Articolo 15 della Legge 24 luglio 2023, n. 102
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23 agosto 2023
Art. 15. Tutela delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche mediante opposizione 1. All'articolo 177, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
« d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonche', in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , o della legge 12 dicembre 2016, n. 238 , il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose ». Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' articolo 177 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta' industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ), come modificato dalla presente legge:
«Art. 177 (Legittimazione all'opposizione). - 1. Sono legittimati all'opposizione:
a) il titolare di un marchio gia' registrato nello Stato o con efficacia nello Stato da data anteriore;
b) il soggetto che ha depositato nello Stato domanda di registrazione di un marchio in data anteriore o avente effetto nello Stato da data anteriore in forza di un diritto di priorita' o di una valida rivendicazione di preesistenza;
c) il licenziatario dell'uso esclusivo del marchio;
d) le persone, gli enti e le associazioni di cui all'articolo 8;
d-bis) i soggetti legittimati a tutelare i diritti conferiti da una denominazione di origine o da un'indicazione geografica nonche', in assenza di un consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 , o della legge 12 dicembre 2016, n. 238 , il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste quale autorita' nazionale competente per le denominazioni di origine protette e per le indicazioni geografiche protette agricole, alimentari, dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose;
d-ter) il soggetto che ha depositato la domanda di protezione di una denominazione di origine ovvero di una indicazione geografica, non ancora concessa al momento della presentazione dell'opposizione.
Entrata in vigore il 23 agosto 2023