Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Repubblica araba d'Egitto per l'assistenza dell'Italia all'Egitto ai fini dello sminamento del Canale e del Golfo di Suez, effettuato a Roma il 25 agosto 1984 e al Cairo il 28 agosto 1984.