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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 20/02/2026, n. 2950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2950 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2950/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15619/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Scarica - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 071 2025 00584264 28 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2195/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente avverso il provvedimento di cui in epigrafe deducendo:
1)la mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
2)l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso
Si è costituita altresì la Regione Campania fornendo la prova della notifica, nel rispetto del termine di prescrizione triennale, dei prodromici avvisi di accertamento per entrambi i veicoli in contestazione targati
Targa_1 e Targa_2 in data 16.11.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che alla stregua della acquisita prova documentale i motivi addotti a sostegno del ricorso sono entrambi infondati.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di entrambi gli enti resistenti e le liquida in euro 150 per ciascuno
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15619/2025 depositato il 14/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Scarica - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO DEFIN. EX.ART.11 DL 50/2017 n. 071 2025 00584264 28 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2195/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorre Ricorrente avverso il provvedimento di cui in epigrafe deducendo:
1)la mancata notifica degli atti prodromici di competenza dell'ente impositore;
2)l'intervenuta prescrizione/decadenza della pretesa.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedendo in ogni caso il rigetto del ricorso
Si è costituita altresì la Regione Campania fornendo la prova della notifica, nel rispetto del termine di prescrizione triennale, dei prodromici avvisi di accertamento per entrambi i veicoli in contestazione targati
Targa_1 e Targa_2 in data 16.11.2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che alla stregua della acquisita prova documentale i motivi addotti a sostegno del ricorso sono entrambi infondati.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di entrambi gli enti resistenti e le liquida in euro 150 per ciascuno