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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 10/04/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 10/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 32 / 2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Lento, con il quale è elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via Madonna delle Nevi n. 2
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04/01/2024, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 27/04/2018, ha presentato domanda al fine di ottenere l'assegno ordinario di invalidità, rigettata per carenza del requisito sanitario;
- che, avverso tale diniego, ha proposto ricorso amministrativo, respinto con delibera del 29/06/2018;
- che ha proposto ricorso per a.t.p., rigettato per insussistenza dell'interesse ad agire, non essendo stato prodotto l'estratto contributivo;
- che tuttavia, già al momento della presentazione della domanda amministrativa, sussisteva il requisito contributivo richiesto dalla normativa vigente per il conseguimento del beneficio richiesto;
- che l ha respinto la domanda amministrativa soltanto perché: CP_1
“Non sono risultate infermità tali da determinare una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini personali (art. 1 L. 222/84)”;
- che la mancata allegazione dell'estratto contributivo aggiornato non può pregiudicare l'interesse concreto ed attuale ad ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- che il mancato riconoscimento del beneficio è dipeso soltanto da ragioni di carattere sanitario e non di natura contributiva.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il G.L. del Tribunale di Locri disporre con nomina di C.T.U. accertamento per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di assegno ordinario di invalidità; 2)accertare e dichiarare che la capacità di lavoro della ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative, è ridotta in modo permanente a meno di un terzo a decorrere dalla data di presentazione della domanda di assegno ordinario di invalidità o dalla data ritenuta di giustizia;
3)omologare con decreto, in 3
assenza di contestazione delle parti, l'accertamento del requisito sanitario legittimante il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità;
4)condannare parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di procedura da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso le seconde. ”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l' , sebbene regolarmente CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
Con provvedimento del 29/07/2024, è stata disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell' che, pur CP_1
convenuto in giudizio, non si è costituito.
L'assegno ordinario di invalidità, ai sensi dell'art. 1 L. 222/1984, spetta all'assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in maniera permanente a meno di un terzo.
Il legislatore, dunque, richiede non solo la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, ma anche in occupazioni confacenti ad attitudini dell'istante.
Nel caso di specie, parte ricorrente ha allegato il possesso del requisito contributivo, con il deposito di un estratto contributivo, allegato al ricorso introduttivo al presente giudizio, mentre oggetto di contestazione è il requisito sanitario.
A tal fine, fa piena prova la consulenza tecnica espletata nel corso del presente giudizio, perché sorretta da congrue e corrette valutazioni medico legali e coerente con la documentazione allegata in atti.
Il CTU, a conclusione delle accurate indagini effettuate e dopo 4
articolate e complete considerazioni medico-legali, ha concluso che la ricorrente è affetta da “GOZZO MULTI-NODULARE E IPERTENSIONE
ARTERIOSA IN TRATTAMENTO FARMACOLOGICO. PREGRESSA
CALCOLOSI URETERALE E RENALE SX, GIÀ TRATTATA CON
URETERO-LITO-TRISSIA CON POSIZIONAMENTO DI STENTING
URETERALE (2013). PREGRESSO INTERVENTO DI POLIPECTOMIA
PERENDOSCOPICA PER POLIPO DEL SIGMA (2015). EMORROIDI DI
GRADO 1°-2°”. RIFERITO DIABETE MELLITO E TENDINOPATIA
SPALLA DX NON DOCUMENTATI IN ATTI”.
Tenendo conto della capacità lavorativa concreta della ricorrente, che lavora come bracciante agricola, il C.T.U., sulla base di condivisibili valutazioni medico legali, ha concluso che la sig.ra non presenta allo Pt_1
stato attuale una condizione fisica e/o psichica complessiva tale da ridurre la capacità lavorativa (in occupazioni confacenti alle sue attitudini) permanentemente in misura inferiore ad un terzo.
Il CTU è pervenuto a tali conclusioni dopo aver puntualmente considerato le patologie da cui è affetta la ricorrente, alla luce di un esame approfondito.
Questo giudice condivide il parere del CTU, frutto di un esame approfondito sulla persona della ricorrente, come emerge dalla dettagliata relazione peritale e dai successivi chiarimenti.
Pertanto, il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
Restano, pertanto, a carico dell le spese della C.T.U. espletata CP_1
nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente 5
pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 32/2024, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata nel corso del giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. . Persona_1
Locri, 10/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci