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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/02/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE di APPELLO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giuseppe De Tullio Presidente rel./est. dr. Massimo Sensale Consigliere dr.ssa Rosanna De Rosa Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3803/2020 RG
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1884/2019, deliberata il
15.9.2019 e pubblicata il 17.9.2019 (n. 2244/2005 RG);
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Giuseppe Salzano (c.f. e dall'avv. Sabato C.F._2
Antonio Fusco (c.f. C.F._3 domicilio digitale: Email_1 domicilio digitale: Email_2
APPELLANTE
E
c.f. , CP_1 C.F._4
c.f. , CP_2 C.F._5
c.f. , CP_3 C.F._6
c.f. , Controparte_4 C.F._7
c.f. , CP_5 C.F._8
c.f. , Controparte_6 C.F._9
c.f. , CP_7 C.F._10
1 CORTE di APPELLO di NAPOLI
IV sezione civile c.f. , quale erede di Controparte_8 C.F._11 Per_1
,
[...]
APPELLATI CONTUMACI
§ - LA VICENDA DI CAUSA
I fatti di causa sono riportati, nella sentenza di primo grado, nei termini che seguono.
“ adiva l'intestato Tribunale onde sentire “dichiarare autentica, valida Parte_1
e produttiva di effetti giuridici la scrittura privata di vendita intercorsa in data 15 ottobre 2003 tra l'istante ed il sig. e […] trasferire la proprietà e, Controparte_8 conseguentemente, il possesso legale del bene oggetto della scrittura privata […] ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2932 c.c. con sentenza sostitutiva di rogito […]”; l'odierno attore agiva sulla premessa di:
- aver stipulato con in data 15.10.2003, una scrittura privata Controparte_8 mediante la quale quest'ultimo trasferiva in capo al la proprietà di un Pt_1 appezzamento di terra sito in Roccarainola, alla contrada “Cannelle”, distinto nel locale
C.T. al folio 18 p.lle 28 e 31, a fronte della corresponsione € 15.500,00, prezzo versato al momento di tale stipulazione;
- aver concordato con la controparte, come evincibile dal suddetto contratto, che il correlativo atto pubblico dovesse essere stipulato entro 24 mesi dalla sottoscrizione della scrittura privata ma che, in data 23.04.2004, decedeva;
Controparte_8
- aver più volte invitato gli eredi del alla stipula dell'atto pubblico ma che gli CP_8 stessi non avevano mai accolto tale richiesta.
Tanto premesso, citava in giudizio gli eredi di onde Parte_1 Controparte_8 ottenere la suddetta pronuncia giudiziale.
Instaurato il giudizio, si costituivano unicamente (moglie di CP_1 CP_8
e che contestavano la fondatezza dell'avversa domanda,
[...] CP_5 dichiarando di non riconoscere la sottoscrizione del loro dante causa apposta sul contratto del 15.10.2003, ritenendola dunque apocrifa.
Gli altri convenuti invece, sebbene regolarmente citati, restavano contumaci.”.
Il Tribunale di Nola, con la sentenza indicata in epigrafe, ha pronunciato come segue:
“- Dichiara la contumacia di CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_6
e (quest'ultimo rapp.to dalla madre
[...] CP_7 Controparte_8
); Persona_2
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IV sezione civile
- Accoglie in parte la domanda di parte attrice e dichiara che le sottoscrizioni apposte in calce alla scrittura privata del 15.10.2003 di compravendita del bene ivi indicato sono state apposte da Controparte_8
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite, incluse le spese di CTU.”.
Avverso questa pronuncia ha interposto gravame ne Parte_1 ha argomentato i motivi a sostegno ed ha chiesto:
“A. riformare il capo della impugnata sentenza relativo al governo delle spese di lite, poiché illegittimo e, comunque, arbitrario, per le ragioni di cui ai motivi di appello di cui sub IV;
B. per l'effetto, condannare gli appellati al pagamento delle spese del giudizio di primo grado illegittimamente compensate;
C. condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi professionali, anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”.
All'esito, la causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 28.1.2025, tenuta nella forma scritta/telematica di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., verso esplicita rinuncia dell'appellante, unica parte costituita, ai termini per comparse conclusionali e note di replica.
§ - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia degli appellati, che non si sono costituiti in giudizio, nonostante le rituali notifiche dell'atto di citazione, eseguite come segue:
- a e a mezzo p.e.c. in data 27.10.2020 CP_1 CP_5 all'indirizzo del difensore costituito nel primo grado, avv. Luciano Ruggiero
Malagnini ; Email_3
- a a mani proprie, in data 8.4.2021 CP_2
- a , ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ., in data 4.5.2021; CP_3
- a , ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in data 13.4.2021; Controparte_4
- a con raccomandata a.r., in data 21.4.2021; Controparte_6
- a , ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in data 14.4.2021; CP_7
- a a mani proprie, in data 5.5.2021. Controparte_8
§ - LA CONDANNA ALLE SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
ha dedotto, a sostegno del gravame, che il Tribunale di Parte_1
Nola ha erroneamente compensato le spese del primo grado, incluse quelle di c.t.u., con la motivazione che “… l'accoglimento parziale della domanda attorea determina una soccombenza reciproca atta a costituire valida ragione ex art. 92, comma
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IV sezione civile
2 cpc, per disporre la compensazione tra le parti, incluse le spese di CTU (v. Cass. Civ.
20526/2017 “In tema di compensazione delle spese processuali, la reciproca soccombenza deve ravvisarsi sia nella ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta”.
Ha lamentato che il Tribunale, pur avendo riconosciuto l'integrale fondatezza dell'azione da lui spiegata, in primis l'autenticità della sottoscrizione apposta in calce alla scrittura privata oggetto di causa, ha poi indebitamente compensato le spese di lite, ravvisando una soccombenza parziale.
Ha sostenuto che neppure la diversa qualificazione giuridica della domanda potrebbe considerarsi idonea a provocare la statuita compensazione delle spese, vuoi perché, in concreto, non ha inciso qualitativamente o quantitativamente sul petitum, vuoi perché, di fatto, neppure sussistevano i presupposti per qualificare la domanda in modo difforme da come aveva fatto l'attore. Ed, infatti, nelle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado si chiede, tra l'altro, di “dichiarare autentica, valida e produttiva di effetti giuridici la scrittura privata di vendita intercorsa in data 15 ottobre 2003 tra l'istante ed il sig. . Controparte_8
Ha ribadito che l'accoglimento della domanda è stato totale, laddove nessuna eccezione avversa è stata accolta e che la lievitazione delle spese è stata provocata dall'opposizione delle controparti, che ha reso necessaria la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, per la verifica delle sottoscrizioni.
I motivi meritano accoglimento.
Il Tribunale di Nola ha ritenuto di compensare le spese di lite ravvisando un accoglimento parziale della domanda dell'attore, tale da Parte_1 consentire l'applicazione dell'art. 92 comma II cod. proc. civ. E tanto perché ha disatteso l'azione avanzata sotto il profilo di cui all'art. 2932 cod. civ., in quanto la scrittura privata in data 15.10.2003 presenta i caratteri di un contratto definitivo di compravendita degli immobili oggetto della stessa e non di un contratto preliminare, mentre ha accolto la domanda sotto il diverso profilo dell'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni degli stipulanti. In altri termini, il Tribunale ha respinto l'azione costitutiva ex art. 2932 cod. civ., proposta da ma ha accolto la domanda sotto il profilo Parte_1 dell'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni, in particolare quella di
, riqualificando l'azione in tal senso. Controparte_8
Sulla scorta di quanto precede, ritiene questa Corte che non sussiste alcuna soccombenza parziale di atteso che la domanda da lui Parte_1
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IV sezione civile proposta è stata accolta dal giudice di prime cure, sebbene sotto un profilo diverso da quello prospettato, ma pur sempre ricompreso nell'ambito del petitum formulato con l'atto introduttivo. In sostanza, il Tribunale di Nola ha ritenuto comunque ritualmente introdotta e fondata la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni ed ha accolto la domanda di sotto tale connotazione. Lo stesso Tribunale, del resto, ha dato Parte_1 atto, nella motivazione della sentenza, di aver proceduto ad una mera riqualificazione giuridica dell'azione, laddove si legge, a fol. 7, che “… la domanda attorea va qualificata quale azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni …” e che “… nel caso di specie, tenuto conto che in citazione parte attrice chiedeva, oltre ad una pronuncia ex art. 2932 c.c., di “dichiarare autentica, valida e produttiva di effetti giuridici la scrittura privata di vendita intercorsa in data
15 ottobre 2003 tra l'istante ed il sig. , nulla osta a tale qualificazione Controparte_8 giuridica dell'azione de quo.” ed ha anche chiarito che la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni era stata ritualmente introdotta dall'attore (“In conclusione, alla luce dell'accertata autenticità delle sottoscrizioni, la domanda di verificazione esercitata dall'attore va accolta …”: così a fol. 8).
In ogni caso, va considerato che la domanda avanzata da Pt_1
così come formulata con l'atto di citazione, è stata sostanzialmente
[...] accolta, nella sua formulazione originaria, così come nel risultato utile definitivo, che tende(va) all'accertamento dell'autenticità della sottoscrizione di in funzione della trascrizione della scrittura privata del Controparte_8
15.10.2003.
Sotto altro profilo, va ritenuto che, anche a voler ritenere che la domanda di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni fosse stata proposta da in via subordinata a quella di trasferimento del diritto di Parte_1 proprietà ex art. 2932 cod. civ., neanche potrebbe configurarsi una soccombenza parziale dell'attore. Si tratta, infatti, di domande radicate sui medesimi fatti costitutivi, cioè l'accordo traslativo raggiunto dalle parti e l'autenticità delle sottoscrizioni apposte al contratto del 15.10.2003, e non di domande autonome e distinte tra loro.
La Corte di legittimità ha chiarito che, nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi (Cass. n. 26043/2020).
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Ancora, la soccombenza degli eredi di si configura Controparte_8 anche in riferimento al principio di causalità, avendo il loro dante causa e poi loro stessi provocato l'azione di rifiutando di addivenire alla Parte_1 stipula dell'atto pubblico indispensabile al fine della trascrizione dell'accordo di vendita dell'appezzamento di terreno di cui alla scrittura privata del 15.10.2003.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza gravata merita di essere riformata, mediante la condanna dei convenuti, , CP_1
, CP_5 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_6
, , in solido, al pagamento delle spese
[...] CP_7 Controparte_8 del giudizio di primo grado.
§ - LA QUANTIFICAZIONE DELLE
SPESE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
L'accoglimento del capo che precede comporta anche che questa Corte deve procedere alla liquidazione delle spese del giudizio svoltosi avanti al
Tribunale.
Gli onorari vanno determinati sulla scorta del d.m. 55/2014 e dei parametri vigenti ratione temporis, avuto riguardo al valore della controversia che, in mancanza di reddito dominicale ai fini del computo di cui all'art. 15 cod. proc. civ., va ragguagliato al prezzo di compravendita pattuito tra i contraenti di € 15.500,00 (tabella 2 – giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al
Tribunale – scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00) e vanno liquidati come da dispositivo.
Anche le spese di c.t.u., nella misura già liquidata dal Tribunale, restano a carico dei convenuti, , CP_1 CP_5 CP_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 in solido, per effetto della soccombenza.
§ - LE SPESE DEL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
Le spese di questo secondo grado vanno poste a carico degli appellati, con vincolo di solidarietà passiva, per effetto della rinnovata soccombenza, e si liquidano come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/2014 e successive modifiche (d.m. 147/2022), avuto riguardo ai criteri tutti di cui all'art. 4 comma
1 ed al valore della controversia, questa volta determinato sulla scorta delle spese riconosciute all'appellante (tabella 12 – giudizi innanzi alla Corte di Appello
– scaglione di valore da € 1.100,01 ad € 5.200,00). Infatti, ove il giudizio di secondo grado abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione di condanna di una parte alle spese del giudizio di primo grado, il
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IV sezione civile valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n. 4520/2022; Cass. n.
27871/2017).
Non può essere pronunciata l'attribuzione, perchè la dichiarazione di cui all'art. 93 cod. proc. civ. è stata resa, nelle conclusioni dell'atto di appello, soltanto da uno dei due difensori costituiti, peraltro neanche nominativamente individuato (“C. condannare gli appellati al pagamento di spese e compensi professionali, anche del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.”) e non da entrambi (avv. Sabato Antonio Fusco ed avv.
Giuseppe Salzano), né è stata riferita dall'un difensore anche all'altro. Va rimarcato che la Corte Suprema ha statuito che, se la parte è assistita da più difensori, la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. richiede l'attestazione che nessuno di essi abbia riscosso gli onorari oggetto della richiesta;
tale dichiarazione può essere resa anche da uno solo dei difensori, se munito di procura ad agire disgiuntamente, ma deve essere necessariamente riferita all'intero collegio difensivo (Cass. n. 21281/2018).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 1884/2019, deliberata il 15.9.2019 e pubblicata il 17.9.2019 (n. 2244/2005 RG), ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di , , CP_1 CP_5 CP_2
, , CP_3 Controparte_4 Controparte_6 CP_7
; Controparte_8
2) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1
3) in riforma della sentenza gravata, condanna , CP_1 [...]
, CP_5 CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_6
, , con vincolo di solidarietà, al
[...] CP_7 Controparte_8 pagamento delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in €
197,00 per esborsi ed € 4.100,00 per onorario, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore di oltre al pagamento Parte_1 delle spese di c.t.u.;
4) condanna , , CP_1 CP_5 CP_2 CP_3
, , Controparte_4 Controparte_6 CP_7 Controparte_8 con vincolo di solidarietà, al pagamento delle spese del secondo grado di
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IV sezione civile giudizio, che liquida in € 382,50 per esborsi ed € 2.600,00 per onorario, oltre i.v.a, c.p.a. e rimborso spese generali al 15%, in favore di Pt_1
[...]
Così deciso in Napoli, in data 4 febbraio 2025
IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe De Tullio (firma apposta in modalità digitale)
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