Decreto cautelare 22 marzo 2022
Sentenza breve 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza breve 01/06/2022, n. 926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 926 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00926/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00320/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 320 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento del Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi, avente ad oggetto: “ diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida ”, recante data 26.01.2022 e notificato in pari giorno, nonchè di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito per il ricorrente l’avv.to M. Papa;
Sentite le parti presenti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1.Il ricorrente – al quale nel 2017 è stata revocata, ex art. 130 C.d.S., dalla Motorizzazione Civile di Brindisi la patente di guida di categoria B, rilasciata nel 2009, all’esito della revisione disposta ai sensi dell’art. 128 C.d.S. che ha accertato la sopraggiunta sua inidoneità – impugna l’epigrafato provvedimento emesso dal Direttore dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di Brindisi, con il quale veniva disposto “il diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida, stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all’articolo 120 comma 1 C.d.S.”, con la seguente motivazione: “ considerato che la Prefettura di Brindisi, in base alla documentazione in suo possesso relativa al sig. -OMISSIS-, ha inserito nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, un ostativo al rilascio allo stesso sig. -OMISSIS- del titolo abilitativo alla guida” .
1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito rubricate.
ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DINIEGO PER ERRONEA APPLICAZIONE DELL’ART. 120 E 128 DEL CODICE DELLA STRADA (D.LGS. N.285/1992) E CONTESTUALE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DELLA L. N. 241/1990.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO, VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 2 BIS L. N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INGIUSTIZIA E CONTRADDITTORIETÀ.
ASSENZA E/O CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE
Il 28.3.2022 si è costituita in giudizio con atto formale l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero intimato.
Con decreto presidenziale -OMISSIS- il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 13 aprile 2022 il Presidente di questa Sezione ha segnalato “ all'avv.to di parte ricorrente la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. rilevando d'ufficio ex art. 73 c. 3 una possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione ”, all’esito della quale, su istanza di parte ricorrente, la causa è stata rinviata alla successiva udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio dell’11 maggio 2022, fissata per l’esame dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, il Presidente della Sezione ha disposto che la causa fosse introitata, ai fini della eventuale decisione nel merito, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'ex art. 60 c.p.a..
2. Il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A..
2.1. Al riguardo, il Tribunale osserva, infatti, che l’art. 120 del D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm. (Codice della Strada) individua i requisiti morali necessari per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida prevedendo, al primo comma, che “Non possono conseguire la patente di guida (…) coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (…), le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)”.
Secondo giurisprudenza ormai consolidata (anche di questa Sezione) e condivisibile, ogni questione relativa al possesso dei requisiti morali di cui all’art. 120 del Codice della Strada, prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida, spetta alla cognizione dell’A.G.O., “trattandosi di accertamento avente natura vincolata e con vincolo posto nell’esclusivo interesse privato, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 06/04/2016, n. 1694; nello stesso senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 20/11/2018, n. 1718; T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071; Cassazione Civile, Sezione II, 04/11/2010, n. 22491).
Né la situazione può dirsi mutata a seguito della sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 della Corte Costituzionale, “in quanto detta declaratoria di illegittimità costituzionale - che ha come effetto di attrarre i provvedimenti di revoca della patente di guida fondati sul rilievo ostativo della condanna per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nella giurisdizione del G.A., dovendo tali provvedimenti adottarsi, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale, non in via automatica, ma nell'esercizio del potere valutativo di carattere discrezionale del Prefetto - è relativa soltanto all'ipotesi presa in esame dalla Corte e non anche all'ipotesi di diniego rilascio patente per le ragioni ostative di cui all'art. 120 comma 1 c.d.s. (…) a prescindere dall'individuazione della concreta ragione ostativa fra quelle menzionate dal medesimo disposto normativo” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 20/06/2018, n. 4071, cit.).
In tal senso, infatti, la Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 152 del 10 giugno - 12 luglio 2021, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. (Nuovo Codice della Strada) sollevate, in riferimento all’art. 3 (oltre che agli artt. 4, 16 e 35) della Costituzione, dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ribadendo che « questa Corte ha già escluso che le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera delle richiamate sentenze siano analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada. Questa conclusione si fonda sul rilievo che «tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato. Inoltre non ricorre, in questo caso, la contraddizione, che ha assunto decisivo rilievo in tema di revoca della patente, tra obbligatorietà' del provvedimento amministrativo e facoltatività della parallela misura adottabile dal giudice penale in relazione alla medesima fattispecie di reato. Infine, diversamente da quanto presupposto dal giudice a quo, l'effetto ostativo al conseguimento della patente, previsto dalla disposizione censurata, non incide in modo "indifferenziato" sulla posizione dei soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. La diversa gravità del reato commesso, unitamente alla condotta del reo successiva alla condanna, assume, infatti, determinante rilievo ai fini del possibile conseguimento (anche dopo un solo anno nel caso di condanna con pena sospesa) di un provvedimento riabilitativo (ex artt. 178 e 179 del codice penale), che restituisce al condannato il diritto a richiedere la patente di guida» (sentenza n. 80 del 2019 e ordinanza n. 81 del 2020). …Questi stessi argomenti risultano estensibili alle questioni relative al diniego di rilascio del titolo a coloro che siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione. Inoltre, con riferimento a queste ultime è prevista la possibilità' di ottenere, sebbene dopo tre anni, la riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011. Essa comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi alla misura, nonchè dei divieti previsti dall'art. 67 dello stesso d.lgs. n. 159 del 2011. Anche rispetto a questa ulteriore condizione soggettiva, pertanto, l'ordinamento riconosce un differenziato rilievo della condotta e della personalità del soggetto, con una valutazione che assume rilevanza decisiva ai fini del possibile conseguimento della patente di guida ». La Corte costituzionale ha, quindi, concluso nel senso che «i significativi elementi differenziali, che caratterizzano rispettivamente i provvedimenti di diniego di rilascio, di cui al comma 1 dell'art. 120 cod. strada, e quelli di revoca del titolo, giustificano, su un piano di non manifesta irragionevolezza, il diverso trattamento normativo, così escludendo la denunciata violazione dell'art. 3 Cost .».
2.2. I principi suindicati devono essere applicati anche alla presente controversia, in quanto il ricorrente ha impugnato il diniego del rilascio (ex novo) del titolo abilitativo alla guida di categoria B, stabilito vincolativamente dalla Motorizzazione Civile di Brindisi per l’insussistenza dei requisiti morali di cui all’art.120 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992), essendo lo stesso in precedenza risultato non più idoneo alla guida con revoca, disposta dalla Motorizzazione Civile di Brindisi nel 2017 ex art. 130 C.d.S., della patente di guida di categoria B, rilasciata nel 2009, all’esito della revisione decisa ai sensi dell’art. 128 C.d.S. che ha accertato la sopraggiunta sua inidoneità.
Tale ipotesi, investendo l’accertamento vincolato da parte della Motorizzazione Civile dei requisiti soggettivi morali di cui all’art.120 comma 1 del C.d.S. per conseguire ex novo una patente di guida non deve, invero, confondersi con l’ipotesi della richiesta del rilascio (discrezionale) del nulla - osta da parte della Prefettura alla patente di guida, successivamente al decorso del triennio dalla revoca della patente (disposta ex art. 120 comma 2 C.d.S.) e alla riabilitazione penale.
2.3. Pertanto, deve essere declinata la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo Regionale in favore del Giudice Ordinario, dinanzi al quale la causa potrà essere riproposta nei termini di legge (ex art. 11 c.p.a.), fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda azionata innanzi a questo Tribunale.
3. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito Tribunale Amministrativo Regionale.
3.1. Sussistono i presupposti di legge (anche in considerazione del rilievo operato d’ufficio del difetto di giurisdizione), per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del G.A, in favore del G.O, innanzi al quale parte ricorrente potrà riassumere il giudizio nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO