Ordinanza cautelare 27 gennaio 2022
Sentenza 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 27 settembre 2024
Accoglimento
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/07/2025, n. 6691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6691 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06691/2025REG.PROV.COLL.
N. 06681/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6681 del 2024, proposto da
A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società Agricola Brognoligo di SI ES e GI CA s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Donatella Gobbi e Matteo Zanoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 814/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società Agricola Brognoligo di SI ES e GI CA s.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. Giovanni Gallone e uditi per le parti gli avvocati Massimo Di Benedetto dell'Avvocatura generale dello Stato e l’avvocato Matteo Zanoni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 28 dicembre 2021 e depositato il 29 dicembre 2021 la Società agricola Brognoligo di SI ES e GI CA s.s. (già Società Agricola Brognoligo di SI FO, LI e C. s.s.) esercente l’attività di produzione di latte vaccino e come tale assoggetta al regime delle cd. “quote latte”, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per il Veneto, domandandone l’annullamento previa concessione di tutela cautelare, l'intimazione di pagamento n. 12220219000983648000 dell'importo di € 1.034.239,30 notificata a mezzo PEC il 29 ottobre 2021 relativa alla cartella A.G.E.A. n. 30020150000008556000, notificata il 16 marzo 2015, riguardante prelievi latte per le annate 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002 e 2005-2006 nonché ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso al procedimento.
1.1 A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto le censure così rubricate:
1) illegittimità dell’atto impugnato per violazione degli artt. 1, 3 e 21bis Legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 7 Legge n. 212/2000, dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973 e del provvedimento prot. n. 110560/2014 in data 28 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere per difetto motivazione e di istruttoria. Illegittimità per violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, del diritto di difesa e del giusto procedimento. Violazione degli artt. 24 e 97 della Cost. ;
2 ) illegittimità dell’atto impugnato per intervenuta prescrizione dei crediti in relazione ai quali è stato intimato il pagamento. Violazione dell’art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995, dell’art. 2948 n. 4 cod.civ., dell’art. 28 della Legge n. 681/1989 e dell’art. 2946 cod.civ. ;
3) inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 2, paragrafo 1, comma 2, e paragrafo 4, del Reg. (CEE) n. 3950/92, dell’artt. 3 e 5 Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 9 Reg. (CE) n. 1392/2001 e dell’art. 10 Reg. (CE) n. 1788/2003 .
2. Con ordinanza cautelare n. 201 del 2022, l’adito T.A.R. ha:
- accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in parte motiva e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati anche ai fini e con effetto nei confronti del successivo pignoramento;
- disposto un approfondimento istruttorio ordinando “ordinare agli Enti resistenti, ciascuno per quanto di competenza, di depositare in giudizio, entro 90 giorni prima della prossima fissanda udienza pubblica, la seguente documentazione, in formato intellegibile al Collegio: - la cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione con la prova della relativa notificazione; - gli atti di accertamento/imputazione dei prelievi relativi e presupposti agli atti impugnati, regolarmente notificati a parte ricorrente (fornendone la relativa prova), le eventuali decisioni giudiziali relative ai singoli atti che abbiano definito le controversie instaurate avverso gli stessi, o l’indicazione e prova dei giudizi eventualmente tuttora pendenti; - ogni atto interruttivo della prescrizione trasmesso a parte ricorrente (fornendone la relativa prova) relativo ai crediti per i quali è causa”.
2.1 Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito T.A.R. ha accolto, in via assorbente, il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’impugnata intimazione.
In particolare, ha ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente a mezzo del secondo motivo di gravame osservando che:
- “l’intimazione di pagamento n. 12220219000983648000 concerne il «prelievo latte» per le annate 1995-1996, 1996-1997, 2001-2002 e 2005-2006 e farebbe seguito alla notificazione in data 16 marzo 2015 della cartella di pagamento n. 30020150000008556000. La ricorrente contesta di avere ricevuto in notifica la cartella di pagamento del 16 marzo 2015 e afferma che sarebbe maturata la prescrizione durante il tempo trascorso tra il sorgere del credito, tra gli anni 1995 e 2006, e il 29 ottobre 2021, data di notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata”;
- “Né Ag.E.A. – che non si è costituita in giudizio né ha adempiuto all’ordine istruttorio del Tribunale – né A.D.E.R. hanno fornito elementi tali da contrastare l’affermazione dell’azienda agricola ricorrente secondo cui essa non avrebbe mai ricevuto da Ag.E.A. alcun atto di imputazione del prelievo, né avrebbe ricevuto in notifica la cartella di pagamento indicata nel provvedimento qui gravato. In sostanza, né Ag.E.A. né A.D.E.R. hanno fornito elementi tali da dimostrare che la notificazione dell’intimazione di pagamento impugnata sarebbe stata preceduta da atti interruttivi della prescrizione”.
3. Ora con ricorso notificato in data 27 agosto 2024 e depositato il 3 settembre 2024 A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e A.D.E.R. - Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone, previa sospensione dell’esecutività ex art. 98 c.p.a., la riforma.
3.1 Ha affidato il gravame ad un unico motivo così rubricato:
1) istanza di ammissione prova documentale nuova ex art. 104 c.p.a. – erroneità della sentenza di primo grado, oggi appellata, per avere il tar ritenuto fondata la questione di prescrizione – violazione art. 64 c.p.a..
4. In data 10 settembre 2024 si è costituita per resistere avverso l’appello la Società agricola Brognoligo di SI ES e GI CA s.s..
4.1 La parte appellata ha, poi, depositato in data 23 settembre 2024 memoria difensiva eccependo l’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a. e della nuova documentazione prodotta da parte appellante, insistendo per la reiezione del gravame e dell’annessa domanda cautelare e riproponendo ai sensi dell’art. 101, secondo comma, c.p.a. i seguenti motivi di ricorso dedotti in primo grado che il T.A.R. per il Veneto ha dichiarato assorbiti:
1) illegittimità dell’atto impugnato per violazione degli artt. 1, 3 e 21bis Legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 7 Legge n. 212/2000, dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973 e del provvedimento prot. n. 110560/2014 in data 28 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Illegittimità dell’atto impugnato per eccesso di potere per difetto motivazione e di istruttoria. Illegittimità per violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, del diritto di difesa e del giusto procedimento. Violazione degli artt. 24 e 97 della Cost. ;
2) inesistenza e/o nullità e/o illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 2, paragrafo 1, comma 2, e paragrafo 4, del Reg. (CEE) n. 3950/92, dell’artt. 3 e 5 Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 9 Reg. (CE) n. 1392/2001 e dell’art. 10 Reg. (CE) n. 1788/2003 .
5. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 26 settembre 2024 questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 3599 del 27 settembre 2024, ha accolto ai soli fini dell’art. 55, comma 10 c.p.a., l’istanza cautelare proposta da parte appellante, ferma l’esecutività della sentenza di primo grado.
6. In data 9 giugno 2025 parte appellante e parte appellata hanno depositato memorie difensive.
6.1 Il 19 giugno 2025 parte appellata ha depositato memorie in replica.
7. All’udienza pubblica del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello è fondato.
1.1 In limine vanno disattese le eccezioni in rito sollevate dalla difesa di parte appellata.
Nel dettaglio, non coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 101 c.p.a..
Sostiene parte appellata che l’atto di gravame non conterrebbe alcuna specifica censura nei confronti del capo della sentenza relativo all’acquisizione e alla valutazione del materiale probatorio su cui è fondata la decisione impugnata.
Va, invece, rilevato che l’appello risulta calibrato, come richiesto dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre 2023 n. 11049), sulla specificità della vicenda processuale che occupa e contiene specifiche doglianze con riguardo alle modalità di acquisizione della prova seguite dal primo giudice. Più segnatamente, nell’atto di appello si sono messe in evidenza le seguenti circostanze:
- che il bersaglio del potere istruttorio del T.A.R. avrebbe potuto essere anche l’amministrato;
- che l’ordine istruttorio emesso dal T.A.R. è stato solo parzialmente adempiuto e che il Tribunale avrebbe potuto, a fronte del principio di prova fornito da A.D.E.R., anche rinnovare il proprio ordine istruttorio.
Trattasi, invero, di profili di possibili errores in procedendo commessi dal primo giudice nell’esercizio dei propri (doverosi) poteri istruttori che valgono a soddisfare il requisito della specificità delle doglianze posto dall’art. 101. c.p.a.
1.2 Parimenti infondata è la seconda eccezione in rito sollevata dalla difesa di parte appellata e relativa all’inammissibilità della nuova documentazione prodotta in uno con l’atto d’appello per violazione del disposto dell’art. 104 c.p.a..
Il Collegio ritiene, infatti, di dare continuità al più recente orientamento di questa Sezione (Cons. Stato, sez. VI, nr. 742 del 31 gennaio 2025, 907 del 5 febbraio e 1297 del 18 febbraio del 2025) che anche nell’ipotesi (come quella che occupa) in cui in primo grado vi sia stato un ordine istruttorio del T.A.R. non totalmente evaso dall’amministrazione, ha ritenuto ammissibile la produzione in grado di appello di documenti attestanti la formazione di un giudicato.
E, infatti, in tale ipotesi sussiste l’inderogabile esigenza di evitare che si formi un contrasto tra giudicati esponendo consapevolmente la pronuncia a revocazione ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 5) c.p.c.. Inoltre, l’eccezione di giudicato esterno rientra, come accennato, anche secondo la giurisprudenza di ZI (si veda Cass. civ., sez. III, 28/07/2014, n. 1706, con ampi richiami a pronunce precedenti rese anche a Sezioni Unite), nel novero delle eccezioni in senso lato, rilevabili anche ex officio in grado di appello e rispetto al cui accertamento sono comunque esercitabili i poteri istruttori officiosi di questo giudice anche oltre i limiti che l’art. 104 c.p.a. pone alla produzione delle parti.
Ne discende che deve sempre essere ammessa, anche in grado d’appello, l’acquisizione nell’ambito del processo amministrativo di documenti valevoli a dimostrare l’esistenza di un giudicato esterno rilevante ai fini della decisione della causa.
A ciò si aggiunga che:
- A.G.E.A. (a differenza di A.D.E.R.) non risulta essersi costituita nel corso del primo giudizio e non v’è prova sul portale P.A.T. della notifica alla medesima dell’ordinanza cautelare n. 201 del 2022 recante l’ordine istruttorio rimasto parzialmente inadempiuto;
- A.D.E.R. ha comunque, anche se solo parzialmente, adempiuto all’ordine istruttorio emesso in primo grado depositando, in data 22 gennaio 2022, taluni documenti.
Con riguardo a quest’ultima circostanza preme segnalare che la più recente ed accorta giurisprudenza a di questa Sezione (sempre Cons. Stato, sez. VI, n. 742 del 31 gennaio 2025, n. 907 del 5 febbraio e n. 1297 del 18 febbraio del 2025) ha precisato che è facoltà del giudice d’appello, anche nell’esercizio dei poteri officiosi riconosciutigli dal c.p.a., ammettere documenti anche non attestanti l’esistenza di un giudicato che non siano stati esibiti dinanzi al T.A.R. purché, a fronte di un ordine istruttorio di quest’ultimo, “in primo grado l’amministrazione abbia comunque adempiuto, seppur in modo non completo, ma fornendo comunque evidenze che tendono a smentire l’eccezione di prescrizione dei ricorrenti”.
Ne consegue che, nel caso che occupa, può trovare ingresso nel giudizio di appello ex art. 104 c.p.a. anche tutta l’altra documentazione esibita per la prima volta in giudizio da parte appellante (e tra questa, segnatamente, l’intimazione di pagamento n. AGEA.DIRGEN.2012.4874 del 12.09.2012 - doc. nr. 14 e 15 allegati all’atto di appello).
2. Con l’unico motivo di appello si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado a mezzo del quale è stata eccepita l’intervenuta estinzione per prescrizione dei diritti azionati a mezzo degli atti gravati in prime cure.
Secondo parte appellante detta statuizione sarebbe errata posto che dalla documentazione allegata all’atto di appello risulterebbe che la cartella di pagamento n. 30020150000008556000 prodromica all’intimazione di pagamento gravata in prime cure sarebbe stata impugnata dall’azienda agricola appellata innanzi al T.A.R. per la Lombardia – sede staccata di Brescia che, con la sentenza n. 248/2020 del 25 marzo 2020, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nell’anno 2015 (doc. n. 10 allegato all’atto di appello); tale sentenza è stata appellata da altri produttori (ma non dall’azienda agricola appellata) innanzi a questo Consiglio che, con la sentenza n. 6332/2022 del 20 luglio 2022, ha respinto l’appello (doc. n. 11 allegato all’atto di appello).
Fermo tale, invero assorbente, deduzione, parte appellante osserva ancora che:
- con decreto decisorio n. 8313/2011 del 28.10.2011 (doc. n. 12 allegato all’atto di appello), il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha dichiarato perento il ricorso R.G. n. 10240/1998 proposto dal produttore avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo alle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97;
- con sentenza, passata in giudicato, n. 7700/12 del 12.09.2012 (doc. n. 12.1 allegato all’atto di appello), T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha dichiarato inammissibile l’azione di annullamento proposta dal produttore (in quel caso Azienda Agricola SI FO, LI, GI CA, IN LM e SI ON s.s., ovvero il medesimo soggetto di cui al presente procedimento – doc. n. 12.2 e 12.3 allegato all’atto di appello), avverso la comunicazione AIMA relativa all’imputazione di prelievo di cui alle campagne lattiere 1995/96 e 1996/97, accogliendolo limitatamente al calcolo degli interessi;
- con sentenza, passata in giudicato, n. 9711/14 del 12.09.2014 (doc. n. 12.4 allegato all’atto di appello), il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha respinto il ricorso proposto dal produttore (in quel caso Azienda Agricola SI FO, LI, GI CA, IN LM e SI ON s.s., ovvero il medesimo soggetto di cui al presente procedimento – doc. n. 12.2 e 12.3 già indicati), avverso l’imputazione di prelievo supplementare di cui alla campagna lattiera 2001/02;
- con decreto decisorio n. 1430/2012 del 08.02.2012 (doc. n. 13 allegato all’atto di appello), ), il T.A.R. per il Lazio – sede di Roma ha dichiarato perento il ricorso R.G. n. 9372/2002 promosso dal primo acquirente avverso l’imputazione di prelievo supplementare relativo alla campagna lattiera 2001/02;
- con riferimento alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97, 2001/02 e 2005/06, prima dell’intimazione di pagamento impugnata e della prodromica cartella, è stata notificata ai sensi dell’art. 8 quinquies comma 1 Legge n. 33/09, l’intimazione di pagamento n. AGEA.DIRGEN.2012.4874 del 12.09.2012 (doc. n. 14 allegato all’atto di appello), ricevuta in data 28.09.2012 come risulta dall’avviso di ricevimento allegato (doc. n. 15 allegato all’atto di appello);
- a seguito di tale intimazione il produttore non ha presentato istanza di rateizzazione, come emerge dalla disposizione allegata (doc. n. 16 allegato all’atto di appello);
- sempre in forza della medesima cartella di pagamento, è stata notificata al produttore anche l’intimazione di pagamento n. 54702201900000944000 (doc. n. 17 allegato all’atto di appello), ritualmente ricevuta in data 26.02.2019 come risulta dalla ricevuta di consegna della relativa PEC allegata (doc. n. 18 allegato all’atto di appello).
2.1 Il motivo è fondato.
L’amministrazione ha dimostrato, a mezzo della documentazione prodotta ex art. 104 c.p.a. in uno con l’atto di gravame, il verificarsi di plurimi eventi interruttivi del corso della prescrizione legati, in particolare, all’instaurazione ad opera dell’azienda agricola appellata di giudizi di impugnazione aventi ad oggetto gli atti impositivi ed esecutivi presupposti.
È, infatti, appena il caso di notare che secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609, 29 novembre 2023, n. 10303 e 2 gennaio 2024 n. 64) il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione” e “Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore (odierno appellato) ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria. Tale lettura pare, invero, confortata sia dal dato letterale dello stesso art. 2943, comma 1 c.c. (che ricollega l'interruzione della prescrizione alla sola notificazione dell'atto introduttivo del giudizio senza indicare il soggetto che deve iniziare lo stesso) sia la ratio della previsione che è quella di mettere in quiescenza il meccanismo prescrizionale fintanto che l’accertamento dell’an o quantum della pretesa creditoria risulta ancora sub judice. Inoltre, detta lettura sembra meglio sposarsi con l’esigenza di conciliare il dettato codicistico “comune” con la struttura impugnatoria del giudizio amministrativo che ha ad oggetto un provvedimento con il quale l’amministrazione ha in precedenza esercitato il suo potere secondo lo schema del diritto potestativo stragiudiziale (senza dimenticare che, peraltro, nella materia de qua, si ha una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo adito con cognizione naturalmente estesa all’intero rapporto controverso).
La giurisprudenza di questa Sezione ha poi escluso (a partire da Cons. Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609, 29 novembre 2023, n. 10303 e 2 gennaio 2024 n. 64 che riprende le indicazioni della giurisprudenza di ZI in materia lavoristica - Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2021, n.21799) nell’ipotesi di declaratoria di perenzione del giudizio intrapreso dal debitore, che debba trovare applicazione il comma 3 del già citato art. 2945 cc. (secondo cui “Se il processo si estingue, rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo”). Se, infatti, appare fuori di dubbio che la perenzione sia equiparabile all’estinzione del giudizio (come ritenuto da ultimo da Cass. civ., Sez. Un., 31 maggio 2022, n. 17619) l’effetto solo immediatamente interruttivo della prescrizione disegnato dalla disposizione in parola (con esclusione dell’effetto sospensivo fino alla definizione del giudizio) non opera nell’ipotesi in cui la vicenda estintiva dipenda dall’inerzia di una parte (in questo caso la parte appellata già ricorrente nel giudizio conclusosi con il decreto di perenzione) che non ha interesse a conservare l’effetto interruttivo permanente della prescrizione in danno dell’amministrazione convenuta. Ciò sulla scorta della considerazione che la perdita dell’effetto interruttivo permanente (con il conseguente rischio di vedere estinto per prescrizione il diritto di credito) costituisce, in realtà, una sanzione per il creditore che abbia agito in giudizio senza poi svolgere idonea attività processuale; sanzione che, pertanto, non potrebbe essere applicata per analogia quando il creditore sia invece l’amministrazione convenuta, la quale abbia chiesto la reiezione del ricorso con una domanda implicita di accertamento positivo del credito e intenda procedere, una volta estintosi il giudizio, alla riscossione coattiva sulla base della cartella di pagamento o dell’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione. Dette considerazioni paiono, peraltro, da confermare anche alla luce della concreta operatività dell’istituto della perenzione del processo amministrativo ex art. 81 e ss. c.p.a.. Infatti, quest’ultimo, per come disegnato, prevede che solo il ricorrente possa dichiarare, a seguito di comunicazione di avviso di perenzione quinquennale, di avere interesse alla decisione (art. 82, comma 2 c.p.a.) con la conseguenza che la parte resistente, anche se ne avesse un concreto interesse, non sarebbe in condizione di opporsi alla perenzione e, quindi, di impedire che con l’estinzione del processo amministrativo venga meno anche l’effetto interruttivo-sospensivo ex art. 2945 comma 2 c.c..
2.2 Facendo applicazione delle suddette coordinate normative, ad assumere rilievo del tutto assorbente è, in particolare, nel caso di specie, la circostanza che l’azienda agricola appellata ha impugnato la cartella di pagamento n. 30020150000008556000 (atto presupposto rispetto all’intimazione di pagamento gravata in prime cure) innanzi al T.A.R. per la Lombardia – sede staccata di Brescia che, con la sentenza n. 248/2020 del 25 marzo 2020, lo ha dichiarato inammissibile (sentenza confermata, ad esito di appello proposto da parte di altri produttori, con la sentenza n. 6332/2022 del 20 luglio 2022).
Ne discende infatti che il corso della prescrizione è stato interrotto per effetto dell’intrapresa da parte del debitore di tale giudizio di impugnazione e che il suo corso è rimasto sospeso ex art. 2945, comma 2, c.c. fino al 2020. Sicché, all’atto dell’emissione dell’impugnata intimazione di pagamento (avvenuta il 29 ottobre 2021) la prescrizione non era certamente maturata.
A fronte dei suddetti rilievi, l’azienda agricola appellata, si è limitata apoditticamente ad obiettare che le sentenze prodotte da parte appellante non riguarderebbero i crediti oggetto di giudizio, senza circostanziare un minimo (come invece era suo onere) tale affermazione quantomeno allegando quale altra sua posta debitoria sarebbe stata oggetto di tali sentenze (e, per ciò qui più interessa, della sentenza del T.A.R. per la Lombardia – sede staccata di Brescia n. 248/2020 del 25 marzo 2020).
Con riguardo a quest’ultima è, peraltro, irrilevante che, come obiettato dalla difesa di parte appellata, si riferisca alla causa avente R.G. n. 1249/2015 con la conseguenza che, tenuto conto del termine massimo per l’impugnazione, la stessa avrebbe sicuramente ad oggetto cartelle notificate a distanza di almeno dieci anni rispetto alle annate lattiere antecedenti all’anno 2005, ovvero notificate ben oltre l’intervenuta maturazione del termine di prescrizione decennale e quinquennale dei relativi crediti. E, infatti, in disparte dalla genericità della deduzione, anche a voler tralasciare la circostanza che vi è prova di altri eventi interruttivi del corso della prescrizione antecedenti (comprovati dai decreti decisori n. 8313/2011 del 28.10.2011 e n. 1430/2012 del 08.02.2012 e dalle sentenze n. 7700/12 del 12.09.2012, tutti resi in giudizi in cui si è costituita l’amministrazione resistente), la prescrizione del credito eventualmente maturata prima dell’emissione della cartella di pagamento poteva essere eccepita unicamente in sede di impugnazione di quest’ultima e non può, invece, essere fatta valere in questa sede, surrettiziamente, con l’impugnazione dell’atto a valle.
Deve, in proposito, peraltro, rilevarsi che nel giudizio R.G. n. 1249/2015 le parti ricorrenti hanno effettivamente eccepito, come era loro onere, anche l’intervenuta prescrizione del credito azionato da A.G.E.A (secondo motivo del ricorso) ma detta eccezione è stata comunque disattesa, benché con una pronuncia in rito per inammissibilità del ricorso cumulativo/collettivo.
2.3 Si segnala, solo per completezza, che con riferimento alle campagne lattiere 1995/96, 1996/97, 2001/02 e 2005/06, risulta comunque ex actis notificata ai sensi dell’art. 8 quinquies comma 1 Legge n. 33/09, prima dell’intimazione di pagamento gravata in prime cure e della prodromica cartella, anche l’ulteriore intimazione di pagamento n. AGEA.DIRGEN.2012.4874 del 12.09.2012 (doc. nr. 14 e 15 allegati all’atto di appello), atto avente di certo valenza interruttiva e che, già da sé, ha impedito il maturare della prescrizione decennale all’atto dell’emissione dell’intimazione gravata in prime cure (avvenuta il 29 ottobre 2021).
3. Occorre, ora, procedere con lo scrutinio dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, c.p.a. da parte appellata.
Con il primo motivo di ricorso qui riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a., si deduce l’illegittimità dell’l’intimazione di pagamento n. 12220219000983648000 per violazione degli artt. 1, 3 e 21bis Legge n. 241/1990, degli artt. 1 e 7 Legge n. 212/2000, dell’art. 50 D.P.R. n. 602/1973 e del provvedimento prot. n. 110560/2014 in data 28 agosto 2014 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, oltre che per eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, per violazione dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, del diritto di difesa e del giusto procedimento, nonché per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione
Sotto un primo profilo si deduce che non risulterebbe notificato alla Società Agricola Brognoligo l’atto impositivo presupposto, con conseguente illegittimità dell’intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
In secondo luogo, anche alla luce della lamentata omessa notificazione dell’atto presupposto si deduce l’illegittimità dell’intimazione di pagamento per violazione dell’obbligo di motivazione atteso che:
- non risulterebbe possibile evincere dall’atto la correttezza degli importi indicati a titolo di prelievo, né a quale annata lattiera gli stessi si riferiscano;
-per quanto concerne gli interessi, non vi sarebbe alcuna indicazione né del capitale su cui gli stessi sarebbero maturati, né del periodo su cui sono stati conteggiati.
Infine si deduce che la mancata comunicazione degli atti di imputazione del prelievo rileverebbe anche sotto il profilo della violazione del diritto al contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa in giudizio.
3.1 Il motivo è infondato.
Quanto al primo profilo di doglianza è sufficiente rilevare che l’atto presupposto (cartella di pagamento n. 30020150000008556000) rispetto all’intimazione di pagamento gravata in prime cure risulta, come visto al precedente punto 2.1., essere stata impugnata dall’azienda agricola appellata innanzi al T.A.R. per la Lombardia – sede staccata di Brescia. Non si può quindi dubitare che l’azienda agricola appellata sia venuta legalmente a conoscenza di tale atto così come degli atti impositivi a monte (che come evidenziato supra sono stati sempre tempestivamente impugnati dall’azienda agricola appellata).
Da disattendere è, poi, per la sua genericità, anche il secondo profilo di doglianza non avendo l’azienda agricola appellata circostanziato quale sarebbe l’errore di calcolo in cui risulta incorsa l’amministrazione.
Parimenti infondato è il profilo di doglianza relativo all’asserito difetto di motivazione dell’intimazione di pagamento gravato in prime cure atteso che l’onere motivazionale ex art. 7 della l. n. 212 del 2000 risulta essere stato assolto dall’amministrazione, da un lato, a mezzo del rinvio per relationem al contenuto della cartella di pagamento a monte e, dall’altro, attraverso l’analitica prospettazione offerta dalla tabella “dettaglio del debito” riportata a pag. 3 (che indica separatamente sorte capitale ed importo degli interessi di mora anche rinviando all’uopo in nota alla disciplina di legge ex art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973).
Assolutamente generica, oltre che infondata per le ragioni prima esposte, è, infine, la doglianza relativa all’asserita violazione del diritto al contraddittorio procedimentale e del diritto di difesa in giudizio. E, infatti, parte appellante manca anche solo di allegare quale vulnus alle proprie prerogative difensive avrebbe sofferto rispetto all’emanazione dell’intimazione gravata in prime cure (restando preclusa in questa sede la possibilità di far valere le eventuali violazioni procedimentali afferenti le fasi precedenti, le quali andavano tempestivamente dedotte a mezzo dell’impugnazione dei relativi atti).
4. Con il secondo motivo di ricorso qui riproposto ex art. 101, comma 2 c.p.a., si deduce l’inesistenza e/o la nullità e/o l’illegittimità dell’atto impugnato per violazione dell’art. 2, paragrafo 1, comma 2, e paragrafo 4, del Reg. (CEE) n. 3950/92, dell’artt. 3 e 5 Reg. (CE) n. 536/93, dell’art. 9 Reg. (CE) n. 1392/2001 e dell’art. 10 Reg. (CE) n. 1788/2003 in quanto emanata in forza di una normativa interna attributiva del potere incompatibile con il diritto comunitario e quindi disapplicabile.
Si osserva, in particolare, che la Corte di Giustizia UE ha statuito che l’art. 2 par. 1, secondo comma, del Reg. CEE 28 dicembre 1992 n. 3950/92, pur concedendo la facoltà di riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati alla fine del periodo, non autorizza gli Stati a decidere in base a quali criteri tale riassegnazione debba essere effettuata: invero, secondo la Corte è la stessa norma comunitaria a stabilire che i suddetti quantitativi devono essere ripartiti in modo proporzionale alle quote a disposizione di ciascun produttore. In base alla suddetta pronuncia, quindi, devono essere disapplicate le norme nazionali sulla compensazione, ed in particolare l’art. 1, comma 8, D.L. 43/1999, conv. con mod. con Legge 27 aprile 1999, n. 118, e l’art. 1, comma 5, D.L. n. 8/2000, conv. con mod. Legge n. 79/2000, che deviano dal criterio della proporzionalità, prevedendo categorie prioritarie.
4.1 Il motivo è infondato.
Oggetto di impugnazione nel giudizio di primo grado è, nel caso che occupa, un’intimazione emessa a valle di una cartella di pagamento la quale, come risulta dalla documentazione prodotta dalla difesa erariale (documentazione che si è statuito al precedente punto 1.2 essere ammissibile), è stata infruttuosamente impugnata dall’azienda appellata.
Ne discende che l’eventuale vizio di anticomunitarietà afferente la ripartizione dei quantitativi a monte non può essere surrettiziamente fatto valere, per la prima volta, in questa sede come inficiante in via derivata il successivo atto esecutivo.
Trova, infatti, applicazione il già richiamato consolidato orientamento di questa Sezione in subiecta materia (si veda, ex plurimis, Cons. St., sez. VI, n. 7609 del 2023 ma anche Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2024 n. 64) secondo cui il vizio di violazione del diritto unionale rileva come mera annullabilità (e non come nullità) con l’assorbente, pratica conseguenza che intanto quel vizio può esser fatto valere, in quanto esso sia tempestivamente contestato gravando nei sessanta giorni il provvedimento che, per primo, ne è affetto (salvo l’esercizio dei poteri di autotutela attribuiti all’amministrazione - Cons. Stato, sez. VI, 20 novembre 2024, n. 9338).
In proposito è appena il caso di osservare che, nel caso di specie, non verrebbe comunque in rilievo la disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale, di una norma attributiva del potere (con conseguente ipotetica nullità del relativo provvedimento) ma, al più, la disapplicazione di una norma che ne ha determinato le sole modalità di esercizio ( id est le modalità di ripartizione dei quantitativi).
5. Per le ragioni sopra esposte l’appello è fondato e va accolto.
I motivi riproposti da parte appellata ex art. 101, comma 2, c.p.a., sono, invece, infondati e vanno respinti.
Per, l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono nondimeno, anche in ragione della condizione subiettiva di parte appellata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, respinti i motivi riproposti ex art. 101, comma 2 c.p.a. da parte appellata, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Stefano Toschei, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO