TRIB
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4357/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. PILLAN BEATRICE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PILLAN BEATRICE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 L'avv. FRANCHETTO SILVIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
FRANCHETTO SILVIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione L'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: come da note depositate in data 21.11.2024, così trascritte:
“1) Disporre che i figli e siano affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso di Per_1 Per_2 lei;
2) Disporre che il padre possa vedere i figli alla presenza dei nonni paterni secondo le seguenti modalità:
pagina 1 di 8 - il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla Per_1 domenica sera alle 18.30 con pernottamento presso la casa dei nonni paterni,
- la figlia , fino al compimento dei due anni di età a fine settimana alternati in concomitanza con Per_2 la visita del fratello nella giornata del sabato o della domenica (previo accordo) dalle ore 9.30 alle ore
18.30, a far data dal compimento dei due anni di età a fine settimana alternati in concomitanza con la visita del fratello dal sabato mattina ad ore 9.30 alla domenica sera ad ore 18.30 con pernottamento presso la casa dei nonni paterni;
- entrambi i minori una settimana durante le vacanze natalizie (per le vacanze di Natale 2025 Per_2 soltanto tre giorni), comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, con pernottamento presso la casa dei nonni;
- entrambi i minori tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì L'GE (per le vacanze pasquali 2025 un solo giorno), con pernottamento Per_2 presso la casa dei nonni;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (Gioia a partire dall'estate 2026).
3) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) con condanna del resistente alla rifusione delle spese di causa”.
Conclusioni di parte convenuta: come da note depositate in data 20.11.2024, così trascritte:
“- Disporre che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 Pt_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
- Disporre che l'esercizio del diritto di visita con il padre si svolga presso l'abitazione dei nonni paterni due volte alla settimana, incaricando i Servizi Sociali di fornire alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità allo scopo anche di concordare le concrete modalità per l'esercizio del diritto di visita e successive modifiche;
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla signora CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili, o il Pt_1 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso, con condanna della ricorrente alla rifusione di spese e compensi professionali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude in data 23.1.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.9.2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) alle condizioni ivi rassegnate. Per_2
Rappresentava l'attrice di aver intrapreso una relazione sentimentale a partire dall'anno 2018 con il convenuto dal quale aveva avuto il primo figlio nel 2019 Controparte_1 Per_1
pagina 2 di 8 e poi nel 2023 la seconda figlia Aggiungeva che con la seconda gravidanza la coppia era in Per_2 attesa di due gemelli, tuttavia uno di essi, il maschietto, veniva alla luce già privo di vita mentre la bambina veniva immediatamente ricoverata in terapia intensiva neonatale subito dopo la nascita.
L'evento drammatico metteva a dura prova la coppia, innescando nel convenuto un comportamento aggressivo e violento nei confronti L'attrice, alla quale altresì rimproverava la morte del figlio, ed omettendo di fornire qualsivoglia supporto fisico e materiale alla compagna. Emergeva così che il convenuto era affetto da sindrome bipolare: a partire da maggio 2023 si intensificavano gli episodi e le manifestazioni di rabbia ai danni della compagna, fino ad arrivare a minacciarla di morte, oltre che a lanciarle oggetti addosso.
Nemmeno l'aiuto dei genitori del convenuto riusciva a sedarne gli agiti: il rifiuto di ricovero presso il reparto di psichiatria L'ospedale si verificava in due occasioni. Veniva, tra l'altro, condannato il per maltrattamenti in famiglia ai danni dei propri CP_1 genitori.
Dopo l'episodio di violenza fisica e verbale occorso in data 28.8.2023, allorché il convenuto andava in escandescenze per il lieve ritardo L'attrice all'incontro presso la residenza paterna, quest'ultima si decideva a denunciarne il comportamento alle autorità. Si apriva così un procedimento penale a carico di nell'ambito del quale veniva altresì richiesta (e concessa) la misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da . Pt_1
Formulava così sin dal ricorso introduttivo richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. a tutela della prole.
Quanto al profilo economico, l'attrice evidenziava di lavorare come infermiera presso l'ospedale di
Vicenza nel reparto di medicina di media intensità dal 2021 e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.780,00, su cui però veniva effettuata una ritenuta di euro 281,00 a fronte di un finanziamento richiesto nel 2022 su insistenza del convenuto, a detta sua per ripianare alcuni debiti personali. Egli altresì insisteva e le faceva sottoscrivere un successivo finanziamento, del pari importo di euro 10.000,00, in un momento di estrema difficoltà, ovverossia mentre si trovava in ospedale dopo il primo parto.
Evidenziava che richiedendo il congedo per maternità facoltativo avrebbe di lì a breve percepito a titolo di retribuzione il minor importo del 30% della retribuzione piena, pari ad euro 450,00. Non aveva proprietà immobiliari intestate e solo una autovettura di proprietà.
Esponeva che a maggio 2023 le parti avevano stipulato un contratto di locazione per un immobile sito in Torri di Quartesolo nell'ottica di abitarlo insieme come una famiglia, tuttavia, il rapporto sentimentale si interrompeva dopo poco. Ad agosto 2023 l'attrice si faceva altresì carico interamente del canone di locazione di euro 700,00 mensili.
precisava poi che ogni mese lo stipendio subiva una ulteriore trattenuta di euro 150,00 a Pt_1 fronte di altri tre finanziamenti chiesti nell'esclusivo interesse del convenuto.
Esponeva che la situazione economico patrimoniale del era in progressivo CP_1 miglioramento poiché, dopo un periodo di disoccupazione, egli aveva reperito un nuovo lavoro come cuoco presso il ristorante “I sette Santi” di Vicenza.
Riteneva pertanto equa la previsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio) in favore della prole e a carico del convenuto.
Alla luce di tutto quanto esposto, chiedeva dunque nel merito l'affidamento esclusivo dei minori e la presa in carico da parte dei Servizi Sociali affinché regolamentassero e vigilassero sulle visite padre – pagina 3 di 8 figli. Ai sensi L'art. 473 bis 15 c.p.c. chiedeva altresì la sospensione delle visite padre - figli fino alla presa in carico dei Servizi Sociali.
Con decreto emesso in data 7.9.2023, il Giudice istruttore disponeva inaudita altera parte visite protette padre – figli presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, con affidamento esclusivo alla madre e collocamento prevalente presso di lei. Fissava la udienza di conferma, modifica e revoca dei provvedimenti urgenti.
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 25.9.2023, Controparte_1 chiedendo al Tribunale di accogliere conclusioni differenti da quelle L'attrice.
Evidenziava che il lutto legato alla perdita del figlio e le precarie condizioni di salute della neonata sopravvissuta avevano suscitato grande dolore e preoccupazione nel padre, già affetto da disturbi psichici e comportamentali (disturbo depressivo reattivo, abuso di cannabinoidi, discontrollo degli impulsi e disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD) per i quali era seguito dal Centro di
Salute Mentale L'Aulss 8 sin dal 2015, seguendo regolarmente incontri mensili di monitoraggio e all'occorrenza destinati alla modifica della terapia farmacologica. Confermava che l'attrice era sempre stata a conoscenza del suo stato di salute, avendo convissuto la coppia per almeno quattro anni.
L'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento da parte del Giudice delle Indagini
Preliminari non aveva riguardato i figli minori, ma solo la ex compagna, sicché doveva ritenersi che evidentemente nessun pericolo correvano i bambini nel frequentare il padre.
Nonostante i ricoveri volontari presso il reparto psichiatrico L'ospedale fossero stati rifiutati, il convenuto evidenziava che comunque nemmeno erano stati reputati sussistenti i presupposti per la disposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ciò sempre al fine di rimodulare le accuse di pericolosità ed assoluta inadeguatezza rivoltele dall'attrice.
Lamentava che i provvedimenti indifferibili ed urgenti adottati dal Tribunale avevano sortito l'effetto di rafforzare la posizione genitoriale della madre, allontanando dalla vita dei figli minori (soprattutto da
) i nonni paterni, cui invece i bambini erano molto legati, essendosi presi cura di loro in Per_1 molteplici occasioni.
Insisteva e concludeva dunque per l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, nulla ostacolando la misura cautelare in concreto irrogata dal Tribunale in relazione al procedimento penale.
Evidenziava di essere stato il genitore di riferimento avuto riguardo alle difficoltà di attenzione e linguaggio manifestate da , per le quali egli stesso aveva iscritto il minore ad un corso di Per_1 logopedia e psicomotricità presso il Centro di riabilitazione di Villa Maria di Vigardolo.
Chiedeva in conclusione di poter esercitare il proprio diritto di visita senza alcuna forma di controllo.
Quanto alle risorse economiche e patrimoniali ed al contributo al mantenimento per la prole, allegava di essere temporaneamente disoccupato, benché fosse effettivamente in corso uno stage come aiuto cuoco presso il citato ristorante vicentino, sicché chiedeva di poter corrispondere un assegno pari ad euro 300,00 mensili complessivamente (euro 150,00 a figlio), anziché la maggior somma individuata dall'attrice.
Previa revoca del provvedimento indifferibile ed urgente, chiedeva al Tribunale di disporre affido condiviso dei bambini alle parti, con collocazione prevalente presso la madre e visite di due pomeriggi infrasettimanali e weekend alternati con il padre, inclusi pernotti. Con assegno di mantenimento nei termini più su descritti, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva altresì pagina 4 di 8 disporsi incarico ai Servizi Sociali competenti.
Alla udienza di conferma, modifica e revoca dei provvedimenti resi ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 26 settembre 2023 il Tribunale si riservava di provvedere assegnando termine per il deposito L'ordinanza di applicazione della misura cautelare disposta nei confronti di CP_1
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 6.10.2023, il Giudice istruttore confermava i provvedimenti già resi e disponeva un assegno di mantenimento di euro 300,00 a carico del convenuto, data la sua manifestata disponibilità. Incaricava altresì i Servizi Sociali di seguire il nucleo familiare e di esaminare la capacità genitoriale delle parti, determinandosi in relazione al miglior regime di affido, collocamento e visita dei minori.
I Servizi Sociali depositavano relazione in data 10.4.2024 ed in data 27.9.2024 e successivamente la causa veniva rinviata per rimessione in decisione al Collegio alla udienza cartolare del giorno 21 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso dalla fissata udienza.
Così la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
* * *
Vanno accolte le conclusioni relative all'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso di lei.
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro lato, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale L'affidamento condiviso, trova giustificazione nel qual caso il padre, come nel caso di specie, si dimostri carente od inadeguato a far fronte alla cura dei minori, al punto da rendere concreto il rischio di pregiudizio per la prole.
In effetti, i Servizi Sociali incaricati, pur prendendo atto della buona volontà ed interesse, nonché L'investimento, da parte di del suo ruolo genitoriale di padre, ne hanno messo in CP_1 luce le fragilità e difficoltà relazionali, certamente dovute allo stato di salute ed alle patologie di cui è affetto (sindrome ADHD, depressione reattiva, abuso di cannabinoidi e di alcol in remissione) riacutizzatesi comprensibilmente dopo il grave lutto del piccolo patito dalla giovane coppia Per_3 genitoriale.
In particolare, appare indubbio che detta fragilità emotiva, sfociata da maggio 2023 anche in episodi di auto ed etero-aggressività rispetto ai quali pure è intervenuta l'applicazione di una misura cautelare
(cfr. nota di deposito del 26.9.2023), costituisca al momento, quantomeno in via potenziale, un pregiudizio per i piccoli e , che data la tenera età e le singole necessità, abbisognano Per_1 Per_2 invece del continuo e fattivo supporto di figure genitoriali solide. Ad ogni modo, i Servizi Sociali incaricati, durante gli incontri protetti padre – figli svolti, hanno evidenziato che nessun ostacolo si pagina 5 di 8 pone affinché il padre eserciti il proprio diritto di visita presso la residenza dei nonni paterni (
[...]
e ed alla loro costante presenza, avendo dimostrato i medesimi di CP_2 Controparte_3 costituire quel necessario ed indispensabile solido supporto, sia affettivo che materiale, di cui il ha effettivamente bisogno affinché possa esercitare in sicurezza la propria CP_1 responsabilità genitoriale (cfr. relazione Servizi Sociali dep. in data 11.4.2024).
Al contempo, i Servizi Sociali hanno messo in luce la piena adeguatezza della madre a prendersi cura in via esclusiva dei minori;
viene descritta come una donna da caratteristiche personologiche Pt_1 favorevoli quali la determinazione, il senso di responsabilità, la propensione ad accudire ed il fidarsi L'altro, oltre che dotata di una capacità empatica sufficiente, paziente e rispettosa di tempi ed esigenze dei figli, in grado di intercettarne i bisogni e farvi fronte, ancorché con uno stile pacato ed un atteggiamento di adeguato contenimento rispetto alle fasi di sviluppo di entrambi (cfr. relazione Servizi
Sociali dep. in data 11.4.2024).
Ne discende che l'accudimento e l'affido esclusivo in capo all'attrice rappresenta la soluzione migliore per e poiché maggiormente tutelante e rispondente agli interessi dei medesimi, mentre Per_1 Per_2 ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze istruttorie citate sia emersa senz'altro l'inadeguatezza genitoriale del convenuto, ciò che impone di escludere la soluzione L'affido condiviso.
Il diritto di visita del padre, come suggerito dai Servizi Sociali nella relazione in atti, potrà essere esercitato esclusivamente presso la residenza dei nonni paterni dei minori ed alla loro costante presenza, a condizione che i Servizi Sociali stessi verifichino che prosegua i percorsi CP_1 terapeutici intrapresi presso il Centro di Salute Mentale e mantenga e preservi condizioni psicofisiche di sufficiente stabilità.
Va allora condiviso e recepito il diritto di visita da parte del padre ivi proposto, ferme le condizioni che precedono, di talché:
- quanto a , il fine settimana a weekend alterni. Nella settimana con weekend di competenza Per_1 della madre, un giorno infrasettimanale con pernotto;
- quanto a fino al compimento di due o tre anni d'età, il giorno del sabato a settimane alterne, in Per_2 concomitanza con la visita prevista per il fratello , ma senza pernotto. Dal compimento del Per_1 secondo o terzo anno di età, un fine settimana a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale
(senza pernotto) in concomitanza con il fratello maggiore.
Per le vacanze estivo, ricorrenze e festività va altresì condivisa la soluzione di un calendario visite ordinario in favore del genitore non affidatario, come anche proposto dall'attrice, che ha predisposto una pianificazione delle vacanze che così ben può recepirsi integralmente (la settimana di Natale o di
Capodanno ad anni alterni, per solo tre giorni a Natale 2025; due settimane anche non Per_2 consecutive d'estate, per solo dall'estate 2026; tre giorni incluso il giorno di Pasqua o quello del Per_2
Lunedì L'GE, ad anni alterni, per solo un giorno a Pasqua 2025). Con pernotto presso la Per_2 casa dei nonni paterni e ferme tutte le condizioni già evidenziate.
Condivide il Collegio la necessità che i Servizi Sociali proseguano il percorso di sostegno alla bigenitorialità al fine di coadiuvare i genitori nella gestione del ruolo, in modo che possa essere il più pagina 6 di 8 possibile condiviso.
Quanto al profilo economico, tenuto conto del fatto che comunque la situazione lavorativa di si è sostanzialmente nel tempo sempre più stabilizzata, nel senso che avrebbe reperito Parte_2 una occupazione nel settore della ristorazione retribuita inizialmente con euro 1.320,00 al mese (cfr. doc. 15 convenuto) ma poi elevatasi fino ad euro 1.581,00 ad ottobre 2024 (cfr. doc. 18 convenuto), benché trattasi di contratti di lavoro a tempo determinato, ciò che giustifica, atteso l'affido e collocamento prevalente dei bambini presso la madre un assegno di mantenimento ordinario di euro
200,00 mensili cadauno (euro 400,00 totali), assegno che peraltro si assesta sui valori ed importi minimi riconosciuti dal Tribunale. L'assegno va reputato altresì congruo tenuto conto della inferiore capacità economica e patrimoniale L'attrice, che ha documentato tramite propria busta paga (mesi di settembre, ottobre e novembre 2024) di percepire uno stipendio netto di circa euro 1.280,00 (cfr. doc.
23 attrice). Deve poi osservarsi in questa sede, con riferimento al contratto di locazione L'abitazione sita in Torri di Quartesolo, cui corrisponde un canone pari ad euro 700,00 circa al mese in tesi sostenuto da cfr. doc. 2 convenuto), che detto canone e situazione abitativa, da un lato, CP_1 appare nettamente sovradimensionata rispetto alle necessità del solo convenuto e, dall'altro lato, trattasi di circostanza e spesa che, per tale precipua ragione, non può andare a detrimento dei minori, che non possono patire le conseguenze di una spesa abitativa sovrabbondante e non necessaria. Sicché la determinazione L'assegno di mantenimento va confermata nonostante detta circostanza. Ad ogni modo, si dà atto che il convenuto, da quanto è emerso dalla relazione dei Servizi Sociali, parrebbe aver già manifestato la volontà di trasferirsi presso i genitori e così di risolvere il predetto contratto di locazione (cfr. relazione Servizi Sociali dep. in data 11.4.2024).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che entrambe le parti, quantomeno in punto di affidamento e collocamento dei minori, hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni conformi in recepimento degli esiti L'osservazione dei Servizi Sociali, e tenuto conto che anche in punto di diritti di visita le conclusioni rassegnate si sono discostate in parte minima. Reciproca soccombenza invece avuto riguardo alla domanda di contribuzione al mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA i minori e in via esclusiva alla madre , con collocamento Per_1 Per_2 Parte_1 presso quest'ultima.
2. DISPONE che i Servizi Sociali competenti per territorio proseguano il monitoraggio del nucleo familiare verificando il mantenimento del percorso terapeutico del padre Controparte_1 presso il Centro di Salute Mentale e la conservazione di una adeguata stabilità ed
[...] offrendo alle parti un sostegno alla genitorialità.
3. DISPONE che il padre possa esercitare il proprio diritto di Controparte_1 visita esclusivamente presso la residenza dei nonni paterni ( e ed Controparte_2 Controparte_3 alla costante presenza degli stessi, a condizione che egli prosegua il percorso terapeutico intrapreso presso il Centro di Salute Mentale e che conservi una adeguata stabilità, secondo le seguenti modalità: pagina 7 di 8 - quanto a , il fine settimana a weekend alterni, da venerdì dopo scuola alla domenica ad ore Per_1
18.30. Nella settimana con weekend di competenza della madre, un giorno infrasettimanale con pernotto (il mercoledì, salvo diverso accordo delle parti), da dopo scuola fino al rientro a scuola la mattina seguente;
- quanto a fino al compimento di due anni d'età, il giorno del sabato a settimane alterne, in Per_2 concomitanza con la visita prevista per il fratello , ma senza pernotto, dalle ore 9.30 alle ore Per_1
18.30. Dal compimento del secondo anno di età, un fine settimana a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale (senza pernotto) in concomitanza con il fratello maggiore (sempre il mercoledì, salvo diverso accordo delle parti), dalla uscita da scuola o comunque dalle 15.00 fino alle 18.30;
- le vacanze di Natale verranno trascorse da e con ciascun genitore per una settimana Per_1 Per_2 incluso il giorno di Natale o quello di Capodanno, ad anni alterni (per Gioia solo tre giorni a Natale
2025);
- d'estate e passeranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore (per Per_1 Per_2 solo a partire dall'estate 2026); Per_2
- le vacanze pasquali verranno trascorse da e con ciascun genitore per tre giorni incluso Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua o quello del Lunedì L'GE, ad anni alterni (per Gioia solo un giorno a Pasqua
2025).
Con pernotto e visite esclusivamente previste presso la casa dei nonni paterni ed alla loro costante presenza.
4. DISPONE che versi un assegno di mantenimento ordinario per Controparte_1
e di euro 400,00 al mese (euro 200,00 per ciascuno) da corrispondersi a Per_1 Per_2 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici Istat.
[...]
5. DISPONE che e facciano fronte alle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie dei minori nella misura del 50% ciascuno.
6. DICHIARA la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Elena SOLLAZZO Presidente dott. Biancamaria BIONDO Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4357/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio L'avv. PILLAN BEATRICE Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. PILLAN BEATRICE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 L'avv. FRANCHETTO SILVIA elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv.
FRANCHETTO SILVIA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: regolamentazione L'esercizio responsabilità genitoriale.
Conclusioni di parte attrice: come da note depositate in data 21.11.2024, così trascritte:
“1) Disporre che i figli e siano affidati in via esclusiva alla madre e collocati presso di Per_1 Per_2 lei;
2) Disporre che il padre possa vedere i figli alla presenza dei nonni paterni secondo le seguenti modalità:
pagina 1 di 8 - il figlio a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola fino alla Per_1 domenica sera alle 18.30 con pernottamento presso la casa dei nonni paterni,
- la figlia , fino al compimento dei due anni di età a fine settimana alternati in concomitanza con Per_2 la visita del fratello nella giornata del sabato o della domenica (previo accordo) dalle ore 9.30 alle ore
18.30, a far data dal compimento dei due anni di età a fine settimana alternati in concomitanza con la visita del fratello dal sabato mattina ad ore 9.30 alla domenica sera ad ore 18.30 con pernottamento presso la casa dei nonni paterni;
- entrambi i minori una settimana durante le vacanze natalizie (per le vacanze di Natale 2025 Per_2 soltanto tre giorni), comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno, con pernottamento presso la casa dei nonni;
- entrambi i minori tre giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua o il lunedì L'GE (per le vacanze pasquali 2025 un solo giorno), con pernottamento Per_2 presso la casa dei nonni;
- due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (Gioia a partire dall'estate 2026).
3) Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo di € 500,00 (€ 250,00 a figlio) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, o il diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Vicenza;
4) con condanna del resistente alla rifusione delle spese di causa”.
Conclusioni di parte convenuta: come da note depositate in data 20.11.2024, così trascritte:
“- Disporre che i figli minori e siano affidati in via esclusiva alla madre Per_1 Per_2 Pt_1
, con collocamento prevalente presso la madre;
[...]
- Disporre che l'esercizio del diritto di visita con il padre si svolga presso l'abitazione dei nonni paterni due volte alla settimana, incaricando i Servizi Sociali di fornire alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità allo scopo anche di concordare le concrete modalità per l'esercizio del diritto di visita e successive modifiche;
- Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento dei figli corrispondendo alla signora CP_1
entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 300,00 mensili, annualmente rivalutabili, o il Pt_1 diverso importo ritenuto di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Vicenza.
In ogni caso, con condanna della ricorrente alla rifusione di spese e compensi professionali”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: interviene e conclude in data 23.1.2025 per l'accoglimento del ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.9.2023 adiva l'intestato Tribunale chiedendo di Parte_1 regolamentare il regime di affidamento e collocamento dei figli minori (nato il [...]) e Per_1
(nata il [...]) alle condizioni ivi rassegnate. Per_2
Rappresentava l'attrice di aver intrapreso una relazione sentimentale a partire dall'anno 2018 con il convenuto dal quale aveva avuto il primo figlio nel 2019 Controparte_1 Per_1
pagina 2 di 8 e poi nel 2023 la seconda figlia Aggiungeva che con la seconda gravidanza la coppia era in Per_2 attesa di due gemelli, tuttavia uno di essi, il maschietto, veniva alla luce già privo di vita mentre la bambina veniva immediatamente ricoverata in terapia intensiva neonatale subito dopo la nascita.
L'evento drammatico metteva a dura prova la coppia, innescando nel convenuto un comportamento aggressivo e violento nei confronti L'attrice, alla quale altresì rimproverava la morte del figlio, ed omettendo di fornire qualsivoglia supporto fisico e materiale alla compagna. Emergeva così che il convenuto era affetto da sindrome bipolare: a partire da maggio 2023 si intensificavano gli episodi e le manifestazioni di rabbia ai danni della compagna, fino ad arrivare a minacciarla di morte, oltre che a lanciarle oggetti addosso.
Nemmeno l'aiuto dei genitori del convenuto riusciva a sedarne gli agiti: il rifiuto di ricovero presso il reparto di psichiatria L'ospedale si verificava in due occasioni. Veniva, tra l'altro, condannato il per maltrattamenti in famiglia ai danni dei propri CP_1 genitori.
Dopo l'episodio di violenza fisica e verbale occorso in data 28.8.2023, allorché il convenuto andava in escandescenze per il lieve ritardo L'attrice all'incontro presso la residenza paterna, quest'ultima si decideva a denunciarne il comportamento alle autorità. Si apriva così un procedimento penale a carico di nell'ambito del quale veniva altresì richiesta (e concessa) la misura cautelare del CP_1 divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati da . Pt_1
Formulava così sin dal ricorso introduttivo richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti ex art. 473 bis 15 c.p.c. a tutela della prole.
Quanto al profilo economico, l'attrice evidenziava di lavorare come infermiera presso l'ospedale di
Vicenza nel reparto di medicina di media intensità dal 2021 e di percepire uno stipendio mensile di circa euro 1.780,00, su cui però veniva effettuata una ritenuta di euro 281,00 a fronte di un finanziamento richiesto nel 2022 su insistenza del convenuto, a detta sua per ripianare alcuni debiti personali. Egli altresì insisteva e le faceva sottoscrivere un successivo finanziamento, del pari importo di euro 10.000,00, in un momento di estrema difficoltà, ovverossia mentre si trovava in ospedale dopo il primo parto.
Evidenziava che richiedendo il congedo per maternità facoltativo avrebbe di lì a breve percepito a titolo di retribuzione il minor importo del 30% della retribuzione piena, pari ad euro 450,00. Non aveva proprietà immobiliari intestate e solo una autovettura di proprietà.
Esponeva che a maggio 2023 le parti avevano stipulato un contratto di locazione per un immobile sito in Torri di Quartesolo nell'ottica di abitarlo insieme come una famiglia, tuttavia, il rapporto sentimentale si interrompeva dopo poco. Ad agosto 2023 l'attrice si faceva altresì carico interamente del canone di locazione di euro 700,00 mensili.
precisava poi che ogni mese lo stipendio subiva una ulteriore trattenuta di euro 150,00 a Pt_1 fronte di altri tre finanziamenti chiesti nell'esclusivo interesse del convenuto.
Esponeva che la situazione economico patrimoniale del era in progressivo CP_1 miglioramento poiché, dopo un periodo di disoccupazione, egli aveva reperito un nuovo lavoro come cuoco presso il ristorante “I sette Santi” di Vicenza.
Riteneva pertanto equa la previsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 (euro 250,00 a figlio) in favore della prole e a carico del convenuto.
Alla luce di tutto quanto esposto, chiedeva dunque nel merito l'affidamento esclusivo dei minori e la presa in carico da parte dei Servizi Sociali affinché regolamentassero e vigilassero sulle visite padre – pagina 3 di 8 figli. Ai sensi L'art. 473 bis 15 c.p.c. chiedeva altresì la sospensione delle visite padre - figli fino alla presa in carico dei Servizi Sociali.
Con decreto emesso in data 7.9.2023, il Giudice istruttore disponeva inaudita altera parte visite protette padre – figli presso i Servizi Sociali territorialmente competenti, con affidamento esclusivo alla madre e collocamento prevalente presso di lei. Fissava la udienza di conferma, modifica e revoca dei provvedimenti urgenti.
si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 25.9.2023, Controparte_1 chiedendo al Tribunale di accogliere conclusioni differenti da quelle L'attrice.
Evidenziava che il lutto legato alla perdita del figlio e le precarie condizioni di salute della neonata sopravvissuta avevano suscitato grande dolore e preoccupazione nel padre, già affetto da disturbi psichici e comportamentali (disturbo depressivo reattivo, abuso di cannabinoidi, discontrollo degli impulsi e disturbo da deficit di attenzione e iperattività ADHD) per i quali era seguito dal Centro di
Salute Mentale L'Aulss 8 sin dal 2015, seguendo regolarmente incontri mensili di monitoraggio e all'occorrenza destinati alla modifica della terapia farmacologica. Confermava che l'attrice era sempre stata a conoscenza del suo stato di salute, avendo convissuto la coppia per almeno quattro anni.
L'applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento da parte del Giudice delle Indagini
Preliminari non aveva riguardato i figli minori, ma solo la ex compagna, sicché doveva ritenersi che evidentemente nessun pericolo correvano i bambini nel frequentare il padre.
Nonostante i ricoveri volontari presso il reparto psichiatrico L'ospedale fossero stati rifiutati, il convenuto evidenziava che comunque nemmeno erano stati reputati sussistenti i presupposti per la disposizione di trattamenti sanitari obbligatori, ciò sempre al fine di rimodulare le accuse di pericolosità ed assoluta inadeguatezza rivoltele dall'attrice.
Lamentava che i provvedimenti indifferibili ed urgenti adottati dal Tribunale avevano sortito l'effetto di rafforzare la posizione genitoriale della madre, allontanando dalla vita dei figli minori (soprattutto da
) i nonni paterni, cui invece i bambini erano molto legati, essendosi presi cura di loro in Per_1 molteplici occasioni.
Insisteva e concludeva dunque per l'affidamento condiviso dei minori ai genitori, nulla ostacolando la misura cautelare in concreto irrogata dal Tribunale in relazione al procedimento penale.
Evidenziava di essere stato il genitore di riferimento avuto riguardo alle difficoltà di attenzione e linguaggio manifestate da , per le quali egli stesso aveva iscritto il minore ad un corso di Per_1 logopedia e psicomotricità presso il Centro di riabilitazione di Villa Maria di Vigardolo.
Chiedeva in conclusione di poter esercitare il proprio diritto di visita senza alcuna forma di controllo.
Quanto alle risorse economiche e patrimoniali ed al contributo al mantenimento per la prole, allegava di essere temporaneamente disoccupato, benché fosse effettivamente in corso uno stage come aiuto cuoco presso il citato ristorante vicentino, sicché chiedeva di poter corrispondere un assegno pari ad euro 300,00 mensili complessivamente (euro 150,00 a figlio), anziché la maggior somma individuata dall'attrice.
Previa revoca del provvedimento indifferibile ed urgente, chiedeva al Tribunale di disporre affido condiviso dei bambini alle parti, con collocazione prevalente presso la madre e visite di due pomeriggi infrasettimanali e weekend alternati con il padre, inclusi pernotti. Con assegno di mantenimento nei termini più su descritti, oltre al 50% delle spese straordinarie. In via subordinata, chiedeva altresì pagina 4 di 8 disporsi incarico ai Servizi Sociali competenti.
Alla udienza di conferma, modifica e revoca dei provvedimenti resi ex art. 473 bis 15 c.p.c. del 26 settembre 2023 il Tribunale si riservava di provvedere assegnando termine per il deposito L'ordinanza di applicazione della misura cautelare disposta nei confronti di CP_1
A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 6.10.2023, il Giudice istruttore confermava i provvedimenti già resi e disponeva un assegno di mantenimento di euro 300,00 a carico del convenuto, data la sua manifestata disponibilità. Incaricava altresì i Servizi Sociali di seguire il nucleo familiare e di esaminare la capacità genitoriale delle parti, determinandosi in relazione al miglior regime di affido, collocamento e visita dei minori.
I Servizi Sociali depositavano relazione in data 10.4.2024 ed in data 27.9.2024 e successivamente la causa veniva rinviata per rimessione in decisione al Collegio alla udienza cartolare del giorno 21 gennaio 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c. a ritroso dalla fissata udienza.
Così la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
* * *
Vanno accolte le conclusioni relative all'affidamento esclusivo dei minori e alla madre Per_1 Per_2 con collocamento prevalente presso di lei.
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro lato, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale L'affidamento condiviso, trova giustificazione nel qual caso il padre, come nel caso di specie, si dimostri carente od inadeguato a far fronte alla cura dei minori, al punto da rendere concreto il rischio di pregiudizio per la prole.
In effetti, i Servizi Sociali incaricati, pur prendendo atto della buona volontà ed interesse, nonché L'investimento, da parte di del suo ruolo genitoriale di padre, ne hanno messo in CP_1 luce le fragilità e difficoltà relazionali, certamente dovute allo stato di salute ed alle patologie di cui è affetto (sindrome ADHD, depressione reattiva, abuso di cannabinoidi e di alcol in remissione) riacutizzatesi comprensibilmente dopo il grave lutto del piccolo patito dalla giovane coppia Per_3 genitoriale.
In particolare, appare indubbio che detta fragilità emotiva, sfociata da maggio 2023 anche in episodi di auto ed etero-aggressività rispetto ai quali pure è intervenuta l'applicazione di una misura cautelare
(cfr. nota di deposito del 26.9.2023), costituisca al momento, quantomeno in via potenziale, un pregiudizio per i piccoli e , che data la tenera età e le singole necessità, abbisognano Per_1 Per_2 invece del continuo e fattivo supporto di figure genitoriali solide. Ad ogni modo, i Servizi Sociali incaricati, durante gli incontri protetti padre – figli svolti, hanno evidenziato che nessun ostacolo si pagina 5 di 8 pone affinché il padre eserciti il proprio diritto di visita presso la residenza dei nonni paterni (
[...]
e ed alla loro costante presenza, avendo dimostrato i medesimi di CP_2 Controparte_3 costituire quel necessario ed indispensabile solido supporto, sia affettivo che materiale, di cui il ha effettivamente bisogno affinché possa esercitare in sicurezza la propria CP_1 responsabilità genitoriale (cfr. relazione Servizi Sociali dep. in data 11.4.2024).
Al contempo, i Servizi Sociali hanno messo in luce la piena adeguatezza della madre a prendersi cura in via esclusiva dei minori;
viene descritta come una donna da caratteristiche personologiche Pt_1 favorevoli quali la determinazione, il senso di responsabilità, la propensione ad accudire ed il fidarsi L'altro, oltre che dotata di una capacità empatica sufficiente, paziente e rispettosa di tempi ed esigenze dei figli, in grado di intercettarne i bisogni e farvi fronte, ancorché con uno stile pacato ed un atteggiamento di adeguato contenimento rispetto alle fasi di sviluppo di entrambi (cfr. relazione Servizi
Sociali dep. in data 11.4.2024).
Ne discende che l'accudimento e l'affido esclusivo in capo all'attrice rappresenta la soluzione migliore per e poiché maggiormente tutelante e rispondente agli interessi dei medesimi, mentre Per_1 Per_2 ritiene il Collegio che alla luce delle risultanze istruttorie citate sia emersa senz'altro l'inadeguatezza genitoriale del convenuto, ciò che impone di escludere la soluzione L'affido condiviso.
Il diritto di visita del padre, come suggerito dai Servizi Sociali nella relazione in atti, potrà essere esercitato esclusivamente presso la residenza dei nonni paterni dei minori ed alla loro costante presenza, a condizione che i Servizi Sociali stessi verifichino che prosegua i percorsi CP_1 terapeutici intrapresi presso il Centro di Salute Mentale e mantenga e preservi condizioni psicofisiche di sufficiente stabilità.
Va allora condiviso e recepito il diritto di visita da parte del padre ivi proposto, ferme le condizioni che precedono, di talché:
- quanto a , il fine settimana a weekend alterni. Nella settimana con weekend di competenza Per_1 della madre, un giorno infrasettimanale con pernotto;
- quanto a fino al compimento di due o tre anni d'età, il giorno del sabato a settimane alterne, in Per_2 concomitanza con la visita prevista per il fratello , ma senza pernotto. Dal compimento del Per_1 secondo o terzo anno di età, un fine settimana a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale
(senza pernotto) in concomitanza con il fratello maggiore.
Per le vacanze estivo, ricorrenze e festività va altresì condivisa la soluzione di un calendario visite ordinario in favore del genitore non affidatario, come anche proposto dall'attrice, che ha predisposto una pianificazione delle vacanze che così ben può recepirsi integralmente (la settimana di Natale o di
Capodanno ad anni alterni, per solo tre giorni a Natale 2025; due settimane anche non Per_2 consecutive d'estate, per solo dall'estate 2026; tre giorni incluso il giorno di Pasqua o quello del Per_2
Lunedì L'GE, ad anni alterni, per solo un giorno a Pasqua 2025). Con pernotto presso la Per_2 casa dei nonni paterni e ferme tutte le condizioni già evidenziate.
Condivide il Collegio la necessità che i Servizi Sociali proseguano il percorso di sostegno alla bigenitorialità al fine di coadiuvare i genitori nella gestione del ruolo, in modo che possa essere il più pagina 6 di 8 possibile condiviso.
Quanto al profilo economico, tenuto conto del fatto che comunque la situazione lavorativa di si è sostanzialmente nel tempo sempre più stabilizzata, nel senso che avrebbe reperito Parte_2 una occupazione nel settore della ristorazione retribuita inizialmente con euro 1.320,00 al mese (cfr. doc. 15 convenuto) ma poi elevatasi fino ad euro 1.581,00 ad ottobre 2024 (cfr. doc. 18 convenuto), benché trattasi di contratti di lavoro a tempo determinato, ciò che giustifica, atteso l'affido e collocamento prevalente dei bambini presso la madre un assegno di mantenimento ordinario di euro
200,00 mensili cadauno (euro 400,00 totali), assegno che peraltro si assesta sui valori ed importi minimi riconosciuti dal Tribunale. L'assegno va reputato altresì congruo tenuto conto della inferiore capacità economica e patrimoniale L'attrice, che ha documentato tramite propria busta paga (mesi di settembre, ottobre e novembre 2024) di percepire uno stipendio netto di circa euro 1.280,00 (cfr. doc.
23 attrice). Deve poi osservarsi in questa sede, con riferimento al contratto di locazione L'abitazione sita in Torri di Quartesolo, cui corrisponde un canone pari ad euro 700,00 circa al mese in tesi sostenuto da cfr. doc. 2 convenuto), che detto canone e situazione abitativa, da un lato, CP_1 appare nettamente sovradimensionata rispetto alle necessità del solo convenuto e, dall'altro lato, trattasi di circostanza e spesa che, per tale precipua ragione, non può andare a detrimento dei minori, che non possono patire le conseguenze di una spesa abitativa sovrabbondante e non necessaria. Sicché la determinazione L'assegno di mantenimento va confermata nonostante detta circostanza. Ad ogni modo, si dà atto che il convenuto, da quanto è emerso dalla relazione dei Servizi Sociali, parrebbe aver già manifestato la volontà di trasferirsi presso i genitori e così di risolvere il predetto contratto di locazione (cfr. relazione Servizi Sociali dep. in data 11.4.2024).
Le spese di lite vanno integralmente compensate, atteso che entrambe le parti, quantomeno in punto di affidamento e collocamento dei minori, hanno sostanzialmente rassegnato conclusioni conformi in recepimento degli esiti L'osservazione dei Servizi Sociali, e tenuto conto che anche in punto di diritti di visita le conclusioni rassegnate si sono discostate in parte minima. Reciproca soccombenza invece avuto riguardo alla domanda di contribuzione al mantenimento dei minori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. AFFIDA i minori e in via esclusiva alla madre , con collocamento Per_1 Per_2 Parte_1 presso quest'ultima.
2. DISPONE che i Servizi Sociali competenti per territorio proseguano il monitoraggio del nucleo familiare verificando il mantenimento del percorso terapeutico del padre Controparte_1 presso il Centro di Salute Mentale e la conservazione di una adeguata stabilità ed
[...] offrendo alle parti un sostegno alla genitorialità.
3. DISPONE che il padre possa esercitare il proprio diritto di Controparte_1 visita esclusivamente presso la residenza dei nonni paterni ( e ed Controparte_2 Controparte_3 alla costante presenza degli stessi, a condizione che egli prosegua il percorso terapeutico intrapreso presso il Centro di Salute Mentale e che conservi una adeguata stabilità, secondo le seguenti modalità: pagina 7 di 8 - quanto a , il fine settimana a weekend alterni, da venerdì dopo scuola alla domenica ad ore Per_1
18.30. Nella settimana con weekend di competenza della madre, un giorno infrasettimanale con pernotto (il mercoledì, salvo diverso accordo delle parti), da dopo scuola fino al rientro a scuola la mattina seguente;
- quanto a fino al compimento di due anni d'età, il giorno del sabato a settimane alterne, in Per_2 concomitanza con la visita prevista per il fratello , ma senza pernotto, dalle ore 9.30 alle ore Per_1
18.30. Dal compimento del secondo anno di età, un fine settimana a weekend alternati e un pomeriggio infrasettimanale (senza pernotto) in concomitanza con il fratello maggiore (sempre il mercoledì, salvo diverso accordo delle parti), dalla uscita da scuola o comunque dalle 15.00 fino alle 18.30;
- le vacanze di Natale verranno trascorse da e con ciascun genitore per una settimana Per_1 Per_2 incluso il giorno di Natale o quello di Capodanno, ad anni alterni (per Gioia solo tre giorni a Natale
2025);
- d'estate e passeranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore (per Per_1 Per_2 solo a partire dall'estate 2026); Per_2
- le vacanze pasquali verranno trascorse da e con ciascun genitore per tre giorni incluso Per_1 Per_2 il giorno di Pasqua o quello del Lunedì L'GE, ad anni alterni (per Gioia solo un giorno a Pasqua
2025).
Con pernotto e visite esclusivamente previste presso la casa dei nonni paterni ed alla loro costante presenza.
4. DISPONE che versi un assegno di mantenimento ordinario per Controparte_1
e di euro 400,00 al mese (euro 200,00 per ciascuno) da corrispondersi a Per_1 Per_2 Pt_1
entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo indici Istat.
[...]
5. DISPONE che e facciano fronte alle spese Controparte_1 Parte_1 straordinarie dei minori nella misura del 50% ciascuno.
6. DICHIARA la compensazione delle spese del giudizio.
Così deciso in Vicenza nella Camera di Consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice est.
Francesca Grassi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 8 di 8