Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3628 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Milano
- Sezione II civile –
in composizione monocratica nella persona della dott. Vincenza Agnese, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 183/2022 promossa
DA
[C.F. ], in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'amministratore p.t., con gli avvocati SICHIROLLO MICHELE AMBROGIO EMILIO e
MARRONE LORENA
PARTE ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), con l'avv. Carmine Coletta Controparte_1 C.F._1
PARTE CONVENUTA
[C.F. ], Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi al foglio di precisazione delle conclusioni in atti, e, pertanto
PARTE ATTRICE
In via preliminare: rigettare l'eccezione preliminare ed assorbente ex adverso formulata, giacché infondata sia in fatto che in diritto per i motivi, tutti, esposti negli atti precedenti che qui si intendono
integralmente richiamati e - per l'effetto - dichiarare la legittimazione attiva ad introdurre il
Sentenza R.G. 183/2022
presente contraddittorio dell'amministratore pro tempore del e di conseguenza dello Parte_1 stesso procedente. Parte_1
In via principale e nel merito:
richiamati i precedenti scritti difensivi da, intendersi qui integralmente ritrascritti, accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., per l'effetto disporre la revocatoria dell'atto di compravendita occorso in data 13/11/2017 tra la cessata e la Sig.ra Controparte_4 [...] dell'immobile sito in , alla , ad uso abitazione – posto al CP_1 Pt_1 Parte_1 piano rialzato (primo fuori terra) composto da un locale e servizio con annesso un vano di
cantina posto al piano seminterrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Pt_1 al foglio 197, mappale 195, subalterno 2, dichiarando l'inefficacia nei confronti dell'attore del predetto atto di disposizione del patrimonio e comunque la non opponibilità di detta
compravendita al procedente Condominio. Valutare il comportamento processuale delle controparti a'sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannare conseguentemente la controparte al relativo risarcimento del danno in favore del procedente . Parte_1
In ogni caso:
con vittoria di spese, diritti ed onorari per entrambi i giudizi, sia il cautelare – avente R.G. n. 183
– 1/2022 che il presente.
PER PARTE CONVENUTA Controparte_1
“In via pregiudiziale ed assorbente: dichiarare inammissibile - improcedibile il giudizio promosso dal Condominio per difetto di rappresentanza e per difetto di legittimazione dell'amministratore di condominio;
Nel merito: rigettare la domanda avversa di revocatoria dell'atto di compravendita 13.11.2017 tra la cessata e Controparte_4 Controparte_1
dell'immobile sito nel Condominio in per difetto dei presupposti Pt_1 Parte_1
ex art. 2901 cc. In ogni caso: totale vittoria di spese e compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge. Ampie riserve istruttorie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITO DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio i soggetti in epigrafe Parte_1
indicati esponendo che:
- Il Condominio attore è creditore nei confronti della società per € Controparte_4
28.062,00 oltre interessi legali dal dì dell'indebito al saldo quantificate in € 1.400 per compensi, 286 per spese e 210 “rimborso forfettario”, oltre accessori di legge
- tali importi sono portati da decreto ingiuntivo n. 13788/2016 (doc. 1)
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Sentenza R.G. 183/2022
- il decreto veniva opposto e l'opposizione dichiarata improcedibile con sentenza n.
4420/18 (doc. 3), con condanna alle spese dell'opponente;
- il conseguente gravame in grado di appello veniva definito con sentenza di improcedibilità n. 1822/2019 (doc. 4);
- “nel contempo” uno dei due immobili della società, già pignorato, era venduto all'asta;
- anche l'altro immobile –oggetto della presente azione- era venduto a
[...]
già amministratore della società , che cessava dalla carica di CP_1 CP_4
amministratore appena quattro giorni prima della data fissata per il rogito;
- successivamente a tale operazione la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
- stante la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. i creditori sociali dopo la cancellazione possono far valere i propri crediti nei confronti dei soci e dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da questi;
- pertanto legittimati passivi ai fini della presente azione, sono i convenuti
[...]
e , in qualità di ex soci della società cancellata. CP_2 CP_3
Quanto agli ulteriori requisiti dell'azione revocatoria esperita, parte attrice ha rappresentato che parte acquirente e parte venditrice fossero consapevoli dell'indebitamento verso il condominio.
Sulla base di quanto sopra rappresentato il Condominio attore ha chiesto dichiararsi la revocatoria dell'atto di compravendita occorso in data 13/11/2017 tra la cessata Controparte_4
e la convenuta dell'immobile sito in , alla , ad
[...] Controparte_1 Pt_1 Parte_1 uso abitazione – posto al piano rialzato (primo fuori terra) composto da un locale e servizio con annesso un vano di cantina posto al piano seminterrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del
Comune di al foglio 197, mappale 195, subalterno 2, dichiarando l'inefficacia nei Pt_1 confronti dell'attore del predetto atto di disposizione del patrimonio e comunque la non opponibilità di detta compravendita al procedente Condominio.
In via preliminare, nel medesimo atto di citazione, parte attrice chiedeva il sequestro ex art. 2905 c.c., oggetto di separato sub-procedimento dichiarato estinto per rinuncia.
Si è costituita la sola convenuta la quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto Controparte_1
della domanda
In particolare la convenuta ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di rappresentanza e il difetto di legittimazione attiva del Condominio attore. Sul punto ha rappresentato in particolare che:
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- l'azione revocatoria è lite attiva esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore e deve essere approvata anche in seconda convocazione ai sensi dell'art. 1136 co. 2 cc. “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”;
- i condomini presenti alla assemblea che, secondo la prospettazione della attrice avrebbe deliberato in ordine alla presente azione, costituivano 360.70 millesimi su 1000 e, seppure esprimenti “parere unanime” alla lite giudiziale, non si sarebbe raggiunto il quorum legale;
- secondo l'orientamento conforme della Cassazione (da ultimo, Sent. n. 12525 del
21.05.2018), la concessione di un termine al per sanare la mancanza di Parte_1
autorizzazione assembleare è preclusa al Giudice laddove l'eccezione di difetto di rappresentanza e di legittimazione sia sollevata dalla parte;
con la conseguenza che in questo caso l'onere del di sanatoria sarebbe sorto immediatamente ed entro l'udienza Parte_1
dell'8 febbraio 2022 avrebbe dovuto depositare verbale di assemblea condominiale a ratifica.
Ancora in via pregiudiziale parte attrice ha eccepito “l'avvenuta decadenza di controparte ad integrare il necessario contraddittorio nei confronti della signora Controparte_5
(una dei due ex soci convenuti), nota pittrice trasferitasi dalla vecchia residenza di in Pt_1
Francia, ove vive e lavora”; che parte attrice all'udienza dell'8.02.22 (nell'ambito del subprocedimento cautelare) ha dichiarato essere conscio della residenza in Francia ed avere in corso notifica all'estero chiedendo i termini, concessi reiteratamente dal G.I. a tale scopo.
Nel merito contestava la ricorrenza dei requisiti per l'esperimento dell'azione revocatoria
(scientia damni ed eventus damni).
Il procedimento subiva numerosi rallentamenti determinati da questioni insorgenti in ordine alla notifica della convenuta , come da verbali in atti. Controparte_2
A fonte del comportamento processuale delle parti, venivano attivati poteri officiosi da parte di questo giudice ai sensi dell'art. 213 c.p.c..
In particolare in data 2.2.2024, questo giudice emetteva il seguente provvedimento:
“Il Giudice,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/01/2024; esaminate le deduzioni delle parti;
atteso che, dalla complessiva documentazione versata in atti dalle parti, sembra emergere che al
medesimo nominativo della convenuta , nata a [...], il 5 Controparte_5 marzo 1971, siano attribuiti più codici fiscali;
ritenuto che, ai fini della verifica della corretta instaurazione del contraddittorio, vadano eseguite
ulteriori verifiche, presso i seguenti enti, ciascuno per quanto di competenza:
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a) Comune di Milano;
b) ; Controparte_6 visto l'art. 213 c.p.c.
P.Q.M.
dispone che il Comune di trasmetta entro trenta giorni dalla comunicazione ogni Pt_1
certificato di residenza rispondente al detto nominativo , Controparte_5
nata a [...] il [...], con indicazione di ogni codice fiscale, anche eventualmente diverso, rispondente al medesimo nominativo;
dispone che trasmetta entro trenta giorni dalla comunicazione Controparte_6
certificazione relativa alle eventuali avvenute variazioni di codice fiscale relative al nominativo
, nata a [...] il [...]; Controparte_5
fissa nuova udienza al 26.3.2024 ore 11:45.
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite, al Comune di Milano e ad
. Controparte_6
Milano, 2 febbraio 2024”
A seguito del riscontro pervenuto dagli Enti interpellati veniva emesso il seguente provvedimento:
“ Il Giudice, viste le istanze delle parti formulate all'udienza del 26.3.2024,
a scioglimento della riserva, richiamati i precedenti provvedimenti in atti,
rilevato che nel corso del procedimento a seguito di eccezione formulata dalla parte convenuta
costituita si è posta la questione della corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti
della convenuta , nata a [...] il [...], Controparte_5
rilevato che a seguito delle certificazioni pervenute dal Comune di e da Pt_1 CP_6
deve ritenersi che la residenza anagrafica attuale della convenuta
[...] Controparte_5 sia in , VIA VARANINI LUIGI, 10, e che la variazione del codice fiscale sia
[...] Pt_1 riferibile al medesimo soggetto (cfr. certificazione di ); Controparte_6 ritenuto pertanto che in conformità all'orientamento della Suprema Corte vada disposta la rinnovazione della notifica nei confronti della convenuta , Controparte_5
con residenza in alla VIA VARANINI LUIGI, 10 ( cfr. . Cass. Civ. n. 1462/2003: Pt_1
“allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello
di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354,
comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per
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cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c.” Cass. Civ. n. 1462/2003);
p.q.m.
dispone la notifica in rinnovazione dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione della
convenuta costituita e del presente decreto entro il termine perentorio del 31.5.2024 e fissa udienza all' 1.10.2024 ore 11:30”
Seguiva deposito di atto di rinuncia al mandato del difensore della convenuta costituita con costituzione di nuovo difensore.
In data 20.9.2024 parte attrice depositava atto di citazione notificato alla convenuta
[...]
all'indirizzo indicato nel provvedimento sopra trascritto, eseguita Controparte_5 nel termine perentorio assegnato e perfezionatasi per compiuta giacenza nel rispetto dei termini liberi a comparire.
Alla successiva udienza dell'1.10.2024 la causa veniva rinviata su concorde richiesta delle parti per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.1.2025, ove la causa veniva introitata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20).
Tanto premesso si osserva quanto segue:
Sulla regolarità della notifica e sulla corretta instaurazione del contraddittorio
Va in via preliminare verificata la corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti citati in giudizio.
Alcuna questione si è posta in ordine alla regolarità della notifica eseguita nei confronti di
. CP_3
La notifica nei confronti dello stesso si è perfezionata per compiuta giacenza in data 10.1.2022
con udienza fissata in citazione in data 12.4.2022, e pertanto nel rispetto del termine libero a comparire vigente ratione temporis (ante riforma Cartabia).
Va pertanto dichiarata la contumacia di . CP_3
Diverse questioni sono invece sorte in ordine alla regolarità della notifica, alla residenza e allo stesso soggetto citato in giudizio per la convenuta . Controparte_5
In sintesi, nel corso del procedimento parte convenuta , come all'epoca Controparte_1 rappresentata, ha sollevato eccezioni sul luogo effettivo di residenza della convenuta , CP_5 producendo nella prima memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. certificato di residenza
“disconosciuto” da parte attrice, cui seguiva richiesta di “verificazione”.
Nel corso del procedimento, e nella conflittualità delle parti, sono state proposte eccezioni relative al codice fiscale identificativo della convenuta . Controparte_5
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Al fine di dirimere le indicate questioni, veniva emesso provvedimento volto ad acquisire d'ufficio ex art. 213 c.p.c. certificazioni dal Comune di e dall' come Pt_1 Controparte_6
da ordinanza del 2 febbraio 2024 sopra riportata.
Per effetto delle risposte ottenute dagli enti sopra indicati, è emerso che “la residenza anagrafica
attuale della convenuta sia in , VIA VARANINI Controparte_5 Pt_1
LUIGI, 10, e che la variazione del codice fiscale sia riferibile al medesimo soggetto (cfr. certificazione di )”. Controparte_6
Veniva pertanto disposta la notifica nei confronti della convenuta non costituita all'indirizzo anagrafico sopra indicato, assegnando termine perentorio del 31.5.2024.
In data 20.9.2024 parte attrice depositava atto di citazione notificato alla convenuta
[...]
all'indirizzo indicato nel provvedimento sopra trascritto, eseguita Controparte_5 nel termine perentorio assegnato e perfezionatasi per compiuta giacenza nel rispetto dei termini liberi a comparire vigenti ratione temporis.
Va pertanto dichiarata la contumacia della convenuta . Controparte_5
Le eccezioni relative alla tardività della notifica e alla decadenza dalla stessa sono infondate.
Sul punto risulta dirimente osservare che , in qualità di Controparte_5
socio della società debitrice cancellata, costituisce litisconsorte necessario dell'azione revocatoria esperita dalle parte. Va infatti rilevato che in caso di cancellazione della società la legittimazione passiva si trasferisce in capo ai soci (Cass. SSUU 6070-6071-6072/2013; cfr. Cass. Civ.,
21/05/2019, n.13593).
Consegue che anche nell'ipotesi in cui tale soggetto non fosse stato neppure convenuto in giudizio, il giudice avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102
c.p.c.
Solo successivamente alla prima udienza e con la memoria ex art. 183 VI comma n. 1) depositata da parte convenuta emergeva che la notifica eseguita da parte attrice ai sensi dell'art. 143 c.p.c. non poteva considerarsi ritualmente perfezionata. D'altra parte, è la stessa convenuta ad affermare –invero correttamente- nella memoria ex art. 183 VI comma Controparte_1
n. 3 c.p.c. che occorreva rendere partecipe la convenuta al giudizio “vista la sequela di CP_5 notifiche inidonee”, avendo interesse all'”economia del giudizio che veda tutti i convenuti litisconsorzi necessari effettivamente posti in grado di partecipare al contendere”.
I rilievi svolti dalla convenuta sono corretti e conformi a legge, e il provvedimento che ha disposto la rinotifica anche ai fini della integrità del contraddittorio consegue a tali legittimi rilievi formulati della stessa parte convenuta.
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Nella comparsa conclusionale parte convenuta stigmatizza il Controparte_1 comportamento processuale di parte attrice e l'irritualità delle notifiche eseguite ai sensi dell'art. 143 c.p.c. e la conseguente assenza di diligenza.
Tali rilievi devono ritenersi assorbiti e superati dalla notifica ordinata da questo giudice, su indicazione della stessa convenuta, che ha reso integro il contraddittorio.
La notifica è stata eseguita presso l'indirizzo anagrafico attuale come indicato dalla stessa convenuta nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1) c.p.c. e acquisito agli atti ai sensi dell'art. 213 c.p.c.
Come sopra rilevato, in caso di litisconsorzio necessario, il contraddittorio può e deve essere sanato in ogni stato e grado del giudizio come rilevato dalla Suprema Corte, che ha statuito che
“allorquando si sia verificata violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto la integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354,
comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di giudizio per
cassazione, l'annullamento, anche di ufficio, delle pronunce emesse e il rinvio della causa al
giudice di prime cure a norma dell'art. 383, ultimo comma, c.p.c.”. (Cass. Civ.,. n. 1462/2003).
Pertanto, come correttamente rilevato dalla convenuta, la integrazione del contraddittorio risponde anche ad una esigenza di “economia del giudizio che veda tutti i convenuti litisconsorzi necessari effettivamente posti in grado di partecipare al contendere”.
Il contraddittorio deve pertanto ritenersi rettamente incardinato.
Sull'eccepito difetto di rappresentanza e legittimazione attiva dell'amministratore
La convenuta ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di Controparte_1
rappresentanza e il difetto di legittimazione attiva del Condominio attore. Sul punto ha rappresentato in particolare che:
- l'azione revocatoria è lite attiva esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore e deve essere approvata anche in seconda convocazione ai sensi dell'art. 1136 co. 2 cc. “con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”;
- che l'originaria delibera prodotta in atti del 25.10.2021 è invalida ed oggetto di impugnazione;
- che, in particolare, i condomini presenti alla assemblea che, secondo la prospettazione della attrice avrebbe deliberato in ordine alla presente azione, costituivano 360.70 millesimi su
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1000 e, seppure esprimenti “parere unanime alla lite giudiziale”, non si sarebbe raggiunto il quorum legale.
Parte convenuta sul punto ha anche richiamato l'orientamento della Suprema Corte n. 12525 del 21.05.2018, da cui deriverebbe, secondo la prospettazione della parte, che la concessione di un termine al per sanare la mancanza di autorizzazione assembleare sarebbe Parte_1
preclusa al giudice laddove l'eccezione di difetto di rappresentanza e di legittimazione sia sollevata dalla parte.
Secondo la prospettazione della convenuta conseguirebbe, in base alla pronuncia richiamata, che l'onere del di sanatoria sarebbe sorto immediatamente ed entro l'udienza Parte_1
dell'8 febbraio 2022 avrebbe dovuto depositare verbale di assemblea condominiale a ratifica.
Di qui la tardività del deposito eseguito successivamente a detta udienza.
Unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. parte attrice depositava delibera condominiale sub. doc. 13 di autorizzazione espressa con un quorum di 590,43/1000.
Parte attrice ha contestato le eccezioni mosse da parte convenuta e unitamente alla memoria di replica ha prodotto sentenza emessa da questo Tribunale che ha dichiarato inammissibile la impugnazione della delibera del 25.10.2021.
Va rilevato quanto segue.
E' pacifica l'esperibilità di azione revocatoria da parte del nei confronti del Parte_1
condomino moroso (cfr. Cass. Civ. n. 21257/2019).
Ai sensi dell'art. 1131 c.c. nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 o dei maggiori poteri conferitogli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini che contro i terzi. Nelle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. rientra la riscossione dei contributi condominiali. Specifica tale disposizione l'art. 63 disp. att. c.c. in base alla quale l'amministratore, in attuazione del dovere di riscossione, può ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
Tale ultima disposizione tuttavia non circoscrive la facoltà di agire senza autorizzazione al solo procedimento monitorio, ma si iscrive nel più ampio perimetro dell'attività di riscossione indicata nell'art. 1130 comma 1 n. 3) c.c.; l'art. 1130 c.c. a propria volta, richiama l'art. 1129
c.c., elencando le attribuzioni dell'amministratore (“oltre a quanto previsto dall'articolo
1129”).
Il comma 9 dell'art. 1129 c.c. prevede che: “salvo che non sia espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle dovute dagli
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obbligati entro sei mesi (…)”. Il comma 12 dell'art. 1129 c.c. prevede inoltre una responsabilità dell'amministratore qualora sia stata proposta azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, per aver omesso di curare legittimamente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva.
E' noto che l'azione revocatoria costituisce un mero mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale funzionale all'esperimento di azione esecutiva in presenza di un titolo di legge.
La riscossione involge necessariamente tutte le attività, anche di natura esecutiva, e quindi di carattere coattivo, finalizzate all'obiettivo indicato. Rispetto a tali azioni, l'azione revocatoria
è meramente servente e funzionale alla riscossione dei contributi, cui l'amministratore è tenuto per legge.
Ogni questione in merito è, in ogni caso, assorbita in quanto parte attrice ha prodotto in atti due delibere con le quali è stata autorizzata espressamente all'esperimento della azione revocatoria.
In ordine alla prima delibera del 25.10.2021 parte convenuta ha eccepito che la stessa sarebbe priva dei quorum deliberativi.
Va tuttavia rilevato che non consta che detta delibera sia intervenuta una pronuncia definitiva di invalidità né che ne sia stata sospesa l'esecuzione, ai sensi dell'art. 1137 c.c.
Va anche rilevato che, nel corso del giudizio, parte attrice ha prodotto in atti un'ulteriore delibera a ratifica e conferma dell'autorizzazione ad agire mediante azione revocatoria nei confronti degli odierni convenuti sub. doc. 13 allegato alla memoria ex art. 183, VI comma, n.
2 c.p.c.
In essa si legge che l'assemblea, all'unanimità dei presenti, conferma “la determinazione già espressa e deliberata nell'assemblea del 25/10/2021 di procedere con la già introdotta azione revocatoria ex art. 2901 c.c. nei confronti degli ex soci della cessata e Controparte_4
della sig.ra . In detto verbale si dà atto della presenza di condomini Controparte_1
rappresentanti complessivi 590,43/1000.
Parte convenuta richiamando la pronuncia Cass. Civ. n. 12525/2018 sostiene che la concessione di un termine al per sanare la mancanza di autorizzazione Parte_1
assembleare o comunque l'intervenuta spontanea sanatoria sarebbero precluse laddove l'eccezione di difetto di rappresentanza e di legittimazione sia sollevata dalla parte, il tutto nei termini di cui alla comparsa di costituzione ove si legge:” in questo caso l'onere del
per sanatoria è sorto immediatamente ed entro l'udienza dell'8 febbraio 2022 Parte_1
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avrebbe dovuto depositare verbale di assemblea condominiale a ratifica dell'intentato contenzioso di revocatoria ordinaria con sequestro conservativo che ci impegna”.
In realtà, dalla lettura della pronuncia richiamata, emerge che detto principio riguarda i soli giudizi di legittimità. E infatti si legge in detta pronuncia che “secondo quanto stabilito da Cass. Sez. U, 04/03/2016, n. 4248, il difetto di rappresentanza o autorizzazione può essere sanato ex art. 182 c.p.c. (come nella specie) in sede di legittimità, dando prova della sussistenza del potere rappresentativo o del rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 372
c.p.c., sempre che il rilievo del vizio nel giudizio di cassazione sia officioso, e non provenga dalla controparte, come invece appunto qui fatto dal controricorrente R.S., giacché, in tal caso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente, non essendovi necessità di assegnare un termine da parte del giudice (a meno che lo stesso non sia motivatamente richiesto, il che neppure risulta avvenuto, nella specie), in quanto sul rilievo di parte l'avversario è chiamato prima ancora a contraddire (enfasi aggiunta)”.
Anzi, è la stessa sentenza citata dalla convenuta a sancire che la delibera a ratifica prodotta nel corso del giudizio da parte attrice è del tutto funzionale ad integrare validamente il potere di agire in giudizio dell'amministratore, nell'ipotesi che la precedente delibera non fosse sufficiente.
E difatti si legge in detta sentenza (Cass. n. 12525/2018, cit., enfasi aggiunta) che “la ratifica assembleare vale a sanare retroattivamente la costituzione processuale dell'amministratore sprovvisto di autorizzazione dell'assemblea, e perciò vanifica ogni avversa eccezione di inammissibilità, ovvero ottempera al rilievo ufficioso del giudice che abbia all'uopo assegnato il termine ex art. 182 c.p.c., per regolarizzare il difetto di rappresentanza. La regolarizzazione ai sensi dell'art. 182 c.p.c., in favore dell'amministratore privo della preventiva autorizzazione assembleare, come della ratifica, può operare in qualsiasi fase e grado del giudizio, con effetti "ex tunc" (Cass. Sez. 6 - 2, 16/11/2017, n. 27236). Peraltro, come di seguito ribadito da Cass. Sez. 2, 23 gennaio 2014, n. 1451, e da Cass. Sez. 2,
25/05/2016, n. 10865, la necessità dell'autorizzazione o della ratifica assembleare per la costituzione in giudizio dell'amministratore va riferita soltanto alle cause che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore, ai sensi dell'art. 1131 c.c., commi 2 e 3”.
Pertanto, la delibera a ratifica prodotta nel corso del presente giudizio vale a sanare ogni potenziale vizio dell'autorizzazione, anche ove l'azione esperita fosse ritenuta esorbitante rispetto alle attribuzioni dell'amministratore.
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Il credito dell'istante e la legittimazione processuale dei convenuti
L'azione revocatoria, in linea di diritto (quale rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore), presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, ancorché non accertata giudizialmente
(non costituendo, quindi, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento del credito, l'antecedente logico - giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria), e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali)
(cfr. Cass. civ., Sez. IV, 10/03/2006, n.5246; Cass. civ., Sez. I, 02/04/2004, n.6511;
Cassazione civile sez. IV, 22 gennaio 1999, n. 591).
Il Condominio attore è creditore nei confronti della società per € Controparte_4
28.062,00 oltre interessi legali dal dì dell'indebito al saldo quantificate in € 1.400 per compensi, 286 per spese e 210 “rimborso forfettario”, oltre accessori di legge
Gli importi sono portati da decreto ingiuntivo n. 13788/2016 emesso nei confronti della società Controparte_4
Successivamente al sorgere del credito con atto del 13.11.2017 la società debitrice vendeva alla convenuta il bene oggetto dell'azione revocatoria. Controparte_1
In data 5.8.2020 la società era cancellata dal registro delle imprese (cfr. doc. 10a allegato all'atto di citazione).
Dalla medesima visura si evince che al tempo della cancellazione soci della società erano i convenuti e verso cui è stato instaurato il contraddittorio, in CP_3 Controparte_2
ragione della cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese (Cass. SSUU 6070-
6071-6072/2013; cfr. Cass. Civ., 21/05/2019, n.13593).
Non interessa in questa sede, in ragione della particolare natura dell'azione revocatoria, accertare se i soci abbiano conseguito un residuo attivo dalla liquidazione e successiva cancellazione della società, in quanto la natura dell'azione esperita non già in via diretta verso i soci per ottenere il pagamento ma avente ad oggetto la mera declaratoria dell'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto dispositivo nei confronti di parte attrice determina la sicura permanenza dell'interesse ad agire da parte del Codominio attore (cfr., sul punto, la citata Cass. SUU 6071/2013).
L'eventus damni
Va ricordato che ad integrare il pregiudizio è sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile e non impossibile la soddisfazione coattiva del credito, sicché anche una modificazione qualitativa del patrimonio e la trasformazione di un bene in un altro che sia
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meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del denaro, realizza il pericolo di un danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. (cfr. Cass.
26.2.2002 n. 2792; Cass. 21.9.2001 n. 11916; Cass.
1.6.2000 n. 7262; Cass. 17.10.2001 n.
12678; Cass.
5.6.2000 n. 7452; Cass. 29.3.1999 n. 2971; Trib. Torino 5.3.2001). Non è quindi richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, con la conseguenza che l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass. civ., Sez. I, 24/07/2003, n.11471).
Nel caso di specie il pregiudizio alle ragioni del creditore è di plastica evidenza, bastando rilevare che la società –nonostante l'esistenza del debito- è stata cancellata dal registro delle imprese né i soci convenuti hanno provato la capienza degli eventuali ulteriori patrimoni responsabili.
Le constestazioni mosse dalla convenuta acquirente sulla insussistenza del pregiudizio riguardano un titolo esecutivo ottenuto da parte attrice nei confronti della stessa CP_1
soggetto ontologicamente distinto dalla società debitrice.
Va rilevato che il credito a tutela del quale l'attore agisce in revocatoria risale in ampia misura all'anno 2015 (come da decreto ingiuntivo in atti) né l'asserita qualità di debitore solidale elide il diritto ad agire a tutela dell'integrità della garanzia patrimoniale (cfr., ex plurimis,
Cass. Civ. Cassazione civile sez. II, 22/03/2011, n.6486). Tali principi restano fermi anche nel caso il cui l'acquirente dell'immobile oggetto di revocatoria sia lo stesso debitore solidale, essendo interesse del creditore mantenere separati i patrimoni aggredibili a tutela della garanzia patrimoniale. Non risulta, in ogni caso, che gli importi di cui al titolo esecutivo nei confronti della convenuta iano stati pagati. CP_1
L'elemento soggettivo
In tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore. La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui
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apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. civ., Sez. III, 30/12/2014, n. 27546)
Va altresì precisato che ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006,
n. 1759; Cass. civ., Sez. II, 27/03/2007, n.7507; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Non
è quindi necessaria la prova di una vera e propria collusione, e neppure di una scienza diretta e circostanziata (Cass. civ., Sez. II, 18/01/2007, n.1068), essendo sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2006,
n. 1759; Cass. civ., Sez. I, 18/05/2005, n.10430). Ulteriormente, deve ricordarsi che alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore deve essere equiparata l'agevole conoscibilità di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione (Cass. civ., Sez. IV, 29/07/2004, n. 14489; Cass. civ.,
Sez. IV, 01/06/2000, n. 7262).
Nel caso di specie, la conoscenza del pregiudizio in capo alla società va valutato con riguardo alla persona dell'amministratore il quale –in base ai doveri dallo stesso imposti dalla legge- non può non avere cognizione della posizione debitoria in capo alla società dallo stesso amministrata e che, pertanto, l'atto dispositivo avrebbe arrecato un pregiudizio ai creditori.
La conoscenza del pregiudizio in capo all'acquirente è integrato pienamente dalla circostanza che era amministratrice della società fino a qualche giorno prima del Controparte_1
momento in cui si è resa acquirente, come risulta dalla visura camerale in atti e pertanto anch'ella non poteva non essere a conoscenza che l'atto dispositivo, in presenza di debiti della società, rimasti impagati (finanche dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese), avrebbe inevitabilmente comportato un pregiudizio alle ragioni dei creditori.
Tali elementi sono sufficienti a ritenere integrata la sussistenza dei requisiti fondanti l'azione revocatoria. Consegue l'irrilevanza ai fini del decidere dei documenti di cui all'oggetto della istanza di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c. nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2
c.p.c.
Sussistono pertanto tutti i requisiti di legge per pervenire alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c.
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Concludendo, il tribunale deve dichiarare la inefficacia ex art. 2901 c.c. nei confronti di parte attrice dell'atto oggetto dell'azione revocatoria, come indicato nel dispositivo della presente decisione.
La presente statuizione, nei limiti in cui la domanda attorea risulta accolta, costituisce titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c. senza necessità di ordine in tal senso al Conservatore dei RR.II., trattandosi di atto dovuto la cui omissione costituirebbe violazione di legge.
Le parti, in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno reiterato la richiesta di cancellazione delle espressioni ritenute offensive che deve pertanto ritenersi rinunciata, pur dovendosi rilevare che il comportamento processuale delle parti risulta caratterizzato da marcata conflittualità.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate secondo i parametri del
D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012) secondo i valori medi di cui al
D.M. n. 55/2014 con riguardo alla entità della pretesa creditoria.
Ex art. 2 risulta dovuto il rimborso spese forfettario che si stima di fissare nella misura del
15%. L'I.V.A. risulta dovuta solo se non recuperabile dalla parte per effetto del regime fiscale di cui gode.
Le spese del procedimento cautelare possono compensarsi, in considerazione del fatto che la trascrizione della domanda giudiziale elideva il periculum in mora e che in ogni caso il creditore aveva a disposizione uno “strumento” tipico, quale appunto la trascrizione della domanda giudiziale, per neutralizzare il pericolo di compimento di ulteriori atti dispositivi nelle more del presente giudizio.
Non si ravvedono i presupposti per la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. chiesta da parte attrice: la produzione del certificato di residenza da parte della convenuta è servita ad evitare che il processo proseguisse sorretto da una notifica oggetto di eccezione di irregolarità.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dichiara la contumacia dei convenuti e Controparte_2 CP_3
2) revoca e dichiara inefficace nei confronti di parte attrice il seguente atto
atto di compravendita in data 13/11/2017 a rogito Notaio rep 6.097, Persona_1 racc.
4.025 tra e dell'immobile sito in Controparte_4 Controparte_1
, alla , ad uso abitazione – posto al piano rialzato (primo Pt_1 Parte_1
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fuori terra) composto da un locale e servizio con annesso un vano di cantina posto al piano seminterrato, il tutto censito nel Catasto Fabbricati del Comune di al Pt_1
foglio 197, mappale 195, subalterno 2
3) dichiara la statuizione di cui al capo n. 2 titolo idoneo ad ottenere l'annotazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2655, comma I, c.c.;
4) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice delle spese processuali che liquida in € 759,00 per spese, € 7.616 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se ed in quanto non recuperabili in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.;
5) compensa le spese relative al procedimento cautelare.
Milano, 05/05/2025 Il Giudice
Dott. Vincenza Agnese
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