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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS NA, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3367 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento emesso per TARI 2018 dal Comune di Floridia notificato in data 8.2.25 eccependo la illegittimità della pretesa stante il decorso prescrizionale .
Chiedeva, quindi, l'annullamento della ingiunzione. Nessuno si costituiva per il Comune di Floridia.
Alla udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2019 n. 11664 la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile impugnare quegli atti che, pur non rientrando nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nei contribuenti l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Risulta dunque evidente che l'elenco, presente nel Decreto di cui sopra non, ha alcuna valenza tassativa, ma al tempo stesso riconduce gli avvisi bonari tra gli atti non tipici. Proprio questa peculiarità fa sì che gli avvisi di pagamento non sono soggetti allo stringente obbligo di indicazione degli elementi richiesti invece per gli atti impositivi dall'articolo 1, commi 161-162, della legge 296/2006 e dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 e la mancata indicazione nell'avviso bonario o nella fattura dell'autorità, del termine e delle modalità per proporre ricorso non può comportare l'annullabilità della stessa, in quanto le disposizioni sono riconducibili solo agli atti tipici.
Con il ricorso de quo la contribuente ha contestato la illegittimità della pretesa riportata nell'avviso bonario, con cui veniva richiesto il pagamento della Tari 2018, per avvenuta prescrizione stante la notifica del'avviso in data 8.2.2025 ( e quindi oltre il quinquennio) ed in assenza di validi atti interruttivi.
Peraltro nessuna contestazione avverso la superiore eccezione è stata mossa da controparte rimasta contumace .
Attese pertanto le superiori considerazioni va accolto il ricorso ed annullato l'avviso opposto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'avviso .
Condanna il Comune al pagamento delle spese liquidate in € 200,00 oltre accessori e CUT da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Siracusa, 4.11.2025 Il Giudice
dr. Adriana Puglisi
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/11/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IS NA, Giudice monocratico in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 647/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Floridia - Piazza Del Popolo 12 96014 Floridia SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3367 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.4.2025 Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento emesso per TARI 2018 dal Comune di Floridia notificato in data 8.2.25 eccependo la illegittimità della pretesa stante il decorso prescrizionale .
Chiedeva, quindi, l'annullamento della ingiunzione. Nessuno si costituiva per il Comune di Floridia.
Alla udienza del 4.11.2025 la vertenza viene discussa e decisa .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 2019 n. 11664 la Corte di Cassazione ha ritenuto possibile impugnare quegli atti che, pur non rientrando nel novero di quelli elencati dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nei contribuenti l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. Risulta dunque evidente che l'elenco, presente nel Decreto di cui sopra non, ha alcuna valenza tassativa, ma al tempo stesso riconduce gli avvisi bonari tra gli atti non tipici. Proprio questa peculiarità fa sì che gli avvisi di pagamento non sono soggetti allo stringente obbligo di indicazione degli elementi richiesti invece per gli atti impositivi dall'articolo 1, commi 161-162, della legge 296/2006 e dall'articolo 7 della legge n. 212/2000 e la mancata indicazione nell'avviso bonario o nella fattura dell'autorità, del termine e delle modalità per proporre ricorso non può comportare l'annullabilità della stessa, in quanto le disposizioni sono riconducibili solo agli atti tipici.
Con il ricorso de quo la contribuente ha contestato la illegittimità della pretesa riportata nell'avviso bonario, con cui veniva richiesto il pagamento della Tari 2018, per avvenuta prescrizione stante la notifica del'avviso in data 8.2.2025 ( e quindi oltre il quinquennio) ed in assenza di validi atti interruttivi.
Peraltro nessuna contestazione avverso la superiore eccezione è stata mossa da controparte rimasta contumace .
Attese pertanto le superiori considerazioni va accolto il ricorso ed annullato l'avviso opposto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso ed annulla l'avviso .
Condanna il Comune al pagamento delle spese liquidate in € 200,00 oltre accessori e CUT da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente.
Siracusa, 4.11.2025 Il Giudice
dr. Adriana Puglisi