Art. 2.
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.
La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.
La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.