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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/03/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3875/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 CESARE NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. VERDI, 10 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE CESARE NICOLA
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Persona_1 presso il difensore avv.
TIZIANA MATTIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LUCIA CAPRIOTTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_5 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FALACE GIUSEPPE
LAURA DI SABATINO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_6 domiciliato in presso il difensore avv.
appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte della domanda proposta da al giudice di Pace di Parte_1
Teramo di condannare i comproprietari dell'immobile sito in Teramo Via Cesare Battisti 66per essere risarcito del danno patito perché un blocco di ghiaccio si era staccato dal cornicione dell'auto ed aveva sfondato il parabrezza della sua auto parcheggiata nei pressi, il Giudice di Pace riteneva fondata la domanda,con concorso di colpa a carico dell'attore, che a febbraio si trovò a parcheggiare nei pressi di un condominio ben conscio del pericolo che un mucchio di neve ghiacciata potesse cadere addosso alla sua auto danneggiandola, e computando il concorso di colpa nella misura del 50%. Si appella contro i comproprietari , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, IZ TI,LU TT, e Controparte_3 Persona_1 Controparte_4 CP_5
nonché RA Di TI e ,chiedendo l'accoglimento integrale,
[...] Controparte_6 depurato dal concorso di colpa, perché al danneggiato, che ha parcheggiato l'auto a norma, non può essere mosso alcun rimprovero;
l'auto non poteva essere spostata perché per l'intervento dei mezzi spazzaneve si era creato un vero muretto di ghiaccio che aveva reso in quel momento impossibile ogni allontanamento della macchina dallo stallo ove era parcheggiata. Quindi nessun concreto rimprovero poteva nella fattispecie concreta essere mosso all'attore odierno appellante.In altra fattispecie del tutto analoga, azione contro altro condominio intentata da altro automobilista persino multato per divieto di sosta, l'automobilista fu integralmente risarcito sempre dal Giudice di Pace di Teramo. Il debitore comunque aveva l'onere di provare il negato concorso di colpa, e questo non ha fatto. Dalle prove assunte non è emerso alcun valutabile concorso di colpa a carico dell''attore odierno appellante. Gli appellati affermano che l'appello è stato notificato tardivamente e quindi è inammissibile;
atteso che l'appellante non ha lasciato il giusto spazio di un metro del muro ed ha parcheggiato a ridosso del fabbricato conscio della pericolosità della posizione l'appello
è anche infondato. Ne chiede il rigetto con spese. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La sentenza è stata pubblicata il 3 marzo 2016, l'appello è stato proposto il 3 ottobre 2016. Il termine ultimo concreto per proporre appello è 4 ottobre 2016, per cui l'appello risulta ammissibile .
Insegna Cassazione, 16443/24, che Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex articolo 327 del Cpc, si osserva, a norma degli articoli 155, comma 2, del Cpc e 2963, comma 4, del Cc, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Il termine scade, pertanto, nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza.in assenza di notificazione, il termine cd. lungo per l'impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass. n. 13822 del 2022; Cass. n. 29164 del 2020; Cass. nn. 11910 e 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l'omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (cfr.
pagina 3 di 5 Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019). Per cui, dalla data della pubblicazione, computando i giorni feriali, effettivamente il termine risulta essere scaduto, il 4 ottobre 2016 ( non giorno festivo e nemmeno sabato ); e pertanto l'appello risulta ammissibile, come del resto confermato da software appositamente elaborato e largamente diffuso. Venendo al merito, con la sentenza impugnata numero 209 del 2016 il Giudice di Pace ha ritenuto il concorso paritetico di colpa per aver parcheggiato a ridosso di un dal cui tetto potevano prevedibilmente staccarsi CP_7 grossi blocchi di ghiaccio. La Cassazione, con sentenza 12406/20, ha affermato che In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Infatti, quanto più il possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'Ente custode per i danni occorsi ad una automobilista che, durante una manovra di parcheggio, con la sua auto aveva urtato un dissuasore di sosta). Presenta analogie con l'odierna fattispecie la sentenza del Tribunale di
Messina, 536/18 Ai fini della configurabilità della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, nell'ipotesi in cui la cosa sia di per sé statica o inerte e richieda che l'agire del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa stessa, è necessaria la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Ciò posto, sussiste la responsabilità dell'amministrazione in relazione al pregiudizio subito dal motociclista in conseguenza della caduta provocata dalla presenza di acqua sulla sede stradale, sussistendo il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di acqua. Nella fattispecie, la caduta veniva provocata dalla presenza di acqua melmosa proveniente dagli scarichi di un parcheggio che, tuttavia, essendo visibile al motociclista avrebbe dovuto limitare la velocità di percorrenza, ragion per cui il giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa ex articolo 1227 del Cc.. Per l'affermazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., cfr. Cass. 15 ottobre 2004 n. 20334, che ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia dei gestori di un complesso immobiliare con piscina, ove si era svolta una festa notturna, e l'evento di danno occorso ad uno degli ospiti, che nel corso della festa decideva improvvisamente di tuffarsi in piscina riportando gravi lesioni, riconducendo al solo comportamento di costui, del tutto improvvisamente e repentinamente posto in essere, la causa dell'evento dannoso). Nella stessa prospettiva v., da ultimo, Cass. 16 gennaio 2009 n. 993, ivi, 743, con note di Laghezza, Danno da caduta al supermercato: responsabilità del custode o distrazione dell'avventore, e di , La natura Pt_2 oggettiva della responsabilità per danni da cose in custodia: le ragioni di una scelta, secondo cui costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.p.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana pagina 4 di 5 (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode. Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ineccepibilmente motivato prendendo spunto dalla disposta consulenza tecnica, che bene ha evidenziato in fatto la situazione di parcheggio irregolare, oltre che imprudente, dell'attore; e pertanto ha giustamente valutato il concorso di colpa nell'accaduto, a fronte di un pericolo ben avvistabile. Il problema non
è nella violazione, pure in fatto sussistente, ma nell' imprudenza dell'appellante che non poteva ignorare, solo che se avesse alzato lo sguardo dopo aver parcheggiato, di aver messo la propria auto,
e potenzialmente se stesso se il blocco si fosse staccato al momento in cui l'attore avesse deciso di riprendere l'auto, in situazione di grave pericolo prevedibile. Nulla quindi può dirsi sulla ineccepibile logica della sentenza,che non è scalfita da eventuale sussistenza di sentenze di segno contrario provenienti dallo stesso ufficio giudiziario. Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, con spese a carico di parte appellante.
PQM
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese di lite, che liquida per il grado in euro 2915 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%; con distrazione al dichiaratosi antistatario avvocato . Controparte_1
Teramo 26 FEBBRAIO 2026. Il giudice Pietro Merletti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3875/2016 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 C.F._1 CESARE NICOLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in PIAZZA G. VERDI, 10 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE CESARE NICOLA
appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_2 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_3 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Persona_1 presso il difensore avv.
TIZIANA MATTIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. LUCIA CAPRIOTTI (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_4 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. Controparte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_5 Controparte_1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI NC. 66 64100 TERAMOpresso il difensore avv. FALACE GIUSEPPE
LAURA DI SABATINO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
pagina 1 di 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente Controparte_6 domiciliato in presso il difensore avv.
appellati
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A fronte della domanda proposta da al giudice di Pace di Parte_1
Teramo di condannare i comproprietari dell'immobile sito in Teramo Via Cesare Battisti 66per essere risarcito del danno patito perché un blocco di ghiaccio si era staccato dal cornicione dell'auto ed aveva sfondato il parabrezza della sua auto parcheggiata nei pressi, il Giudice di Pace riteneva fondata la domanda,con concorso di colpa a carico dell'attore, che a febbraio si trovò a parcheggiare nei pressi di un condominio ben conscio del pericolo che un mucchio di neve ghiacciata potesse cadere addosso alla sua auto danneggiandola, e computando il concorso di colpa nella misura del 50%. Si appella contro i comproprietari , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, IZ TI,LU TT, e Controparte_3 Persona_1 Controparte_4 CP_5
nonché RA Di TI e ,chiedendo l'accoglimento integrale,
[...] Controparte_6 depurato dal concorso di colpa, perché al danneggiato, che ha parcheggiato l'auto a norma, non può essere mosso alcun rimprovero;
l'auto non poteva essere spostata perché per l'intervento dei mezzi spazzaneve si era creato un vero muretto di ghiaccio che aveva reso in quel momento impossibile ogni allontanamento della macchina dallo stallo ove era parcheggiata. Quindi nessun concreto rimprovero poteva nella fattispecie concreta essere mosso all'attore odierno appellante.In altra fattispecie del tutto analoga, azione contro altro condominio intentata da altro automobilista persino multato per divieto di sosta, l'automobilista fu integralmente risarcito sempre dal Giudice di Pace di Teramo. Il debitore comunque aveva l'onere di provare il negato concorso di colpa, e questo non ha fatto. Dalle prove assunte non è emerso alcun valutabile concorso di colpa a carico dell''attore odierno appellante. Gli appellati affermano che l'appello è stato notificato tardivamente e quindi è inammissibile;
atteso che l'appellante non ha lasciato il giusto spazio di un metro del muro ed ha parcheggiato a ridosso del fabbricato conscio della pericolosità della posizione l'appello
è anche infondato. Ne chiede il rigetto con spese. Fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. La sentenza è stata pubblicata il 3 marzo 2016, l'appello è stato proposto il 3 ottobre 2016. Il termine ultimo concreto per proporre appello è 4 ottobre 2016, per cui l'appello risulta ammissibile .
Insegna Cassazione, 16443/24, che Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex articolo 327 del Cpc, si osserva, a norma degli articoli 155, comma 2, del Cpc e 2963, comma 4, del Cc, il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale. Il termine scade, pertanto, nell'ultimo istante del giorno del mese corrispondente a quello in cui il fatto si è verificato, dovendosi considerare il giorno del mese iniziale quale riferimento per determinare il giorno di scadenza.in assenza di notificazione, il termine cd. lungo per l'impugnazione della sentenza decorre dalla data di sua pubblicazione e non dalla comunicazione del deposito della stessa alla parte costituita (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,
Cass. n. 13822 del 2022; Cass. n. 29164 del 2020; Cass. nn. 11910 e 639 del 2003), a nulla valendo, quindi, l'omissione e/o la tardività della comunicazione da parte del cancelliere. Tanto deriva dal fatto che ciò che il giudice deve accertare per la decorrenza del termine predetto è il momento in cui la sentenza risulta conoscibile, vale a dire quello in cui la stessa, dopo il deposito ufficiale, è inserita nell'elenco cronologico delle sentenze con attribuzione del numero identificativo (cfr.
pagina 3 di 5 Cass., Sez. U., n. 18569 del 2016. Circa le sentenze redatte in formato digitale, si veda, con conclusioni analoghe, Cass. n. 2362 del 2019). Per cui, dalla data della pubblicazione, computando i giorni feriali, effettivamente il termine risulta essere scaduto, il 4 ottobre 2016 ( non giorno festivo e nemmeno sabato ); e pertanto l'appello risulta ammissibile, come del resto confermato da software appositamente elaborato e largamente diffuso. Venendo al merito, con la sentenza impugnata numero 209 del 2016 il Giudice di Pace ha ritenuto il concorso paritetico di colpa per aver parcheggiato a ridosso di un dal cui tetto potevano prevedibilmente staccarsi CP_7 grossi blocchi di ghiaccio. La Cassazione, con sentenza 12406/20, ha affermato che In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela. Infatti, quanto più il possibile danno è prevedibile e superabile attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (esclusa, nella specie, la responsabilità dell'Ente custode per i danni occorsi ad una automobilista che, durante una manovra di parcheggio, con la sua auto aveva urtato un dissuasore di sosta). Presenta analogie con l'odierna fattispecie la sentenza del Tribunale di
Messina, 536/18 Ai fini della configurabilità della responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, nell'ipotesi in cui la cosa sia di per sé statica o inerte e richieda che l'agire del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa stessa, è necessaria la dimostrazione che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione. Ciò posto, sussiste la responsabilità dell'amministrazione in relazione al pregiudizio subito dal motociclista in conseguenza della caduta provocata dalla presenza di acqua sulla sede stradale, sussistendo il nesso di causalità tra la caduta e la presenza di acqua. Nella fattispecie, la caduta veniva provocata dalla presenza di acqua melmosa proveniente dagli scarichi di un parcheggio che, tuttavia, essendo visibile al motociclista avrebbe dovuto limitare la velocità di percorrenza, ragion per cui il giudice ha ritenuto sussistente un concorso di colpa ex articolo 1227 del Cc.. Per l'affermazione che il dovere del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatta impropria utilizzazione integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c., cfr. Cass. 15 ottobre 2004 n. 20334, che ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso il nesso di causalità tra gli eventuali doveri di custodia dei gestori di un complesso immobiliare con piscina, ove si era svolta una festa notturna, e l'evento di danno occorso ad uno degli ospiti, che nel corso della festa decideva improvvisamente di tuffarsi in piscina riportando gravi lesioni, riconducendo al solo comportamento di costui, del tutto improvvisamente e repentinamente posto in essere, la causa dell'evento dannoso). Nella stessa prospettiva v., da ultimo, Cass. 16 gennaio 2009 n. 993, ivi, 743, con note di Laghezza, Danno da caduta al supermercato: responsabilità del custode o distrazione dell'avventore, e di , La natura Pt_2 oggettiva della responsabilità per danni da cose in custodia: le ragioni di una scelta, secondo cui costituisce circostanza idonea ad interrompere il nesso causale e, di conseguenza, ad escludere la responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.p.c., il fatto della vittima la quale, non prestando attenzione al proprio incedere, in un luogo normalmente illuminato, inciampi in una pedana pagina 4 di 5 (oggettivamente percepibile) destinata all'esposizione della merce all'interno di un esercizio commerciale, con successiva sua caduta, riconducendosi in tal caso la determinazione dell'evento dannoso ad una sua esclusiva condotta colposa configurante un idoneo caso fortuito escludente la suddetta responsabilità del custode. Nel caso di specie il Giudice di Pace ha ineccepibilmente motivato prendendo spunto dalla disposta consulenza tecnica, che bene ha evidenziato in fatto la situazione di parcheggio irregolare, oltre che imprudente, dell'attore; e pertanto ha giustamente valutato il concorso di colpa nell'accaduto, a fronte di un pericolo ben avvistabile. Il problema non
è nella violazione, pure in fatto sussistente, ma nell' imprudenza dell'appellante che non poteva ignorare, solo che se avesse alzato lo sguardo dopo aver parcheggiato, di aver messo la propria auto,
e potenzialmente se stesso se il blocco si fosse staccato al momento in cui l'attore avesse deciso di riprendere l'auto, in situazione di grave pericolo prevedibile. Nulla quindi può dirsi sulla ineccepibile logica della sentenza,che non è scalfita da eventuale sussistenza di sentenze di segno contrario provenienti dallo stesso ufficio giudiziario. Ne consegue che la sentenza di primo grado va confermata, con spese a carico di parte appellante.
PQM
Respinge l'appello, conferma l'impugnata sentenza e condanna l'appellante alle spese di lite, che liquida per il grado in euro 2915 per compensi, oltre esborsi, accessori e rimborso forfettario 15%; con distrazione al dichiaratosi antistatario avvocato . Controparte_1
Teramo 26 FEBBRAIO 2026. Il giudice Pietro Merletti
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