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48 -bis del presente decreto o infine
8 per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Tali casistiche sono accomunate dal rilievo che, nelle stesse, in ragione dell'emersione del pregiudizio in parola, “l'esigenza di tutela giudiziale si palesa indifferibile”.
Si tratta, secondo le SS. UU. della Suprema Corte, di casi tassativi e non esemplificativi (“I casi indicati sono quindi tassativi e no n esemplificativi, per cui l'interprete non può crearne altri” Cass. SS UU 26283/2022).
Tutto ciò considerato, le Sezioni Unite sopra richiamate hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3 - bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l.
17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4 -bis, si applica ai
processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela
immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Nel caso di specie, l' ha prodotto, fin dal primo grado di giudizio, CP_1
documentazione comprovante la notifica della cartella in favore dell'appellata, tal che la prescrizione suscettibile di essere fatta valere era
(ed è) unicamente quella cd. successiva (alla notifica della cartella).
In particolare, la cartella di pagamento è stata notificata personalmente al destinatario in data 26.06.2012, come pure accertato dal Giudice di Prime
Cure.
La circostanza che l'estratto ruolo sia impugnabile, nel rispetto del principio delineato dalla Cassazione, non vale a significare, come detto, che sia
9 automaticamente configurabile in ogni caso l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in capo al ricorrente. Perché sia ravvisabile tale interesse, infatti, occorre che il debitore dimostri, o quantomeno alleghi (e non vi sia contestazione sul punto), un concreto svantaggio che sia rico mpreso nell'elenco tassativo oggi previsto dall'art. 3bis del d.l. n. 146/2021.
Tra l'altro, va evidenziato che, da ultimo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023 ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate sull'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art.
3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito.
Parte appellata non ha provato né tantomeno allegato i possibili pregiudizi che potrebbero scaturire dalla presenza del debito sul ruolo esattoriale né
tantomeno si verte in alcuna delle casistiche declinate all'art. 12, comma 4 -
bis DPR 602/1973, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta.
Né può rilevare, come pure è stato dedotto, che vi è stata istanza di sgravio non riscontrata da atteso che la proposizione di istanza di sgravio CP_3
non rientra tra le ipotesi, tassativamente indicate dal legislatore per fondare la sussistenza dell'interesse ad agire.
Dunque, l'appello va accolto.
Stante la novità dell'intervento normativo e dell'arresto delle Sezioni Unite, si ravvisano le gravi ed eccezionali ragioni per la regolamentazione delle spese di lite dell'intero giudizio nel senso della compensazione (dovendosi riformare anche sul punto la sentenza di primo grado).
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata - nella persona del giudice monocratico,
10 dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 _2
, avverso la sentenza n. 2262/2023 pubblicata il 25 maggio 2023
[...]
dell'Ufficio del Giudice di Pace di Gragnano nell'ambito del procedimento
R.G. 2938/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado dichiara inammissibile la domanda proposta da _2
;
[...]
- compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, così deciso il 03/05/2024
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
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