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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/05/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4725/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Gerardo Perillo e Parte_1 P.IVA_1
Giuliana Perillo, presso cui è stato eletto domicilio in Arcore, via Abate D'Adda
n. 9, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio degli avv. Maddalena Arlenghi ed Elena P.IVA_2
Agostini, con studio in Milano, via Senato n. 12, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
20.12.2024):
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- CONDANNARE la Controparte_2 a pagare all'attrice la somma di € 96.024,84, oltre interessi legali dal
[...]
5 dicembre 2023, primo atto di costituzione in mora, e interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
- CONDANNARE, inoltre, la Controparte_2
a restituire all'attrice gli importi indebitamente incassati dalla
[...] convenuta a titolo di interessi per le medesime ragioni prima indicate dall'ottobre
2023 in poi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: - CONDANNARE la Controparte_2
a pagare all'attrice la somma di € 67.185,09, oltre interessi legali dal
[...]
5 dicembre 2023, primo atto di costituzione in mora, e interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore degli avvocati
Gerardo e Giuliana Perillo.
Per (dal foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato in data 30.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,:
− in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (o, in subordine, decennale) delle azioni avversarie e di tutte le domande attoree per tutti i motivi in atti;
− nel merito: rigettare le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti della in quanto non provate e infondate in fatto e in diritto e comunque CP_2 prescritte per le ragioni tutte illustrate in atti;
− in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione, per tutti i motivi esposti in atti, delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice.
− in ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, premesso di aver stipulato Parte_1 in data 15 luglio 2008 con la , oggi Controparte_3 [...]
un contratto di Controparte_2 mutuo fondiario per l'importo di euro 680.000,00, da rimborsare in 15 anni, ha allegato la nullità della clausola di determinazione dell'interesse a tasso variabile, a causa della mancata indicazione del divisore - 360 o 365 - del tasso Euribor, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 D. Lgs. n.
385/1993. ha dunque citato in giudizio l'istituto mutuante, onde ottenerne la Parte_1 condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi. La ha domandato il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie, contestandone la fondatezza e sollevando eccezione di prescrizione.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. La domanda della società attrice è infondata e deve essere rigettata.
La questione principale controversa tra le parti riguarda la pretesa nullità, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, della clausola contrattuale relativa alla misura degli interessi corrispettivi del mutuo.
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Tale questione va risolta in fatto.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi che l'art. 2 del contratto in questione (cfr.: doc. 2 dell'attrice) contiene, sul punto, le seguenti previsioni: “Sulla somma di denaro mutuata decorreranno interessi annui, da corrispondersi posticipatamente in via scalare alla scadenza di ciascuna rata, commisurati all'Euribor 3 MESI LETTERA rilevato da “ ” alla metà del mese precedente maggiorato CP_4 di 1,25 (uno virgola venticinque) punti, e pertanto secondo il dato desunto dall'ultima rilevazione disponibile, il 4,960% (quattro virgola novecentosessanta per cento) alla data del 16 giugno 2008, pari complessivamente al 6,210% (sei virgola duecentodieci per cento) in ragione d'anno. Il tasso di interesse come sopra determinato sarà oggetto di revisione mensile in relazione alle variazioni registrate dall'EURIBOR 3 MESI ad ogni metà del mese, variazioni che acquisteranno efficacia dal primo giorno del mese successivo”. Le medesime condizioni sono riportate nel documento di sintesi allegato all'atto notarile.
Come può agevolmente notarsi, la clausola contrattuale in esame non si è limitata a fare rinvio ad un generico tasso Euribor 3 mesi, ma ha anche indicato specificamente la misura percentuale del tasso in questione, come rilevata alla data del 16 giugno 2008 (4,960%), nonché la percentuale ottenuta aggiungendo ad essa lo spread dell'1,25% (6,210%). Ove si esaminino i dati pubblicati sulla rivista “ ” del 17 giugno CP_4
2008 (cfr.: doc. 4 della convenuta) nella parte relativa ai “Tassi interbancari del 16.06”, si nota altrettanto agevolmente che il valore percentuale del 4,960% (ottenuto arrotondando per eccesso alla seconda cifra decimale il valore 4,95813, effettivamente indicato nel documento in esame) corrisponde all'Euribor 3 mesi con divisore 360, essendo stato indicato accanto il differente tasso Euribor 3 mesi con divisore 365, pari al 5,02699. Pertanto, la suddetta indicazione consente di ritenere univocamente che le parti abbiano inteso richiamare nel contratto il divisore 360, anziché il divisore 365, che avrebbe determinato un interesse più elevato.
Ne deriva che il tasso di interesse risulta compiutamente indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993. Ciò induce parimenti ad escludere ogni discrezionalità in capo alla banca mutuante nell'applicazione del saggio di interesse.
Le considerazioni di cui innanzi sono coerenti con le risultanze della relazione tecnica di parte prodotta dall'attrice sub doc. 3.
Invero, come emerge dalla tabella riportata alle pagine da 12 a 17 dell'elaborato in esame, la banca, anche a dire dell'attrice, risulta essersi sempre attenuta all'indicazione del divisore 360, il che conferma implicitamente l'univocità del criterio oggettivo di determinazione dell'interesse di cui alla clausola sopra indicata.
A tale ricostruzione, la società attrice ha obiettato in atto di citazione, a pagina 4, che, per seguire il ragionamento su cui essa si fonda, “bisognerebbe che la parte
[.. mutuataria (pretesa a dir poco ardita) non solo dovrebbe leggere tutti i giorni
ma dovrebbe avere anche la cultura e la preparazione di un CP_4
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Economista, laddove la norma de qua ha esattamente il fine contrario, e cioè quello di rendere chiaramente intellegibile a chiunque il tasso applicato”. Tale considerazione risulta ininfluente ai fini della decisione.
Infatti, la censura di parte attrice riguarda la pretesa violazione dell'art. 1346 c.c., secondo cui “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”, e dunque la pretesa indeterminabilità dell'oggetto della clausola, e non, al contrario, la sua agevole comprensibilità. D'altronde, all'obiezione di cui innanzi sarebbe facile replicare che l'individuazione della misura dell'Euribor utilizzata quale base ai fini della determinazione del tasso di interesse variabile richiederebbe in ogni caso la consultazione della rivista sopra indicata.
Da quanto precede, deriva come conseguenza che la clausola medesima deve essere considerata valida.
3. In aggiunta, va in ogni caso rilevato che in data 10 dicembre 2018 le parti hanno stipulato un atto di proroga e dilazione del rapporto contrattuale oggetto di causa (cfr.: doc. 5 della convenuta), con espresso richiamo del divisore 360 nel documento di sintesi, con la conseguenza che, quanto meno a partire da tale data, nessuna doglianza può essere sollevata sulla questione da parte dell'attrice.
4. Le considerazioni di cui innanzi conducono al rigetto della domanda dell'attrice, e ciò anche indipendentemente dall'assunzione di ulteriori prove e dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti - tra cui l'eccezione di prescrizione - questioni che, dunque, restano assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei Parte_1 confronti di e disattesa Controparte_1 Controparte_1 ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, che liquida in complessivi euro
[...]
14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 4725/2024 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Gerardo Perillo e Parte_1 P.IVA_1
Giuliana Perillo, presso cui è stato eletto domicilio in Arcore, via Abate D'Adda
n. 9, giusta procura in atti
ATTRICE E
(C.F. Controparte_1
, con il patrocinio degli avv. Maddalena Arlenghi ed Elena P.IVA_2
Agostini, con studio in Milano, via Senato n. 12, giusta procura in atti
CONVENUTA
OGGETTO del giudizio: 140038 - mutuo
CONCLUSIONI delle parti:
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data Parte_1
20.12.2024):
Voglia codesto Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE:
- CONDANNARE la Controparte_2 a pagare all'attrice la somma di € 96.024,84, oltre interessi legali dal
[...]
5 dicembre 2023, primo atto di costituzione in mora, e interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
- CONDANNARE, inoltre, la Controparte_2
a restituire all'attrice gli importi indebitamente incassati dalla
[...] convenuta a titolo di interessi per le medesime ragioni prima indicate dall'ottobre
2023 in poi, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
IN VIA SUBORDINATA: - CONDANNARE la Controparte_2
a pagare all'attrice la somma di € 67.185,09, oltre interessi legali dal
[...]
5 dicembre 2023, primo atto di costituzione in mora, e interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda giudiziale al saldo.
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari, da distrarsi in favore degli avvocati
Gerardo e Giuliana Perillo.
Per (dal foglio di Controparte_1 precisazione delle conclusioni depositato in data 30.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale, premesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso,:
− in via pregiudiziale e/o preliminare, dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale (o, in subordine, decennale) delle azioni avversarie e di tutte le domande attoree per tutti i motivi in atti;
− nel merito: rigettare le domande tutte proposte da parte attrice nei confronti della in quanto non provate e infondate in fatto e in diritto e comunque CP_2 prescritte per le ragioni tutte illustrate in atti;
− in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione, per tutti i motivi esposti in atti, delle istanze istruttorie reiterate da parte attrice.
− in ogni caso: condannare parte attrice alla rifusione delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio, oltre ad IVA, oneri previdenziali e rimborso spese generali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, premesso di aver stipulato Parte_1 in data 15 luglio 2008 con la , oggi Controparte_3 [...]
un contratto di Controparte_2 mutuo fondiario per l'importo di euro 680.000,00, da rimborsare in 15 anni, ha allegato la nullità della clausola di determinazione dell'interesse a tasso variabile, a causa della mancata indicazione del divisore - 360 o 365 - del tasso Euribor, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 D. Lgs. n.
385/1993. ha dunque citato in giudizio l'istituto mutuante, onde ottenerne la Parte_1 condanna alla ripetizione delle somme indebitamente pagate a titolo di interessi. La ha domandato il Controparte_1 rigetto delle domande avversarie, contestandone la fondatezza e sollevando eccezione di prescrizione.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. La domanda della società attrice è infondata e deve essere rigettata.
La questione principale controversa tra le parti riguarda la pretesa nullità, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, della clausola contrattuale relativa alla misura degli interessi corrispettivi del mutuo.
2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Tale questione va risolta in fatto.
Al riguardo, invero, deve rilevarsi che l'art. 2 del contratto in questione (cfr.: doc. 2 dell'attrice) contiene, sul punto, le seguenti previsioni: “Sulla somma di denaro mutuata decorreranno interessi annui, da corrispondersi posticipatamente in via scalare alla scadenza di ciascuna rata, commisurati all'Euribor 3 MESI LETTERA rilevato da “ ” alla metà del mese precedente maggiorato CP_4 di 1,25 (uno virgola venticinque) punti, e pertanto secondo il dato desunto dall'ultima rilevazione disponibile, il 4,960% (quattro virgola novecentosessanta per cento) alla data del 16 giugno 2008, pari complessivamente al 6,210% (sei virgola duecentodieci per cento) in ragione d'anno. Il tasso di interesse come sopra determinato sarà oggetto di revisione mensile in relazione alle variazioni registrate dall'EURIBOR 3 MESI ad ogni metà del mese, variazioni che acquisteranno efficacia dal primo giorno del mese successivo”. Le medesime condizioni sono riportate nel documento di sintesi allegato all'atto notarile.
Come può agevolmente notarsi, la clausola contrattuale in esame non si è limitata a fare rinvio ad un generico tasso Euribor 3 mesi, ma ha anche indicato specificamente la misura percentuale del tasso in questione, come rilevata alla data del 16 giugno 2008 (4,960%), nonché la percentuale ottenuta aggiungendo ad essa lo spread dell'1,25% (6,210%). Ove si esaminino i dati pubblicati sulla rivista “ ” del 17 giugno CP_4
2008 (cfr.: doc. 4 della convenuta) nella parte relativa ai “Tassi interbancari del 16.06”, si nota altrettanto agevolmente che il valore percentuale del 4,960% (ottenuto arrotondando per eccesso alla seconda cifra decimale il valore 4,95813, effettivamente indicato nel documento in esame) corrisponde all'Euribor 3 mesi con divisore 360, essendo stato indicato accanto il differente tasso Euribor 3 mesi con divisore 365, pari al 5,02699. Pertanto, la suddetta indicazione consente di ritenere univocamente che le parti abbiano inteso richiamare nel contratto il divisore 360, anziché il divisore 365, che avrebbe determinato un interesse più elevato.
Ne deriva che il tasso di interesse risulta compiutamente indicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 117, comma 4, D. Lgs. n. 385/1993. Ciò induce parimenti ad escludere ogni discrezionalità in capo alla banca mutuante nell'applicazione del saggio di interesse.
Le considerazioni di cui innanzi sono coerenti con le risultanze della relazione tecnica di parte prodotta dall'attrice sub doc. 3.
Invero, come emerge dalla tabella riportata alle pagine da 12 a 17 dell'elaborato in esame, la banca, anche a dire dell'attrice, risulta essersi sempre attenuta all'indicazione del divisore 360, il che conferma implicitamente l'univocità del criterio oggettivo di determinazione dell'interesse di cui alla clausola sopra indicata.
A tale ricostruzione, la società attrice ha obiettato in atto di citazione, a pagina 4, che, per seguire il ragionamento su cui essa si fonda, “bisognerebbe che la parte
[.. mutuataria (pretesa a dir poco ardita) non solo dovrebbe leggere tutti i giorni
ma dovrebbe avere anche la cultura e la preparazione di un CP_4
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Economista, laddove la norma de qua ha esattamente il fine contrario, e cioè quello di rendere chiaramente intellegibile a chiunque il tasso applicato”. Tale considerazione risulta ininfluente ai fini della decisione.
Infatti, la censura di parte attrice riguarda la pretesa violazione dell'art. 1346 c.c., secondo cui “l'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”, e dunque la pretesa indeterminabilità dell'oggetto della clausola, e non, al contrario, la sua agevole comprensibilità. D'altronde, all'obiezione di cui innanzi sarebbe facile replicare che l'individuazione della misura dell'Euribor utilizzata quale base ai fini della determinazione del tasso di interesse variabile richiederebbe in ogni caso la consultazione della rivista sopra indicata.
Da quanto precede, deriva come conseguenza che la clausola medesima deve essere considerata valida.
3. In aggiunta, va in ogni caso rilevato che in data 10 dicembre 2018 le parti hanno stipulato un atto di proroga e dilazione del rapporto contrattuale oggetto di causa (cfr.: doc. 5 della convenuta), con espresso richiamo del divisore 360 nel documento di sintesi, con la conseguenza che, quanto meno a partire da tale data, nessuna doglianza può essere sollevata sulla questione da parte dell'attrice.
4. Le considerazioni di cui innanzi conducono al rigetto della domanda dell'attrice, e ciò anche indipendentemente dall'assunzione di ulteriori prove e dall'esame delle ulteriori questioni sollevate dalle parti - tra cui l'eccezione di prescrizione - questioni che, dunque, restano assorbite.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mediante utilizzo degli importi tabellari medi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da nei Parte_1 confronti di e disattesa Controparte_1 Controparte_1 ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_1 le spese processuali, che liquida in complessivi euro
[...]
14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Monza, in data 6 maggio 2025.
Il Giudice
Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio