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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/06/2025, n. 5325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5325 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE DECIMA CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 15427 / 2019 R.G., promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. MIONI ALBERTO MARIA EUGENIO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. FICANI GIOVANNI
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. GIORGETTI VALERIA, BARDELLA STEFANO
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. LOASSES ERNESTO, Controparte_4
[...]
AN (cod. fisc.
[...] CP_5 P.IVA_3 col procuratore domiciliatario avv. MURVANA FRANCESCO
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: Parte_1
“In via Principale: accertato e dichiarato che i danni subiti dalla signora Parte_1 negli immobili di sua proprietà siti in e meglio descritti in narrativa CP_1 Controparte_1 derivano e/o sono causati dall'immobile di proprietà di e dai lavori di Controparte_6 ristrutturazione dal medesimo eseguiti in tale proprietà sovrastante quelli della sig.ra Pt_1 nonché dall'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del
[...]
cosi come emerge dalla Consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'arch. in Controparte_7 sede di Consulenza Tecnica Preventiva cui la presente causa fa seguito e, per l'effetto, condannare il dott. e il secondo le proporzioni ritenute di Controparte_6 Controparte_7 giustizia ovvero in solido tra loro:
- All'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni subite dall'attrice negli immobili di sua proprietà in meglio descritti nella Consulenza Tecnica CP_1 CP_1
Preventiva prodromica al presente giudizio da intendersi qui integralmente ritrascritta;
- al risarcimento di tutti i danni subiti dalla attrice, in parte già accertati in corso della Consulenza Tecnica Preventiva, e quantificati in € 100.846,83 oltre iva ed accessori di legge oltre al danno da mancato godimento dell'immobile quantificato in € 2.393.820,00 ovvero in € 514.800, determinato dalla moltiplicazione del canone mensile (€ 25.740,00) per il numero dei mesi dal luglio 2017 (proposizione della consulenza tecnica preventiva) ad oggi (mesi 20) qualora si dovesse ritenere decorrente il mancato godimento dalla data di proposizione della consulenza tecnica preventiva ovvero in ogni caso quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”
Il convenuto conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_7
“nel merito: accertato e dichiarato che le infiltrazioni sono da attribuirsi alla condotta del Dott.
, rigettare le domande tutte ex adverso dedotte e formulate in punto di responsabilità e CP_6 risarcimento del danno nei confronti del CP_7
In via subordinata: … - ridurre il risarcimento del danno limitandolo agli effettivi pregiudizi subiti dalla Sig.ra e nella percentuale di imputazione che verrà accertata in corso di causa;
Pt_1
- dichiarare il terzo … tenuto a tenere indenne e manlevare il Controparte_3
e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa al pagamento di CP_7 quanto l'odierno convenuto venisse condannato a pagare a qualsiasi titolo in favore dell'Attrice”
Il convenuto conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_6
“in via principale: − rigettare le domande avversarie … ; in subordine: − … accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del per i danni lamentati Controparte_7 dall'attrice, rigettando altresì le domande formulate dal in tema di responsabilità del CP_7
Sig. ; ovvero, in ulteriore subordine − accertare e dichiarare le quote di responsabilità CP_6 del Sig. e del per i danni lamentati dall'attrice, stabilendo CP_6 Controparte_7 anche le quote di concorso di responsabilità della stessa attrice anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 2 in ogni caso, condannare , disattese le eccezioni tutte da quest'ultima Controparte_8 formulate, a manlevare e tenere indenne il Sig. di qualsiasi somma fosse tenuto al CP_6 pagamento in favore dell'attrice e/o del ” CP_7
La terza chiamata soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“- in via principale: accertato il decorso del termine previsto dall'art. 2952 c.c., dichiarare prescritto il diritto alla prestazione assicurativa vantato dal con condanna dello CP_7 stesso alla refusione delle spese di lite;
- in via subordinata: … respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte contro
[...]
dichiarando l'inoperatività della garanzia prestata ... Controparte_3
- in via gradatamente subordinata: … contenere la condanna nei confronti della
[...]
nei limiti delle previsioni di polizza, con applicazione dei criteri di Controparte_3 liquidazione del danno ivi indicati, nei limiti della sola quota eventualmente accertata in capo al Condominio assicurato, con la compensazione delle spese”
La terza chiamata soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_4
“in via principale, respingere le domande svolte nei confronti del signor Controparte_2
e conseguentemente mandare esente da ogni onere e spesa;
[...] Controparte_8 parimenti in via principale, respingere la domanda di garanzia svolta dal signor Controparte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_8 in via subordinata, … contenere la condanna di nel rispetto dei limiti Controparte_8 di polizza esposti in atti”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato “febbraio 2019” (notificato al Condominio il 1° marzo 2019 e al il 6 marzo 2019), l'attrice conveniva in giudizio il e il CP_6 CP_9 CP_7 esponendo che:
• nell'immobile di il 26.10.2004 essa attrice aveva acquistato CP_1 CP_1 dalla soc. BALLON SVILUPPO SRL due unità immobiliari a uso abitativo, situate al quarto piano, successivamente ristrutturate e frazionate in undici nuovi appartamenti con opere ultimate nell'aprile 2010;
• nel medesimo immobile di e dalla medesima società BALLON CP_1 CP_1
SVILUPPO SRL, il 20.9.2005 il convenuto aveva acquistato altre unità CP_6 immobiliari, site al quinto piano e sovrastanti quelle di proprietà dell'attrice, che aveva poi sottoposto a “importanti lavori di ristrutturazione”;
• in particolare, le unità del quinto piano erano state realizzate grazie alla normativa sul recupero dei sottotetti ad uso abitativo con “modifica radicale di ciò che in origine era il tetto dello stabile”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 3 • nelle unità immobiliari dell'attrice, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del aveva iniziato a manifestarsi “una serie di problemi di natura CP_6 infiltrativa” prontamente denunciati sia al sia all'amministratore del condominio;
CP_6
• l'iniziale atteggiamento collaborativo del non era stato risolutivo, e l'attrice non CP_6 aveva potuto ultimare e mettere a reddito le proprie unità immobiliari;
• nel 2011 il condominio aveva incaricato un proprio consulente di verificare le infiltrazioni e di ricercarne le cause, sicché l'ing. aveva riscontrato che “le infiltrazioni nei CP_10 locali di proprietà derivassero sia dalla proprietà sia da problematiche Pt_1 CP_6 legate alla rete di smaltimento condominiale delle acque meteoriche”;
• nel 2013 il aveva incaricato anche un secondo perito, ing. di CP_7 Per_2 chiarire la dinamica e le cause del “perdurante grave fenomeno infiltrativo”;
• l'attrice odierna aveva promosso un “ricorso ex art. 696 … e 696 bis cpc”, concluso colla relazione del CTU arch. , che aveva accertato infiltrazioni ancora attive e determinate
“sia dai lavori nei terrazzi di proprietà … sia da un inadeguato sistema CP_6 condominiale di smaltimento delle acque”; il CTU arch. aveva stimato che il danno subito dall'attrice e la spesa preventivabile per ripristinare gli immobili a regola d'arte ammontavano all'importo di EUR 100.846,83 oltre IVA;
• l'attrice aveva anche subito il danno da mancato godimento degli immobili ravvisabile sia in re ipsa sia nell'impossibilità di godere delle utilità derivanti dalla “natura normalmente fruttifera” del bene stesso. L'attrice pertanto concludeva citando i convenuti a comparire all'udienza dell'11 giugno 2019 (differita al 10 settembre 2019 con provvedimento del 24.4.2019 ex a. 168 bis comma 5 cpc) e chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni e per l'effetto condannare gli stessi all'esecuzione dei lavori necessari per la rimozione delle cause e al risarcimento dei danni quantificabili in eur 100.846,83 oltre IVA, nonché al danno da mancato godimento dell'immobile quantificabile in eur 2.393.820,00.
Prima che scadessero i termini per la costituzione dei convenuti, l'attrice il 14 giugno 2019 depositava anche un ricorso ex a. 700 cpc in corso di causa, iscritto al n° 15427 sub 1 del 2019, concludendo come segue:
<< accertato e dichiarato che i danni subiti dalla signora … Parte_1 derivano e/o sono causati dall'immobile di proprietà di e dai lavori di Controparte_6 ristrutturazione dal medesimo eseguiti … nonché dall'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del per l'effetto Controparte_7 condannare il dott. e il … secondo le Controparte_6 Controparte_7 proporzioni ritenute di giustizia ovvero in solido tra loro:
All'immediata esecuzione, anche per la tutela del diritto alla salute della ricorrente,➢ dei lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni subite dall'attrice negli immobili di sua proprietà in … >> CP_1 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 4 Con provvedimento del 18.6.2019 la giudice originariamente designata per quel procedimento ex a. 700 cpc in corso di causa, rilevato che la prima udienza di trattazione nel procedimento principale era fissata al 10 settembre 2019, e osservato che già in tale udienza “potrà essere subito disposta CTU … a fronte di un ATP già espletato nel 2017” e ricordato che “il Condominio ha già disposto un intervento, seppur parziale secondo la prospettazione della , fissava Pt_1
l'udienza di trattazione del ricorso cautelare per la stessa data del 10 settembre 2019, assegnando il termine per la notifica.
Il convenuto si costituiva nel giudizio principale con comparsa depositata CP_7
18.7.2019 osservando che:
• le infiltrazioni lamentate dall'attrice si sarebbero manifestate sin dal 2005/2006 mentre le operazioni peritali in sede di ATP erano iniziate soltanto il 7.11.2017, cioè più di dieci anni dopo;
• l'arch. in sede di ATP aveva riscontrato quale causa delle lamentate infiltrazioni l'insufficienza e la vetustà della rete di smaltimento delle acque, gli interventi di modifica delle coperture a falde del , nonché la presenza di detriti che si accumulavano CP_7 nelle gronde e nei pluviali;
• il CTU non s'era pronunciato sul riparto di responsabilità tra il e il;
CP_7 CP_6
• l'attrice era corresponsabile, sia per ciò che riguarda i fenomeni infiltrativi, sia nell'aggravamento di essi, in quanto aveva richiesto l'ATP dopo ch'erano trascorsi più di dieci anni dalla prima manifestazione dei fenomeni infiltrativi e in quanto aveva poi impedito al Condominio di porvi rimedio;
• le percolazioni all'interno degli appartamenti n. 1 e 9 erano dovute a un difetto dei serramenti in alluminio (privi di tenuta stagna) e non già a problemi della rete di smaltimento delle acque;
• non v'era prova del danno da mancata locazione. Il convenuto concludeva chiedendo di rigettare la domanda e in subordine di CP_7 limitare il quantum a ciò che risultava effettivamente imputabile al , con condanna CP_7 della terza chiamata soc. alla manleva. CP_3
Il convenuto si costituiva nel giudizio principale con comparsa depositata 19.7.2019 CP_6 osservando che:
• dalla relazione del CTU arch. in sede di ATP, emergeva che le cause delle infiltrazioni lamentate dall'attrice erano la vetustà e il sottodimensionamento strutturale dell'impianto condominiale di smaltimento delle acque piovane, mentre i fenomeni di allagamento e spargimento di acqua nei locali erano causati dalla presenza di due fori d'ispezione di rilevanti dimensioni, realizzati nel lontano 2013 dalla stessa e mai richiusi;
Pt_1
• il recupero dei sottotetti era stato effettuato dalla società Ballon Sviluppo srl prima che egli acquistasse l'immobile nel settembre 2005;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 5 • successivamente all'acquisto, egli aveva realizzato solo tre piccoli terrazzi, di soli 56 metri quadrati complessivi;
• la realizzazione dei terrazzi non aveva alterato la conformazione né la pendenza del tetto;
• non era chiaro in quali “lavori di ristrutturazione” l'attrice ravvisasse la causa dei danni;
• i fenomeni infiltrativi erano già presenti da epoca antecedente il suo acquisto;
• a seguito di infiltrazioni che avevano interessato solo gli immobili all'angolo di CP_1 di proprietà dell'attrice, nel 2008 egli aveva rinnovato l'impermeabilizzazione dei terrazzi;
• nell'assemblea condominiale dell'ottobre 2014, l'attrice aveva espresso il proprio dissenso all'effettuazione di lavori condominiali che avrebbero potuto risolvere frequenti fenomeni infiltrativi interessanti l'intero stabile;
• egli non aveva inserito nel sistema di scarico alcun raccordo di gronda o “barilotto”, essendo tale impianto già esistente al momento dell'acquisto dell'immobile nel 2005 e neppure ne aveva impedito l'accesso;
• dall'esame della concessione edilizia presentata in occasione dei lavori di recupero del sottotetto -effettuati dalla società precedente proprietaria dell'immobile- risultava che quei
“barilotti” non fossero mai stati ispezionabili, poiché già posizionati all'interno delle murature;
• peraltro, la pulizia e la manutenzione dei canali di scolo era di competenza condominiale;
• l'affermazione del CTU in sede di ATP secondo cui “i terrazzi del sig. scaricano CP_6 direttamente con un tubicino nei pressi del 'barilotto' ” e ciò “potrebbe creare turbolenze ed accentuare le esondazioni” era priva di fondamento tecnico-scientifico;
• mancava la prova del danno da mancata locazione, anche perché gli immobili dell'attrice erano inidonei a tale scopo, atteso che i lavori di ristrutturazione dei medesimi immobili non erano ancora stati completati, e che mancava anche l'allacciamento degli impianti. Il convenuto quindi concludeva chiedendo in via principale di rigettare la domanda CP_6 attorea e in subordine di dichiarare la responsabilità esclusiva del in ulteriore CP_7 subordine chiedeva di accertare le quote di responsabilità dei convenuti, nonché quella dell'attrice ex a. 1227 cc e per l'effetto condannare la terza chiamata alla manleva. CP_8
All'udienza del 10 settembre 2019, fissata (oltre che nel procedimento cautelare in corso di causa) anche per prima comparizione del procedimento principale:
• l'attrice e ricorrente “chiariva” che “la responsabilità in capo ai convenuti è ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.”;
• il difensore del convenuto e resistente “quanto alla richiesta di CP_7 provvedimento cautelare, evidenzia che ancora non è stato al medesimo consegnato, da parte del il ricorso notificato il 24.6.2019. Peraltro dichiara che il proprio CP_7 assistito ha già provveduto ad eseguire i lavori di cui alla CTU nell'ATP, con risultati positivi, come accertato nei sopralluoghi dei tecnici avvenuto nei giorni scorsi”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 6 • il difensore del convenuto e resistente “rileva che a seguito degli interventi CP_6 effettuati dal i tecnici anche recentemente non hanno rilevato alcuna ulteriore CP_7 problematica infiltrativa, in particolare l'ultimo intervento del 5 settembre u.s. ha avuto esito positivo”. Con provvedimento del 10 settembre 2019 la giudice originariamente designata, considerato che
“il procedimento cautelare può ritenersi assorbito nel giudizio di merito (considerando peraltro che l'urgenza non si ravvisa nell'ipotesi di danni economici), in cui dovrà essere espletata ulteriore CTU per accertare quali interventi siano stati eseguiti e lo stato dei luoghi attuale, nonché le ulteriori problematiche infiltrative”, autorizzava la chiamata di terzi e disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP iscritto a RG 33156/2017, disponendo perciò nel subprocedimento cautelare la riunione di esso al procedimento principale.
La terza chiamata soc. si costituiva quindi con comparsa depositata 16.12.2019 nella CP_4 quale:
• eccepiva l'inoperatività della polizza, poiché il sinistro (ossia gli interventi di ristrutturazione e modifica del quinto piano asseritamente causa dei danni) s'era verificato in un periodo che -pur non esattamente precisato- era certamente anteriore alla stipula della polizza;
• eccepiva l'inoperatività della polizza anche perché il aveva reso dichiarazioni CP_6 inesatte e reticenti, atteso che già prima di stipulare la polizza egli era a conoscenza degli eventi per cui è causa, che egli però aveva sottaciuto alla compagnia;
• eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato, giacché la denuncia della richiesta di risarcimento danni avanzata dal terzo era stata presentata quando era già Pt_1 trascorso il termine di due anni;
• eccepiva i limiti di polizza;
• nel merito, negava la responsabilità del , eccependo anche la mancanza di prova del CP_6 quantum debeatur. La terza chiamata soc. concludeva chiedendo di respingere la domanda attorea e per CP_4
l'effetto la domanda di manleva e in subordine di contenere il risarcimento dovuto entro i limiti di polizza.
La terza chiamata soc. si costituiva infine con comparsa depositata l'8.1.2020 nella CP_3 quale:
• eccepiva la prescrizione del diritto del Condominio di essere manlevato, in quanto non aveva azionato la polizza benché l'attrice avesse denunciato i danni sin dal 2005;
• eccepiva l'inoperatività della polizza, poiché lo spargimento d'acqua in esame non era dovuto a rottura accidentale delle condutture, bensì era conseguenza della generale inefficienza e inadeguatezza del sistema di scarico condominiale;
• eccepiva il concorso di colpa dell'attrice;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 7 • osservava che il CTU in sede di ATP aveva erroneamente considerato tutti gli immobili della senonché i danni da valutare avrebbero dovuto essere limitati ai soli tre Pt_1 appartamenti adiacenti ai pluviali, atteso che gli appartamenti individuati con il numero 1 e 9 avevano subito danni a causa della mancata tenuta stagna dei serramenti metallici e non già a causa della rete di smaltimento delle acque del Condominio;
• osservava che non v'era prova del danno da mancata locazione. La terza chiamata soc. concludeva chiedendo in via principale di dichiarare la CP_3 prescrizione del diritto e in subordine di rigettare la domanda per inoperatività della garanzia;
in ulteriore subordine di contenere il risarcimento dovuto nei limiti di polizza.
All'udienza del 28.1.2020 il giudice originariamente designato assegnava alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc e contestualmente disponeva CTU per verificare quali lavori fossero stati eseguiti dopo il procedimento di accertamento preventivo. All'udienza del 7.10.2020 veniva quindi formulato il seguente quesito:
<< Accerti il CTU, letti gli atti di causa e quelli dell'accertamento tecnico preventivo sub
R.G. n. 33156/2017 sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, ispezionati i luoghi:
1) quali siano le condizioni attuali dell'immobile per cui è causa;
2) se e quali siano stati gli interventi messi in opera ed indicati nel precedente elaborato peritale;
3) se persistano le infiltrazioni lamentate dall'attore e quali siano le cause;
4) quali siano gli ulteriori interventi necessari per porre fine al fenomeno infiltrativo;
5) quali siano gli ulteriori danni ed i costi per il ripristino dei luoghi >>
Il CTU arch. assumeva quindi l'incarico alla medesima udienza e depositava la relazione conclusiva il 1° marzo 2021. All'udienza 14.4.2021 il giudice onorario disponeva semplice rinvio. All'esito dell'udienza 16.2.2022, vista l'insistita istanza di CTU formulata dall'attrice, con ordinanza 22.2.2022 veniva assegnato termine per depositare una proposta articolata di ulteriore quesito peritale. All'esito dell'udienza 18.5.2022, considerata la tardività della produzione attorea sub doc. 46 e preso atto della mancanza di idoneo quesito da sottoporre a CTU sulla base di elementi oggettivi, con provvedimento 26.5.2022 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. In esito all'istanza di liquidazione del compenso depositata il 22.9.2022 dal CTU arch. , tuttavia, constatato che la relazione dell'1.3.2021 era priva di risposte specifiche, univoche e sintetiche ai cinque specifici quesiti formulati dal giudice il 7.10.2020, veniva assegnato al CTU termine per depositare la sintesi delle sue risposte ai cinque suddetti quesiti. Il CTU arch. quindi depositava tale sintesi il 13.10.2022. Tenendo conto di tali risposte del primo consulente d'ufficio, in esito all'udienza del 5.4.2023 veniva assegnato nuovo termine per formulare proposte di articolato quesito peritale, sicché con
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 8 ordinanza 23.10.2023 veniva disposta consulenza integrativa e il CTU ing. Per_3 assumeva l'incarico all'udienza del 16.11.2023 e richiedeva poi varie proroghe che gli venivano accordate, da ultimo con ordinanza del 13 luglio 2024 che disponeva anche rinvio per precisare le conclusioni. Il CTU Imponente depositava la relazione definitiva il 14.10.2024. Con note del 15.11.2024 l'attrice insisteva per l'espletamento di ulteriore CTU per “determinare il danno da mancata locazione/godimento degli immobili oggetto di causa subito dalla attrice a causa della condotta dei convenuti a decorrere dal maggio 2011 (data della perizia del geometra
…) ovvero da luglio 2017 (data di proposizione della domanda di accertamento Per_4 tecnico)...”.
Con note del 15.11.2024 il insisteva in particolare nelle istanze istruttorie della CP_7 seconda memoria, cioè su tredici capitoli di prova per testimoni, che risultano tutti inammissibili in quanto implicanti valutazioni e assorbiti comunque dalle consulenze tecniche d'ufficio già espletate.
Con note del 15.11.2024 il convenuto chiedeva che la causa fosse trattenuta per la CP_6 decisione.
Con note del 14.11.2024 il terzo chiedeva che la causa fosse trattenuta per la CP_3 decisione.
Con note del 14.11.2024 il terzo chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione. CP_4
All'udienza a trattazione scritta del 18 novembre 2024, quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, venivano assegnati i termini per depositare conclusionali e repliche. Scaduti tali termini il 9 gennaio 2025, il tribunale pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Non essendo stata svolta istruttoria orale, la causa dev'essere decisa unicamente sulla scorta delle risultanze delle varie CTU, espletate dapprima nel procedimento per ATP e quindi nel presente, dovendosi rilevare del resto che anche l'accertamento preventivo si svolte nel contraddittorio di tutte le parti di questo procedimento (cioè anche della - Controparte_11 già -quale assicuratore del , che peraltro aveva esteso il Controparte_12 CP_6 contraddittorio anche alla soc. ALLIANZ SPA- e della -quale Controparte_3 assicuratore del Condominio-).
La relazione depositata il 2.11.2018 dall'arch. nel procedimento ex a. 696 bis cpc iscritto a RG 33156/2017, può essere così sintetizzata per quanto riguarda i danni riscontrati negli appartamenti e le probabili cause di essi: Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 9 (1) Appartamento n. 1: danni imputabili soltanto alla stessa attrice, ossia: un serramento che non risulta stagno;
una facciata del cavedio non protetta da gronde in copertura, un innesto con tratto di pluviale in piombo non stagno ma semplicemente inserito;
(2) Appartamento n. 2 danni probabilmente ascrivibili “al sistema di smaltimento delle acque piovane”; (3) Appartamento n. 3 – nulla da segnalare. (4) Appartamento n. 4: rilevata con igrometro umidità a parete;
(5) Appartamento n. 5: rilevata con igrometro umidità a parete;
macchie a pavimento di marmo;
umidità e scrostamento negli imbotti delle finestre;
(6) Appartamento n. 6: tracce di infiltrazioni con umidità alle pareti esterne;
pavimento in marmo lievemente macchiato;
rilevati con igrometro alcuni segni di umidità; (7) Appartamento n. 7: tracce di infiltrazioni con umidità alle pareti esterne;
“Le murature e la pavimentazione sono interessati dalle percolazioni soprattutto in presenza di forti temporali ove la quantità d'acqua che confluisce nel raccordo aperto è tale che non riesce ad essere smaltita dal pluviale né aiutato dal troppo pieno del canale di gronda esterno che risulta evidentemente più alto del livello dell'acqua nel tratto del raccordo interno”; gli imbotti delle finestre presentano segni di percolazione;
(8) Appartamento n. 8: tracce di percolazioni e macchie a pavimento;
(9) Appartamento n. 9: danni imputabili soltanto alla stessa attrice, poiché i serramenti metallici esistenti non sono stagni;
(10) Appartamento n. 10: pavimentazione dell'intero locale in marmo macchiata a seguito delle percolazioni;
(11) Appartamento n. 11: una macchia in corrispondenza della parete esterna in corrispondenza del terrazzo condominiale;
macchie sul pavimento in marmo;
(12) Corridoio accesso appartamenti da n. 5 a n. 11: risalita per capillarità dell'acqua (13) Corridoio accesso appartamenti da n. 1 a n. 4: non si ritengono necessari interventi di ripristino;
(14) Cause dei danni : danni essenzialmente riconducibili “a mal funzionamento della rete di deflusso della copertura. I danni maggiori sono evidenti in coincidenza dei pluviali PL1, PL2, verso via Dante ed in coincidenza del PL5 verso il cavedio interno”. (15) Opere necessarie per l'eliminazione delle cause : “ridefinizione ed aggiornamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche di copertura dello stabile” giacché il CTU ha riscontrato l'insufficienza della rete di smaltimento, la necessità di modificare le coperture a falde del (in quanto “gli interventi di realizzazione delle terrazze CP_7 hanno comportato la variazione sostanziale della tipologia e della natura delle coperture che da semplici falde spioventi in marsigliesi, sono diventate coperture miste con l'inserimento di terrazze piane e la presenza di essenze arboree importanti che conseguentemente hanno modificato natura, caratteristiche ed esigenze tecniche di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 10 manutenzione della copertura”) oltre alla vetustà della rete di smaltimento acque piovane di copertura;
(16) Costi necessari: il costo delle opere di ripristino delle terrazze per intervenire sulla rete di smaltimento condominiale è stimato in € 51.981,60 oltre IVA e oneri di legge;
il costo dell'eventuale aggiunta di quattro nuovi pluviali condominiali è stimato in € 34.925,78 oltre IVA e oneri di legge;
il costo del ripristino degli alloggi posti al quarto piano è stimato in € 100.846,83 oltre IVA e oneri di legge.
In questo procedimento, come si è visto, venne disposta un'integrazione anche per verificare gli interventi eventualmente già realizzati, la cui relazione qui depositata dall'arch. il 1° marzo 2021 e precisata il 13 ottobre 2022 può essere sintetizzata come segue: A) stato dell'immobile: sono stati rilevati in particolare segni di infiltrazioni al 4° piano in punti diversi rispetto a quanto emerso in sede di ATP e aggravamento delle macchie di pavimenti in marmo;
B) degli interventi previsti dalla relazione di CTU in sede di ATP, il risulta aver CP_7 realizzato: quattro nuovi pluviali esterni (PL1e, PL2e, PL3e, PL4e) di cui però solo tre funzionanti (PL1e, PL2e, PL4e); il sistema di smaltimento delle acque piovane relativo alle falde di via CP_1
Dante “risulta sottodimensionato rispetto all'area di copertura”; i nuovi pluviali esterni non sono stati realizzati a regola d'arte poiché la nuova rete non è indipendente;
non sono state realizzate le botole d'ispezione per accedere agli innesti ispezionabili dei pluviali interni PL1, PL2 e PL4 originari;
C) la causa della persistenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e delle nuove infiltrazioni riscontrate rispetto a quelle verificate in ATP, va ascritta “alla copertura in rame sovrastante la porta finestra di uscita verso il balcone che presenta punti di debolezza, ristagni d'acqua, risvolti e sormonti di scossalina che durante forti piogge vengono evidentemente superati determinando il passaggio dell'acqua all'interno delle murature. In corrispondenza del muretto di confine della terrazza T3 è stato verificato che la scossalina esterna di raccordo al manto di copertura in marsigliesi risulta disgiunta, pertanto, eseguita una prova con l'acqua, è stato confermato che questa supera il manto di tegole marsigliesi, raggiunge i pannelli isolanti sottostanti e successivamente si insinua nelle giunture tra pannelli determinando punti di infiltrazione. Da chiudere un punto di possibile ingresso di acqua piovana in corrispondenza delle fioriere come evidente nel rilievo fotografico. I punti di infiltrazione 4 e 5 a parete del 4° piano risultano invece corrispondenti alle scossaline di raccordo tra manto in marsigliesi e le due finestre del locale soggiorno. Le verifiche hanno confermato il passaggio di acqua e foglie al di sotto del manto in tegole marsigliesi. E' pertanto necessitano un'approfondita revisione e rimessa in pristino del sistema di scossaline” D) gli ulteriori interventi necessari per porre fine al fenomeno infiltrativo sono stati individuati nel collegamento del quarto pluviale (PL3e) alla rete di smaltimento per aumentare la capacità di deflusso delle acque meteoriche;
i raccordi aperti a “U” (barilotti), che veicolano l'acqua dalla grondaia ai pluviali interni PL1, PL2, PL4, devono essere completamente intercettati e confinati nel canale di gronda con profili continui;
i raccordi tra scarichi dei terrazzi T1, T2, T3 e pluviali interni
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 11 PL1, PL2, PL4 devono essere resi stagni ed ispezionabili dalla copertura per consentire eventuali manutenzioni e pulizie;
è necessaria la revisione complessiva delle scossaline e copertura fino alla gronda in prossimità del volume delle finestre del soggiorno al 5° p. in corrispondenza dei punti di infiltrazione n. 4 e n. 5 e la sostituzione dell'innesto ispezione in copertura dello sfiato coincidente con il pluviale PL2; per quanto riguarda le infiltrazioni n. 1 e n. 2, è necessaria la revisione delle scossaline che risultate distaccate in corrispondenza della terrazza T3; E) ulteriori danni e relativi costi di ripristino: il costo complessivo per i ripristini delle coperture prospicienti Via Dante e e della relativa rete di smaltimento delle acque piovane ammonta CP_1 indicativamente ad € 33.405,10 oltre IVA;
spese tecniche per il Progetto Esecutivo e DL stimate in € 5.010,77 oltre oneri di legge;
per la Sicurezza € 1.670,26 oltre oneri di legge;
il costo complessivo delle riparazioni rese necessarie dalle nuove infiltrazioni per ripristinare gli appartamenti n.1, 4, 5, 7, 8 al 4° piano di proprietà mmonta complessivamente a € 17.940,12 oltre IVA. Pt_1
Una parte degli interventi previsti dalla relazione integrativa del CTU arch. risulta nel frattempo realizzata, come emerge dalla CTU 14 ottobre 2024 dell'ing. che può Per_3 essere così riassunta:
1) a seguito degli interventi realizzati dal , segnatamente la realizzazione di quattro CP_7 nuovi pluviali in facciata, la maggior parte delle infiltrazioni rilevate dalla relazione del CTU arch. non è più presente, mentre sono ancora presenti alcune infiltrazioni nelle unità numero 5 e numero 6; la revisione complessiva di scossaline e la copertura fino alla gronda, previste dall'arch. , non è stata realizzata;
2) delle opere indicate dal CTU arch. sono state eseguite: è stato ripristinato l'esalatore della colonna di scarico del bagno in un cavedio interno;
è stato realizzato il PL3e
che però si ferma sul terrazzino del secondo piano;
è in programma l'allaccio alla CP_1 colonna verticale non appena sarà consentito dalla proprietà privata;
la rete di smaltimento dell'acqua di copertura, costituita dai nuovi pluviali esterni Pl1e, Pl2e, Pl3e e Pl4e, è stata realizzata dal sin dall'aprile 2019; CP_7
3) delle opere indicate dal CTU arch. NON SONO STATE ESEGUITE: le botole di ispezione in copertura per l'accesso agli innesti ispezionabili dei pluviali interni PL1, PL2 e PL4 originari;
la revisione delle scossaline;
la sistemazione dei pluviali in ghisa che presentavano delle crepe già nel 2017; gli interventi previsti per eliminare le infiltrazioni in copertura sulla falda del tetto lato via Dante sulle unità 5 e 6 al quarto piano.
Chiamato a rispondere sul riparto di responsabilità fra i convenuti, il CTU ing. ha Per_3 così concluso:
• responsabilità del : il condominio (che dal 2012 era a conoscenza delle CP_7 infiltrazioni nelle unità immobiliari al quarto piano) ha eseguito solo una parte delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 12 indicazioni del CTU arch. (coi quattro nuovi pluviali esterni), sicché restano le infiltrazioni al quarto piano (unità 5 e 6), dovute alle scossaline delle cappuccine interrotte e non collegate al canale di gronda;
le cause dei danni lamentati dall'attrice sono attribuibili “in massima percentuale al condominio”
• responsabilità del : non risulta prodotta la documentazione della pratica edilizia CP_6 di ristrutturazione del quinto piano e recupero di sottotetto, n. 000064 del 19/02/2001, riguardante la realizzazione di cappuccine e opere generali della BALLON SVILUPPO S.r.l. proprietaria iniziale dell'immobile; il che il 20/09/2005 ha acquistato le sue unità CP_6 immobiliari, ha poi realizzato l'intero progetto interno, creando successivamente tre terrazzini a tasca su via Dante;
l'apporto causale percentuale del convenuto “è di difficile CP_6 attribuzione” poiché egli ha acquistato dal proprietario unico il quinto piano sottotetto (per il quale era già stato approvato il progetto di recupero di sottotetto, con pratica edilizia accettata dal Comune di ) ma dagli atti non risulta se e quali varianti siano state poi presentate al CP_1
Comune dal dopo l'approvazione della pratica edilizia iniziale del 2001, sicché CP_6 non è possibile attribuire con certezza un apporto causale certo. Peraltro, rispondendo alle osservazioni del CTP dell'attrice il CTU Imponente ha dichiarato di concordare Pt_1 sul fatto “che la concessione edilizia di recupero del sottotetto del sig. non è CP_6 rilevante ai fini della causa dei fenomeni infiltrativi” (pag. 32, punto 4) e rispondendo alle osservazioni del CTP del convenuto il CTU Imponente ha dichiarato “si CP_6 concorda che la responsabilità delle infiltrazioni nelle u.i. n.5 e n.6 dipendono dallo stato di manutenzione del tetto sovrastante” (pag. 32 punto 2 in fondo).
Il CTU Imponente, rispondendo alle ulteriori osservazioni delle parti, ha inoltre dichiarato che “i fenomeni infiltrativi attivi nelle u.i. n.5 e n.6 a piano IV sono dovuti alla mancata manutenzione periodica della copertura in legno e tegole e all'accertamento del possibile stato di degrado dell'area perimetrale di gronda richiesta dal CTU arch. ma sembra non eseguita dal
”, che “i ripristini degli ammaloramenti dalla copertura spettano unicamente al CP_7
Condominio e all'assicurazione del ”, dal che si deve trarre la conclusione che la CP_7 responsabilità delle infiltrazioni va attribuita principalmente al convenuto mentre CP_7 dalla relazione dell'arch. in sede di ATP si ricava che la causa delle infiltrazioni va attribuita, oltre che “alla rete di smaltimento delle acque meteoriche” (pag. 7), anche “alla carenza di una rete adeguata di smaltimento dell'acqua piovana delle nuove terrazze prospicienti via Dante e Giulini al piano 5°” (pag. 9), ossia in parte va ascritta anche al . CP_6
Va qui ricordato che sin dalla prima udienza l'attrice prospettò la responsabilità dei convenuti anche in riferimento all'a. 2051 cc. Sulla scorta anche delle precedenti repliche del CTU, infatti, deve dirsi irrilevante il fatto che -nel momento in cui il acquistò l'immobile- già fosse stata CP_6 approvata la pratica edilizia iniziata nel 2001 dal precedente proprietario, sicché trova qui
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 13 applicazione la responsabilità ex a. 2051 cc del custode della terrazza soprastante quella delle unità danneggiate (come si ricava anche da Cass. Sez. 2, ordinanza n. 28253 del 9/10/2023; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 516 del 11/1/2022; Cass. Sez. 2, sentenza n. 3239 del 7/2/2017), non potendosi ritenere che il sia esonerato dalla responsabilità per violazione dell'obbligo di CP_6 effettuare i necessari interventi manutentivi.
Prima di quantificare i danni concretamente risarcibili, tuttavia, si deve osservare che concausa di essi (e del loro aggravamento) fu anche il contegno ostruzionistico della stessa attrice che, come confermato anche dal CTU Imponente (a pag. 33, con riferimento ai documenti 3 e 4 del
): CP_7
<< in tutte le assemblee la signora ha ripetutamente ostacolato la proposta Pt_1 risolutiva del Condominio di risistemazione dei pluviali, prima delle indicazioni del CTU arch. che hanno sanato solo nel 2019 >>.
<< Si riporta lo stralcio, in atti, dell'assemblea condominiale del giorno 9 ottobre 2014 in cui
la signora non ha approvato la spesa >> Pt_1
<< Nel verbale dell'assemblea condominiale del 20/01/16 si riporta ancora la non
disponibilità della signora a non eseguire lavori per la modifica dei pluviali >>. Pt_1
Per quanto riguarda le responsabilità dell'attrice, peraltro, occorre anche considerare il grave ritardo con cui essa (pur palesemente consapevole dei problemi almeno dal 2014 (data dell'assemblea sopra ricordata), se non persino dal 2005, adottò iniziative per risolvere le infiltrazioni. In proposito, mette conto ricordare che a pag. 2 e 3 del ricorso ex a. 696 bis cpc datato 27.6.2017 la stessa llegò che il aveva acquistato le unità al quinto piano Pt_1 CP_6 il 20 settembre 2005 avviando importanti lavori di ristrutturazione e recupero sottotetto, e aggiunse che già da allora “ebbero inizio una serie di problemi di natura infiltrativa nelle unità immobiliari di proprietà della prof.ssa anch'esse interessate da lavori di ristrutturazione, che Pt_1 venivano dalla stessa, nel corso del tempo, sempre prontamente denunciati sia allo stesso dott.
sia all'amministrazione del ”. CP_6 Controparte_7
Tutto ciò porta a concludere che la quota di responsabilità ascrivibile all'attrice non Pt_1 solo per il ritardo nell'assumere iniziative, anche giudiziali, ma anche per l'ostruzionismo alle decisioni condominiali intese a risolvere le infiltrazioni) è almeno pari a quella che, complessivamente, va ascritta ai due convenuti. L'attrice è quindi responsabile del danno per un mezzo, e ciascuno dei due convenuti per un quarto (ma con solidarietà ex a. 2055 cc).
Per quanto riguarda i due convenuti, infatti, non vi sono elementi che possano giustificare il riconoscimento di maggiore responsabilità in capo all'uno o all'altro, sicché entrambi sono appunto da ritenere responsabili nella stessa misura, tanto più che neppure i CTU sono stati in grado di indicare una eventuale diversa ripartizione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 14 In parziale accoglimento della sua domanda, quindi, l'attrice ha diritto d'essere risarcita dai convenuti per un importo complessivamente pari alla metà del suo danno, corrispondente alle cifre stimate dalle CTU, tenendo conto anche dell'accordo espresso in proposito tra le parti stesse: << le parti avevano concordato una stima del danno patito dalla signora pari ad € 102.000,00 Pt_1 sulla base dell'analisi della CTU dell'arch. oltre a €17.940,12 per i ripristini >> (pag. 33, punto 5), ricordando comunque che:
• i danni all'appartamento n. 1 e all'appartamento 9 sono ascrivibili soltanto alla mancata tenuta stagna dei serramenti, cioè all'attrice;
• nell'appartamento n. 3 non è stata mai constatata la presenza di nessun danno;
• gli unici appartamenti che presentino danni ascrivibili ai convenuti (e ai quali soli perciò si riferisce la spesa di ripristino dei danni accertati) sono dunque quelli indicati coi numeri 2
– 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11.
I convenuti devono essere perciò condannati in solido ex a. 2055 cc (ma in ragione di metà ciascuno nei loro rapporti interni) a pagare all'attrice € 59.970,06 (pari alla metà di 119.940,12), cifra arrotondabile in EUR 60.000,00, oltre agli interessi legali dal 14 ottobre 2024, data della CTU Imponente, al saldo.
In accoglimento dell'altra domanda dell'attrice, inoltre, dev'essere ordinato ai due convenuti di completare l'esecuzione delle opere previste dalle varie CTU per rimediare definitivamente alle infiltrazioni, per quanto di rispettiva competenza secondo le medesime CTU.
Totalmente infondata è invece la domanda relativa all'asserito danno derivato dall'impossibilità di porre in locazione gli immobili. In particolare, come si è già visto, la responsabilità dei danni riscontrati in due degli undici appartamenti (cioè i numeri 1 e 9) è interamente a carico dell'attrice, mentre per un terzo appartamento (il numero 3) non v'era nessun danno.
Per quanto riguarda i rimanenti appartamenti (cioè i numeri 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11) si deve anzitutto osservare che non può certo demandarsi alla CTU la prova dell'esistenza del danno (mancando la prova che quegli immobili fossero stati posti in locazione, in particolare, dal momento dell'acquisto al momento del procedimento ex a. 696 bis cpc, e che avessero perciò prodotto reddito, mancando qualunque dichiarazione fiscale idonea a confortare tale ipotesi). Del resto, i documenti con cui l'attrice vorrebbe fornire la prova del danno in questione sono del tutto irrilevanti poiché:
• il doc. 10 dell'attrice (scansione della stampa della pagina dell'Agenzia delle entrate https://wwwt.agenziaentrate. isultato.php intestata Email_1
“Banca dati delle quotazioni immobiliari – Risultato Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1”) costituisce infatti solo una stima della quotazione, inidonea a dimostrare l'effettivo reddito in precedenza ottenuto dall'attrice;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 15 • il doc. 46 (per giunta, tardivamente prodotto il 31.3.2022) riguarda la registrazione di un contratto di locazione (di tutti e undici gli appartamenti) avvenuta in data 12 giugno 2021, cioè quattro anni dopo il procedimento del 2017 e due anni dopo l'inizio del presente, instaurato nel 2019.
Assorbente, comunque, è la circostanza che gli immobili dell'attrice sono inidonei alla locazione in quanto sono privi di riscaldamento e condizionamento (oltre che di allacci alle utenze) almeno sin dall'inizio del procedimento di ATP del 2017, sicché deve escludersi che quegli appartamenti potessero concretamente essere concessi in locazione, non essendo certamente idonei all'utilizzo a fini abitativi. Proprio il CTU arch. nella relazione del 2 novembre 2018, sottolineò che l'impianto di condizionamento (freddo e caldo) “non è mai stato attivato e collaudato, e che non è dunque stato possibile verificarne il funzionamento. Gli appartamenti della Sig.ra infatti, sono termoautonomi e il funzionamento dell'impianto di riscaldamento, Pt_1 nel periodo invernale, è obbligatorio. Pertanto, le unità non sarebbero state utilizzabili, tantomeno a titolo di locazione”. Inoltre, lo stesso CTU rileva che gli appartamenti della rano Pt_1 privi pure dei contatori del gas, dell'energia elettrica nonché dei sottocontatori dell'acqua. L'attrice, nella prima memoria, si è limitata a dichiarare che “il fatto che le stesse [abitazioni] continuassero a subire fenomeni infiltrativi ha impedito non solo che i lavori di definitivo allestimento potessero essere ultimati, ma addirittura rendeva necessario reiterare opere già eseguite” senonché risulta del tutto inconferente la tesi che vedrebbe nelle infiltrazioni un impedimento al collaudo degli impianti di riscaldamento e raffreddamento (già esistenti) e all'allacciamento alle varie utenze domestiche. La domanda con cui l'attrice chiede d'essere risarcita di questo danno dev'essere perciò totalmente respinta.
Passando alle domande di manleva, svolte dai convenuti verso i rispettivi assicuratori, si deve osservare quanto segue:
• l'eccezione della terza chiamata è fondata, poiché il ha invocato, nei CP_4 CP_6 confronti di tale terzo, la polizza n. ITCANB17464 (doc. 15), relativa alla responsabilità civile “in relazione a fatti della vita privata che si verifichino nel corso della durata della polizza”, in regime di “loss occurrence” e relativa al periodo dal 15/6/2014 al 15/6/2015; il doc. 1 bis dell'attrice (e doc. 3 della , cioè la missiva inviata al dall'ing. CP_4 CP_6
tecnico incaricato dalla mostra però che il era a Per_5 Pt_1 CP_6 conoscenza delle infiltrazioni causate alla e ascritte anche ai suoi “terrazzini, Pt_1 giardini pensili e fioriere”) sin dal 30 gennaio 2008; il peraltro dichiara che lo Per_5 stesso problema d'infiltrazioni era già stato invano notificato al medesimo anche CP_6 nell'aprile 2007; la domanda di manleva del va dunque respinta; è appena il CP_6 caso di osservare che le valutazioni giuridiche espresse dal CTU Imponente circa la responsabilità dell'assicuratore sono ovviamente inammissibili in quanto estranee al quesito, inerente unicamente al fatto e alla sua valutazione tecnica, non certo giuridica;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 16 • è fondata anche l'eccezione sollevata dal terzo soc. , poiché lo stesso doc. 1 bis CP_3 dell'attrice, cioè la missiva che l'ing. tecnico incaricato dalla inviò Per_5 Pt_1 per conoscenza anche all'amministratore del Condominio, il quale incaricò un perito di sua fiducia -ing. relazione nel 2011 (doc. 2 attrice, da cui si inferisce Controparte_13 che il , nella persona dell'amministratore del tempo, non poteva CP_7 Per_6 ritenersi totalmente esente da responsabilità), dimostra appunto che il Condominio era a conoscenza della questione almeno dal 2011, e nondimeno attese sino al 2017 prima di darne notizia all'assicuratore soc. (chiamandolo in causa per l'accertamento CP_3 tecnico); risulta perciò fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo , e CP_3 la domanda di manleva del dev'essere respinta. CP_7
Considerato l'accoglimento in minima parte delle domande dell'attrice (proposte per € 2.500.000), la metà delle spese di lite di tale parte, liquidata in dispositivo (secondo il DM 55/2014) tenendo conto del valore effettivo della controversia (pari al risarcimento riconosciuto all'attrice), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, segue la soccombenza ex a. 91 cpc e va perciò posta a carico solidale dei due convenuti, mentre il restante mezzo dev'essere compensato. Nella stessa proporzione i convenuti devono essere condannati a rifondere all'attrice i compensi per il procedimento RG 33156/2017.
Le spese di lite degli assicuratori (e quelle per l'ATP) devono essere poste invece a carico dei rispettivi chiamanti, e si calcolano sullo scaglione della domanda dell'attrice (€ 2.500.000 come indicato in citazione).
Le spese di tutte le consulenze d'ufficio, separatamente già liquidate, devono essere poste a carico solidale dell'attrice e dei due convenuti, in ragione di un terzo ciascuno nei loro rapporti interni.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. in parziale accoglimento delle domande dell'attrice e Parte_1 accertato il concorso di responsabilità della stessa attrice nella causazione del danno: a) condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro (ma in ragione di metà ciascuno nei loro Controparte_2 rapporti interni) a risarcire la metà dei danni causati all'attrice, liquidata in complessivi EUR 60.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della CTU Imponente (14.10.2024) al saldo;
b) condanna i convenuti e Controparte_1 [...] ciascuno per quanto di rispettiva competenza secondo Controparte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 17 quanto stabilito nelle relazioni dei CTU, a completare l'esecuzione delle opere previste dalle CTU Piva e delle quali la CTU Imponente ha accertato la necessità di esecuzione o completamento, e in particolare;
A) le botole di ispezione in copertura per l'accesso agli innesti ispezionabili dei pluviali interni PL1, PL2 e PL4 originari;
B) la revisione delle scossaline;
C) la sistemazione dei pluviali in ghisa che presentavano delle crepe già nel 2017; D) gli interventi previsti per eliminare le infiltrazioni in copertura sulla falda del tetto lato via Dante;
2. condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro (ma in ragione di metà ciascuno nei loro Controparte_2 rapporti interni), a rifondere all'attrice: a) la metà delle spese di lite di questo procedimento, liquidata in € 856,00 per spese e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando il restante mezzo;
b) la metà delle spese di lite dell'ATP RG 33156/2017, liquidata in € 143,00 per spese e € 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando il restante mezzo;
3. assolve il terzo chiamato soc. a ogni domanda;
Controparte_3
4. condanna il convenuto a rifondere le spese Controparte_1 di lite del terzo , liquidate: CP_3
a) per questo procedimento in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) per l'ATP in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
5. assolve il terzo chiamato soc. da ogni domanda;
Controparte_8
6. condanna il convenuto a rifondere le spese di lite Controparte_2 del terzo CHUBB, liquidate: a) per questo procedimento in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) per l'ATP in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
7. pone definitivamente le spese di tutte le CTU svolte in questo procedimento RG 15427/2019 e nel procedimento di RG 33156/2017, separatamente liquidate, a carico solidale dell'attrice e dei convenuti (ma in ragione di un terzo ciascuno nei loro rapporti interni).
Così deciso il giorno 27 giugno 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 18
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 15427 / 2019 R.G., promossa da:
(cod. fisc. Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. MIONI ALBERTO MARIA EUGENIO
PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. FICANI GIOVANNI
(cod. fisc. ) Controparte_2 C.F._2 col procuratore domiciliatario avv. GIORGETTI VALERIA, BARDELLA STEFANO
PARTE CONVENUTA
(cod. fisc. Controparte_3 P.IVA_2 col procuratore domiciliatario avv. LOASSES ERNESTO, Controparte_4
[...]
AN (cod. fisc.
[...] CP_5 P.IVA_3 col procuratore domiciliatario avv. MURVANA FRANCESCO
PARTE TERZA CHIAMATA
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 1 CONCLUSIONI
L'attrice conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: Parte_1
“In via Principale: accertato e dichiarato che i danni subiti dalla signora Parte_1 negli immobili di sua proprietà siti in e meglio descritti in narrativa CP_1 Controparte_1 derivano e/o sono causati dall'immobile di proprietà di e dai lavori di Controparte_6 ristrutturazione dal medesimo eseguiti in tale proprietà sovrastante quelli della sig.ra Pt_1 nonché dall'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del
[...]
cosi come emerge dalla Consulenza tecnica d'ufficio redatta dall'arch. in Controparte_7 sede di Consulenza Tecnica Preventiva cui la presente causa fa seguito e, per l'effetto, condannare il dott. e il secondo le proporzioni ritenute di Controparte_6 Controparte_7 giustizia ovvero in solido tra loro:
- All'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni subite dall'attrice negli immobili di sua proprietà in meglio descritti nella Consulenza Tecnica CP_1 CP_1
Preventiva prodromica al presente giudizio da intendersi qui integralmente ritrascritta;
- al risarcimento di tutti i danni subiti dalla attrice, in parte già accertati in corso della Consulenza Tecnica Preventiva, e quantificati in € 100.846,83 oltre iva ed accessori di legge oltre al danno da mancato godimento dell'immobile quantificato in € 2.393.820,00 ovvero in € 514.800, determinato dalla moltiplicazione del canone mensile (€ 25.740,00) per il numero dei mesi dal luglio 2017 (proposizione della consulenza tecnica preventiva) ad oggi (mesi 20) qualora si dovesse ritenere decorrente il mancato godimento dalla data di proposizione della consulenza tecnica preventiva ovvero in ogni caso quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia”
Il convenuto conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_7
“nel merito: accertato e dichiarato che le infiltrazioni sono da attribuirsi alla condotta del Dott.
, rigettare le domande tutte ex adverso dedotte e formulate in punto di responsabilità e CP_6 risarcimento del danno nei confronti del CP_7
In via subordinata: … - ridurre il risarcimento del danno limitandolo agli effettivi pregiudizi subiti dalla Sig.ra e nella percentuale di imputazione che verrà accertata in corso di causa;
Pt_1
- dichiarare il terzo … tenuto a tenere indenne e manlevare il Controparte_3
e, per l'effetto, condannare la predetta compagnia assicurativa al pagamento di CP_7 quanto l'odierno convenuto venisse condannato a pagare a qualsiasi titolo in favore dell'Attrice”
Il convenuto conferma le conclusioni della prima memoria, cioè: CP_6
“in via principale: − rigettare le domande avversarie … ; in subordine: − … accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del per i danni lamentati Controparte_7 dall'attrice, rigettando altresì le domande formulate dal in tema di responsabilità del CP_7
Sig. ; ovvero, in ulteriore subordine − accertare e dichiarare le quote di responsabilità CP_6 del Sig. e del per i danni lamentati dall'attrice, stabilendo CP_6 Controparte_7 anche le quote di concorso di responsabilità della stessa attrice anche ai sensi dell'art. 1227 c.c.;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 2 in ogni caso, condannare , disattese le eccezioni tutte da quest'ultima Controparte_8 formulate, a manlevare e tenere indenne il Sig. di qualsiasi somma fosse tenuto al CP_6 pagamento in favore dell'attrice e/o del ” CP_7
La terza chiamata soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_3
“- in via principale: accertato il decorso del termine previsto dall'art. 2952 c.c., dichiarare prescritto il diritto alla prestazione assicurativa vantato dal con condanna dello CP_7 stesso alla refusione delle spese di lite;
- in via subordinata: … respingere, in ogni caso, tutte le domande proposte contro
[...]
dichiarando l'inoperatività della garanzia prestata ... Controparte_3
- in via gradatamente subordinata: … contenere la condanna nei confronti della
[...]
nei limiti delle previsioni di polizza, con applicazione dei criteri di Controparte_3 liquidazione del danno ivi indicati, nei limiti della sola quota eventualmente accertata in capo al Condominio assicurato, con la compensazione delle spese”
La terza chiamata soc. conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè: CP_4
“in via principale, respingere le domande svolte nei confronti del signor Controparte_2
e conseguentemente mandare esente da ogni onere e spesa;
[...] Controparte_8 parimenti in via principale, respingere la domanda di garanzia svolta dal signor Controparte_2
nei confronti di;
[...] Controparte_8 in via subordinata, … contenere la condanna di nel rispetto dei limiti Controparte_8 di polizza esposti in atti”
Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione datato “febbraio 2019” (notificato al Condominio il 1° marzo 2019 e al il 6 marzo 2019), l'attrice conveniva in giudizio il e il CP_6 CP_9 CP_7 esponendo che:
• nell'immobile di il 26.10.2004 essa attrice aveva acquistato CP_1 CP_1 dalla soc. BALLON SVILUPPO SRL due unità immobiliari a uso abitativo, situate al quarto piano, successivamente ristrutturate e frazionate in undici nuovi appartamenti con opere ultimate nell'aprile 2010;
• nel medesimo immobile di e dalla medesima società BALLON CP_1 CP_1
SVILUPPO SRL, il 20.9.2005 il convenuto aveva acquistato altre unità CP_6 immobiliari, site al quinto piano e sovrastanti quelle di proprietà dell'attrice, che aveva poi sottoposto a “importanti lavori di ristrutturazione”;
• in particolare, le unità del quinto piano erano state realizzate grazie alla normativa sul recupero dei sottotetti ad uso abitativo con “modifica radicale di ciò che in origine era il tetto dello stabile”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 3 • nelle unità immobiliari dell'attrice, durante i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà del aveva iniziato a manifestarsi “una serie di problemi di natura CP_6 infiltrativa” prontamente denunciati sia al sia all'amministratore del condominio;
CP_6
• l'iniziale atteggiamento collaborativo del non era stato risolutivo, e l'attrice non CP_6 aveva potuto ultimare e mettere a reddito le proprie unità immobiliari;
• nel 2011 il condominio aveva incaricato un proprio consulente di verificare le infiltrazioni e di ricercarne le cause, sicché l'ing. aveva riscontrato che “le infiltrazioni nei CP_10 locali di proprietà derivassero sia dalla proprietà sia da problematiche Pt_1 CP_6 legate alla rete di smaltimento condominiale delle acque meteoriche”;
• nel 2013 il aveva incaricato anche un secondo perito, ing. di CP_7 Per_2 chiarire la dinamica e le cause del “perdurante grave fenomeno infiltrativo”;
• l'attrice odierna aveva promosso un “ricorso ex art. 696 … e 696 bis cpc”, concluso colla relazione del CTU arch. , che aveva accertato infiltrazioni ancora attive e determinate
“sia dai lavori nei terrazzi di proprietà … sia da un inadeguato sistema CP_6 condominiale di smaltimento delle acque”; il CTU arch. aveva stimato che il danno subito dall'attrice e la spesa preventivabile per ripristinare gli immobili a regola d'arte ammontavano all'importo di EUR 100.846,83 oltre IVA;
• l'attrice aveva anche subito il danno da mancato godimento degli immobili ravvisabile sia in re ipsa sia nell'impossibilità di godere delle utilità derivanti dalla “natura normalmente fruttifera” del bene stesso. L'attrice pertanto concludeva citando i convenuti a comparire all'udienza dell'11 giugno 2019 (differita al 10 settembre 2019 con provvedimento del 24.4.2019 ex a. 168 bis comma 5 cpc) e chiedendo di accertare la responsabilità dei convenuti nella causazione dei danni e per l'effetto condannare gli stessi all'esecuzione dei lavori necessari per la rimozione delle cause e al risarcimento dei danni quantificabili in eur 100.846,83 oltre IVA, nonché al danno da mancato godimento dell'immobile quantificabile in eur 2.393.820,00.
Prima che scadessero i termini per la costituzione dei convenuti, l'attrice il 14 giugno 2019 depositava anche un ricorso ex a. 700 cpc in corso di causa, iscritto al n° 15427 sub 1 del 2019, concludendo come segue:
<< accertato e dichiarato che i danni subiti dalla signora … Parte_1 derivano e/o sono causati dall'immobile di proprietà di e dai lavori di Controparte_6 ristrutturazione dal medesimo eseguiti … nonché dall'inadeguatezza del sistema di smaltimento delle acque meteoriche del per l'effetto Controparte_7 condannare il dott. e il … secondo le Controparte_6 Controparte_7 proporzioni ritenute di giustizia ovvero in solido tra loro:
All'immediata esecuzione, anche per la tutela del diritto alla salute della ricorrente,➢ dei lavori necessari a rimuovere le cause delle infiltrazioni subite dall'attrice negli immobili di sua proprietà in … >> CP_1 CP_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 4 Con provvedimento del 18.6.2019 la giudice originariamente designata per quel procedimento ex a. 700 cpc in corso di causa, rilevato che la prima udienza di trattazione nel procedimento principale era fissata al 10 settembre 2019, e osservato che già in tale udienza “potrà essere subito disposta CTU … a fronte di un ATP già espletato nel 2017” e ricordato che “il Condominio ha già disposto un intervento, seppur parziale secondo la prospettazione della , fissava Pt_1
l'udienza di trattazione del ricorso cautelare per la stessa data del 10 settembre 2019, assegnando il termine per la notifica.
Il convenuto si costituiva nel giudizio principale con comparsa depositata CP_7
18.7.2019 osservando che:
• le infiltrazioni lamentate dall'attrice si sarebbero manifestate sin dal 2005/2006 mentre le operazioni peritali in sede di ATP erano iniziate soltanto il 7.11.2017, cioè più di dieci anni dopo;
• l'arch. in sede di ATP aveva riscontrato quale causa delle lamentate infiltrazioni l'insufficienza e la vetustà della rete di smaltimento delle acque, gli interventi di modifica delle coperture a falde del , nonché la presenza di detriti che si accumulavano CP_7 nelle gronde e nei pluviali;
• il CTU non s'era pronunciato sul riparto di responsabilità tra il e il;
CP_7 CP_6
• l'attrice era corresponsabile, sia per ciò che riguarda i fenomeni infiltrativi, sia nell'aggravamento di essi, in quanto aveva richiesto l'ATP dopo ch'erano trascorsi più di dieci anni dalla prima manifestazione dei fenomeni infiltrativi e in quanto aveva poi impedito al Condominio di porvi rimedio;
• le percolazioni all'interno degli appartamenti n. 1 e 9 erano dovute a un difetto dei serramenti in alluminio (privi di tenuta stagna) e non già a problemi della rete di smaltimento delle acque;
• non v'era prova del danno da mancata locazione. Il convenuto concludeva chiedendo di rigettare la domanda e in subordine di CP_7 limitare il quantum a ciò che risultava effettivamente imputabile al , con condanna CP_7 della terza chiamata soc. alla manleva. CP_3
Il convenuto si costituiva nel giudizio principale con comparsa depositata 19.7.2019 CP_6 osservando che:
• dalla relazione del CTU arch. in sede di ATP, emergeva che le cause delle infiltrazioni lamentate dall'attrice erano la vetustà e il sottodimensionamento strutturale dell'impianto condominiale di smaltimento delle acque piovane, mentre i fenomeni di allagamento e spargimento di acqua nei locali erano causati dalla presenza di due fori d'ispezione di rilevanti dimensioni, realizzati nel lontano 2013 dalla stessa e mai richiusi;
Pt_1
• il recupero dei sottotetti era stato effettuato dalla società Ballon Sviluppo srl prima che egli acquistasse l'immobile nel settembre 2005;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 5 • successivamente all'acquisto, egli aveva realizzato solo tre piccoli terrazzi, di soli 56 metri quadrati complessivi;
• la realizzazione dei terrazzi non aveva alterato la conformazione né la pendenza del tetto;
• non era chiaro in quali “lavori di ristrutturazione” l'attrice ravvisasse la causa dei danni;
• i fenomeni infiltrativi erano già presenti da epoca antecedente il suo acquisto;
• a seguito di infiltrazioni che avevano interessato solo gli immobili all'angolo di CP_1 di proprietà dell'attrice, nel 2008 egli aveva rinnovato l'impermeabilizzazione dei terrazzi;
• nell'assemblea condominiale dell'ottobre 2014, l'attrice aveva espresso il proprio dissenso all'effettuazione di lavori condominiali che avrebbero potuto risolvere frequenti fenomeni infiltrativi interessanti l'intero stabile;
• egli non aveva inserito nel sistema di scarico alcun raccordo di gronda o “barilotto”, essendo tale impianto già esistente al momento dell'acquisto dell'immobile nel 2005 e neppure ne aveva impedito l'accesso;
• dall'esame della concessione edilizia presentata in occasione dei lavori di recupero del sottotetto -effettuati dalla società precedente proprietaria dell'immobile- risultava che quei
“barilotti” non fossero mai stati ispezionabili, poiché già posizionati all'interno delle murature;
• peraltro, la pulizia e la manutenzione dei canali di scolo era di competenza condominiale;
• l'affermazione del CTU in sede di ATP secondo cui “i terrazzi del sig. scaricano CP_6 direttamente con un tubicino nei pressi del 'barilotto' ” e ciò “potrebbe creare turbolenze ed accentuare le esondazioni” era priva di fondamento tecnico-scientifico;
• mancava la prova del danno da mancata locazione, anche perché gli immobili dell'attrice erano inidonei a tale scopo, atteso che i lavori di ristrutturazione dei medesimi immobili non erano ancora stati completati, e che mancava anche l'allacciamento degli impianti. Il convenuto quindi concludeva chiedendo in via principale di rigettare la domanda CP_6 attorea e in subordine di dichiarare la responsabilità esclusiva del in ulteriore CP_7 subordine chiedeva di accertare le quote di responsabilità dei convenuti, nonché quella dell'attrice ex a. 1227 cc e per l'effetto condannare la terza chiamata alla manleva. CP_8
All'udienza del 10 settembre 2019, fissata (oltre che nel procedimento cautelare in corso di causa) anche per prima comparizione del procedimento principale:
• l'attrice e ricorrente “chiariva” che “la responsabilità in capo ai convenuti è ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c.”;
• il difensore del convenuto e resistente “quanto alla richiesta di CP_7 provvedimento cautelare, evidenzia che ancora non è stato al medesimo consegnato, da parte del il ricorso notificato il 24.6.2019. Peraltro dichiara che il proprio CP_7 assistito ha già provveduto ad eseguire i lavori di cui alla CTU nell'ATP, con risultati positivi, come accertato nei sopralluoghi dei tecnici avvenuto nei giorni scorsi”;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 6 • il difensore del convenuto e resistente “rileva che a seguito degli interventi CP_6 effettuati dal i tecnici anche recentemente non hanno rilevato alcuna ulteriore CP_7 problematica infiltrativa, in particolare l'ultimo intervento del 5 settembre u.s. ha avuto esito positivo”. Con provvedimento del 10 settembre 2019 la giudice originariamente designata, considerato che
“il procedimento cautelare può ritenersi assorbito nel giudizio di merito (considerando peraltro che l'urgenza non si ravvisa nell'ipotesi di danni economici), in cui dovrà essere espletata ulteriore CTU per accertare quali interventi siano stati eseguiti e lo stato dei luoghi attuale, nonché le ulteriori problematiche infiltrative”, autorizzava la chiamata di terzi e disponeva l'acquisizione del fascicolo di ATP iscritto a RG 33156/2017, disponendo perciò nel subprocedimento cautelare la riunione di esso al procedimento principale.
La terza chiamata soc. si costituiva quindi con comparsa depositata 16.12.2019 nella CP_4 quale:
• eccepiva l'inoperatività della polizza, poiché il sinistro (ossia gli interventi di ristrutturazione e modifica del quinto piano asseritamente causa dei danni) s'era verificato in un periodo che -pur non esattamente precisato- era certamente anteriore alla stipula della polizza;
• eccepiva l'inoperatività della polizza anche perché il aveva reso dichiarazioni CP_6 inesatte e reticenti, atteso che già prima di stipulare la polizza egli era a conoscenza degli eventi per cui è causa, che egli però aveva sottaciuto alla compagnia;
• eccepiva la prescrizione del diritto dell'assicurato, giacché la denuncia della richiesta di risarcimento danni avanzata dal terzo era stata presentata quando era già Pt_1 trascorso il termine di due anni;
• eccepiva i limiti di polizza;
• nel merito, negava la responsabilità del , eccependo anche la mancanza di prova del CP_6 quantum debeatur. La terza chiamata soc. concludeva chiedendo di respingere la domanda attorea e per CP_4
l'effetto la domanda di manleva e in subordine di contenere il risarcimento dovuto entro i limiti di polizza.
La terza chiamata soc. si costituiva infine con comparsa depositata l'8.1.2020 nella CP_3 quale:
• eccepiva la prescrizione del diritto del Condominio di essere manlevato, in quanto non aveva azionato la polizza benché l'attrice avesse denunciato i danni sin dal 2005;
• eccepiva l'inoperatività della polizza, poiché lo spargimento d'acqua in esame non era dovuto a rottura accidentale delle condutture, bensì era conseguenza della generale inefficienza e inadeguatezza del sistema di scarico condominiale;
• eccepiva il concorso di colpa dell'attrice;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 7 • osservava che il CTU in sede di ATP aveva erroneamente considerato tutti gli immobili della senonché i danni da valutare avrebbero dovuto essere limitati ai soli tre Pt_1 appartamenti adiacenti ai pluviali, atteso che gli appartamenti individuati con il numero 1 e 9 avevano subito danni a causa della mancata tenuta stagna dei serramenti metallici e non già a causa della rete di smaltimento delle acque del Condominio;
• osservava che non v'era prova del danno da mancata locazione. La terza chiamata soc. concludeva chiedendo in via principale di dichiarare la CP_3 prescrizione del diritto e in subordine di rigettare la domanda per inoperatività della garanzia;
in ulteriore subordine di contenere il risarcimento dovuto nei limiti di polizza.
All'udienza del 28.1.2020 il giudice originariamente designato assegnava alle parti i termini previsti dal sesto comma dell'a. 183 cpc e contestualmente disponeva CTU per verificare quali lavori fossero stati eseguiti dopo il procedimento di accertamento preventivo. All'udienza del 7.10.2020 veniva quindi formulato il seguente quesito:
<< Accerti il CTU, letti gli atti di causa e quelli dell'accertamento tecnico preventivo sub
R.G. n. 33156/2017 sentite le parti ed i loro eventuali consulenti, ispezionati i luoghi:
1) quali siano le condizioni attuali dell'immobile per cui è causa;
2) se e quali siano stati gli interventi messi in opera ed indicati nel precedente elaborato peritale;
3) se persistano le infiltrazioni lamentate dall'attore e quali siano le cause;
4) quali siano gli ulteriori interventi necessari per porre fine al fenomeno infiltrativo;
5) quali siano gli ulteriori danni ed i costi per il ripristino dei luoghi >>
Il CTU arch. assumeva quindi l'incarico alla medesima udienza e depositava la relazione conclusiva il 1° marzo 2021. All'udienza 14.4.2021 il giudice onorario disponeva semplice rinvio. All'esito dell'udienza 16.2.2022, vista l'insistita istanza di CTU formulata dall'attrice, con ordinanza 22.2.2022 veniva assegnato termine per depositare una proposta articolata di ulteriore quesito peritale. All'esito dell'udienza 18.5.2022, considerata la tardività della produzione attorea sub doc. 46 e preso atto della mancanza di idoneo quesito da sottoporre a CTU sulla base di elementi oggettivi, con provvedimento 26.5.2022 veniva dichiarata chiusa l'istruttoria. In esito all'istanza di liquidazione del compenso depositata il 22.9.2022 dal CTU arch. , tuttavia, constatato che la relazione dell'1.3.2021 era priva di risposte specifiche, univoche e sintetiche ai cinque specifici quesiti formulati dal giudice il 7.10.2020, veniva assegnato al CTU termine per depositare la sintesi delle sue risposte ai cinque suddetti quesiti. Il CTU arch. quindi depositava tale sintesi il 13.10.2022. Tenendo conto di tali risposte del primo consulente d'ufficio, in esito all'udienza del 5.4.2023 veniva assegnato nuovo termine per formulare proposte di articolato quesito peritale, sicché con
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 8 ordinanza 23.10.2023 veniva disposta consulenza integrativa e il CTU ing. Per_3 assumeva l'incarico all'udienza del 16.11.2023 e richiedeva poi varie proroghe che gli venivano accordate, da ultimo con ordinanza del 13 luglio 2024 che disponeva anche rinvio per precisare le conclusioni. Il CTU Imponente depositava la relazione definitiva il 14.10.2024. Con note del 15.11.2024 l'attrice insisteva per l'espletamento di ulteriore CTU per “determinare il danno da mancata locazione/godimento degli immobili oggetto di causa subito dalla attrice a causa della condotta dei convenuti a decorrere dal maggio 2011 (data della perizia del geometra
…) ovvero da luglio 2017 (data di proposizione della domanda di accertamento Per_4 tecnico)...”.
Con note del 15.11.2024 il insisteva in particolare nelle istanze istruttorie della CP_7 seconda memoria, cioè su tredici capitoli di prova per testimoni, che risultano tutti inammissibili in quanto implicanti valutazioni e assorbiti comunque dalle consulenze tecniche d'ufficio già espletate.
Con note del 15.11.2024 il convenuto chiedeva che la causa fosse trattenuta per la CP_6 decisione.
Con note del 14.11.2024 il terzo chiedeva che la causa fosse trattenuta per la CP_3 decisione.
Con note del 14.11.2024 il terzo chiedeva che la causa fosse trattenuta per la decisione. CP_4
All'udienza a trattazione scritta del 18 novembre 2024, quindi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, venivano assegnati i termini per depositare conclusionali e repliche. Scaduti tali termini il 9 gennaio 2025, il tribunale pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Non essendo stata svolta istruttoria orale, la causa dev'essere decisa unicamente sulla scorta delle risultanze delle varie CTU, espletate dapprima nel procedimento per ATP e quindi nel presente, dovendosi rilevare del resto che anche l'accertamento preventivo si svolte nel contraddittorio di tutte le parti di questo procedimento (cioè anche della - Controparte_11 già -quale assicuratore del , che peraltro aveva esteso il Controparte_12 CP_6 contraddittorio anche alla soc. ALLIANZ SPA- e della -quale Controparte_3 assicuratore del Condominio-).
La relazione depositata il 2.11.2018 dall'arch. nel procedimento ex a. 696 bis cpc iscritto a RG 33156/2017, può essere così sintetizzata per quanto riguarda i danni riscontrati negli appartamenti e le probabili cause di essi: Parte_1
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 9 (1) Appartamento n. 1: danni imputabili soltanto alla stessa attrice, ossia: un serramento che non risulta stagno;
una facciata del cavedio non protetta da gronde in copertura, un innesto con tratto di pluviale in piombo non stagno ma semplicemente inserito;
(2) Appartamento n. 2 danni probabilmente ascrivibili “al sistema di smaltimento delle acque piovane”; (3) Appartamento n. 3 – nulla da segnalare. (4) Appartamento n. 4: rilevata con igrometro umidità a parete;
(5) Appartamento n. 5: rilevata con igrometro umidità a parete;
macchie a pavimento di marmo;
umidità e scrostamento negli imbotti delle finestre;
(6) Appartamento n. 6: tracce di infiltrazioni con umidità alle pareti esterne;
pavimento in marmo lievemente macchiato;
rilevati con igrometro alcuni segni di umidità; (7) Appartamento n. 7: tracce di infiltrazioni con umidità alle pareti esterne;
“Le murature e la pavimentazione sono interessati dalle percolazioni soprattutto in presenza di forti temporali ove la quantità d'acqua che confluisce nel raccordo aperto è tale che non riesce ad essere smaltita dal pluviale né aiutato dal troppo pieno del canale di gronda esterno che risulta evidentemente più alto del livello dell'acqua nel tratto del raccordo interno”; gli imbotti delle finestre presentano segni di percolazione;
(8) Appartamento n. 8: tracce di percolazioni e macchie a pavimento;
(9) Appartamento n. 9: danni imputabili soltanto alla stessa attrice, poiché i serramenti metallici esistenti non sono stagni;
(10) Appartamento n. 10: pavimentazione dell'intero locale in marmo macchiata a seguito delle percolazioni;
(11) Appartamento n. 11: una macchia in corrispondenza della parete esterna in corrispondenza del terrazzo condominiale;
macchie sul pavimento in marmo;
(12) Corridoio accesso appartamenti da n. 5 a n. 11: risalita per capillarità dell'acqua (13) Corridoio accesso appartamenti da n. 1 a n. 4: non si ritengono necessari interventi di ripristino;
(14) Cause dei danni : danni essenzialmente riconducibili “a mal funzionamento della rete di deflusso della copertura. I danni maggiori sono evidenti in coincidenza dei pluviali PL1, PL2, verso via Dante ed in coincidenza del PL5 verso il cavedio interno”. (15) Opere necessarie per l'eliminazione delle cause : “ridefinizione ed aggiornamento della rete di smaltimento delle acque meteoriche di copertura dello stabile” giacché il CTU ha riscontrato l'insufficienza della rete di smaltimento, la necessità di modificare le coperture a falde del (in quanto “gli interventi di realizzazione delle terrazze CP_7 hanno comportato la variazione sostanziale della tipologia e della natura delle coperture che da semplici falde spioventi in marsigliesi, sono diventate coperture miste con l'inserimento di terrazze piane e la presenza di essenze arboree importanti che conseguentemente hanno modificato natura, caratteristiche ed esigenze tecniche di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 10 manutenzione della copertura”) oltre alla vetustà della rete di smaltimento acque piovane di copertura;
(16) Costi necessari: il costo delle opere di ripristino delle terrazze per intervenire sulla rete di smaltimento condominiale è stimato in € 51.981,60 oltre IVA e oneri di legge;
il costo dell'eventuale aggiunta di quattro nuovi pluviali condominiali è stimato in € 34.925,78 oltre IVA e oneri di legge;
il costo del ripristino degli alloggi posti al quarto piano è stimato in € 100.846,83 oltre IVA e oneri di legge.
In questo procedimento, come si è visto, venne disposta un'integrazione anche per verificare gli interventi eventualmente già realizzati, la cui relazione qui depositata dall'arch. il 1° marzo 2021 e precisata il 13 ottobre 2022 può essere sintetizzata come segue: A) stato dell'immobile: sono stati rilevati in particolare segni di infiltrazioni al 4° piano in punti diversi rispetto a quanto emerso in sede di ATP e aggravamento delle macchie di pavimenti in marmo;
B) degli interventi previsti dalla relazione di CTU in sede di ATP, il risulta aver CP_7 realizzato: quattro nuovi pluviali esterni (PL1e, PL2e, PL3e, PL4e) di cui però solo tre funzionanti (PL1e, PL2e, PL4e); il sistema di smaltimento delle acque piovane relativo alle falde di via CP_1
Dante “risulta sottodimensionato rispetto all'area di copertura”; i nuovi pluviali esterni non sono stati realizzati a regola d'arte poiché la nuova rete non è indipendente;
non sono state realizzate le botole d'ispezione per accedere agli innesti ispezionabili dei pluviali interni PL1, PL2 e PL4 originari;
C) la causa della persistenza delle infiltrazioni lamentate dall'attrice e delle nuove infiltrazioni riscontrate rispetto a quelle verificate in ATP, va ascritta “alla copertura in rame sovrastante la porta finestra di uscita verso il balcone che presenta punti di debolezza, ristagni d'acqua, risvolti e sormonti di scossalina che durante forti piogge vengono evidentemente superati determinando il passaggio dell'acqua all'interno delle murature. In corrispondenza del muretto di confine della terrazza T3 è stato verificato che la scossalina esterna di raccordo al manto di copertura in marsigliesi risulta disgiunta, pertanto, eseguita una prova con l'acqua, è stato confermato che questa supera il manto di tegole marsigliesi, raggiunge i pannelli isolanti sottostanti e successivamente si insinua nelle giunture tra pannelli determinando punti di infiltrazione. Da chiudere un punto di possibile ingresso di acqua piovana in corrispondenza delle fioriere come evidente nel rilievo fotografico. I punti di infiltrazione 4 e 5 a parete del 4° piano risultano invece corrispondenti alle scossaline di raccordo tra manto in marsigliesi e le due finestre del locale soggiorno. Le verifiche hanno confermato il passaggio di acqua e foglie al di sotto del manto in tegole marsigliesi. E' pertanto necessitano un'approfondita revisione e rimessa in pristino del sistema di scossaline” D) gli ulteriori interventi necessari per porre fine al fenomeno infiltrativo sono stati individuati nel collegamento del quarto pluviale (PL3e) alla rete di smaltimento per aumentare la capacità di deflusso delle acque meteoriche;
i raccordi aperti a “U” (barilotti), che veicolano l'acqua dalla grondaia ai pluviali interni PL1, PL2, PL4, devono essere completamente intercettati e confinati nel canale di gronda con profili continui;
i raccordi tra scarichi dei terrazzi T1, T2, T3 e pluviali interni
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 11 PL1, PL2, PL4 devono essere resi stagni ed ispezionabili dalla copertura per consentire eventuali manutenzioni e pulizie;
è necessaria la revisione complessiva delle scossaline e copertura fino alla gronda in prossimità del volume delle finestre del soggiorno al 5° p. in corrispondenza dei punti di infiltrazione n. 4 e n. 5 e la sostituzione dell'innesto ispezione in copertura dello sfiato coincidente con il pluviale PL2; per quanto riguarda le infiltrazioni n. 1 e n. 2, è necessaria la revisione delle scossaline che risultate distaccate in corrispondenza della terrazza T3; E) ulteriori danni e relativi costi di ripristino: il costo complessivo per i ripristini delle coperture prospicienti Via Dante e e della relativa rete di smaltimento delle acque piovane ammonta CP_1 indicativamente ad € 33.405,10 oltre IVA;
spese tecniche per il Progetto Esecutivo e DL stimate in € 5.010,77 oltre oneri di legge;
per la Sicurezza € 1.670,26 oltre oneri di legge;
il costo complessivo delle riparazioni rese necessarie dalle nuove infiltrazioni per ripristinare gli appartamenti n.1, 4, 5, 7, 8 al 4° piano di proprietà mmonta complessivamente a € 17.940,12 oltre IVA. Pt_1
Una parte degli interventi previsti dalla relazione integrativa del CTU arch. risulta nel frattempo realizzata, come emerge dalla CTU 14 ottobre 2024 dell'ing. che può Per_3 essere così riassunta:
1) a seguito degli interventi realizzati dal , segnatamente la realizzazione di quattro CP_7 nuovi pluviali in facciata, la maggior parte delle infiltrazioni rilevate dalla relazione del CTU arch. non è più presente, mentre sono ancora presenti alcune infiltrazioni nelle unità numero 5 e numero 6; la revisione complessiva di scossaline e la copertura fino alla gronda, previste dall'arch. , non è stata realizzata;
2) delle opere indicate dal CTU arch. sono state eseguite: è stato ripristinato l'esalatore della colonna di scarico del bagno in un cavedio interno;
è stato realizzato il PL3e
che però si ferma sul terrazzino del secondo piano;
è in programma l'allaccio alla CP_1 colonna verticale non appena sarà consentito dalla proprietà privata;
la rete di smaltimento dell'acqua di copertura, costituita dai nuovi pluviali esterni Pl1e, Pl2e, Pl3e e Pl4e, è stata realizzata dal sin dall'aprile 2019; CP_7
3) delle opere indicate dal CTU arch. NON SONO STATE ESEGUITE: le botole di ispezione in copertura per l'accesso agli innesti ispezionabili dei pluviali interni PL1, PL2 e PL4 originari;
la revisione delle scossaline;
la sistemazione dei pluviali in ghisa che presentavano delle crepe già nel 2017; gli interventi previsti per eliminare le infiltrazioni in copertura sulla falda del tetto lato via Dante sulle unità 5 e 6 al quarto piano.
Chiamato a rispondere sul riparto di responsabilità fra i convenuti, il CTU ing. ha Per_3 così concluso:
• responsabilità del : il condominio (che dal 2012 era a conoscenza delle CP_7 infiltrazioni nelle unità immobiliari al quarto piano) ha eseguito solo una parte delle
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 12 indicazioni del CTU arch. (coi quattro nuovi pluviali esterni), sicché restano le infiltrazioni al quarto piano (unità 5 e 6), dovute alle scossaline delle cappuccine interrotte e non collegate al canale di gronda;
le cause dei danni lamentati dall'attrice sono attribuibili “in massima percentuale al condominio”
• responsabilità del : non risulta prodotta la documentazione della pratica edilizia CP_6 di ristrutturazione del quinto piano e recupero di sottotetto, n. 000064 del 19/02/2001, riguardante la realizzazione di cappuccine e opere generali della BALLON SVILUPPO S.r.l. proprietaria iniziale dell'immobile; il che il 20/09/2005 ha acquistato le sue unità CP_6 immobiliari, ha poi realizzato l'intero progetto interno, creando successivamente tre terrazzini a tasca su via Dante;
l'apporto causale percentuale del convenuto “è di difficile CP_6 attribuzione” poiché egli ha acquistato dal proprietario unico il quinto piano sottotetto (per il quale era già stato approvato il progetto di recupero di sottotetto, con pratica edilizia accettata dal Comune di ) ma dagli atti non risulta se e quali varianti siano state poi presentate al CP_1
Comune dal dopo l'approvazione della pratica edilizia iniziale del 2001, sicché CP_6 non è possibile attribuire con certezza un apporto causale certo. Peraltro, rispondendo alle osservazioni del CTP dell'attrice il CTU Imponente ha dichiarato di concordare Pt_1 sul fatto “che la concessione edilizia di recupero del sottotetto del sig. non è CP_6 rilevante ai fini della causa dei fenomeni infiltrativi” (pag. 32, punto 4) e rispondendo alle osservazioni del CTP del convenuto il CTU Imponente ha dichiarato “si CP_6 concorda che la responsabilità delle infiltrazioni nelle u.i. n.5 e n.6 dipendono dallo stato di manutenzione del tetto sovrastante” (pag. 32 punto 2 in fondo).
Il CTU Imponente, rispondendo alle ulteriori osservazioni delle parti, ha inoltre dichiarato che “i fenomeni infiltrativi attivi nelle u.i. n.5 e n.6 a piano IV sono dovuti alla mancata manutenzione periodica della copertura in legno e tegole e all'accertamento del possibile stato di degrado dell'area perimetrale di gronda richiesta dal CTU arch. ma sembra non eseguita dal
”, che “i ripristini degli ammaloramenti dalla copertura spettano unicamente al CP_7
Condominio e all'assicurazione del ”, dal che si deve trarre la conclusione che la CP_7 responsabilità delle infiltrazioni va attribuita principalmente al convenuto mentre CP_7 dalla relazione dell'arch. in sede di ATP si ricava che la causa delle infiltrazioni va attribuita, oltre che “alla rete di smaltimento delle acque meteoriche” (pag. 7), anche “alla carenza di una rete adeguata di smaltimento dell'acqua piovana delle nuove terrazze prospicienti via Dante e Giulini al piano 5°” (pag. 9), ossia in parte va ascritta anche al . CP_6
Va qui ricordato che sin dalla prima udienza l'attrice prospettò la responsabilità dei convenuti anche in riferimento all'a. 2051 cc. Sulla scorta anche delle precedenti repliche del CTU, infatti, deve dirsi irrilevante il fatto che -nel momento in cui il acquistò l'immobile- già fosse stata CP_6 approvata la pratica edilizia iniziata nel 2001 dal precedente proprietario, sicché trova qui
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 13 applicazione la responsabilità ex a. 2051 cc del custode della terrazza soprastante quella delle unità danneggiate (come si ricava anche da Cass. Sez. 2, ordinanza n. 28253 del 9/10/2023; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 516 del 11/1/2022; Cass. Sez. 2, sentenza n. 3239 del 7/2/2017), non potendosi ritenere che il sia esonerato dalla responsabilità per violazione dell'obbligo di CP_6 effettuare i necessari interventi manutentivi.
Prima di quantificare i danni concretamente risarcibili, tuttavia, si deve osservare che concausa di essi (e del loro aggravamento) fu anche il contegno ostruzionistico della stessa attrice che, come confermato anche dal CTU Imponente (a pag. 33, con riferimento ai documenti 3 e 4 del
): CP_7
<< in tutte le assemblee la signora ha ripetutamente ostacolato la proposta Pt_1 risolutiva del Condominio di risistemazione dei pluviali, prima delle indicazioni del CTU arch. che hanno sanato solo nel 2019 >>.
<< Si riporta lo stralcio, in atti, dell'assemblea condominiale del giorno 9 ottobre 2014 in cui
la signora non ha approvato la spesa >> Pt_1
<< Nel verbale dell'assemblea condominiale del 20/01/16 si riporta ancora la non
disponibilità della signora a non eseguire lavori per la modifica dei pluviali >>. Pt_1
Per quanto riguarda le responsabilità dell'attrice, peraltro, occorre anche considerare il grave ritardo con cui essa (pur palesemente consapevole dei problemi almeno dal 2014 (data dell'assemblea sopra ricordata), se non persino dal 2005, adottò iniziative per risolvere le infiltrazioni. In proposito, mette conto ricordare che a pag. 2 e 3 del ricorso ex a. 696 bis cpc datato 27.6.2017 la stessa llegò che il aveva acquistato le unità al quinto piano Pt_1 CP_6 il 20 settembre 2005 avviando importanti lavori di ristrutturazione e recupero sottotetto, e aggiunse che già da allora “ebbero inizio una serie di problemi di natura infiltrativa nelle unità immobiliari di proprietà della prof.ssa anch'esse interessate da lavori di ristrutturazione, che Pt_1 venivano dalla stessa, nel corso del tempo, sempre prontamente denunciati sia allo stesso dott.
sia all'amministrazione del ”. CP_6 Controparte_7
Tutto ciò porta a concludere che la quota di responsabilità ascrivibile all'attrice non Pt_1 solo per il ritardo nell'assumere iniziative, anche giudiziali, ma anche per l'ostruzionismo alle decisioni condominiali intese a risolvere le infiltrazioni) è almeno pari a quella che, complessivamente, va ascritta ai due convenuti. L'attrice è quindi responsabile del danno per un mezzo, e ciascuno dei due convenuti per un quarto (ma con solidarietà ex a. 2055 cc).
Per quanto riguarda i due convenuti, infatti, non vi sono elementi che possano giustificare il riconoscimento di maggiore responsabilità in capo all'uno o all'altro, sicché entrambi sono appunto da ritenere responsabili nella stessa misura, tanto più che neppure i CTU sono stati in grado di indicare una eventuale diversa ripartizione.
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 14 In parziale accoglimento della sua domanda, quindi, l'attrice ha diritto d'essere risarcita dai convenuti per un importo complessivamente pari alla metà del suo danno, corrispondente alle cifre stimate dalle CTU, tenendo conto anche dell'accordo espresso in proposito tra le parti stesse: << le parti avevano concordato una stima del danno patito dalla signora pari ad € 102.000,00 Pt_1 sulla base dell'analisi della CTU dell'arch. oltre a €17.940,12 per i ripristini >> (pag. 33, punto 5), ricordando comunque che:
• i danni all'appartamento n. 1 e all'appartamento 9 sono ascrivibili soltanto alla mancata tenuta stagna dei serramenti, cioè all'attrice;
• nell'appartamento n. 3 non è stata mai constatata la presenza di nessun danno;
• gli unici appartamenti che presentino danni ascrivibili ai convenuti (e ai quali soli perciò si riferisce la spesa di ripristino dei danni accertati) sono dunque quelli indicati coi numeri 2
– 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11.
I convenuti devono essere perciò condannati in solido ex a. 2055 cc (ma in ragione di metà ciascuno nei loro rapporti interni) a pagare all'attrice € 59.970,06 (pari alla metà di 119.940,12), cifra arrotondabile in EUR 60.000,00, oltre agli interessi legali dal 14 ottobre 2024, data della CTU Imponente, al saldo.
In accoglimento dell'altra domanda dell'attrice, inoltre, dev'essere ordinato ai due convenuti di completare l'esecuzione delle opere previste dalle varie CTU per rimediare definitivamente alle infiltrazioni, per quanto di rispettiva competenza secondo le medesime CTU.
Totalmente infondata è invece la domanda relativa all'asserito danno derivato dall'impossibilità di porre in locazione gli immobili. In particolare, come si è già visto, la responsabilità dei danni riscontrati in due degli undici appartamenti (cioè i numeri 1 e 9) è interamente a carico dell'attrice, mentre per un terzo appartamento (il numero 3) non v'era nessun danno.
Per quanto riguarda i rimanenti appartamenti (cioè i numeri 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 10 – 11) si deve anzitutto osservare che non può certo demandarsi alla CTU la prova dell'esistenza del danno (mancando la prova che quegli immobili fossero stati posti in locazione, in particolare, dal momento dell'acquisto al momento del procedimento ex a. 696 bis cpc, e che avessero perciò prodotto reddito, mancando qualunque dichiarazione fiscale idonea a confortare tale ipotesi). Del resto, i documenti con cui l'attrice vorrebbe fornire la prova del danno in questione sono del tutto irrilevanti poiché:
• il doc. 10 dell'attrice (scansione della stampa della pagina dell'Agenzia delle entrate https://wwwt.agenziaentrate. isultato.php intestata Email_1
“Banca dati delle quotazioni immobiliari – Risultato Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1”) costituisce infatti solo una stima della quotazione, inidonea a dimostrare l'effettivo reddito in precedenza ottenuto dall'attrice;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 15 • il doc. 46 (per giunta, tardivamente prodotto il 31.3.2022) riguarda la registrazione di un contratto di locazione (di tutti e undici gli appartamenti) avvenuta in data 12 giugno 2021, cioè quattro anni dopo il procedimento del 2017 e due anni dopo l'inizio del presente, instaurato nel 2019.
Assorbente, comunque, è la circostanza che gli immobili dell'attrice sono inidonei alla locazione in quanto sono privi di riscaldamento e condizionamento (oltre che di allacci alle utenze) almeno sin dall'inizio del procedimento di ATP del 2017, sicché deve escludersi che quegli appartamenti potessero concretamente essere concessi in locazione, non essendo certamente idonei all'utilizzo a fini abitativi. Proprio il CTU arch. nella relazione del 2 novembre 2018, sottolineò che l'impianto di condizionamento (freddo e caldo) “non è mai stato attivato e collaudato, e che non è dunque stato possibile verificarne il funzionamento. Gli appartamenti della Sig.ra infatti, sono termoautonomi e il funzionamento dell'impianto di riscaldamento, Pt_1 nel periodo invernale, è obbligatorio. Pertanto, le unità non sarebbero state utilizzabili, tantomeno a titolo di locazione”. Inoltre, lo stesso CTU rileva che gli appartamenti della rano Pt_1 privi pure dei contatori del gas, dell'energia elettrica nonché dei sottocontatori dell'acqua. L'attrice, nella prima memoria, si è limitata a dichiarare che “il fatto che le stesse [abitazioni] continuassero a subire fenomeni infiltrativi ha impedito non solo che i lavori di definitivo allestimento potessero essere ultimati, ma addirittura rendeva necessario reiterare opere già eseguite” senonché risulta del tutto inconferente la tesi che vedrebbe nelle infiltrazioni un impedimento al collaudo degli impianti di riscaldamento e raffreddamento (già esistenti) e all'allacciamento alle varie utenze domestiche. La domanda con cui l'attrice chiede d'essere risarcita di questo danno dev'essere perciò totalmente respinta.
Passando alle domande di manleva, svolte dai convenuti verso i rispettivi assicuratori, si deve osservare quanto segue:
• l'eccezione della terza chiamata è fondata, poiché il ha invocato, nei CP_4 CP_6 confronti di tale terzo, la polizza n. ITCANB17464 (doc. 15), relativa alla responsabilità civile “in relazione a fatti della vita privata che si verifichino nel corso della durata della polizza”, in regime di “loss occurrence” e relativa al periodo dal 15/6/2014 al 15/6/2015; il doc. 1 bis dell'attrice (e doc. 3 della , cioè la missiva inviata al dall'ing. CP_4 CP_6
tecnico incaricato dalla mostra però che il era a Per_5 Pt_1 CP_6 conoscenza delle infiltrazioni causate alla e ascritte anche ai suoi “terrazzini, Pt_1 giardini pensili e fioriere”) sin dal 30 gennaio 2008; il peraltro dichiara che lo Per_5 stesso problema d'infiltrazioni era già stato invano notificato al medesimo anche CP_6 nell'aprile 2007; la domanda di manleva del va dunque respinta; è appena il CP_6 caso di osservare che le valutazioni giuridiche espresse dal CTU Imponente circa la responsabilità dell'assicuratore sono ovviamente inammissibili in quanto estranee al quesito, inerente unicamente al fatto e alla sua valutazione tecnica, non certo giuridica;
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 16 • è fondata anche l'eccezione sollevata dal terzo soc. , poiché lo stesso doc. 1 bis CP_3 dell'attrice, cioè la missiva che l'ing. tecnico incaricato dalla inviò Per_5 Pt_1 per conoscenza anche all'amministratore del Condominio, il quale incaricò un perito di sua fiducia -ing. relazione nel 2011 (doc. 2 attrice, da cui si inferisce Controparte_13 che il , nella persona dell'amministratore del tempo, non poteva CP_7 Per_6 ritenersi totalmente esente da responsabilità), dimostra appunto che il Condominio era a conoscenza della questione almeno dal 2011, e nondimeno attese sino al 2017 prima di darne notizia all'assicuratore soc. (chiamandolo in causa per l'accertamento CP_3 tecnico); risulta perciò fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal terzo , e CP_3 la domanda di manleva del dev'essere respinta. CP_7
Considerato l'accoglimento in minima parte delle domande dell'attrice (proposte per € 2.500.000), la metà delle spese di lite di tale parte, liquidata in dispositivo (secondo il DM 55/2014) tenendo conto del valore effettivo della controversia (pari al risarcimento riconosciuto all'attrice), dell'attività processuale concretamente svolta e della natura e importanza delle questioni trattate, segue la soccombenza ex a. 91 cpc e va perciò posta a carico solidale dei due convenuti, mentre il restante mezzo dev'essere compensato. Nella stessa proporzione i convenuti devono essere condannati a rifondere all'attrice i compensi per il procedimento RG 33156/2017.
Le spese di lite degli assicuratori (e quelle per l'ATP) devono essere poste invece a carico dei rispettivi chiamanti, e si calcolano sullo scaglione della domanda dell'attrice (€ 2.500.000 come indicato in citazione).
Le spese di tutte le consulenze d'ufficio, separatamente già liquidate, devono essere poste a carico solidale dell'attrice e dei due convenuti, in ragione di un terzo ciascuno nei loro rapporti interni.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: 1. in parziale accoglimento delle domande dell'attrice e Parte_1 accertato il concorso di responsabilità della stessa attrice nella causazione del danno: a) condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro (ma in ragione di metà ciascuno nei loro Controparte_2 rapporti interni) a risarcire la metà dei danni causati all'attrice, liquidata in complessivi EUR 60.000,00 oltre agli interessi legali dalla data della CTU Imponente (14.10.2024) al saldo;
b) condanna i convenuti e Controparte_1 [...] ciascuno per quanto di rispettiva competenza secondo Controparte_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 17 quanto stabilito nelle relazioni dei CTU, a completare l'esecuzione delle opere previste dalle CTU Piva e delle quali la CTU Imponente ha accertato la necessità di esecuzione o completamento, e in particolare;
A) le botole di ispezione in copertura per l'accesso agli innesti ispezionabili dei pluviali interni PL1, PL2 e PL4 originari;
B) la revisione delle scossaline;
C) la sistemazione dei pluviali in ghisa che presentavano delle crepe già nel 2017; D) gli interventi previsti per eliminare le infiltrazioni in copertura sulla falda del tetto lato via Dante;
2. condanna i convenuti e Controparte_1 [...]
, in solido fra loro (ma in ragione di metà ciascuno nei loro Controparte_2 rapporti interni), a rifondere all'attrice: a) la metà delle spese di lite di questo procedimento, liquidata in € 856,00 per spese e € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando il restante mezzo;
b) la metà delle spese di lite dell'ATP RG 33156/2017, liquidata in € 143,00 per spese e € 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA, compensando il restante mezzo;
3. assolve il terzo chiamato soc. a ogni domanda;
Controparte_3
4. condanna il convenuto a rifondere le spese Controparte_1 di lite del terzo , liquidate: CP_3
a) per questo procedimento in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) per l'ATP in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
5. assolve il terzo chiamato soc. da ogni domanda;
Controparte_8
6. condanna il convenuto a rifondere le spese di lite Controparte_2 del terzo CHUBB, liquidate: a) per questo procedimento in € 25.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
b) per l'ATP in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
7. pone definitivamente le spese di tutte le CTU svolte in questo procedimento RG 15427/2019 e nel procedimento di RG 33156/2017, separatamente liquidate, a carico solidale dell'attrice e dei convenuti (ma in ragione di un terzo ciascuno nei loro rapporti interni).
Così deciso il giorno 27 giugno 2025 dal tribunale di Milano. Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 15427 / 2019 - pag. 18