Art. 2.
Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione.
(1)(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 gennaio 1959, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , e' prorogato al 15 marzo 1959". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 marzo 1959, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , gia' prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4 , e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 aprile 1959, n. 207 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che e' prorogato al 1 luglio 1959 il termine di cui al presente articolo.
Le norme allegate entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Entro la stessa data sara' emanato il regolamento per la loro esecuzione.
(1)(2) ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 gennaio 1959, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il termine di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , e' prorogato al 15 marzo 1959". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 marzo 1959, n. 76 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine, di cui all' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1958, n. 956 , gia' prorogato al 15 marzo 1959 con legge 24 gennaio 1959, n. 4 , e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1959". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 aprile 1959, n. 207 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che e' prorogato al 1 luglio 1959 il termine di cui al presente articolo.