Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/2003, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
7 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ... SEZIONE0-05 18 LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Ogget Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13273/00 Dott. Antonio SAGGIO Dott. Giovanni LOSAVIO Rel. Consigliere - Cron. 866 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere Rep. 177 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Ud.06/05/2002 Dott. Mario Rosario MORELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AMMINISTRAZIONE DEL FALLIMENTO DI NO IM, in persona del Curatore Avv.to Francesco Mazzotta tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso 1'avvocato CORRADO CARRUBBA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BASILE, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente
contro
CICCARESE LUIGI;
->> intimato 102 avverso la sentenza n. 219/99 della Corte d'Appello di 03 LECCE, depositata il 29/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubbli ca udienza del 06/05/2002 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Lecce, con sentenza pubblicata il 29 maggio 1999, riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, rigettava la domanda proposta del curatore del confronti di LUfallimento di NO SI nei IC a norma dell'art. 67, c.2, legge fallimentare nel ritenuto difetto della prova che il pagamento oggetto della revocatoria (pari a L. 18.448.910) fosse stato eseguito nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento. A giudizio della Corte di merito tale prova non poteva evincersi nè dalla documentazione prodotta (l'atto di desistenza dalla istanza di fallimento nel quale il IC autorizzava il debitore al ritiro dei "titoli"), nè dalla mancata risposta all'interrogatorio formale dedotto SU fatti diversi dalla circostanza relativa al tempo dell'eseguito pagamento. Contro questa decisione la curatela del fallimento di NO SI ha proposto ricorso per cassazione, Lotelli 2 argomentando un unico motivo di impugnazione illustrato con memoria. LU IC non ha svolto difes. in questa fase. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il curatore del fallimento di NO SI, prospettando "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2697 C.C., 115, 116 e 232 C.p.C., 67, c.2, legge fallimentare, nonchè vizio di motivazione, censura la decisione impugnata per non avere la Corte di merito considerato che dal complesso degli atti era per altro risultato provato il tempo dell'eseguito pagamento (caduto quindi nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento), posto che, presentata da LU IC l'istanza di fallimento (con l'allegata documentazione del credito: "tre effetti cambiari scaduti e protestati) il 28 marzo 1984 e assegnata dal Presidente del Tribunale l'istruttoria al riguardo al giudice delegato con decreto 2 maggio successivo, prima di tale momento non poteva essere avvenuto il pagamento, da "collocarsi" invece in tempo prossimo a quello della dichiarazione di desistenza (con autorizzazione al ritiro dei "titoli") presentata dal creditore il 10 ottobre 1984. La Corte di merito avrebbe omesso altresi di valutare, ai fini dell'art. 232 c.p.c., che il IC non si era presentato per in lavis 3 rispondere all'interrogatorio formale, sicchè ben si sarebbe potuto desumere la implicita emmissione sul dell'eseguito pagamento. tempo censura così formulata è inammissibile, quanto al La primo rilievo, per palese genericità, poichè 11 ricorrente non indica la data della dichiarazione del di fallimento NO SI (neppure desumibile dal testo della decisione qui impugnata) che costituisce elemento di conoscenza indispensabile per verificare se il pagamento (per certo successivo alla presentazione della istanza del creditore) sia intervenuto nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento e per apprezzare quindi la rilevanza stessa dell'argomento critico prospettato dal ricorrente. E inammissibile è pure il rilievo di omesso apprezzamento del disertato interrogatorio, poichè il ricorrente con esso non coglie la effettività della decisione sul punto, vero essendo al contrario che la Corte di merito ha espressamente considerato il comportamento processuale del IC, ma ha constatato che i fatti dedotti nell'interrogatorio al tempo dell'eseguito formale non attenevano pagamento, sicchè BUI punto non poteva desumersi implicita ammissione a norma dell'art. 232, c.2, Jotavet c.p.c.. affidato a rilievi criticiIl ricorso dunque, inammissibili, è-esso stesso inammissibile. Poichè l'intimato IC non ha svolto difese in questa fase, non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
P.Q.M.
8) attesta l'iscrizione a ruolo presso La Corte dichiara inammissibile il ricorso. l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.24:03:13 an 13./22.68. Roma, 6 maggio 2002 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO Il Consigliere estensore Il Presidente (Antonio Saggio) (Giovanni Losavio) котилоний busni uppiпро AL CANCELLIERE Domenico Mazzalupi Дошеше CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Depositate Cas ela 15 GEN. 2003 AD M IL CANCELLERE S