Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1960, n. 1612
Articolo 1Articolo 3
Versione
20 gennaio 1961
Art. 2.
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.
La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.
Entrata in vigore il 20 gennaio 1961
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente