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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/12/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2664 per l'anno 2021 R.G.A.C., trattenuta in decisione con ordinanza del 23.10.2025, avente ad oggetto “azione di rivalsa”, vertente tra
( ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Guidoni ( ) e Pasqualino Ledonne C.F._1
( ) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Sellia C.F._2
Marina (CZ), via Vietri n. 26, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attrice
e
), in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_1 P.IVA_2 impresa designata quale ex art. 286 del d.lgs. 209/2005, ed elettivamente domiciliata in Catanzaro, via
Alessandro CO n. 71, presso lo studio dell'Avv. Sergio Campise ( , che la C.F._3 rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuta
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
Con atto di citazione del 25.6.2021, notificato in data 8.7.2021 e iscritto a ruolo il 19.7.2011, la adiva l'intestato Tribunale agendo in rivalsa nei confronti della Parte_1 [...]
in qualità di impresa designata ex art. 286 del d.lgs. 209/2005; esponeva, a fondamento CP_1 della propria pretesa, di avere provveduto ad indennizzare in forza di polizza Controparte_2 assicurativa del veicolo dove questi si trovava in qualità di terzo trasportato nell'occasione di sinistro stradale causato da un'automobile rimasta ignota;
aggiungeva, poi, di aver serbato animo di rivalsa nei confronti del responsabile civile, individuato nella convenuta quale impresa Controparte_1 designata dal Fondo di Garanza Vittime della Strada a rispondere dei sinistri avvenuti in Calabria e pagina 1 di 6 provocati da veicoli rimasti sconosciuti;
evidenziava, tuttavia, che i tentativi esperiti successivamente per addivenire ad una bonaria definizione della vicenda si erano rivelati infruttuosi.
Concludeva, dunque, chiedendo: “Nel merito: accertata la fondatezza della domanda attorea e rilevata l'esclusiva responsabilità del veicolo non identificato nella causazione del sinistro verificatosi il 26.05.2013 sulla S.P. 147 che collega TO (CZ) a IZ (CZ), all'altezza del bivio S. Vito –
Chiaravalle Centrale, per le gravi lesioni riportate dal signor condannare la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale impresa designata dalla Controparte_1
Consap S.p.A. alla gestione del sinistro per il F.G.V.S., alla rifusione in favore della , per il Parte_1 combinato disposto degli artt. 1916 c.c., 283, comma I, lett. a) D. Lgs. 209/2005, 2043 c.c. e 2054, I comma, c.c. della somma di € 60.000,000, maggiorata di rivalutazione monetaria e interessi legali maturati, ex art. 1223 c.c., dalle date dei risarcimenti erogati (7.03.2014 e 24.03.2014) sino al saldo effettivo. Con vittoria di spese ed onorari di causa, oltre integrazione forfettaria, IVA e CPA”.
Si costituiva la convenuta con comparsa depositata il 1.11.2021, eccependo preliminarmente la
“inammissibilità e/o improponibilità e/o nullità” della domanda per inapplicabilità alla Controparte_1
in qualità di impresa designata, della procedura di risarcimento del terzo trasportato di cui
[...] all'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005, poiché la medesima non aveva aderito ad alcun accordo tra compagnie assicurative;
sempre in via sempre preliminare, eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, in quanto l'applicazione dell'art. 141 del d.lgs. n. 209/2005 presupporrebbe una responsabilità del veicolo sconosciuto, nel caso di specie indimostrata, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 1916 cod. civ., ai fini della surroga;
ancora in via ancora preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, sempre sul presupposto che non fosse dimostrata la responsabilità del veicolo investitore.
Nel merito, in via principale, chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata e sguarnita di prova;
in via subordinata, chiedeva l'applicazione dell'art. 2054, c. 2 cod. civ. e, in via ulteriormente subordinata, di contenere la rivalsa entro i massimali di legge.
La causa, istruita documentalmente, assegnata allo scrivente giudicante, veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 22.10.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., ridotti ai minimi di legge.
***
La domanda attorea è fondata.
Preliminarmente, ai fini del superamento delle eccezioni preliminari di difetto di legittimazione attiva e passiva sollevate dalla convenuta, deve darsi atto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del pagina 2 di 6 terzo trasportato ex art. 141 C.A.P., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”; più nello specifico, la suddetta norma “introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione;
ne consegue che tale norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore del trasportato, essendo in tale ipotesi applicabile
l'art. 144 C.A.P. che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro
l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'art. 2054, c. 1 c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato art. 141, spettando al vettore la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito” (cfr. Cass.,
17963/2021 e conf. Cass., S.U., n. 35318/2022).
In altri termini, l'azione diretta prevista dall'art. 141 C.A.P. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento, mirando ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito;
la tutela rafforzata così riconosciuta si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 C.A.P., da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile.
Sicché, deve ritenersi altresì che l'art. 141 C.A.P. possa operare anche nel caso in cui uno dei veicoli coinvolti non venga identificato o risulti privo di copertura assicurativa, come già ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha espresso il principio secondo cui “l'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell'art. 141, comma 1, del d.lgs. n. 209 del 2005, il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 150 d.lgs. citato;
nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi pagina 3 di 6 stabiliti dall'art. 283, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 209 del 2005” (in tal senso Cass., n. 16477/2017 e conf.
Cass., n. 14255/2020).
Inoltre, con riferimento alla ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità, improponibilità e nullità della domanda per inapplicabilità dell'art. 141 C.A.P. alla convenuta, poiché questa non avrebbe aderito alla Convenzione Terzi Traportati, si rammenta che in tema di risarcimento del danno da incidente stradale, la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto - cd. CARD - atteso che l'art. 141 del d.lgs. n. 206 del 2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il “rischio di causa” dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante (cfr. Cass., Sez. 3, ordinanza n. 1279 del 18.1.2019).
Venendo, quindi, al merito della domanda, si ritiene che anche le censure mosse in ordine alla mancanza di prova del fatto storico siano infondate.
Invero, parte attrice ha prodotto sentenza del Giudice di Pace di Chiaravalle Centrale (cfr. all. 14 del fascicolo di parte attrice) con cui questi riteneva accertato il fatto storico così come narrato dall'attrice, sebbene con riferimento al diritto al risarcimento di altro soggetto, coinvolto nel medesimo sinistro. Si deve evidenziare, poi, che la sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata nei termini di legge;
questo costituisce fatto non contestato, con conseguente operatività dell'art. 115 cod. proc. civ.
Pertanto, può ritenersi coperto da giudicato l'avvenuto sinistro, causato da un'autovettura rimasta sconosciuta, con conseguente obbligo di indennizzo a carico della convenuta, in qualità di impresa designata del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
Quanto alle conseguenze dannose del sinistro, queste non possono essere ritenute coperte da giudicato, perché non sono state oggetto di disamina da parte del giudice;
tuttavia, parte attrice ha prodotto documentazione attestante le conseguenze dannose del sinistro (cfr. all.ti 1, 2 e 6 del fascicolo di parte attrice) che, sebbene avente valore indiziario, non è stata specificamente contestata dalla convenuta;
la relazione medico legale in atti (cfr. all. 6 del fascicolo di parte attrice) è emerso che lo specialista incaricato dalla Compagnia attrice ha ritenuto sussistente il nesso di causalità fra l'evento e lesioni accertate, nonché fra queste ultime e le menomazioni subite e con l'uso corretto dei presidi obbligatori di protezione.
Infine, risulta anche provato che la Compagnia attrice abbia dato luogo agli esborsi per cui oggi è causa, poiché vi sono in atti il bonifico di € 52.000,00, destinato a risarcire il terzo trasportato, nonché pagina 4 di 6 il bonifico di € 8.000,00, destinato al pagamento degli onorari della Controparte_3
professionista che aveva assistito il terzo trasportato nella gestione
[...] stragiudiziale del sinistro (cfr. all. 8 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la Compagnia convenuta, in qualità di impresa designata, deve essere condannata al pagamento, nei confronti della Compagnia attrice, di €
60.000,00, oltre interessi legali dal giorno della domanda e fino al saldo, atteso che la somma rientra nei massimali previsti dalla legge all'epoca del sinistro.
Quanto alla richiesta rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non di valore, non è possibile procedere ad una rivalutazione degli importi, in mancanza di prova di un maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00), secondo i valori minimi, stante la non particolare complessità delle questioni giuridiche involte dalla decisione.
Quanto alla richiesta di condanna ai sensi dell'art. 96, cc. 1 e 3 cod. civ. avanzata dall'attrice nella memoria ex art. 183, c. 6, n. 1) cod. proc. civ., questa non può essere accolta.A tal proposito, deve richiamarsi la giurisprudenza di legittimità, la quale afferma che “in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an e sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr. Cass., Sez. Lav., n. 9080/2013) e, anche di recente, che “la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato” (cfr. Cass., n. 21798/2015).
Nella specie, difetta la compiuta allegazione e prova dei lamentati danni, donde il rigetto dell'istanza.
Non può nemmeno trovare accoglimento la richiesta di condanna ai sensi del terzo comma del medesimo articolo, perché non può ritenersi, nel caso di specie, che la condotta processuale della resistente abbia integrato gli estremi della mala fede o colpa grave, né che la stessa abbia agito senza la normale prudenza. Difatti, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ormai consolidato – ribadito dalla Cassazione, nella composizione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9915 del 20.04.2018
– ritiene che “la responsabilità aggravata ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., che, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma della medesima norma, non richiede la pagina 5 di 6 domanda di parte né la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, la quale ultima sussiste nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta a corrispondere in favore dell'attrice la somma di € 60.000,00, oltre interessi per come indicato in motivazione;
2) rigetta la domanda ex art. 96 cod. proc. civ.;
3) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 7.838,00, di cui € 786,00 per spese ed € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, 19.12.2025
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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