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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/01/2024, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 10/01/2024 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 913/2022 R.G. promossa
DA
, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. CINNERA MARTINO SALVATORE, che lo rappresenta e difende per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione.
- attore -
CONTRO
, Controparte_1
P.IVA_1
- convenuto - avente per OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo.
Sono comparsi: l'avv. Gabriella Donzì, in sostituzione dell'avv. Salvatore Cinnera
Martino, la quale precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto chiesto, dedotto ed eccepito in atti e verbali di causa e insiste nell'accoglimento dell'appello.
IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
pagina 1 di 3 Con il presente giudizio parte appellante ha impugnato la sentenza n. 31/2022, del 5 maggio 2022, resa inter partes dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello – non notificata, con cui, - pur accogliendo il ricorso e annullando l'ordinanza ingiunzione prot. 0084185 20200908, della Parte_2 Controparte_2
notificata il 05.03.2021, con la quale era stato ingiunto all'appellante il pagamento di €
5.388,11 quale sanzione per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, della L. n. 386/90, oltre Euro 9,70 per spese di notifica e procedimento, nonché la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per mesi 24 - ha compensato le spese di lite.
L'appellante ha censurato la sentenza proprio nella parte in cui ha compensato le spese, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 91 c.p.c. e ne ha chiesto la riforma in parte qua con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese e dei compensi del primo grado, oltreché di quelli del presente grado di giudizio.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
A norma dell'art. 92 cpc la compensazione delle spese può essere operata solo in caso di soccombenza reciproca, laddove la questione trattata sia di assoluta novità o vi sia stato un mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti e ove sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni (Corte Costituzionale n° 77/2018).
Anche la decisione in punto di spese deve essere adeguatamente motivata.
Nel caso di specie la sentenza è assolutamente carente di motivazione sul punto.
E di fatti, il ricorso viene accolto sulla base della mancanza di prova della notifica del divieto di emettere assegni, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzione, e non paiono evidenti “gravi ragioni” tali da portare alla compensazione.
Correttamente il giudice di prime cure, in applicazione del principio della soccombenza, avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese processuali determinate, secondo il valore della causa, determinato in base alla misura della sanzione comminata con l'ordinanza ingiunzione.
Pertanto, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss.mm. e ii. vigente ratione temporis, per il primo grado di giudizio, all'appellante, oltre alle spese, andavano liquidati i compensi per € 1.450,00 (senza istruzione) oltre spese generali, iva e cpa.
pagina 2 di 3 Non vi è prova in atti del pagamento del contributo unificato relativo al primo grado né del relativo importo, sicchè non può farsi luogo alla liquidazione.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo il valore minimo dei parametri di cui al d.m. 55/14 attesa la particolare semplicità della questione trattata, del valore dalla causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Definitivamente decidendo, così provvede: in accoglimento dell'appello e in riforma della impugnata sentenza condanna la al pagamento di € 1.450,00 per Controparte_1
compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Condanna l'appellata al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in € 91,50 per spese ed € 913,00 per compensi (esclusa la fase istruttoria) oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge.
Il Giudice
Rosalia Russo Femminella
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