Versione
20 gennaio 1961
20 gennaio 1961
Art. 2.
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.
La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.
Il titolo professionale di spedizioniere doganale spetta a coloro i quali abbiano ottenuto la nomina come tali, a norma della legislazione doganale vigente.
La nomina a spedizioniere doganale da' diritto alla iscrizione nell'apposito albo professionale. Tale iscrizione e obbligatoria per poter esercitare la professione di spedizioniere doganale.
Lo spedizioniere doganale ha l'obbligo del segreto professionale.
Tale obbligo non sussiste nei confronti degli organi doganali.
Giurisprudenza • 4
- 1. CGCE, n. C-35/96, Sentenza della Corte, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, 18/06/1998Provvedimento: […] Questo è composto dall'insieme degli albi compartimentali tenuti dai Consigli compartimentali istituiti in ogni compartimento doganale (artt. 2 e 4-12 della legge n. 1612/1960). […] I membri del SD sono nominati per tre anni e possono essere rieletti (art. 13, n. 2, della legge n. 1612/1960). […] La tariffa è vincolante (art. 11, secondo comma, della legge n. 1612/1960). […]Leggi di più...
- tariffa obbligatoria·
- art. 5 Trattato CE·
- ricorso per inadempimento·
- spedizionieri doganali·
- associazione di imprese·
- imputabilità Stato membro·
- giurisdizione Corte di Giustizia·
- art. 85 Trattato CE·
- concorrenza·
- violazione diritti difesa